CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 396

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rammenta che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione sulla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017 (DOC. LVII, n. 5-bis), trasmessa dal Governo lo scorso 23 settembre 2017, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2017-2020 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile.
  Alla Nota di Aggiornamento 2017 risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali (DOC. LVII, n. 5-bis – Allegato I); il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (DOC. LVII, n. 5-bis – Allegato II); il Rapporto Pag. 397sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (DOC. LVII, n. 5-bis – Allegato III); la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (Doc. LVII, n. 5-bis – Allegato IV), nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, co. 5, della L. 243/2012, (DOC. LVII, n. 5-bis – Annesso) che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (MTO), già autorizzato con le risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF 2017.
  In riferimento a tale Relazione, va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle Raccomandazioni per l'Italia sul programma di stabilità 2017 approvate dal Consiglio UE lo scorso 11 luglio (2017/C 261/11) l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito.
  Nella Relazione il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine previsto dal DEF 2017 dello scorso mese di aprile, la necessità di tener conto, nel perseguimento della sostenibilità delle finanze pubbliche, anche della necessità di assicurare il sostegno alla ripresa economica, porti a ritenere opportuno un aggiornamento del suddetto Piano, sulla base di quanto consentito dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012.
  Tale norma dispone che il Piano di rientro possa essere aggiornato, oltre che al verificarsi di eventi eccezionali ulteriori rispetto a quelli che hanno determinato l'adozione del Piano medesimo, anche qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.
  Il Governo prevede pertanto di ridurre l'aggiustamento strutturale del bilancio del 2018 di 0,3 punti percentuali, in luogo degli attuali 0,8 punti, fermo restando – come precisato nel Piano di rientro contenuto nella Relazione – il sostanziale conseguimento del già previsto pareggio strutturale di bilancio nel 2020, con un saldo che si posizionerebbe a –0,2 punti percentuali di Pil. Tale nuovo percorso si riflette ovviamente nei nuovi obiettivi nominali dell'indebitamento, che è rivisto dall'1,2 all'1,6 per cento nel 2018, dallo 0,2 allo 0,9 per cento per il 2019 ed dallo 0,0 allo 0,2 per cento nel 2020.
  Com’è noto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, su tale Relazione dovranno esprimersi le Camere con apposite deliberazioni da approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  Per quanto riguarda, il quadro macroeconomico, la Nota 2017 presenta una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia italiana rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, per tutto il quadriennio 2017-2020 ed in particolare per l'anno in corso, nel quale la stima di crescita del PIL (che si era posizionato allo 0,9 per cento nel 2016) passa dall'1,1 all'1,5 per cento.
  Ciò in quanto la congiuntura economica internazionale positiva e la valutazione positiva delle statistiche nazionali relative al primo semestre dell'anno incoraggiano il Governo ad ipotizzare una ripresa più vigorosa nella restante parte del 2017.
  La crescita mondiale, infatti, è diventata nel complesso più diffusa e più solida ed il commercio internazionale – per il quale le stime sono state riviste al rialzo di 1,3 punti percentuali nel 2017 – ha accelerato, trainato dalla ripresa dei mercati emergenti. Analoghi segnali positivi arrivano dall'Area euro, in cui la crescita nel secondo trimestre dell'anno appare più sostenuta rispetto ai precedenti tre mesi, trainata dal contributo decisamente positivo dei consumi delle famiglie e degli investimenti fissi.
  Le indicazioni favorevoli emerse negli ultimi mesi nell'economia italiana inducono pertanto la Nota a ritenere che nella seconda parte del 2017 l'espansione economica continui quantomeno in linea con il ritmo del primo semestre, trainata dal settore manifatturiero e da alcuni comparti dei servizi (trasporti e turismo), con la possibilità di una evoluzione maggiormente positiva, qualora la componente degli investimenti concretizzasse le aspettative Pag. 398derivanti dagli indicatori congiunturali, rafforzando la propria dinamica di crescita che prosegue fin dal 2015.
  Più caute, ma sempre leggermente superiori alle stime del DEF, sono le previsioni tendenziali per gli anni successivi: il PIL è previsto crescere dell'1,2 per cento nel biennio 2018-2019, e dell'1,3 per cento nel 2020.
