CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 agosto 2017
866.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 253

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Produzioni biologiche.
S. 2811, approvato in un testo unificato dalla Camera.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla 9a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge S. 2811, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico», approvato, in un testo unificato, dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, in data 29 marzo 2017.
  Rinviando per il resto alla relazione svolta in quella sede, segnala le modificazioni più rilevante apportate nel prosieguo dell'esame alla Camera.
  Nel titolo del provvedimento è stato inserito il riferimento al settore dell'acquacoltura.
  All'articolo 4, comma 3, la composizione del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata integrata con un rappresentante nominato dal Ministro della salute e con un ulteriore rappresentante dei distretti biologici, individuati dall'articolo 10 come sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola.
  All'articolo 7, è stato previsto che l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici sia perseguita – oltre che attraverso la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica – anche attraverso la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.
  All'articolo 10, comma 1, è stata inserita una apposita lettera (lettera c)) al fine di qualificare i distretti biologici anche con riferimento alle attività economiche svolte nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale.
  Sempre all'articolo 10, è stato inserito un apposito comma (comma 8) al fine di introdurre la possibilità per le Regioni di prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico per il riconoscimento dei distretti biologici.
  All'articolo 13, comma 3, è stato previsto che le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni siano costituite in forma di società di capitali, società cooperative o società consortili ai sensi del codice civile.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro».
Nuovo testo C. 3211 Gnecchi ed altri.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di legge C. 3211, di iniziativa della deputata Gnecchi, recante «Nuove norme per la concessione Pag. 254della «Stella al merito del lavoro», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
   La proposta di legge modifica la disciplina per la concessione della decorazione «Stella al merito del lavoro», istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e attualmente regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143, con l'obiettivo principale di aggiornare il quadro normativo vigente al mutato contesto socio-economico e del mondo del lavoro.
  L'articolo 1 determina le categorie dei beneficiari dell'onorificenza.
   Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i titoli ed i requisiti per la concessione della decorazione. L'articolo 4 interviene in ordine alla concessione dell'onorificenza ai lavoratori italiani all'estero.
  L'articolo 5 riguarda le modalità di conferimento del beneficio, mentre l'articolo 6 disciplina la morfologia della decorazione.
  L'articolo 7 riconosce la Federazione nazionale dei maestri del lavoro, costituita il 27 marzo 1954 ed eretta in Ente morale con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625, come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo, promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze. Il comma 2 prevede un finanziamento dell'attività della Federazione pari a 250.000 euro annui in sede di legge di bilancio, a valere sulle risorse del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse stanziate annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni Regione e Provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse.
  L'articolo 8 disciplina la procedura la concessione dell'onorificenza.
  L'articolo 9 riguarda i divieti attualmente stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 143 del 1992, di conferimento a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro da parte di enti, associazioni o privati.
  L'articolo 11 introduce la possibilità di revoca della decorazione.
  L'articolo 12 reca infine le abrogazioni.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla II Commissione Giustizia della Camera sul testo della proposta di legge C. 4299, di iniziativa della deputata Agostinelli, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta di legge modifica l'articolo 403 del codice civile, che disciplina l'intervento dell'autorità pubblica volto ad allontanare con urgenza un minore da una situazione di pericolo per collocarlo in un ambiente protetto. Pag. 255
  Rispetto alla normativa vigente, la proposta riconduce le ipotesi di intervento della pubblica autorità a due presupposti: lo stato di evidente abbandono del minore e l'esposizione del minore a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico.
  La proposta inoltre: dispone il necessario ascolto del minore; prevede che il minore debba essere collocato in un ambiente adeguato alle esigenze del minore; inserisce il principio in base al quale, in caso di allontanamento del minore, deve essere data priorità al collocamento presso parenti entro il quarto grado, piuttosto che presso estranei o istituti. Essa specifica infine che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne notizia al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni entro 24 ore; il pubblico ministero verifica la fondatezza dell'intervento e adotta i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei minori previste dal codice civile o dalla legge sulle adozioni.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
Nuovo testo C. 2546, Marchi ed altri.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, sulla proposta di legge C.2546, recante «Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia», nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente
  La proposta di legge, che si compone di 6 articoli, prevede la costituzione della «Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia», che ha tra i suoi scopi quelli di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, nonché di coordinare la rete nazionale dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali sedi di ex Istituti psichiatrici.
  In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, dispone che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Modena e di Reggio Emilia, e gli altri Comuni delle province di Modena e Reggio Emilia che intendano aderire, nonché l'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia.
