CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2017
861.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 26 luglio 2017.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
Esame emendamenti C. 3225-A/R e abb.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.25 e dalle 12.10 alle 12.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11969 D'Attorre: Su iniziative di modifica dell'articolo 81 della Costituzione per l'introduzione del principio relativo alla cosiddetta «golden rule».

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) illustra l'interrogazione in titolo che deriva dalle affermazioni di esponenti del Governo e del segretario del più importante partito della maggioranza riguardanti la necessità di mettere in discussione i vincoli finanziari posti dall'Unione europea e di rivedere nei trattati le norme sul fiscal compact. Si chiede come sia possibile avanzare queste richieste all'Europa quando le stesse norme sono state introdotte in Italia con la modifica dell'articolo 81 della Costituzione risalente al 2012. Fa presente che il suo gruppo si appresta a presentare un progetto di revisione costituzionale del medesimo articolo 81, con l'introduzione della cosiddetta golden rule. Con l'interrogazione si chiede quindi al Governo in carica se abbia un orientamento sulla questione diverso da quello da quello precedente, che aveva espresso parere contrario su tutti gli emendamenti di modifica dell'articolo 81 presentati nel corso dell’iter della riforma di revisione della parte seconda della Costituzione che andavano in quella direzione.

  La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Alfredo D'ATTORRE (MDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta della sottosegretaria. Ricorda infatti che nel 2012 la modifica dell'articolo 81 fu approvata in pochi mesi, con un largo consenso e sotto la spinta della crisi finanziaria. Si chiede perché questo non sia possibile ora, se sussiste la volontà politica di approvare una riforma come quella puntuale di modifica dell'articolo 81 che sarà presentata nei prossimi giorni dal suo gruppo. Osserva che non si possono annunciare svolte radicali per la prossima legislatura quando intanto non si provvede a fare modifiche costituzionali senza le quali l'attuazione di tali scelte sarebbe impossibile.

5-11968 Gigli: Sull'organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra l'interrogazione in titolo. Ricordate le recenti dimissioni del Ministro per gli affari regionali, che tra le sue deleghe aveva anche quelle relative alle politiche della famiglia, chiede quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Presidente del Consiglio per confermare le date della Conferenza nazionale sulla famiglia che dovrebbe Pag. 13tenersi a Roma il 28 e 29 settembre 2017.

  La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, dalla quale si desume incertezza circa le date di svolgimento della Conferenza nazionale sulla famiglia. Fa notare che le politiche sulla famiglia intraprese dagli Esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni si sono basate più su annunci, riguardanti peraltro misure di carattere assistenziale, che su reali iniziative a favore delle famiglie, che risultano, a suo avviso, sempre più a rischio povertà.

5-11970 Toninelli ed altri: Sul coordinamento delle politiche di settore e il rafforzamento delle strutture amministrative per il rilancio delle politiche giovanili.

  Andrea CECCONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario, che nasce da un sondaggio sulla fiducia di giovani e famiglie sul loro presente e sul loro futuro, dal quale si denota la scarsa operatività delle politiche sociali del Governo. Si chiede quindi al Governo quali iniziative intenda attuare per dare risposte alle esigenze emerse dal suddetto sondaggio.

  La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Andrea CECCONI (M5S), rinuncia alla replica.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.
C. 2019 Santerini.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta dell'8 settembre 2016, ha esaminato in sede referente la proposta di legge, il cui testo, non essendo state presentate proposte emendative, è stato poi trasmesso alle Commissioni in sede consultiva per l'espressione dei prescritti pareri. Ricorda in proposito, che le Commissioni VII e XIV hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione V ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nella seduta del 16 maggio 2017, la Commissione ha quindi approvato due emendamenti del relatore volti a recepire nel testo la condizione posta nel parere della Commissione bilancio e ha conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea Pag. 14ha acconsentito nella seduta del 13 luglio 2017.
  Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, si richiama alla relazione introduttiva svolta all'inizio dell'esame del provvedimento in sede referente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo rinunzia ad intervenire e che nessuno chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo della proposta di legge come modificato dalla Commissione in sede referente.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo della proposta di legge come modificato dalla Commissione in sede referente (vedi allegato 4).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, in sede di Ufficio di presidenza, i rappresentanti dei gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che, consistendo il progetto di legge di un solo articolo, non si farà luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procederà direttamente alla votazione nominale finale del progetto stesso, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.
  Dà conto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.
  Avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

  La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 2019, nel testo risultante dall'esame in sede referente, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

  La seduta termina alle 14.55.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2017.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, nel sollecitare un rapido esame del provvedimento, già approvato dal Senato, chiede di che sia dichiarato concluso l'esame preliminare e che si passi all'adozione del testo base.

