CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 273

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
C. 1013 e abb-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 giugno 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con una condizione volta a prevedere – al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – l'introduzione di una apposita clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni in esso contenute. Rammenta altresì che, in data 21 giugno 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la Pag. 274predetta condizione deliberata dalla Commissione bilancio e senza apportare al testo ulteriori modificazioni.
  Tutto ciò considerato, poiché il testo ora all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Pellegrino 2.10 che, nel modificare la clausola di invarianza finanziaria, sopprimendo l'inciso «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», non risulta conforme alla specifica condizione deliberata dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 giugno 2017 sul testo del provvedimento, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Con riguardo alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Mucci 1.16, volto a prevedere che la Commissione permanente di cui al comma 3 dell'articolo 1 rediga un registro nazionale, pubblicato sul portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato open data, che dia conto del rispetto delle disposizioni del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Catalano 1.010, volto a prevedere che i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedano a garantire ai soggetti con disabilità idonei livelli di accessibilità agli impianti urbani di distribuzione di carburanti, comprensivi di colonnine e di casse per il pagamento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.10 e 1.16 e sull'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Maino MARCHI (PD), relatore, nel ricordare preliminarmente che il provvedimento reca una delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, fa presente che il testo all'esame della Commissione è il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (XII – Affari sociali), come risultante dalle modifiche approvate e che il testo originario del provvedimento (AS 1324) è corredato di relazione tecnica, non aggiornata a seguito delle modifiche approvate dal Senato.
  Con riferimento all'articolo 1, recante delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica, prende preliminarmente atto che la clausola d'invarianza finanziaria e l'espressa previsione della possibilità di una diversa allocazione delle risorse disponibili sono volti ad escludere l'emergere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Al fine di poter confermare la neutralità dei decreti attuativi, andrebbe comunque acquisita, a suo avviso, una conferma che le attività di aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, di cui al comma 2, lettera l), possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza pregiudicare interventi di formazione già programmati a valere sulle medesime risorse. Andrebbe altresì confermato che lo sviluppo dei sistemi informativi che dovrebbero supportare tutto il processo di semplificazione e di miglioramento della trasparenza della sperimentazione clinica (interscambio dei documenti tramite piattaforma informatica, collegamento dei siti informatici dei centri clinici di sperimentazione al sito istituzionale dell'AIFA, ecc.), di cui al comma 2, lettere b) e h), possa essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla perdurante congruità della clausola di invarianza prevista all'articolo 1, comma 6, ai sensi della quale dall'attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti ivi previsti attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tale rassicurazione appare utile, a suo avviso, anche in considerazione del fatto che, per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, i contenuti della delega risultano ora implementati rispetto a quelli recati dal testo iniziale del disegno di legge , in tale quadro potendosi eventualmente anche valutare l'opportunità di integrare la predetta clausola di invarianza attraverso un richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base alla quale, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al proprio interno, gli stessi potranno essere emanati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Su tale aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 1-bis, concernente il centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, rileva preliminarmente che la norma, nel disciplinare le modalità di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche, prevede altresì l'individuazione di una tariffa, da porre a carico del promotore della sperimentazione (comma 5). La legge, tuttavia, nel demandare l'individuazione della tariffa a un decreto ministeriale, non prevede espressamente che la tariffa stessa sia fissata sulla base del costo effettivo delle sperimentazioni e che le relative entrate siano Pag. 276assegnate o riassegnate (secondo i casi) alle amministrazioni interessate. Pertanto, in merito all'eventuale disallineamento, sul piano sia quantitativo che temporale, fra gli oneri da sostenere e le rispettive fonti di copertura, fa presente che risulta necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che dal tenore letterale dell'articolo 1-bis, comma 5, sembrerebbe desumersi che agli oneri derivanti dal riconoscimento di un gettone di presenza e dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Centro nazionale di coordinamento e dei comitati etici territoriali si provvederà a valere sugli introiti rivenienti dalla applicazione della tariffa unica a carico del promotore della sperimentazione, la cui individuazione, oltre che le modalità di versamento, sono demandate ad apposito decreto del Ministro della salute. Ciò posto, segnala che andrebbe comunque chiarito – anche nel caso si convenisse con l'interpretazione sopra richiamata – se gli introiti derivanti dall'applicazione della tariffa siano idonei ad assicurare il complessivo funzionamento degli organismi in parola, ai sensi di quanto attualmente previsto, in relazione ai comitati etici, dall'articolo 6 del decreto del Ministro della salute dell'8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici», anche in considerazione del fatto che il medesimo Ministro è autorizzato ad apportare modifiche correttive e integrative alla disciplina in esame, ai sensi del comma 10 del presente articolo.