  Anche il mercato del lavoro, in linea con la crescita economica, è migliorato in misura maggiore di quanto atteso, e dunque la Nota rivede in lieve rialzo i principali indicatori che lo caratterizzano. Il tasso di occupazione è previsto superare il 58 per cento già nel 2017, per raggiungere il traguardo del 60 per cento nel 2020 (+0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DEF nel 2017, e +0,5 per cento negli anni successivi). Positiva anche l'evoluzione del tasso di disoccupazione, rivisto al ribasso di 0,3 punti percentuali nell'anno in corso (11,2 per cento), fino a scendere sotto il dieci per cento nel 2020.
  La Nota espone poi il quadro macroeconomico programmatico per il triennio 2018-2020, che considera gli effetti sull'economia delle misure del Governo da adottarsi con la legge di bilancio 2018, tra cui, in particolare, la disattivazione per il 2018 degli aumenti di imposte al momento previsti dalle c.d. clausole di salvaguardia (valutate incidere sulla crescita del PIL per 0,3 punti percentuali). Per effetto delle misure che verranno introdotte con la prossima manovra di bilancio, la crescita per il 2018 dovrebbe salire all'1,5 per cento anche per il 2018 e il 2019, dall'1,2 per cento del tendenziale, confermandosi poi la attuale stima dell'1,3 per cento nell'anno terminale.
  Quanto al quadro di finanza pubblica, le prospettive positive di crescita dell'economia delineate nel quadro macroeconomico si riflettono sulle previsioni di finanza pubblica, i cui risultati vengono stimati per gli anni dal 2017 al 2020 in progressivo miglioramento, con un indebitamento netto che nel 2017 diminuisce dal 2,5 per cento dell'anno precedente al 2,1 per cento, confermando il percorso di miglioramento avviato dal 2015. Nel 2018 tale saldo verrebbe poi a dimezzarsi (1,0 per cento), sia per la discesa della spesa per interessi sia, principalmente, per le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'Iva tuttora previsto dalla legislazione vigente per tale anno (di cui si prevede peraltro la disattivazione, come si precisa più avanti illustrando il quadro programmatico), fino ad arrivare in prossimità del pareggio nel 2020, anno in cui è stimato pari allo 0,1 per cento.
  Concorre a tale risultato un crescente avanzo primario annuale (saldo che, si rammenta, misura la differenza tra entrate e spese al netto della spesa per interessi), che in rapporto al Pil raddoppia nel corso del periodo previsionale, passando da 1,7 punti percentuali di Pil nel 2017 a 3,5 punti nel 2020. Il miglioramento di tale saldo e la contestuale discesa della spesa per interessi (in lievissima risalita solo nel 2020) accelerano, rispetto alle precedenti previsioni, la discesa del debito pubblico, che si prevede passare dal livello del 131,6 per cento di Pil nel 2017 a quello del 124,3 per cento.
  Il progressivo risanamento della finanza pubblica risultante dal quadro previsionale viene confermato anche dal quadro programmatico – che espone gli andamenti di bilancio come risultanti dagli interventi previsti dal Governo – nel quale tuttavia viene ridimensionata l'intensità del percorso di miglioramento, in ragione dell'intendimento del Governo di destinare maggiori risorse al sostegno dell'economia, per conseguire tassi di crescita più elevati ed in tal modo favorire la discesa del rapporto debito/Pil. In relazione a tale obiettivo il quadro programmatico differisce da quello tendenziale, sulla base della decisione, già anticipata alle istituzioni europee, di ridurre l'aggiustamento strutturale di bilancio per il 2018, che viene operato per 0,3 punti percentuali in luogo dei circa 0,8 punti precedentemente previsti. Ciò in quanto tale livello avrebbe secondo il Governo prodotto un aggiustamento in eccesso rispetto al livello di miglioramento strutturale richiesto a livello europeo Il deficit (indebitamento Pag. 399netto) strutturale per il 2018 viene pertanto posizionato all'1,0 per cento, anziché allo 0,4 per cento.
