CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2017
861.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 43

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 luglio 2017.

Audizioni di Giuseppe Pisauro, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, e di Stefano Bartolini, Professore associato di Economia politica presso l'Università di Siena, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 16.15.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.
  Con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Palese 1.9, volto a rendere obbligatoria la vaccinazione anti-morbillo per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione Pag. 44dell'Istituto Superiore della Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo. Al riguardo, fa presente che la proposta emendativa tuttavia non provvede alla quantificazione degli oneri che da essa derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Mucci 1.12, che estende l'obbligatorietà e la gratuità delle vaccinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 agli operatori scolastici e agli operatori sociosanitari, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   identici Palese 1.59 e Rondini 1.130, che estendono l'obbligatorietà e gratuità delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Colonnese 1.82, che prevede che in relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Lupo 1.83, che prevede che le analisi anticorpali eseguite in relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Nesci 1.94 e Fossati 1.86, che prevedono che il soggetto immunizzato adempia all'obbligo vaccinale di cui all'articolo 1 solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione, mentre il testo del medesimo articolo prevede tale possibilità solamente di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, fa presente che le proposte emendative tuttavia non provvedono alla quantificazione degli oneri che da esse derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Rondini 1.103, che prevede che il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-quater, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Rondini 1.104, che prevede che il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1, lettere e) ed f), e per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1-bis, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Fossati 1.04, che prevede che una commissione tecnico-scientifica, nominata con decreto del Ministro della salute e costituita da esperti designati, in pari numero, dal Ministero della salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, predisponga il Piano nazionale di prevenzione vaccinale, senza tuttavia precisare se sia previsto un compenso per l'attività svolta da tale commissione e senza provvedere alla quantificazione degli oneri né alla relativa copertura finanziaria;
   Zolezzi 1.137, che prevede che i minori di età compresa tra zero e sedici anni vengano sottoposti, prima della somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie di Pag. 45cui ai commi da 1 a 1-quater dell'articolo 1, alla ricerca di una eventuale mutazione del gene MTHFR (Metilen-tetraidrofolato-reduttasi), senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri né alla relativa copertura finanziaria;
   Rondini 5-bis.6, diretta a sopprimere la clausola di neutralità finanziaria riferita all'articolo 5-bis relativo alle controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Di Vita 5-quater.8, volto a estendere l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 ai familiari dei soggetti danneggiati e al convivente more uxorio che abbiano riportato lesioni all'integrità psicofisica, quale conseguenza della lesione subita dal soggetto indennizzato, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Di Vita 5-quater.9, che elimina i termini attualmente fissati per la presentazione delle domande di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, anche con riferimento ai soggetti che abbiano subito la menomazione prima della data di entrata in vigore della suddetta legge, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Di Vita 5-quater.01, 5-quater.02, 5-quater.06 e 5-quater.7, che recano modifiche alla legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, ampliando la platea dei beneficiari, ovvero prevedendo ulteriori benefici, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria;
   Di Vita 5-quater.05 e 5-quater.6, che prevedono in alcuni specifici casi la liquidazione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria;
   Di Vita 5-quater.03, che è volta implicitamente ad escludere i termini previsti a legislazione vigente entro i quali i soggetti interessati devono presentare domanda ai fini dell'ottenimento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Palese 1.8 e Colonnese 1.5, che prevedono, tra l'altro, da un lato l'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione, dall'altro l'istituzione presso il Ministero della salute dell'Anagrafe vaccinale nazionale digitale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 408, della legge n. 232 del 2016 destinate al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative nonché alla idoneità della copertura finanziaria dalle stesse prevista;
   Colonnese 1.7, che prevede, tra l'altro, che per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) e che il Ministro della salute Pag. 46provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente. Inoltre si prevede che, nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Mantero 1.6, che prevede, tra l'altro, che il Ministro della salute provvede, sentite l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente. Inoltre si prevede che, nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Cristian Iannuzzi 1.17, che prevede che le vaccinazioni obbligatorie e gratuite di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano rese disponibili anche sotto forma di monocomponente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Palese 1.11 e 1.60, che prevedono che resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative e che, a tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale, incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Lupo 1.79, che prevede che in ogni centro vaccinale e prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1, al fine di una diagnosi precoce di tutte le patologie neurologiche, il minore è sottoposto, gratuitamente, ad una visita neurologica, da ripetersi con cadenza annuale fino all'età di 6 anni, che attesti l'assenza di patologie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   identici Grillo 1.95 e Palese 1.92, che prevedono che l'analisi sierologica di cui al comma 2 dell'articolo 1 sia effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Palese 1.89, che prevede che il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui all'articolo 1 solamente con vaccini in formulazione monocomponente, eliminando quindi il riferimento ai vaccini in formulazione combinata. