CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 79

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo Testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD), relatore, ricordata l'importanza – anche nell'immaginario collettivo, soprattutto per gli eventi televisivi – dell'industria termale italiana, osserva che il testo, elaborato in sede referente dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), reca disposizioni relative agli investimenti nel settore, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo. Evidenzia che il provvedimento, in particolare, modifica la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale. Essa, come riferisce la relazione illustrativa, risulta ormai desueta in più aspetti in quanto il sistema termale italiano ha subito negli ultimi anni una radicale trasformazione, venendo a rappresentare una risorsa sempre più determinante per vaste aree del Paese. Inoltre, il termalismo, ha dimostrato di costituire uno strumento molto efficace per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico, oltre a rivelarsi un valido rimedio per una pluralità di patologie. Si è ritenuto, pertanto, di procedere a un'ampia modifica del quadro normativo di riferimento, al fine di adeguarlo alle nuove istanze sanitarie, turistiche, ambientali ed Pag. 80economiche che emergono dal settore. Ricorda che con la legge n. 412 del 1991 gli stabilimenti termali sono stati prima riassegnati alla gestione immobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che li ha quindi affidati a società per azioni appositamente costituite, ai fini di una loro gestione «sulla base di criteri di economicità ed efficienza», disponendo il successivo trasferimento degli stabilimenti alle regione e ai Comuni di appartenenza e prevedendo anche la presenza di soci privati. Successivamente, l'articolo 22 della legge n. 59 del 1997 ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e di utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, assegnando conseguentemente, a titolo gratuito, le partecipazioni azionarie, le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali. In via generale, l'articolo 1 reca specifiche modifiche alla disciplina attualmente vigente. Tra queste, segnalo l'istituzione del Fondo per la riqualificazione del settore termale, avente una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019, di cui lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi al fine di promuovere la qualificazione degli stabilimenti termali e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, le attività di tutela della risorsa termale nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali (comma 1, lettera a), punto 3). Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate, sulla base di appositi progetti di riqualificazione. L'articolo 1 dispone, inoltre, una delega al Governo, per l'adozione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, di un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga la disciplina vigente, coordinandola e apportandovi i necessari adeguamenti (comma 1, lettera a), punto 4). Al riguardo, segnala che una delega di contenuto analogo era contenuta anche nell'articolo 1, comma 5, della legge 323 del 2000, ma la norma non è stata mai attuata. Il medesimo articolo 1 reca, quindi, la nuova disciplina dell'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale presso gli stabilimenti delle aziende termali accreditate. Il comma 1, lettera d), dell'articolo 1, introduce l'articolo 5-bis nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. A sostegno di tali misure viene istituito un apposito Fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Inoltre, nell'ambito delle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome sono individuate apposite misure finanziarie per favorire studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale e gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati. È previsto, inoltre, che il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni promuovano il coinvolgimento e la collaborazione di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria (articolo 1, comma 1, lettera e). Per quanto concerne l'ambito di competenza della VII Commissione, segnala Pag. 81che la lettera f) novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale. Si dispone che i medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione in medicina termale. Tale diritto viene riservato ai medici dipendenti dalle aziende termali anche con riferimento all'accesso alle scuole appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali. Con riferimento ad entrambi i diritti di accesso ai percorsi di specializzazione, si prevede una norma di salvaguardia degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine, si aggiunge la disposizione che, per favorire l'attuazione delle predette norme, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali. La lettera g-bis) disciplina la figura dell'operatore di assistenza termale il quale, a seguito del conseguimento di un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzate a promuovere e a conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Le modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le regioni, le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università, le regioni e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali, sono stabilite con decreto interministeriale. La lettera i) reca norme relative alla promozione del termalismo. In particolare, viene affidata all'Agenzia nazionale italiana del turismo l'individuazione di specifiche linee promozionali degli effetti terapeutici del termalismo nonché dei territori sui quali insistono le terme e i relativi prodotti. È prevista la trasmissione annuale alle Camere di una relazione sui programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti. Infine, l'articolo 2 della proposta istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Giornata nazionale delle terme d'Italia rimandando ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa. Conclude, affermando che, al di là delle considerazioni di natura strettamente sanitaria relative alla validità terapeutica e ai benefici per la salute delle cure termali, non può essere trascurato l'aspetto legato alla forza trainante del termalismo nell'ambito dell'offerta turistica italiana. Esso, se ben gestito può infatti acquisire visibilità e divenirne una componente significativa. I comuni termali oggi esistenti rappresentano sicuramente una ricchezza per le comunità locali, prospicienti l'area termale: gli investimenti in questo settore potrebbero pertanto costituire un'importante risorsa per tutta la comunità regionale. Nella formulazione del parere si riserva di tener conto delle osservazioni che emergeranno in sede di dibattito.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 13 settembre 2017.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.
C. 3960-A, approvata dal Senato.

  Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.