  In coerenza con il nuovo obiettivo del saldo strutturale 2018, che riduce lo sforzo fiscale previsto per tale anno a legislazione vigente – principalmente disattivando il previsto aumento delle aliquote Iva – viene aumentato il deficit di bilancio previsto per l'anno medesimo, innalzando l'indebitamento netto dall'1,2 all'1,6 per cento del Pil.
  Nella Nota si prefigura una manovra netta di bilancio pari a circa 0,6 punti percentuali di Pil – che verrà dettagliata nella legge di bilancio per il 2018 – rivolta in primo luogo ad evitare l'entrata in vigore nel 2018 dei suddetti aumenti Iva, in parte, si rammenta, già disattivati con la manovra operata con il decreto-legge n. 50/2017. Saranno inoltre rifinanziate le politiche già previste a legislazione vigente quali ad esempio quelle per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego. In ordine agli ulteriori contenuti della manovra, per quanto riguarda gli investimenti nella Nota si precisa che saranno selettivamente mantenuti alcuni incentivi fiscali per il settore privato già previsti da precedenti disposizioni normative, allocate nuove risorse per gli investimenti pubblici e proposte nuove leve per la ripresa dell'accumulazione di capitale, ritenuta essenziale per accrescere il potenziale di crescita e innovatività dell'economia. Le misure per lo sviluppo contemplano, inoltre, nuovi interventi di decontribuzione del lavoro, che saranno selettive e rivolte al sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani lavoratori. Ulteriori interventi riguarderanno il rafforzamento delle misure per il sostegno delle famiglie.
  Al relativo finanziamento concorreranno per due terzi aumenti delle entrate e per un terzo riduzioni di spesa. Dal lato delle entrate, vi saranno misure volte ad accrescere la fedeltà fiscale e a ridurre i margini di evasione ed elusione, in particolare in ambito IVA, in linea con la strategia di bilancio attuata negli ultimi anni. Dal lato delle spese, si introdurranno misure di riduzione strutturale della spesa corrente, nell'ambito dell'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di programmazione economico-finanziaria delle Amministrazioni centrali dello Stato.
  Pur in presenza del minor aggiustamento strutturale per il 2018, rimane fermo il conseguimento del pareggio strutturale di bilancio (Obiettivo di Medio Termine – OMT) già previsto per il 2020, in quanto l'indebitamento netto strutturale manterrebbe un profilo discendente posizionandosi allo 0,2 per cento (vale a dire close to balance) in tale anno.
  Quanto al deficit nominale, negli anni successivi al 2018 l'indebitamento netto continuerebbe a ridursi consistentemente, passando dall'1,6 del Pil allo 0,9 nel 2019 e poi allo 0,2 nel 2020. Contribuisce a tale evoluzione, che per l'anno terminale conferma quanto già previsto nel DEF 2017 (vale a dire il pareggio anche nominale del saldo in questione), un crescente avanzo primario, che passa dall'1,7 del Pil a 3,3 punti percentuali di Pil nel 2020, ed una spesa per interessi che, come già avvenuto negli ultimi anni, mantiene un profilo discendente, passando da 3,8 punti percentuali di Pil nel 2017 a 3,5 punti nel 2020.
  Quanto poi al rapporto debito/Pil, questo diminuirà in misura più marcata rispetto al quadro tendenziale, in virtù del un consistente miglioramento dell'avanzo primario di cui si è detto, di proventi da privatizzazioni e dall'accelerazione della crescita del Pil, passando dal 131,6 del Pil nel 2017 a 124,3 punti percentuali di prodotto nell'anno terminale del periodo di previsione.
  Con specifico riferimento, infine, alla strategia nazionale e alle raccomandazioni del Consiglio europeo, rammento che nella riunione del 11 luglio il Consiglio economia e finanza ha approvato le raccomandazioni specifiche per paese e i pareri sulle politiche economiche, occupazionali e di bilancio degli Stati membri, chiudendo così il ciclo annuale del Semestre europeo, avviato nell'autunno 2016.
