CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 luglio 2017
856.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 9.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà.
Atto n. 430.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, sottolinea preliminarmente che il provvedimento all'esame rappresenta il punto di arrivo di un lavoro iniziato sul disegno di legge di delega e che ha visto le Commissioni riunite XI e XII intensamente impegnate. Si tratta di un provvedimento molto atteso, per la pressante esigenza di contrastare gli effetti duraturi della crisi economica che ha colpito tutti i paesi occidentali e in modo particolare il nostro Paese, per la storica assenza di una misura universale di protezione per le persone in condizione di povertà.
  I dati diffusi la settimana scorsa dall'ISTAT confermano la necessità dell'intervento normativo in esame: nel 2016 si stima che 1 milione e 619.000 famiglie, pari a circa il 6,3 per cento delle famiglie residenti, siano in condizione di povertà assoluta in Italia, per un totale di 4 milioni e 742.000 individui, pari a circa il 7,9 per cento dell'intera popolazione. Si tratta di numeri sostanzialmente stabili rispetto al 2015, con un incremento leggermente superiore per quanto attiene al numero dei singoli individui in povertà: ciò è avvenuto perché la povertà assoluta è andata via via diffondendosi tra le famiglie con quattro componenti e oltre e tra quelle con almeno un figlio minore. I dati ISTAT mostrano inoltre come tra i nuclei familiari numerosi si sia registrata una maggiore incidenza dell'indicatore di intensità dello stato di povertà.Pag. 55
  Il decreto legislativo in esame è dunque chiamato a disciplinare l'introduzione di una misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, denominata Reddito di inclusione (ReI), il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali attenendosi ai principi e ai criteri di delega elencati dalla legge n. 33 del 2017.
  Nello specifico, con riferimento al primo oggetto della delega, è stato disciplinato il Reddito di inclusione (ReI), misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi e a vocazione universale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015. Il ReI, peraltro, non è soltanto un beneficio economico, ma rappresenta un più ampio progetto personalizzato, in una cornice costituita da sostegni per il nucleo familiare e impegni del nucleo stesso finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici, volto ad accompagnare verso l'autonomia chi è in condizione di povertà.
  Come evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, complessivamente, il limite di spesa del Fondo per ciascun anno è pari a 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati per eventuali ulteriori oneri connessi all'ASDI, e a 1.845 milioni di euro a decorrere dal 2019, mentre per le erogazioni del beneficio economico del ReI il limite di spesa è pari a 1.482 milioni di euro nel 2018 e a 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  È compito della rete territoriale dei servizi valutare sotto le diverse dimensioni i bisogni delle famiglie e costruire insieme alle famiglie stesse, in esito a tale valutazione multidimensionale, un progetto che associ all'aiuto economico gli altri sostegni necessari per gli obiettivi di attivazione, reinserimento lavorativo e inclusione sociale che il ReI si propone.
  Evidenzia che, nella prima fase di avvio, il ReI sarà riservato a una platea molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in condizione di povertà: si tratta in particolare delle famiglie con figli minorenni, con figli con disabilità, con una donna in stato di gravidanza o con componenti disoccupati ultra cinquantacinquenni. A tali fasce di popolazione individuate dal legislatore tra le più bisognose, saranno prioritariamente riservate le risorse stanziate, in continuità con il SIA e l'ASDI, che il ReI andrà a sostituire. È molto importante, peraltro, che il decreto in questione individui sin da subito uno strumento, il Piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, mediante il quale procedere, a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive, all'estensione della platea dei beneficiari e all'incremento del beneficio.
  Con riferimento al secondo oggetto della delega, nel provvedimento in esame vengono poi riordinate le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. In primo luogo viene disciplinata la transizione dal SIA al ReI, agevolata dall'analogia tra la platea dei beneficiari, facendo salva però la possibilità di continuare a godere del SIA sino alla sua naturale scadenza per coloro che già ne beneficiano. Inoltre, sono disciplinate le modalità residuali di erogazione dell'ASDI nel 2018 in favore di coloro che ne maturano il diritto nel 2017 per un successivo completo riassorbimento nel ReI.