  Andrea CECCONI (M5S) pur non avendo alcuna obiezione a una rapida prosecuzione dell'esame del provvedimento e, quindi, all'adozione del testo base nella seduta odierna, ricorda che una Pag. 15medesima celerità non sta contraddistinguendo l'esame del testo sul passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia-Romagna, provvedimento di cui è stato solo avviato l'esame in Assemblea.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente condivide quanto detto dal deputato Cecconi sull'esame delle proposte di legge sul passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia-Romagna.
  Non essendovi obiezioni, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, propone l'adozione, come testo base per il prosieguo dell'esame, del testo della proposta di legge C. 4526, approvata dal Senato.

  La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo della proposta di legge C. 4526, approvata dal Senato.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che le modalità di prosieguo dell'esame del provvedimento saranno definite nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il relatore ha presentato nella precedente seduta una proposta di testo unificato.

  Andrea CECCONI (M5S), fatto notare che la proposta di testo base del relatore, all'articolo 5, prevede un aumento del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative, con lo spirito di evitare una proliferazione di schieramenti e promuovere al tempo stesso il civismo, giudica tuttavia negativamente il fatto di contemplare all'articolo 5 un'esclusione da tale disciplina dei partiti più grandi, ritenendo che ciò produca uno squilibrio nell'ambito della rappresentanza territoriale. Pur non manifestando contrarietà all'adozione di tale testo come base per il prosieguo dell'esame, preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a migliorarne taluni aspetti, tra cui quello testé richiamato.

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, in risposta al deputato Cecconi, fa notare che il testo, all'articolo 4, rispetto ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2014, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, nonché rispetto ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti in tale registro, ma costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo, prevede semplicemente la possibilità di depositare una cauzione pecuniaria, in luogo delle sottoscrizioni.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che la proposta del relatore rappresenti una base di partenza da migliorare in sede di esame delle proposte emendative. Esprime dubbi circa l'efficacia – nell'ottica di una maggiore diffusione del civismo Pag. 16– della previsione sull'aumento delle sottoscrizioni ai fini della presentazione delle liste, giudicando più opportuno correlare tale intervento ad eventuali cambiamenti demografici.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, svolgendo talune considerazioni sulla previsione dell'aumento delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati, fa notare che tale norma, in combinato disposto con l'articolo 4 del testo, che prevede un'esenzione per i partiti più grandi, rischia di ostacolare la diffusione del vero civismo, favorendo, in realtà, la formazione di liste finte e non spontanee promosse dai partiti che, non avendo bisogno di raccogliere le firme per sé, avrebbero la possibilità di convogliarle su liste create ad hoc che sarebbero civiche solo di nome.