  La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli Istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 (cd. legge Basaglia), promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi Istituti psichiatrici, con adesione su base volontaria.
  I fini che devono essere perseguiti dalla Fondazione sono ulteriormente esplicitati nell'articolo 3 che, anzitutto, fa salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ferme restando le competenze del Ministero, la Fondazione persegue la finalità di conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati. Ulteriore finalità della Fondazione è quella di promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e altre iniziative culturali dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli Pag. 256istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li hanno sostituiti. Infine, come già accennato, la Fondazione coordina la rete nazionale dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali sedi degli ex istituti psichiatrici.
  Con riguardo alla natura della Fondazione, che ha sede in Reggio Emilia, l'articolo 2 stabilisce che essa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale ed amministrativa. La stessa è disciplinata – oltre che dalla legge – dall'atto costitutivo e dallo statuto. Quest'ultimo – adottato, in base all'articolo 1, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – definisce, ai sensi dell'articolo 4, gli organi della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. In base al medesimo articolo 4, tra gli organi devono comunque essere compresi l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.
  Relativamente al finanziamento, l'articolo 5 prevede che all'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 4, pari euro 500.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015. In base all'articolo 2, comma 2, inoltre, la Fondazione può ricevere donazioni e contributi di enti pubblici e privati.
  L'articolo 6 dispone che l'anno 2018 è dedicato alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dalla data di entrata in vigore della già citata legge n. 180 del 1978. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e sostiene su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della medesima legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 66, C. 3804 e C. 4085.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla VII Commissione Cultura della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 66, C. 3804 e C. 4085, recante «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato ha la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale: rievocazioni e giochi storici.
  In base all'articolo 1, la Repubblica riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Pag. 257Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
  Le rievocazioni storiche costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della cultura e dell'arte italiane nel mondo, oggetto dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale.
  Ai sensi dell'articolo 2, sono definiti manifestazioni di rievocazione storica gli eventi in abiti storici, le rievocazioni e i giochi storici, che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: a) ripropongono usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, di particolare valore storico e culturale; b) rievocano rilevanti avvenimenti storici, comprovati da fonti documentali; c) sono organizzati da associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio. Al riguardo, si prevede che devono essere rispettati criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e si specifica che i fini statutari devono essere perseguiti mediante la ricerca e la difesa della verità storica attraverso lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza.
  L'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, alla cui tenuta provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle Regioni. L'Albo nazionale e l'Elenco sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.
  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, previa intesa con la Conferenza unificata, emana un decreto con il quale sono definiti la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità della stessa iscrizione, nonché le modalità di aggiornamento annuale dell'Albo.
  L'articolo 4, ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia, affida al concorso di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Città metropolitane e Comunità montane il compito di sostenere e valorizzare le manifestazioni di rievocazione storica. Il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.
  L'articolo 5 dispone che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. In particolare, il Comitato – che ha sede presso il Ministero – ha i seguenti compiti: a) esprimere pareri vincolanti sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco, nonché sul rilascio del logo «Rievocazione storica italiana» alle manifestazioni inserite nell'Elenco; b) esprimere pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore; c) stabilire i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.
  Il Comitato è composto da professori universitari di I o II fascia nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata; da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del Comitato – di cui, tuttavia, non si precisa il numero complessivo – non percepiscono compensi né rimborsi spese, e restano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta. Il Comitato può avvalersi – senza oneri a carico della finanza pubblica – della collaborazione di istituti universitari, siti museali o archeologici, centri di ricerca, nonché delle associazioni di categoria Pag. 258più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.
  L'articolo 6 dispone che le sovvenzioni a carico dello Stato sono riconosciute a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 1, comma 627, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016 ) – in base a criteri da definire con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il Fondo, inoltre, viene stabilizzato con una dotazione pari ad 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; alla copertura del relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Il Fondo è destinato ad erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.
  Rileva che viene soppresso il secondo periodo del citato comma 627, secondo il quale l'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i Comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto dello stesso Ministro, che avrebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con quattro condizioni (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera sul testo della proposta di legge Romanini C. 3265, recante «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta di legge disciplina la produzione e vendita del pane con la finalità, espressa all'articolo 1, di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.
  L'articolo 2 reca le definizioni di «pane», «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre», interviene sui divieti di utilizzo delle denominazioni e disciplina le sanzioni.
  L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione; l'articolo 3-bis disciplina il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentano la durabilità; l'articolo 4 definisce i lieviti utilizzabili nella panificazione, l'articolo 5 regolamenta l'utilizzazione delle paste acide.