  Nel testo approvato dal Consiglio vengono confermate le quattro proposte di raccomandazioni delle Commissione indirizzate Pag. 400all'Italia e riguardanti gli aggiustamenti di bilancio e la fiscalità (I), la pubblica amministrazione, la concorrenza, il contrasto alla corruzione e la giustizia civile e penale (II), i crediti deteriorati e il settore bancario (III), il mercato del lavoro e la spesa sociale (IV).
  Rinvia infine alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi delle risposte del Governo italiano a ciascuna delle raccomandazioni formulate dalle Istituzioni europee.
  Tenuto conto del fatto che l'esame in Assemblea del documento in titolo avrà inizio già a partire dalla giornata di domani, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta.

  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) ritiene il documento in esame offra alla XIV Commissione alcuni spunti di riflessione, meritevoli di essere evidenziati.
  Osserva in primo luogo come assai verosimilmente, con il cambio della presidenza della Banca centrale europea, si assisterà ad una restrizione sin dal 2018 del ricorso allo strumento del quantitative easing. Occorre quindi chiedersi se la strategia del Governo italiano sia adeguata di fronte a tale prospettiva; la sua impressione è che il problema della riduzione del debito pubblico non sia abbastanza presente nella coscienza del Paese e del Governo. Si tratta di una questione centrale, sulla quale occorrerebbe invece a suo avviso avviare una seria riflessione.
  Richiama in secondo luogo l'attenzione dei colleghi sul complesso momento storico che sta attraversando l'Unione, che condurrà a suo parere in breve tempo ad un vasto processo di riforma dell'UE. Si stanno già aprendo dei tavoli di discussione ed auspica che il Governo italiano partecipi a tale percorso sin dalle sue fasi iniziali, con una prospettiva ampia, che non sia limitata al tema del debito pubblico nazionale.
  Riterrebbe opportuno che nella proposta di parere che la Commissione si accinge a votare fossero inserite due osservazioni che invitino il Governo ad una maggiore attività negli ambiti richiamati.

  Michele BORDO, presidente, alla luce dei rilievi formulati dall'onorevole Buttiglione, che fanno riferimento a sviluppi futuri che sono in questa fase solo ipotizzabili, riterrebbe opportuno richiamarne il contenuto nelle premesse al parere e non nella forma di osservazioni.

  Giampiero GIULIETTI (PD) preso atto del dibattito svoltosi, formula una nuova proposta di parere, nella forma del nulla osta (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, evidenzia che il disegno di legge in esame (A.C. 3868) – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali – è stato approvato dal Senato il 24 maggio 2016 e trasmesso alla Camera il 26 maggio 2016.
  Il provvedimento, che è stato significativamente modificato nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica.
  L'intervento legislativo intende coordinare la disciplina nazionale con la normativa europea, recentemente innovata dal Regolamento 536/2014, attraverso azioni mirate a conservare ed attirare una Pag. 401quota della ricerca clinica transnazionale nel nostro Paese, con conseguenti ricadute positive sul piano occupazionale e sul livello di qualità che l'attività di ricerca sperimentale determina.
  L'articolo 1 a tal fine richiama il rispetto degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e si fissano i criteri per l'individuazione dei requisiti – anche di indipendenza – dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche, anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale, in conformità al regolamento (UE) n. 536/2014.
  L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce presso l'AIFA, il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni. Le funzioni e le modalità di funzionamento del centro sono definite con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 536/2014. L'articolo rinvia quindi ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione dei comitati etici territoriali, fino a un numero massimo di quaranta, nonché dei comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno dedicato alla sperimentazione in ambito pediatrico, che svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.
  L'articolo 1-ter, anch'esso introdotto alla Camera, detta misure volte all'applicazione e diffusione della medicina di genere all'interno del Sistema sanitario nazionale. A tal fine il Ministro della salute predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere, mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.
  L'articolo 2 è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.
  L'articolo 3 riforma gli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, con un intervento di riordino della normativa vigente, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'articolo trasforma gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili, nonché provvede alla costituzione degli albi per quelle professioni sanitarie che ne sono sprovviste.
  Gli articoli 3-bis e 3-ter, introdotti dalla XII Commissione della Camera, istituiscono l'area delle professioni sociosanitarie: mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di nuove professioni sanitarie avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento.