  Con riferimento alla Carta acquisti, il riassorbimento avviene solo per quei beneficiari tra zero e tre anni che siano in possesso anche dei requisiti per il Rei.
  Osserva che, con riferimento al terzo ambito materiale oggetto della delega, sono stabilite norme per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. All'uopo è istituita la Rete della protezione e inclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è altresì istituito il nuovo sistema informativo dei servizi sociali (NSISS) che integra e sostituisce il sistema vigente e il Casellario dell'assistenza. Si prevede, inoltre, che Regioni e Pag. 56Province autonome disciplinino modalità di coordinamento e integrazione nell'offerta territoriale dei servizi oltre che forme organizzative per la gestione associata dei servizi sociali. Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è prevista l'istituzione della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, alla quale sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, che viene conseguentemente soppressa.
  Venendo all'esame delle singole disposizioni, rileva che l'articolo 1 reca le definizioni utilizzate ai fini dell'applicazione del decreto legislativo, mentre l'articolo 2 disciplina il Reddito di Inclusione (ReI).
  La misura, la cui attuazione è prevista a partire dal 1o gennaio 2018, costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e si qualifica come misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, di carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.
  Come previsto in sede di delega, la misura sarà articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata in esito ad una valutazione multidimensionale dei bisogni degli interessati.
  Il comma 4 stabilisce che i servizi presenti nel progetto personalizzato afferenti alla rete dei servizi delineata dalla legge n. 328 del 2000 siano rafforzati con una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nelle modalità previste dall'articolo 7 e per una quota comunque non inferiore al quindici per cento, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera g).
  Il comma 5 prevede che la progressiva estensione della platea dei beneficiari e l'incremento graduale del beneficio siano disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale definito dall'articolo 8.
  La componente economica sarà erogata dall'INPS, previa verifica della conformità ai requisiti stabiliti dal decreto, mediante uno strumento di pagamento elettronico denominato «Carta ReI». L'attuazione territoriale del Rei è demandata agli enti locali, che provvedono coordinandosi a livello di ambito territoriale, mentre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono demandati compiti di monitoraggio e valutazione assieme alla responsabilità dell'attuazione.
  All'attuazione, programmazione e monitoraggio sull'attuazione della misura concorrono inoltre il Comitato per la lotta alla povertà, che riunisce i diversi livelli di governo, e l'Osservatorio sulle povertà, che riunisce rappresentanti della parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti.
  Ritiene opportuno sottolineare che lo schema di decreto in esame stabilisce che, oltre al ReI, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, seppure nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI; la valutazione multidimensionale; il progetto personalizzato e i sostegni in questo previsti; l'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome.
  Fa presente, poi, che l'articolo 3 definisce i requisiti di eleggibilità per l'accesso al beneficio nella prima fase attuativa del ReI. Ai sensi del comma 1, lettera b), con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di: un valore dell'ISEE non superiore ad euro 6.000; un valore dell'indicatore della situazione reddituale dato dalla somma di diverse componenti reddituali (ISRE), ottenuto dividendo l'ISR, ovvero l'indicatore della situazione reddituale, per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica situazione familiare, cui vengono detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare, non superiore ad euro 3.000; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad Pag. 57euro 20.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000.
  L'introduzione accanto all'ISEE, di una soglia di accesso legata alla sola componente reddituale permette di modulare in maniera più equa la misura del sostegno e determinarne meglio l'adeguatezza per le famiglie che vivono in affitto, seguendo quanto stabilito dal memorandum per l'attuazione del ReI siglato l'aprile scorso dal Governo con l'Alleanza contro la povertà.
  Ai sensi del comma 2, con riferimento alle caratteristiche familiari, la priorità dell'intervento, seguendo quanto stabilito dalla legge delega, è stata individuata nei nuclei familiari in cui siano presenti almeno un componente di età minore di anni 18; una persona con disabilità e almeno un suo genitore; una donna in stato di gravidanza accertata; almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di determinate circostanze.
  La scelta di operare inizialmente in favore dei beneficiari sopra citati risponde all'esigenza di affrontare quelle situazioni nelle quali lo stato di povertà può incidere in modo più pesante sulla vita futura delle persone più deboli, i minori, e rappresenta una risposta coerente con l'area di maggiore emergenza, in linea con quanto segnalato dai dati ISTAT richiamati in precedenza.
