CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 settembre 2017
878.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 95

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il testo unificato che reca modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e che attribuisce la delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B), come risultante dall'approvazione da parte della Camera e dalle successive modifiche apportate dal Senato della Repubblica.
  Dopo l'intervento del Senato, che ha modificato 20 degli originari 32 articoli, ha soppresso l'articolo 19 e ha aggiunto 7 nuovi articoli, il provvedimento si compone di 38 articoli, divisi in sette Capi: Capo I, Misure di prevenzione personali; Capo II, Misure di prevenzione patrimoniali; Capo III, Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati; Capo IV, Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali; Capo V, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Capo VI, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al governo per la Pag. 96disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; Capo VII, Disposizioni di attuazione e transitorie.
  Tra i punti più qualificanti del provvedimento segnala: l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione; la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione; la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria; la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda; le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati; le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede; la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; l'estensione della cosiddetta confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dettagliata del provvedimento in esame, segnala che le disposizioni di stretta competenza della Commissione, contenute all'articolo 29, non sono state oggetto di modifica da parte del Senato. Ricorda ai colleghi che l'articolo 29 interviene sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificando gli articoli da 110 a 113-bis relativi ai compiti e alle attribuzioni dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ed inserendo una nuova disposizione (articolo 113-ter). In particolare, il comma 3 dell'articolo 29 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 112, comma 2, del Codice, prevede che l'Agenzia coadiuvi l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, provveda all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotti i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione. Ribadisce che le significative modifiche introdotte dal Senato all'articolo 29 del provvedimento in questione, volte, in particolare, a potenziare le dotazioni organiche dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e a coordinare le nuove disposizioni con la disciplina vigente, non hanno riguardato tuttavia il citato comma 3, di interesse dell'VIII Commissione.
  Ricorda inoltre ai colleghi che il testo originario del provvedimento su cui all'epoca si espresse la Commissione Ambiente recava un'ulteriore disposizione di nostra competenza, espunta già alla Camera, in sede di esame in Assemblea in prima lettura, come richiesto dal parere della stessa VIII Commissione il 4 novembre 2015. A tale proposito, segnala che l'attuale articolo 34, ricalcando il testo dell'originario articolo 47, contiene una delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, per sostenere, attraverso Pag. 97incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente, armonizzandola con il Codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea. Uno dei criteri direttivi prevedeva che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, fossero preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le avessero rilevate. Tale criterio è stato successivamente soppresso in linea con le indicazioni della Commissione Ambiente, che aveva ritenuto che esso potesse contrastare con i principi europei posti a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra i partecipanti alle procedure concorsuali e che la questione dei criteri di partecipazione delle aziende sequestrate o confiscate nei contratti di appalto andasse più opportunamente affrontata nell'ambito della revisione della normativa sugli appalti pubblici.
  Ciò premesso, valutato comunque positivamente il provvedimento come risultante dalle modifiche del Senato, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.