  La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato proposto dal relatore (vedi allegato 5).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
Nuovo testo C. 2546 Marchi.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge C.2546, elaborato durante l'esame in sede referente e formato da 6 articoli, prevede la costituzione della «Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia», che ha tra i suoi scopi quelli di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, nonché di coordinare la rete nazionale dei comuni e delle Aziende sanitarie locali sedi di ex Istituti psichiatrici.
  In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, dispone che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia-Romagna, i comuni di Modena e di Reggio Emilia, e gli altri comuni delle province di Modena e Reggio Emilia che intendano aderire, nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia. La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli Istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978, promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi Istituti psichiatrici, con adesione su base volontaria.
   Tali fini sono ulteriormente esplicitati nell'articolo 3 che, anzitutto, fa salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ferme restando le competenze del Ministero, la Fondazione persegue la finalità di conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati. Ulteriore finalità della Fondazione è quella di promuovere Pag. 17e curare ricerche, pubblicazioni e altre iniziative culturali dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li hanno sostituiti. Infine, come già accennato, la Fondazione coordina la rete nazionale dei comuni – o, più correttamente, degli enti locali, in analogia con quanto prevede l'articolo 1 – e delle Aziende sanitarie locali sedi degli ex istituti psichiatrici.
  Con riguardo alla natura della Fondazione, che ha sede in Reggio Emilia, l'articolo 2 stabilisce che essa ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia funzionale ed amministrativa. La stessa è disciplinata – oltre che dalla legge – dall'atto costitutivo e dallo statuto. Quest'ultimo – adottato, in base all'articolo 1, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – in particolare – definisce, ai sensi dell'articolo 4, gli organi della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. Sempre in base all'articolo 4, tra gli organi devono comunque essere compresi l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.
  Relativamente al finanziamento, l'articolo 5 prevede che all'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 4, pari a euro 500.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015.
  In base all'articolo 2, comma 2, inoltre, la Fondazione può ricevere donazioni e contributi di enti pubblici e privati.
  L'articolo 6 dispone che l'anno 2018 è dedicato alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dalla data di entrata in vigore della già citata legge n. 180 del 1978. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e sostiene su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della medesima legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta, prevalentemente, alla materia dei «beni culturali». L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6), di cui raccomanda l'approvazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Norme in materia di domini collettivi.
C. 4522, approvata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a Pag. 18esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera, sul progetto di legge C. 4522, recante «Norme in materia di domini collettivi», approvata dal Senato.
  Fa presente, in via preliminare, che non esiste una definizione normativa dei «domini collettivi» ma che con tale termine si intende, generalmente, indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agro-silvo-pastorale.
  Sottolinea che i domini collettivi hanno una storia millenaria, risalente al 117 a.C., che si è perfezionata nel corso del tempo, soprattutto nel Medioevo, e che è giunta, pressoché immutata, ai tempi odierni. Si tratta di una situazione giuridica di natura diversa rispetto a quella della proprietà individuale e non riconducibile nemmeno alla comproprietà. Fa presente inoltre che in Italia ha assunto diverse denominazioni, a seconda delle varie regioni, e che costituisce il 9,77 per cento della superficie agricola totale nel nostro Paese.
  Osserva che le difficoltà di inquadramento sistematico dei domini collettivi, appartenenti originariamente ad una comunità, derivano anche dall'irriducibilità dell'istituto all'attuale concezione privatistica, di derivazione romanistica, basata sulla proprietà privata. Ricordo, a tal proposito, anche il contenuto dell'articolo 42, primo comma, della Costituzione, secondo il quale «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati». Segnala che i domini collettivi costituiscono, invece, i beni oggetto del diritto di uso civico. Gli usi civici integrano un residuo di antiche figure di diritti sui generis a contenuto reale, spettanti ad una collettività organizzata ed insediata su di un territorio e a ogni suo membro che può quindi esercitarlo uti singulus. Il contenuto consiste nel trarre utilità da terre di appartenenza pubblica o privata per il perseguimento di finalità di interesse generale; tali utilità consistono, generalmente, in raccolta di legna, di erba, di funghi, uso di acque, semina, pascolo, caccia. In relazione alla natura del diritto, segnalo come, ove questo sia esercitato su terre di proprietà di un privato, potrà avvicinarsi al modello conosciuto del diritto reale di godimento su cosa altrui; al contrario, ove il bene gravato sia di proprietà pubblica, l'uso civico potrebbe avere la qualificazione giuridica di «comunione senza quote». Fa presente che il principale riferimento normativo è dato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, di riordinamento degli usi civici (e dal relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332). Tale corpo normativo è stato poi integrato da numerose leggi regionali, a seguito del decentramento amministrativo del 1977 (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 66, commi 1 e 4).
  La disamina dell'istituto può trarsi poi dalla sentenza n. 19792 del 28 settembre 2011 con cui la Cassazione civile ha ritenuto non assoggettabile a espropriazione forzata un bene soggetto a uso civico.
  La proposta di legge mira dunque a sgomberare il campo sulla destinazione che questi beni possono avere, definendo il rapporto intercorrente tra le comunità collettive e i beni, al fine di conferire certezza nei diritti di godimento, anche in quei rapporti sociali sino ad ora rimessi a fonti di regolazione subordinata o comunque dai contorni giuridici assai sfumati.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.