  Con riferimento agli stranieri beneficiari, ai sensi del comma 1, lettera a), deve trattarsi di cittadini dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di un Paese dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che residenti da due anni nel paese.
  Il comma 1, lettera c), prevede determinati requisiti in merito al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita. Nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario o avere la piena disponibilità di autoveicoli o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi quelli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, né risultare intestatario o avere la disponibilità a qualunque titolo di navi o imbarcazioni da diporto.
  Il comma 4 stabilisce l'incompatibilità della misura con la contemporanea fruizione da parte di qualsiasi componente del nucleo familiare della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
  Fa presente che l'articolo 4 disciplina il beneficio economico connesso al ReI. Esso dipende da una determinata soglia, fissata in 3.000 euro, rivalutata in base al numero dei componenti il nucleo familiare secondo i parametri della scala di equivalenza ISEE. In sede di prima applicazione la soglia è considerata al 75 per cento e il beneficio economico è comunque limitato all'ammontare annuo dell'assegno sociale (in termini mensili si tratta di circa 485 euro). Tale importo rappresenta il beneficio massimo erogabile, destinato a coloro che non ricevono altri trattamenti, al netto di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi tra i quali il più rilevante è l'indennità di accompagnamento, e hanno risorse reddituali, al netto di franchigie e detrazioni ai fini ISEE, pari a zero. Da questo beneficio massimo si detrae il valore mensile di eventuali altri trattamenti assistenziali percepiti al netto dell'indennità di accompagnamento o di altri benefici non limitati dal possesso di determinati requisiti economici. Parimenti, sono detratti dal beneficio gli elementi reddituali rilevanti ai fini ISEE e non già considerati. Il ReI si caratterizza, in sostanza, come misura di «ultima istanza», volta a coprire la distanza da una certa soglia di risorse e a cui si accede quando non si ha diritto ad altre specifiche prestazioni che già permettono il superamento di quella soglia. Il beneficio è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi. Superato tale Pag. 58limite, può essere rinnovato trascorsi sei mesi da quando ne è cessato il godimento per un periodo non superiore, in sede di prima applicazione, a ulteriore 12 mesi. Ulteriore rinnovo può essere stabilito dal Piano nazionale per la lotta alla povertà.
  I termini di durata e rinnovo della misura, dettati in fase di prima applicazione, rappresentano un elemento su cui è opportuna una valutazione approfondita, tenendo in ogni caso in considerazione la ratio posta alla base di questa scelta, costituita dalla necessità di operare una prima verifica sulla validità del percorso di affrancamento delineato dalla progettazione personalizzata e di compiere un'analisi approfondita sul primo triennio di applicazione della misura, per poi procedere in maniera efficace alla graduale estensione dei beneficiari.

  Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, nel rilevare che la collega Giacobbe ha provveduto a fornire la visione complessiva delle finalità del provvedimento, procede all'illustrazione degli articoli dal 5 al 27.