  L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e norme sulle modalità di vendita. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
  L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità.
  L'articolo 8 disciplina la figura del responsabile dell'attività produttiva.
  L'articolo 9 interviene in tema di mutuo riconoscimento.
  L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane tradizionale di alta qualità.Pag. 259
  L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione della legge alle ASL ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni della medesima legge. La norma rinvia la definizione di tali sanzioni alla competenza delle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 11-bis prevede che le Regioni adeguino le proprie legislazioni ai principi della legge entro dodici mesi (comma 1); per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano è prevista la clausola di salvaguardia (comma 2).
  Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche che si rendono necessarie al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n.502, recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e commercio del pane (articolo 11-ter).
  L'articolo 12 reca le abrogazioni.
  L'articolo 13, relativo all'entrata in vigore, dispone che le disposizioni della legge si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera sul nuovo testo unifico della proposta di legge C. 423-A ed abb., recante: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento, che consta di 30 articoli, modifica diverse disposizioni del codice della strada.
  In particolare, l'articolo 01 inserisce nel codice della strada una nuova tipologia di strada: «viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo», modificando a tal fine l'articolo 2, commi 2 e 3, del codice. Tale tipologia di strada è destinata, per caratteristiche dimensionali e tecniche, all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada viene conseguentemente novellata la definizione di cui al n. 48 di sentiero o mulattiera o tratturo ed è introdotta la nuova definizione di «viabilità forestale», intendendo per essa «una rete viabile che si sviluppa, in tutto o in parte, nel bosco».
  L'articolo 01, comma 2, prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni procedono alla definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa. Il comma 4 autorizza il Governo a modificare l'articolo 122 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, che disciplina i segnali d'obbligo generico, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice (ossia per l'irrogazione Pag. 260di sanzioni ai trasgressori delle disposizioni riguardanti tale forma di viabilità), da apposita segnaletica.
  L'articolo 02 inserisce nel codice della strada la nozione di «utenti vulnerabili», vale a dire i conducenti di ciclomotori, motocicli nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada.
  L'articolo 03 prevede che il sindaco, con l'ordinanza con la quale riserva strade e corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, possa ammettere l'accesso e la circolazione sulle medesime strade e sulle corsie riservate di biciclette, ove ricorrano idonee condizioni di sicurezza.
  L'articolo 1 interviene in materia di autoveicoli stradali da competizione immatricolati.
  L'articolo 1-bis precisa le funzioni, in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, ai quali è consentito lo svolgimento di tali compiti limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Allo stesso modo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.
  L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle cosiddette «fasce di rispetto» e prevede che con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere definita la disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.
  L'articolo 2-bis modifica le sanzioni irrogate per le violazioni delle norme concernenti la pubblicità nelle strade e sui veicoli.
  L'articolo 2-ter consente, ove l'ente proprietario lo ritenga coerente con le esigenze di sicurezza stradale, di predisporre a terra una linea di arresto avanzata per le biciclette, rispetto alla linea d'arresto dei veicoli, nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione, ovvero nel caso di rifacimento della segnaletica.
  L'articolo 2-quater stabilisce che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni. Si prevede che all'attuazione della citata disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, destinate ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 2-quinquies disciplina le modalità di verifica periodica e di taratura dei mezzi tecnici e di controllo e regolazione del traffico.
  L'articolo 2-sexies introduce una specifica disciplina per le macchine agricole d'epoca.
  L'articolo 3, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, eleva da 18 metri a 18,75 metri la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti. Pag. 261
  L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, prevedendo che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto.
  L'articolo 4-bis introduce una norma concernente l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico, mentre l'articolo 4-ter concerne i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche.
  L'articolo 5 interviene relativamente ai requisiti di immatricolazione delle macchine agricole.
  L'articolo 5-bis è diretto ad aumentare i limiti d'età per l'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo della patente per guidare veicoli pesanti.
  L'articolo 6 modifica la disciplina in materia di esercitazioni di guida
  L'articolo 7 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).
  L'articolo 8, comma 1, introduce un nuovo specifico limite di velocità per gli autotreni. Il comma 2 prescrive una distanza minima di trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità. Il comma 2-bis introduce nuove forme di pubblicità per l'utilizzo delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità; in particolare si prevede che ciascun ente locale pubblichi sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza oltre ad inviare la citata relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni in un formato dati di tipo aperto.
  L'articolo 9 consente la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.
  L'articolo 10 consente la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing.