  Con riferimento all'articolo 1-ter, in materia di applicazione e diffusione della medicina di genere all'interno del Servizio sanitario nazionale, rileva che la norma è volta a promuovere la «medicina di genere» nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, prevedendo a tal fine: la predisposizione di un piano di azioni nell'ambito del Servizio sanitario medesimo; la promozione di progetti di ricerca, di linee-guida e di adozione di obiettivi volta a includere la promozione e il sostegno della medicina di genere fra gli obiettivi del Patto per la salute; la predisposizione, infine, di un piano formativo nazionale per la medicina di genere. Talune di queste attività determinano, a carico di enti e strutture pubbliche, adempimenti finalizzati a raggiungere i predetti obiettivi. Rileva che la norma non rinvia, per la propria attuazione, a specifiche forme di finanziamento né detta clausole di invarianza finanziaria o previsioni comunque volte a ricondurre i relativi adempimenti nel quadro di azioni e programmi già finanziati a legislazione vigente. Ciò posto, pur prendendo atto che la norma presenta profili programmatici e pianificatori, appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo al fine di verificare se la stessa possa determinare i presupposti per il conferimento di nuovi adempimenti in capo alle amministrazioni interessate, con conseguenti maggiori oneri.
  Con riferimento all'articolo 3, recante riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, rileva che le disposizioni sono volte alla revisione della disciplina in materia di ordini delle professioni sanitarie. Nell'ambito di tale revisione, le disposizioni provvedono tra l'altro a modificare la denominazione dei collegi attualmente esistenti in ordini e a istituire gli ordini dei chimici e dei fisici, a seguito della trasformazione del consiglio nazionale dei chimici (CNC) di cui al successivo articolo 6. Peraltro, le disposizioni in esame – articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo C.P.S. n. 233 del 1946, come novellato dalle disposizioni in esame – specificano che gli ordini sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica. In proposito, ritiene utile acquisire conferma circa l'idoneità del meccanismo di contribuzione a garantire l'assenza di oneri per la finanza pubblica. Ciò con riferimento, in particolare, agli ordini dei chimici e dei fisici, di nuova istituzione a seguito del riordino complessivo del consiglio nazionale dei chimici.
  In merito all'articolo 3-bis, recante istituzione dell'area delle professioni sanitarie, non ha osservazioni da formulare stante la portata della norma, sostanzialmente Pag. 277attuativa dell'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, norma – peraltro – cui non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Rileva che le norme di cui agli articoli da 4 a 7, recanti disposizioni in materia di professioni sanitarie, sono finalizzate ad integrare le professioni sanitarie mediante il riconoscimento di nuove figure professionali o la riconduzione alla categoria delle professioni sanitarie di figure esistenti.
  In merito, andrebbe chiarito, a suo avviso, se per effetto delle disposizioni siano configurabili conseguenze finanziarie per il Servizio sanitario nazionale in termini di assetto organizzativo e funzionale nonché di remunerazione delle prestazioni erogate dalle predette figure professionali.
  Ritiene che andrebbe altresì chiarito se per effetto delle disposizioni possa determinarsi – sia pur indirettamente – un ampliamento delle prestazioni cui si applicano le detrazioni fiscali attualmente previste per le spese mediche, con relativi effetti di gettito.
  Inoltre, con specifico riguardo all'articolo 6, rileva che il comma 5 incrementa il numero dei componenti della Commissione per gli esercenti le professioni sanitarie. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare comunque opportuna una conferma – che l'inserimento dell'apposita clausola di invarianza nel corso dell'esame parlamentare sia idonea ad evitare che dall'ampliamento della Commissione possano conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Infine, in merito alle professioni che vengono assoggettate all'alta vigilanza del Ministero della salute (fisici, chimici, biologi e psicologi, ai sensi degli articoli 6 e 7), appare necessario, a suo avviso, acquisire una conferma da parte del Governo che detto Ministero salute possa espletare i nuovi compiti, taluni dei quali prima assegnati al Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 8-bis, recante norme in materia di responsabilità sanitaria, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in relazione all'ulteriore finalità attribuita al Fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria. In particolare, andrebbe precisato, a suo avviso, se tale ulteriore finalizzazione possa pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, con riferimento alle abrogazioni disposte dal comma 3, capoverso 7-ter, segnala che andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'abrogazione della norma che prevedeva l'esclusione di ogni copertura assicurativa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale, prevista dal vigente articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 158 del 2012. In proposito, evidenzia che tale abrogazione, facendo venire meno la predetta esclusione, potrebbe determinare un aggravio di spesa per gli enti del Servizio sanitario. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire la valutazione del Governo al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 9, in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene alle disposizioni in materia sanzionatoria, stante la loro portata ordinamentale.
  Per quanto attiene, invece, al comma 3, che destina i beni immobili confiscati in esito al delitto di esercizio abusivo di una professione sanitaria ai comuni, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali, pur rilevando che gli enti territoriali ne trarrebbero un beneficio sul piano patrimoniale, sarebbe necessario, a suo avviso, chiarire se gli enti stessi possano effettivamente provvedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle spese di gestione e manutenzione degli immobili così acquisiti e a quelle connesse al loro utilizzo per le finalità sociali e assistenziali di destinazione. Ciò in considerazione dell'automatismo nell'assegnazione ai comuni e dell'obbligo di destinazione degli immobili alle predette finalità, che sembra precluderne la valorizzazione a prezzi di mercato.