  I domini collettivi sono soggetti a Costituzione e trovano il loro fondamento negli articoli 2 (che riconosce le formazioni sociali dove l'individuo svolge la sua personalità), 9 (il quale assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione), 42, secondo comma (il quale riconosce la funzione sociale della proprietà privata), e 43 della Costituzione (secondo il quale possono essere riservate originariamente o trasferite allo Stato, ad enti Pag. 19pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale). Essi sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale. Hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva. Si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.
  Il comma 2 prevede che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
  L'articolo 2 riconosce come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto: fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori; fondativi di strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto (comma 1).
  La Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini loro riguardanti.
  Viene riconosciuta la sussistenza di un diritto sulle terre di collettivo godimento quando: esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità; esso è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
  L'articolo 3 definisce i beni collettivi (comma 1) che costituiscono il patrimonio civico (comma 2) e afferma la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (comma 3). Su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico (comma 6).
  In particolare, il comma 1 qualifica i seguenti beni come beni collettivi: le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate; le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto; le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927, sul riordinamento degli usi civici. Si fa riferimento alla disposizione che ha sciolto senza compenso tutte le comunioni per servitù reciproche e per condominio attribuendo a ciascun Comune o a ciascuna frazione una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione); le terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie; le terre derivanti dall'acquisto ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Il riferimento all'articolo 22 della legge del 1927 richiama la possibilità, in caso di terreni poco estesi e necessità di divisione tra più famiglie, di aumentare la massa da dividere, consentendo a Comuni e associazioni di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di nuovi terreni; l'articolo 9 Pag. 20della legge del 1971 prevede che le Regioni, le Comunità montane e i comuni possano acquistare ed espropriare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali; le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici (lett. c); le terre derivanti da permuta o da donazione; le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.
  In base al comma 2, tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo (comma 5).
  I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendo l'inalienabilità, l'indivisibilità; l'inusucapibilità; la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; la loro sottoposizione a vincolo paesaggistico.
  Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane e le regole cadorine, sono fatte salve le previsioni dell'articolo 11, terzo comma, della legge n. 1102 del 1971. Il primo comma di tale disposizione stabilisce l'inalienabilità, indivisibilità e vincolatività delle attività agro-silvo-pastorali come patrimonio antico delle comunioni, trascritto o intavolato nei libri fondiari. Il riferimento alla salvezza delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 è alla possibilità di libera contrattazione dei soli beni acquistati dalle comunioni montane dopo il 1952; per tutti gli altri beni la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della Regione.
  Il comma 7 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame – nell'ambito del riordino della disciplina delle organizzazioni montane di cui al comma 4 – le regioni debbano, nel rispetto degli statuti di tali organizzazioni, esercitare le competenze loro attribuite dalla legge 97 del 1994 (articolo 3, comma 1, lett. b), nn. da 1 a 4) ,cioè disciplinare con legge i profili relativi ai seguenti punti: le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate; forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate; le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.
  Decorso il citato termine annuale, ai citati adempimenti provvedono con atti amministrativi – poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale – gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei ben collettivi.Pag. 21
  Il comma 7 stabilisce, infine, l'abrogazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge del 1994 che prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 97 del 1994, in quanto con essa compatibili.
  Il comma 8 stabilisce che nell'assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa europea.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alle materie ordinamento civile e tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione.
  Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 210 del 2014, le cui argomentazioni si possono considerare valide anche per i domini collettivi, ha avuto infatti modo di evidenziare come la materia degli usi civici abbia un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, in aderenza anche all'articolo 9 della Costituzione; secondo la Corte, se la legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici e gli altri diritti di comune godimento delle terre (cui tuttora deve farsi riferimento) aveva la finalità di liquidare questi ultimi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, essi sono però sopravvissuti con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese; anzi – prosegue la Corte – «i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto ma ad un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali». Nella sentenza n. 228 del 2016, la Corte ha inoltre evidenziato che «l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all’“ordinamento civile”».
  L'articolo 118, quarto comma, della Costituzione ha inoltre riconosciuto il cosiddetto principio di sussidiarietà orizzontale laddove ha previsto che Stato, regioni, Città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Da tale disposizione si fa discendere la capacità di autonormazione e di amministrazione delle collettività organizzate di cittadini nello svolgere un'attività di interesse generale, quale quella della valorizzazione dei propri beni a fini ambientali. La disciplina della gestione dei beni civici trova la propria fonte naturale nello statuto dell'associazione dei titolari dei beni.
  Si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

  Alessandro NACCARATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

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