  Segnala, quindi, che l'articolo 5 disciplina l'accesso al ReI e la valutazione delle condizioni di bisogno che precedono la definizione di un progetto personalizzato che accompagna l'erogazione del ReI. Quanto all'accesso, il comma 1 prevede che con provvedimento regionale si individuino nei servizi di segretariato sociale, ovvero in analoghi servizi diversamente denominati, punti per l'accesso al ReI univocamente identificati. Si tratta di strutture già esistenti a legislazione vigente, per svolgere le medesime funzioni previste nello specifico del ReI – informazione, consulenza, orientamento e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta: ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge n. 328 del 2000, infatti, il «segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari» è caratterizzato come livello essenziale delle prestazioni, da erogare sulla base di disciplina regolamentata da legge regionale. Quanto alla valutazione, preventiva rispetto all'accesso al beneficio, i commi da 2 a 7 ne descrivono le caratteristiche. In particolare, si prevede che la valutazione abbia natura multidimensionale e sia organizzata in un'analisi preliminare per tutti e in un'eventuale quadro di analisi approfondito, quando ve ne sia la necessità. L'analisi preliminare è svolta da un operatore sociale ed è volta a orientare il successivo percorso nei servizi. Laddove emerga un bisogno connesso in particolar modo alla situazione lavorativa, si rimanda alla strumentazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero al patto di servizio e al programma di ricerca intensiva connesso all'assegno di ricollocazione. In situazioni di maggiore complessità, è prevista un'analisi più approfondita del bisogno, mediante la costituzione di una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale e da altri operatori afferenti, a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Al fine di garantirne l'omogeneità territoriale, ai sensi del comma 8, verranno adottate linee guida nazionali con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà. I servizi per la valutazione, oltre a quelli per l'accesso e l'informazione, con specifico riferimento al ReI, sono qualificati come livelli essenziali (comma 9) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Anche nel caso della valutazione multidimensionale, la norma in parola declina le caratteristiche specifiche per il ReI di un servizio già erogato a legislazione vigente, atteso che il già richiamato articolo 22, comma 4, lettera a), include tra i livelli essenziali, accanto al servizio di segretariato sociale, il «servizio sociale professionale», che tra le proprie funzioni di presa in carico ha proprio quella della valutazione. Quanto alla costituzione di équipe multidisciplinari, anche in questo caso si tratta di un coordinamento tra servizi già previsto a legislazione vigente, atteso che tra i principi generali della legge n. 328 Pag. 59del 2000 si dispone con riferimento al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali il coordinamento e l'integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro (articolo 3, comma 2, lettera a)), mentre i piani regionali per l'attuazione della legge provvedono «in particolare, all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro» (articolo 18, comma 6). Le regioni e le province autonome, quindi, dovranno disciplinare il servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 con riferimento al servizio sociale professionale.
  Fa presente che l'articolo 6 individua i principi generali per la definizione dei progetti personalizzati, la cui sottoscrizione è condizione necessaria all'erogazione del beneficio (comma 1). I progetti devono individuare: gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; i sostegni (interventi e servizi) di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico del ReI; gli impegni a svolgere specifiche attività alle quali è condizionato il beneficio economico (commi 3, 4 e 5). I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, le cui attività sulla base di specifici accordi possono essere incluse nella progettazione personalizzata. Il progetto personalizzato è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili. I commi da 6 a 11 indicano i principi a cui deve ispirarsi la progettazione, mentre il comma 12 prevede la possibilità di orientare le pratiche territoriali mediante linee guida approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Da ultimo, il comma 13 classifica il progetto personalizzato come livello essenziale delle prestazioni.
  Osserva, poi, che l'articolo 7 individua gli specifici interventi e servizi che necessitano di rafforzamento a seguito dell'attuazione del ReI, come specificata ai sensi degli articoli 5 e 6. Si tratta di interventi riferibili all'area dei servizi sociali e individuati al comma 1 nelle seguenti misure: segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale. A questi servizi, ai sensi dei commi 2 e 3, è destinata una quota del Fondo povertà, fissata in 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019. Il rafforzamento della rete territoriale dei servizi attraverso un finanziamento strutturale, come stabilito anche dal memorandum per l'attuazione del ReI, risponde alla necessità di prevedere un incremento graduale dei beneficiari, possibile solo attraverso il potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, affinché quest'ultimo risulti in grado di accogliere le richieste di tutte le persone in povertà assoluta, e a quella di non ridurre il ReI a un mero trasferimento economico, ma renderlo vera e propria presa in carico che mira all'inclusione lavorativa e sociale, sulla scorta delle esperienze delle diverse misure di contrasto alla povertà presenti da decenni nei principali Paesi europei. La quota del Fondo sopra citata è attribuita agli ambiti territoriali. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, si definiscono i criteri di riparto delle risorse al complesso Pag. 60degli ambiti di ciascuna regione, mentre spetta a ciascuna regione stabilire i criteri di riparto per gli ambiti di propria competenza. Le regioni e le province autonome possono concorrere con risorse proprie a rafforzare il Rei con riferimento ai propri residenti. Inoltre per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. In questa ipotesi le risorse per il rafforzamento dei servizi, previa richiesta delle regioni, sono trasferite direttamente sul bilancio regionale per il successivo riparto agli ambiti territoriali, comprensivo della quota regionale. Inoltre per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. Al comma 8 si prevede che «al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali» nel 2017 una quota di 212 milioni di euro sia trasferita alle regioni nelle modalità del fondo nazionale per le politiche sociali. A decorrere dal 2018, una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, pari a 20 milioni, è riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.