  In merito all'articolo 10, recante modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di commercio di sostanze dopanti, Pag. 278e all'articolo 11, in materia di reati contro la persona commessi presso strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 12, recante disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari, con riferimento al comma 1, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni, come peraltro confermato dalla relazione tecnica, specificano che l'inserimento nel SSN dei medici in formazione specialistica è comunque previsto nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Per quanto attiene alla possibilità che i medici stranieri, non laureati in un Paese comunitario, siano autorizzati a partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica, non ha altresì osservazioni da formulare tenuto conto del carattere non obbligatorio delle predette iniziative, nonché della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, dal punto di vista meramente formale andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformulare in senso estensivo la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12, comma 2, relativa all'attuazione delle disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari di cui ai commi 1 e 1-bis, al fine di specificare che alla suddetta attuazione si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle «risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili» e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 13, recante modifiche alla disciplina sull'esercizio delle professioni sanitarie e sull'esercizio societario delle farmacie, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame.
  Con riferimento all'articolo 14, in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede l'istituzione di un ruolo unico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dispone il graduale transito nel ruolo medesimo del personale già in servizio presso il dicastero e avente analoga qualifica dirigenziale (dirigenti delle varie professionalità sanitarie distinti tra medici/veterinari e biologi, farmacisti etc.). Viene, inoltre, prevista l'estensione al personale dirigenziale del Ministero della salute confluito nel ruolo unico degli istituti retributivi già previsti per analoghe qualifiche del S.S.N., «nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili per i rinnovi contrattuali» stabilendo, inoltre, che in una prima fase ai dirigenti del ruolo neo istituito continui ad essere riconosciuto il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. La norma è corredata da apposita clausola di neutralità finanziaria (comma 6).
  Rileva che la relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, al fine di suffragare la suddetta previsione di invarianza finanziaria, fornisce un dettagliato insieme di elementi e dati di quantificazione (emolumenti retributivi dei dirigenti medici e delle «professionalità sanitarie» di II fascia del dicastero CCNL-Area 1 Min. salute) – aggiornati al 2014 – relativi ad un maggiore spesa connessa all'accesso nel nuovo ruolo di 2/3 unità dirigenziali l'anno. La relazione tecnica, in particolare, precisa che tale accesso potrà essere affrontato «senza impattare significativamente sulla regolare programmazione delle assunzioni» prevista dalla vigente disciplina del turn over (riferita al decreto-legge n. 95 del 2012).
  Tanto premesso, pur prendendo atto di quanto affermato dal Governo durante l'esame in prima lettura al Senato, nel corso del quale è stata confermata la neutralità finanziaria della disposizione in esame, ritiene comunque opportuno che vengano forniti dati ed elementi di quantificazione aggiornati al fine di consentire una valutazione dell'effettiva portata finanziaria della norma in relazione ai vigenti assetti retributivi e alla vigente disciplina del turn over. Pag. 279
  In merito ai profili di copertura finanziaria, dal punto di vista meramente formale ravvisa una incoerenza tra la clausola di invarianza relativa alle disposizioni in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, che il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 riferisce al più ampio aggregato della finanza pubblica, e la clausola di invarianza complessivamente riferita all'attuazione del medesimo articolo, che viene viceversa imputata, ai sensi del successivo comma 6, al solo bilancio dello Stato. In merito, ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.
Atto n. 448.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica – adottato ai sensi della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) – introduce un regolamento di delegificazione recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'infrastruttura informatica in dotazione presso i soggetti pubblici interessati dal provvedimento, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo all'adeguatezza della stessa a consentire l'istituzione e il funzionamento del SISTE. Per quanto attiene al personale che sarà adibito all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), prende altresì atto di quanto specificato nella relazione tecnica circa la possibilità di utilizzare risorse di personale disponibile nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, ritiene necessario acquisire conferma che detta destinazione di risorse non pregiudichi lo svolgimento degli adempimenti previsti all'interno del Dipartimento in questione. Appare infine utile, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione idonei a confermare che l'attivazione degli Sportelli unici presso le Capitanerie, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile, sia sostenibile nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

  Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che la destinazione di personale del Dipartimento per i trasporti all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) non pregiudicherà lo svolgimento degli adempimenti previsti all'interno del Dipartimento medesimo e che l'attivazione degli Sportelli unici presso le Capitanerie, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile è sostenibile nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Pag. 280

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (atto n. 448);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la destinazione di personale del Dipartimento per i trasporti all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) non pregiudicherà lo svolgimento degli adempimenti previsti all'interno del Dipartimento medesimo;
    l'attivazione degli Sportelli unici presso le Capitanerie, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile è sostenibile nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.55.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una errata corrige alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 e al relativo annesso (vedi allegato).

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 883 del 28 settembre 2017, a pagina 60, prima colonna, venticinquesima riga, il numero: «124,3» è sostituito dal seguente: «123,9».

Pag. 281