  Il nuovo articolo 4 individua, nell'ambito delle professioni sanitarie, le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i cui ambiti di attività e le funzioni caratterizzanti sono rimesse ad un accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni. Pag. 402
  L'articolo 5 è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.
  L'articolo 6 trasforma il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie, e la Federazione è posta quindi sotto l'alta vigilanza del Ministero della salute.
  L'articolo 7 provvede all'inserimento delle professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina relativa alle professioni sanitarie. Per l'ordine degli psicologi resta ferma un'autonoma disciplina organizzativa.
  L'articolo 8 istituisce, presso l'ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione, su base volontaria.
  Il nuovo articolo 8-bis modifica la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) in materia di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, aumentando gli importi delle condanne ivi previste.
  L'articolo 9 detta sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria, anche prevedendo la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato. In particolare, quando si tratta di beni immobili, è previsto il loro trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.
  L'articolo 10 estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti.
  L'articolo 11 introduce la circostanza aggravante per taluni reati commessi contro persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative.
  L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.
  L'articolo 13 abolisce il divieto all'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie, risalente al Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, consentendo ai soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie – ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali – di svolgere la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno). Si consente, inoltre, che la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista.
  L'articolo 14 modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: da un lato, si istituisce un unico livello di detto ruolo e, dall'altro, ai dirigenti sanitari del Ministero si estendono gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN.
  L'articolo 15 detta una norma di coordinamento, stabilendo che le regioni e le province autonome adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge, fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approvato la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Pag. 403

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.
Atto n. 449.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, ricorda che l'atto del Governo n. 449 – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – introduce nell'ordinamento italiano una nuova disciplina dell'equipaggiamento marittimo.
  Per equipaggiamento marittimo si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure installato successivamente, quale le apparecchiature di navigazione, le dotazioni di navi da carico, le attrezzature antincendio, i mezzi di salvataggio, nonché le attrezzature specializzate per scopi ambientali.
  Secondo dati del Comitato Economico e Sociale dell'UE, l'equipaggiamento marittimo rappresenta tra il 40 per cento e l'80 per cento del valore delle navi di nuova costruzione.
  L'intervento normativo in esame è stato previsto dall'articolo 18 della Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), che ha autorizzato il Governo a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del 23 luglio 2014, entrata in vigore il 17 settembre dello stesso anno.
  Al momento, risulta essere stata avviata una procedura d'infrazione a carico dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il mancato recepimento della direttiva 2014/90/UE.
  L'Atto del Governo n. 449 è composto da 37 articoli e due allegati.
  L'articolazione è largamente corrispondente a quella della direttiva 2014/90/UE, come appare anche dalle rubriche dei singoli articoli le quali, nella grande maggioranza dei casi, recano riferimenti espliciti a corrispondenti articoli o ad allegati della citata direttiva europea da recepire.
  L'articolo 1 indica le finalità perseguite dal provvedimento nel suo insieme: libera circolazione nel mercato interno, sicurezza in mare, tutela della pubblica incolumità e dei consumatori nonché protezione ambientale. La norma preannuncia inoltre l'individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza che l'equipaggiamento marittimo da sistemare o già sistemato a bordo deve possedere.
  L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione dello schema di decreto, stabilendo che si tratta dell'equipaggiamento marittimo da sistemare o già sistemato a bordo di navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l'approvazione da parte dello Stato di bandiera.
  L'articolo 3 reca una serie di definizioni relative a termini e locuzioni che ricorrono nel testo.
  L'articolo 4 fissa i requisiti per l'equipaggiamento marittimo, in conformità con le convenzioni internazionali, e impone che la conformità sia dimostrata esclusivamente in base a norme di prova e a procedure prestabilite. I requisiti e le norme di prova in parola sono indicati dalla Commissione europea, secondo le previsioni della direttiva 2014/90/UE. Per l'equipaggiamento marittimo di cui la Commissione europea non avesse indicato requisiti e norme di prova, ci si dovrà conformare ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'amministrazione competente.