  Gli articoli dall'8 al 16 stabiliscono le modalità attuative del ReI. In particolare, l'articolo 8 detta i principi con cui deve operare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, individuato dal legislatore quale strumento amministrativo per procedere alla progressiva estensione dei beneficiari e all'incremento del beneficio in presenza di ulteriori risorse eventualmente disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e nei limiti delle medesime. Sono in particolare stabiliti i parametri che possono essere modificati (comma 1), l'ordine di priorità (comma 2), la possibilità di introdurre una scala di valutazione del bisogno come criterio ulteriore di selezione dei beneficiari in caso le risorse aggiuntive non siano sufficienti alla copertura universale delle famiglie in condizioni di povertà, come specificate nel decreto (comma 3), la possibilità di procedere ad aggiornamento di parametri anche in costanza di risorse «laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una inequivoca e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente» (comma 4). Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata (comma 5).
  L'articolo 9 individua le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del ReI. Ai sensi del comma 1, la domanda per il ReI è presentata nei punti per l'accesso al ReI o in altra struttura individuata dal comune. Le informazioni contenute nella richiesta sono comunicate per via telematica all'INPS, che verifica i requisiti sulla base di quanto disponibile nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, contemporaneamente alla verifica da parte dei comuni dei requisiti di soggiorno e residenza. In caso di esito positivo delle verifiche, il beneficio è concesso dall'INPS, che provvede a disporre il beneficio per il tramite della Carta acquisti, che viene denominata Carta ReI.
  L'articolo 10 dispone, al fine di semplificare gli adempimenti e, al contempo, di migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, che la dichiarazioni sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE sia effettuata con modalità precompilata. A tal fine si dispone una cooperazione nello scambio dei dati tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate. Si evidenzia che, attualmente, lo scambio dei dati tra INPS e Agenzia delle entrate è già attivato a fini ISEE. Con la riforma adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, la dichiarazione, infatti, è «post-compilata», nel senso che le informazioni reddituali disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate non sono richieste al cittadino in sede di dichiarazione, ma Pag. 61direttamente utilizzate nel calcolo dell'ISEE. Con riferimento alle informazioni sul patrimonio mobiliare, anch'esse sono scambiate con l'INPS, al momento per la segnalazione di omissioni o difformità in sede di attestazione dell'ISEE. La modalità precompilata consente anche l'anticipo al 1o settembre dell'aggiornamento dell'avvio del periodo di validità della DSU contenente i dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Inoltre, in concomitanza con l'avvio della disponibilità della DSU precompilata si prevede un'estensione delle fattispecie per cui è prevista la possibilità di ottenere un «ISEE corrente», oggi disponibile solo quando a una variazione della situazione lavorativa si associ una riduzione dell'ISR superiore al 25 per cento. Il comma 5 dispone che sia sufficiente il verificarsi di una delle due condizioni sopra richiamate ai fini dell'ottenimento dell'ISEE corrente.
  Fa presente che l'articolo 11 chiarisce i limiti della compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa. In particolare, per coloro che variano la propria situazione lavorativa durante la fruizione del ReI o l'abbiano variata prima, non rilevando su base annua i redditi nell'ISEE, è previsto che l'ISEE sia ricalcolato, ai soli fini della verifica della permanenza del requisito o del suo possesso in caso di non già beneficiari per il Rei sulla base della dichiarazione del reddito annuo previsto effettuata dal lavoratore.
  L'articolo 12 disciplina le sanzioni per beneficiari del ReI, distinguendo a seconda di decurtazioni o decadenza della prestazione a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato ovvero sanzioni, anche di natura economica, a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE. È l'INPS a irrogare le sanzioni sulla base delle comunicazioni dei competenti servizi dei fatti suscettibili di dar luogo alle stesse. Nel caso dell'ipotesi sanzionatoria più grave, la decadenza, il Rei può essere richiesto a patto che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza. È fatta salva la restituzione dell'indebito nei confronti dell'ente erogatore.