  L'articolo 10-bis introduce l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini, negli autoveicoli, siano equipaggiati unitamente ad un dispositivo di allarme anti-abbandono.
  L'articolo 11 rafforza le norme di contrasto all'uso improprio di smartphone e altri dispositivi elettronici.
  L'articolo 12 interviene in materia di possesso dei documenti di circolazione.
  L'articolo 13 interviene in materia di mobilità ciclistica, prevedendo che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia prevista con ordinanza e segnalata con l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi. Si specifica inoltre che l'obbligo per i velocipedi di circolare sulle piste loro riservate vale unicamente quando tali piste siano esclusivamente riservate ai velocipedi e non quando esse siano riservate, oltre che ai velocipedi, anche ad altre tipologie di veicolo.
  L'articolo 13-bis rimette ad un apposito decreto ministeriale il compito di determinare, in maniera omogenea, i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative del codice.
  L'articolo 13-ter modifica le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria.
  L'articolo 13-quater riduce l'interesse dovuto nel caso di ritardo nel pagamento Pag. 262delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada.
  L'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e quattro osservazioni (vedi allegato 7).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
S. 2874 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
S. 2875 Governo.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge di iniziativa governativa S. 2874, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016», e S. 2875, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017».
  Quanto al disegno di legge di rendiconto, esso è articolato in missioni e programmi, e si suddivide in conto del bilancio e conto del patrimonio. Si tratta di uno strumento che consente al Parlamento di esercitare un controllo in ordine alla gestione finanziaria conclusa, rispetto a quanto precedentemente autorizzato con la legge di bilancio.
  Gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 845.933,2 milioni di euro), alle spese (con impegni per 788.423,1 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 57.510,1 milioni di euro.
  La situazione finanziaria del conto del Tesoro evidenzia, al 31 dicembre 2016, un disavanzo di 205.331,6 milioni di euro (articolo 4).
  Quanto all'articolo 5, esso reca: l'approvazione dell'Allegato n. 1,, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste»; l'approvazione dell'Allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.
  Riguardo alla gestione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2016, si registrano attività per circa 987 miliardi di euro e passività per un totale di circa 2.785 miliardi di euro (articolo 6).
  Gli articoli da 7 e 8 espongono i dati relativi ai conti consuntivi degli Archivi notarili e del Fondo edifici di culto.
  L'articolo 9 dispone, infine, l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.
  Passando all'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2016, esso è il primo a essere predisposto conformemente alle modifiche apportate all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e dalla legge n. 163 del 2016.
  Con dette modifiche sono stati messi a regime i margini di flessibilità concessi alle amministrazioni; è stato previsto il rispetto di un vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico che si aggiunge a quello di competenza; viene introdotta una relazione tecnica che illustra la coerenza Pag. 263del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; è stato previsto che la relazione tecnica riporti gli effetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
  Il disegno di legge di assestamento costituisce lo strumento di aggiornamento in corso d'anno degli stanziamenti di bilancio determinati in applicazione dei criteri della competenza e della cassa e con esposizione riferita a missioni e programmi (che costituiscono le unità di voto nell'ambito dell'esame parlamentare). Esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente, poiché è in quest'ultimo provvedimento che viene certificata l'entità dei residui, che al momento dell'approvazione della legge di bilancio preventivo possono solo essere stimati.
  Passando all'articolato, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2017 (approvato con la legge n. 232 del 2016) indicate nelle annesse tabelle.
  L'articolo 2 novella l'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2017, relativo alla quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, aumentandolo, per l'anno 2017, a 79,5 miliardi di euro rispetto ai 59,5 miliardi previsti dalla legge di bilancio.
  Il comma 2 novella il comma 3 dell'articolo 3, della legge di bilancio per il 2017, riguardante l'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE Spa (Servizi assicurativi del commercio estero).
  Il comma 3 novella il comma 5 dell'articolo 3, della legge di bilancio, recante la quantificazione degli importi dei fondi inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF, per l'anno finanziario 2017.
  L'articolo 3 corregge la denominazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MEF per l'anno finanziario 2017 da «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» in «Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, oltre a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del fondo, possa anche assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato.
  In considerazione della limitata incidenza dei contenuti dei due disegni di legge sugli ambiti di competenza della Commissione, si propone conclusivamente di esprimere un parere di nulla osta su ciascuno dei due provvedimenti.
  Propone conclusivamente di esprimere nulla osta su entrambi i disegni di legge. (vedi allegati 8 e 9).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 e sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

  La seduta termina alle 8.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 agosto 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.20 alle 8.25.

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