CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Tancredi TURCO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanni MONCHIERO, relatore, illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 4595 e rilevato che:
    il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 maggio 2017, è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a distanza di 19 giorni, il 7 giugno 2017;

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge reca un insieme di misure omogenee in materia di prevenzione vaccinale concernenti, in particolare, le vaccinazioni obbligatorie per i minori, la revisione della relativa disciplina sanzionatoria, la modifica della disciplina sugli effetti dell'inadempimento degli obblighi vaccinali relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale, nonché le iniziative di informazione, educazione e formazione sulle vaccinazioni;
   il carattere omogeneo del provvedimento non risulta alterato a seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame al Senato, in quanto le stesse appaiono riferite al perimetro originario del decreto-legge;

  sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente:
   il provvedimento si rapporta con l'ordinamento preesistente sovrapponendo i propri contenuti alla normativa già vigente in materia di vaccinazioni obbligatorie, Pag. 4rinvenibile in leggi risalenti ad epoche ormai lontane e facenti quindi riferimento ad un assetto ordinamentale ormai superato, rinunciando a novellare ed aggiornare tale normativa, di cui si limita solo ad abrogare tre disposizioni concernenti le sanzioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo di vaccinazione; al contempo, alcune sue disposizioni replicano contenuti normativi già vigenti; ad esempio, l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, prevede l'obbligatorietà di 10 vaccinazioni, 4 delle quali sono già obbligatorie ai sensi delle leggi vigenti, senza che dall'articolato traspaia la distinzione tra i nuovi e i vecchi obblighi; esso “legifica”, inoltre, riscrivendola, la previsione di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967, contestualmente abrogato;
   l'articolo 1, comma 2-bis, nel disporre che “le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente”, reca una disposizione di cui andrebbe verificata la portata normativa, considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2015, emanato in attuazione delle richiamate disposizioni, fa generico riferimento ai vaccini;
   l'articolo 5-quater interviene in maniera non testuale sulla legge n. 210 del 1992, disciplinante l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, estendendone l'ambito di applicazione anche alle vaccinazioni non obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1 del decreto in esame;

  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
   l'articolo 1, comma 1-ter, demanda ad un decreto del Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la facoltà di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni indicate al comma 1-bis (anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella). Per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, si affida così ad una fonte secondaria il potere di intervenire su una fonte primaria, consentendo ad atti di rango secondario di modificare previsioni di rango sovraordinato, sulla base di una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, che non offre quindi le medesime garanzie;

  sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il provvedimento, al medesimo articolo 1, comma 1-ter, reca alcune previsioni riguardanti termini che dovrebbero essere precisati. In particolare: da un lato, in tale disposizione si fissa soltanto il giorno dal quale il Ministro può esercitare la sua facoltà (decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e – con formulazione di cui andrebbe valutata la congruità – “successivamente ogni tre anni”); dall'altro lato, si pone in capo al Ministro, in caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto (evidentemente entro una certa data, che non viene indicata), un obbligo di trasmissione alle Camere di “una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione”;

  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:
   l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e l'articolo 3, comma 1, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, si riferiscono, oltre che ai “minori di età compresa tra zero e sedici anni”, a “tutti i minori stranieri non accompagnati”, nel presupposto Pag. 5– da verificare – che la prima categoria non includa anche la seconda e con la differenza che i minori stranieri non accompagnati sono interessati dalle norme in esame fino al compimento del 18o anno e non del 16o;
   l'articolo 1, comma 4, reca una peculiare disciplina volta all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti responsabili dei minori che contravvengono all'obbligo vaccinale di cui non appare definita la tempistica volta all'accertamento dell'inadempimento. Esso, infatti, prevede al primo periodo che “In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo» i genitori, i tutori e i soggetti affidatari vengano convocati per un colloquio presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente”. Il terzo periodo esclude tuttavia dalla sanzione per mancata osservanza dell'obbligo di vaccinazione i genitori, i tutori e i soggetti affidatari che provvedano alla vaccinazione stessa “nel termine indicato nell'atto di contestazione [...], a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età”;
  osservato che il disegno di legge di conversione, nel testo presentato al Senato, reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   all'articolo 1, comma 1-ter – previa positiva verifica della coerenza con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto di tale disposizione, che prevede che una fonte atipica possa modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo – andrebbero precisati i termini della procedura ivi prevista alla luce delle indicazioni riportate in premessa;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 1, comma 4, andrebbe verificato se la procedura sanzionatoria possa essere espletata nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età o non possa risultare preclusa dai tempi dell'accertamento della mancata osservanza dell'obbligo (evidentemente successivo alla scadenza per ottemperarvi) e dai termini ancora successivi indicati nell'atto di contestazione.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per le ragioni evidenziate in premessa, andrebbe valutata la soppressione dell'articolo 1, comma 2-bis;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto evidenziato in premessa, all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e all'articolo 3, comma 1, andrebbe verificato l'ambito di applicazione di tali disposizioni relativamente alla categoria dei minori stranieri non accompagnati.».

  Tancredi TURCO, presidente, constata come l'avanzata fase di esame del decreto-legge non consenta di formulare proposte emendative volte al recepimento delle condizioni contenute nel parere; assicura comunque, per il futuro, il proprio impegno a promuovere emendamenti se considerato opportuno dai componenti del Comitato.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.