  L'articolo 13 disciplina le funzioni dei comuni per l'attuazione del ReI. L'attuazione amministrativa del ReI, oltre che in capo ad INPS con riferimento alla concessione del beneficio e alle successive disposizioni per il versamento, è principale responsabilità dei comuni, che la esercitano in forma singola o associata, comunque coordinandosi a livello di ambito territoriale (comma 1), al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione, agevolando contestualmente la programmazione e l'integrazione degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti. Al comma 2 le funzioni dei comuni, che si coordinano a livello di ambito, sono declinate nel dettaglio: si tratta di funzioni inerenti la progettazione e i sostegni in capo al sistema degli interventi e dei servizi sociali o di funzioni comunque ordinariamente previste a legislazione vigente, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 328 del 2000.
  L'articolo 14 disciplina le funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI. Si tratta principalmente delle funzioni programmatorie proprie delle regioni, che sono tenute ad adottare, entro un certo termine, un Piano regionale per la lotta alla povertà quale atto di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI (comma 1). In particolare, il Piano regionale assicura l'individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata del ReI (comma 2), la programmazione degli specifici utilizzi della quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (comma 3), le modalità di collaborazione in rete dei diversi servizi territoriali (comma 4), le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi da parte delle regioni e delle province autonome nei confronti degli enti locali inadempienti (comma 5). Si tratta delle funzioni proprie delle regioni previste dalla Costituzione e dalla legislazione vigente (in particolare, dall'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000). I commi da 6 a 8 disciplinano le modalità con cui le regioni e le province autonome, a valere su risorse proprie, Pag. 62possono incrementare la platea dei beneficiari o il beneficio per i residenti nel territorio di competenza integrando a tal fine con risorse proprie commisurate alla portata dell'intervento.
  L'articolo 15 disciplina le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI. Al Ministero sono attribuiti i compiti in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale (comma 1). Anche a tal fine, al comma 2 si prevede l'istituzione presso il Ministero di uno specifico servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, all'interno della costituenda Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. Le funzioni di tale servizio sono le seguenti: monitoraggio dell'attuazione del ReI (anche mediante la predisposizione di un Rapporto annuale, di cui al comma 4); diffusione delle conoscenze; predisposizione di protocolli formativi e operativi; identificazione degli ambiti territoriali che presentino particolari criticità; promozione di interventi di tutoraggio; segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla povertà e all'Osservatorio sulle povertà, di cui all'articolo 16. Per il monitoraggio del ReI è istituita la Banca dati Rei (comma 3) come specifica sezione del Nuovo Sistema Informativo dei Servizi Sociali (NSISS) di cui all'articolo 24. Al Ministero sono attribuiti altresì compiti di valutazione del ReI cui il Ministero provvede mediante una riorganizzazione delle proprie strutture, meglio specificata all'articolo 22. In particolare, la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è costituita riassorbendo i compiti della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e mediante il trasferimento di un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione. I compiti di monitoraggio e valutazione, accompagnamento dei territori e segreteria tecnica degli organismi sopra citati devono essere svolti nell'ambito delle spese di funzionamento della Direzione, oltre che con il concorso, ove compatibili, delle risorse del PON «Inclusione».
  Fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del ReI, anche avvalendosi dell'INAPP. La valutazione è operata secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformità all'articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici.
  L'articolo 16 istituisce il Comitato per la lotta alla povertà e l'Osservatorio sulle povertà. Il Comitato costituisce un organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo finalizzato all'attuazione del ReI (comma 1). Ne fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che lo presiede, il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentanti delle regioni e dei comuni, e l'INPS come invitato permanente (comma 2).
  Esso svolge i seguenti compiti: promozione dell'attuazione del ReI mediante scambio di buone pratiche ed esperienze locali; proposta delle linee guida per l'attività di valutazione del bisogno dei nuclei beneficiari e di progettazione; partecipazione alla definizione di atti di coordinamento operativo; monitoraggio (comma 3). Si tratta di attività che fanno parte dell'ordinario confronto tra i diversi livelli di governo per politiche di comune interesse.