  Con l'articolo 5 si assegnano varie funzioni alle amministrazioni competenti. In particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti spetteranno l'attuazione della normativa in materia di ispezioni e certificazioni, il coordinamento ed indirizzo in materia di equipaggiamento marittimo, i controlli ed il coordinamento dell'attività ispettiva e la programmazione di specifiche campagne ispettive finalizzate alle verifiche.
  L'articolo 6, sulla libera circolazione, è improntato al principio del riconoscimento Pag. 404reciproco tra Stati membri. Le navi nazionali dotate di equipaggiamento conforme ai requisiti potranno, a richiesta, ottenere il rilascio o il rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza.
  L'articolo 7 si occupa dell'iscrizione di navi che non sono dell'Unione europea nelle matricole o nei registri nazionali. In casi del genere, l'iscrizione sarà consentita soltanto a seguito di verifiche della conformità degli equipaggiamenti marittimi le quali abbiano avuto esito positivo.
  Gli articoli 8 e 9 regolano, rispettivamente, le marcature di conformità degli equipaggiamenti marittimi e le etichette elettroniche.
  L'articolo 10 si applica agli equipaggiamenti di tipo approvato nazionale, ovvero per i quali non ci siano regole europee comuni, ma siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 4.
  L'articolo 11 si occupa di iscrizioni nei registri nazionali delle navi UE non soggette alle convenzioni internazionali.
  Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 recano disposizioni che riguardano i fabbricanti degli equipaggiamenti marittimi, i rappresentanti autorizzati dei fabbricanti, gli importatori e i distributori, gli operatori economici. Tutti gli articoli appena citati sono riferibili ai dettami della direttiva 2014/90/UE. In questi articoli, vi sono prevalentemente obblighi a carico delle predette categorie di soggetti.
  Gli articoli 17 e 18 hanno ad oggetto procedure di valutazione di conformità e dichiarazioni UE di conformità.
  L'articolo 19 individua gli organismi di valutazione della conformità e l'autorità di notifica nazionale (che, come si ricorderà, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che debbono essere notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri dal MiSE.
  Con l'articolo 20 si disciplinano gli organismi notificati, che hanno personalità giuridica di diritto privato. Sono organismi terzi, indipendenti dall'organizzazione o dall'equipaggiamento oggetto di valutazione e che devono dimostrare l'assenza di conflitti di interesse.
  L'articolo 21 permette all'organismo notificato di ricorrere ad un affiliato o a subappaltare funzioni specifiche connesse alle valutazioni di conformità purché il cliente acconsenta.
  L'articolo 22 delinea la procedura per le domande di autorizzazione e di notifica che gli organismi di valutazione delle conformità possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 23 individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – che è l'autorità di notifica- l'autorità che, con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, è deputata al rilascio delle autorizzazioni richieste dagli organismi secondo le procedure tracciate dall'articolo 22.
  L'articolo 24, prevede che il Ministero dello sviluppo economico notifichi preventivamente gli organismi di valutazione della conformità alla Commissione europea e agli altri Stati membri, e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblichi sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione.
  Gli articoli 25 e 26 pongono in capo agli organismi notificati obblighi operativi e informativi.
  L'articolo 27 applica alla vigilanza le disposizioni contenute negli articoli da 15 a 29 del Regolamento CE n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, al fine di assicurare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione dei beni all'interno della Comunità soddisfino specifici requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici.
  L'articolo 28 detta una disciplina per i casi in cui le misure restrittive adottate da uno Stato membro siano oggetto di rilievi.
  L'articolo 29 disciplina i casi in cui l'equipaggiamento marittimo, pur essendo conforme alla normativa, si rivela tuttavia rischioso sotto i profili della sicurezza, della salute e dell'ambiente. In tale evenienza, l'autorità nazionale di vigilanza Pag. 405chiede all'operatore economico interessato di rimediare con correttivi che eliminino il rischio o, a seconda dei casi, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole.
  L'articolo 30 si occupa di situazioni di non conformità formale rilevate dall'autorità nazionale di vigilanza del mercato. Vengono considerate non conformità formali la mancata o irregolare apposizione della marcatura di conformità, la mancata o inesatta redazione della dichiarazione UE di conformità, l'indisponibilità o l'incompletezza della documentazione tecnica, la mancata trasmissione della documentazione tecnica alla nave.