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Palese 1.125, volto a prevedere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una serie di adempimenti per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volti al rafforzamento dell'operatività dei servizi vaccinali, alla sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili, alla segnalazione e comunicazione di eventi avversi a seguito di vaccinazioni attraverso banche dati regionali interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza, al coinvolgimento attivo delle specifiche categorie mediche indicate nella proposta emendativa Pag. 47al raggiungimento degli obiettivi vaccinali e all'attuazione di sistematiche campagne di informazione e formazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Palese 1.03, che prevede che i medici siano autorizzati a somministrare i vaccini di cui all'articolo 1 presso le farmacie aperte al pubblico che, a loro volta, dovranno provvedere al rinvio della certificazione relativa al competente servizio dell'azienda sanitaria locale ai fini dell'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Palese 1.02, che prevede che le aziende sanitarie locali, gli ordini ed i collegi professionali promuovano annualmente eventi formativi in materia di vaccini, ad accesso gratuito, nell'ambito della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, a beneficio dei professionisti sottoposti all'obbligo della formazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   identici Palese 2.12 e Rondini 2.131, che prevedono l'obbligo, per le strutture del Servizio sanitario nazionale, di predisporre incontri di educazione e formazione al fine di incrementare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Palese 2.8, che prevede che il Ministero della salute promuova campagne di educazione sanitaria in materia vaccinale, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 2. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare tale proposta emendativa nell'ambito delle risorse stanziate al comma 2, che risultano pari a 200 mila euro per l'anno 2017;
   Palese 2.01, volto a prevedere che, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano una banca dati vaccinale e che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto venga istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati, con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Centemero 3.2 e Nicchi 3.4, che prevedono, a vario titolo, adempimenti a carico delle ASL territorialmente competenti in materia di verifica dell'osservanza degli obblighi vaccinali, ulteriori rispetto a quelli previsti al momento dal testo del provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Centemero 3-bis.01, volto a prevedere l'indizione, entro il mese di ottobre 2017 ed entro i limiti delle facoltà assunzionali, di un concorso pubblico per l'assunzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare effettiva attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle facoltà assunzionali vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;Pag. 48
   Palese 4.01 e Murer 4-bis.4, che prevedono, tra l'altro, che il sistema nazionale di farmacovigilanza sia integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie e che le regioni organizzino i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Palese 4.02 e 4.03, che prevedono, da un lato, l'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di una banca dati delle vaccinazioni della popolazione, dall'altro, l'istituzione presso il Ministero della salute dell'Anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati, prevedendo all'uopo una specifica clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative e alla congruità della clausola di invarianza ivi prevista;
   Centemero 5.4, che incrementa di 10 milioni di euro per l'anno scolastico 2016/2017 il fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere;
   Rondini 5.6, 5.7 e 5.8, che prevedono che la possibilità di prenotare gratuitamente le vaccinazioni presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico sia estesa alle parafarmacie e farmacie rurali. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito dare applicazione alle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Rondini 5-bis.4, che autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per l'attuazione del comma 1 dell'articolo 5-bis (controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci), provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere;
   Mantero 5-ter.1, volto ad estendere le previsioni di cui all'articolo 5-ter alle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da vaccini, anche a quelli non obbligatori, fermo restando il contingente di personale a ciò destinato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane previste dall'articolo 5-ter;
   Rondini 5-ter.3, 5-ter.4 e 5-ter.5, che incrementano, di 1,641 milioni di euro per il 2017 e di 924 mila euro per il 2018, l'autorizzazione di spesa per la copertura dell'onere di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter, relativo alle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati, aumentando corrispondentemente la relativa copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere;
   Grillo 5-quater.2 e Colonnese 5-quater.3, che mirano ad estendere l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 alle vaccinazioni raccomandate e a quelle incluse nel Piano nazionale dei vaccini vigente. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Osserva inoltre che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti non sembrano presentare Pag. 49profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario, in primo luogo, sulle proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea. Inoltre esprime parere contrario con riferimento alle proposte emendative sulle quali il relatore ha chiesto l'avviso del Governo, ad eccezione degli emendamenti Mantero 1.6, Cristian Iannuzzi 1.17, Palese 2.8, Rondini 5.6, 5.7 e 5.8, su cui esprime invece nulla osta poiché non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Francesco CARIELLO (M5S) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso sull'emendamento Lupo 1.79, in particolare se attualmente non sia già prevista la gratuità della prestazione prevista dal medesimo emendamento.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la vigente legislazione non prevede che il minore sia sottoposto a visita neurologica prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1, sottolineando che tale ipotesi comporterebbe l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di una prestazione non rientrante nei livelli essenziali di assistenza.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti sugli emendamenti 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.59, 1.60, 1.79, 1.82, 1.83, 1.86, 1.89, 1.92, 1.94, 1.95, 1.103, 1.104, 1.125, 1.130, 1.137, 2.12, 2.131, 3.2, 3.4, 4-bis.4, 5.4, 5-bis.4, 5-bis.6, 5-ter.1, 5-ter.3, 5-ter.4, 5-ter.5, 5-quater.2, 5-quater.3, 5-quater.6, 5-quater.7, 5-quater.8 e 5-quater.9, e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.03, 1.04, 2.01, 3-bis.01, 4.01, 4.02, 4.03, 5-quater.01, 5-quater.02, 5-quater.03, 5-quater.05 e 5-quater.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.
C. 4471 Governo, approvato dal Senato.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.
Nuovo testo unificato C. 104 e abb.

Norme in materia di domini collettivi.
C. 4522, approvato dal Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà.
Atto n. 430.