  Gli articoli 31, 32 e 33 prevedono deroghe alle norme generali sugli equipaggiamenti marittimi per tre ordini di motivi: innovazioni tecniche (articolo 31), fini di prova e valutazione (articolo 32), circostanze eccezionali (articolo 33).
  L'articolo 34 impone agli organismi notificati di partecipare ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati creato dalla Commissione europea – per mezzo dell'articolo 34 della direttiva 2014/90/UE – allo scopo di favorire il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati dei diversi Paesi.
  L'articolo 35 riguarda le disposizioni tariffarie.
  L'articolo 36 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  La disposizione transitoria all'articolo 37 afferma che all'equipaggiamento già sistemato a bordo di una nave all'entrata in vigore dello schema di decreto ora in esame, si applicherà la disciplina vigente fino a quella data.
  Rilevo in conclusione come l'intervento normativo in esame traspone fedelmente principi e norme dell'ordinamento europeo nell'ordinamento nazionale, a tratti pressoché testualmente.
  Segnalo inoltre che il nuovo sistema introdotto dalla direttiva europea 2014/90/UE che si intende recepire mediante l'Atto in esame prevede che i futuri emendamenti di aggiornamento ai requisiti tecnici avvengano non più attraverso l'emissione di direttive (che, in quanto tali, sono soggette ad esplicita attuazione da parte di ciascuno Stato membro), bensì per mezzo di regolamenti europei, i quali sono direttamente applicabili e recano data certa e univoca in tutto il territorio europeo.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
Atto n. 454.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato sulla base della Legge di delegazione europea 2015 (articolo 13 della legge n. 170 del 2016) – provvede ad adeguare la normativa nazionale, in particolare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, TUF), alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, European Long-Term Investment Funds).
  I fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) sono finalizzati a finanziare sul lungo periodo progetti infrastrutturali di varia natura da parte di società non quotate ovvero piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Gli ELTIF sono rivolti a investitori istituzionali (fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni) e anche a singoli investitori (mercato retail).Pag. 406
  Lo schema in esame, composto di 3 articoli, mediante modifiche al TUF introduce le nuove nozioni di «fondo di investimento europeo a lungo termine» (ELTIF) e di «gestore di ELTIF». Inoltre sono individuate le autorità nazionali competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e sono attribuite alle stesse i poteri di indagine e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Ulteriori interventi sono demandati alla normativa secondaria emanata dalle autorità di vigilanza, conformemente a quanto già previsto dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio.
  L'articolo 1 dispone modifiche alla parte I del TUF, introducendo la nuova nozione di ELTIF: organismo di investimento collettivo del risparmio rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2015/760 (nuova lettera m-octies.1).
  Inoltre è integrata la definizione di «gestore» includendovi il gestore di ELTIF (lettera q-bis).
  Si modifica quindi l'articolo 4-quinquies, comma 2, del TUF con finalità di coordinamento delle disposizioni in materia di fondi di investimento alternativi (FIA).
  Viene quindi inserito nel TUF il nuovo articolo 4-quinquies.1, che individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 (Banca d'Italia e Consob) e ne definisce compiti e poteri.
  L'articolo 2 dispone modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative (parte V, titolo II) del TUF.
  Il comma l modifica l'articolo 188, comma 1, del TUF, in tema di abuso di denominazione.
  Il comma 2 modifica l'articolo 190, comma 2-bis, del TUF, prevedendo l'applicazione ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e delle relative disposizioni attuative, della medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancata osservanza delle norme del TUF che li riguardano, ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse.
  All'articolo 190 è inoltre aggiunto il comma 2-bis, al fine di sanzionare anche l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ESMA (l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e adottate tramite regolamento o decisione della Commissione europea. Tali prescrizioni, che sono direttamente applicabili a tutti gli intermediari indicati al comma 2-bis, richiedono un'esplicita previsione sanzionatoria tramite una norma di legge, senza la quale eventuali inadempienze non potrebbero essere punite.
  L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dal decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

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