  Segnala che analoghi tavoli e gruppi di lavoro sono già operativi con riferimento al SIA e, pertanto, l'istituendo Comitato ne rappresenta una istituzionalizzazione, data la rilevanza che il ReI strutturalmente assumerà nel panorama delle politiche di welfare nazionali.
  Quanto all'Osservatorio sulle povertà, si tratta di un organismo di programmazione e monitoraggio partecipato delle politiche di contrasto alla povertà (comma 4). Oltre ai rappresentanti delle amministrazioni responsabili ai diversi livelli di governo, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'Istat, ne fanno parte, infatti, le parti sociali, gli enti del Pag. 63Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà ed esperti, in numero massimo di tre (comma 5).
  L'Osservatorio predispone un Rapporto biennale sulla povertà, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema; promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale; esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI (comma 6).
  Procede, quindi, ad illustrare il contenuto degli articoli 17, 18 e 19, che attuano la delega sul riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà.
  In particolare, l'articolo 17 prevede che a far data dal 1o gennaio 2018 il SIA non sia più riconosciuto, fatte salve le erogazioni in corso per la durata prevista e la possibilità di scegliere di transitare al ReI. Ne consegue che il SIA – erogato su base bimestrale ai sensi della disciplina vigente – non potrà più essere richiesto a decorrere dal 1 novembre 2017.
  Nella transizione dal SIA al ReI non vi è comunque soluzione di continuità quanto all'erogazione del beneficio economico per i nuovi richiedenti: infatti, mentre nell'ultimo bimestre dell'anno è prevista l'erogazione del SIA per che ne ha fatto richiesta nel bimestre precedente, a partire dal 1o gennaio 2018 (per le domande presentate a partire dal 1o dicembre 2017) è prevista – su base mensile – l'erogazione del ReI. La richiamata disposizione reca, inoltre, la disciplina transitoria destinata ai soggetti che risultano già ammessi al SIA prima della sua soppressione, in particolare prevedendo la possibilità per i soggetti che ne sono beneficiari di richiederne la trasformazione in ReI.
  Più precisamente, coloro ai quali il SIA è stato riconosciuto in data anteriore al 1o gennaio 2018, possono: continuare a percepire il SIA, erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 16 marzo 2017, relativo all'allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017; richiedere, se in possesso dei requisiti necessari, la trasformazione del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, fatto salvo, ove necessario, l'adeguamento del progetto personalizzato, la cui durata, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, può prescindere dalla durata del beneficio economico. Per il 2018, l'eventuale integrazione del beneficio economico risultate dal passaggio dal SIA al ReI, è posta a carico del Fondo povertà; scegliere di non richiedere la trasformazione del SIA in ReI e successivamente, se in possesso dei requisiti richiesti, richiedere il ReI senza soluzione di continuità nell'erogazione e comunque non prima della data del 1o dicembre 2017. Anche in questo caso, l'intero periodo di fruizione del SIA è dedotto dalla durata del ReI.
  L'articolo 18 prevede che, a far data dal 1o gennaio 2018, l'ASDI (assegno di disoccupazione) non sia più concesso, se non per coloro che abbiano concluso la NAspI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) nel 2017 (ai sensi dell'attuale regolamentazione della disciplina, la domanda è presentata all'INPS entro il termine di decadenza di trenta giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI). La dotazione presente a bilancio per l'ASDI nel 2017 è di 118 milioni, nel 2018 di 15,3 milioni di euro e di 48 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  Pertanto a decorrere dal 2019, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dello schema di decreto, il Fondo povertà è incrementato di 48 milioni di euro.
  Ai sensi del successivo articolo 19, dal 2018 la Carta acquisti richiesta da nuclei familiari con bambini è completamente riassorbita nel beneficio economico del ReI laddove ricorrano le condizioni per quest'ultimo beneficio. I risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo Carta acquisti confluiscono nel Fondo povertà, secondo modalità stabilite dalla disposizione medesima.Pag. 64
  Rileva che, in esito al riordino delle prestazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, l'articolo 20 fissa i limiti di spesa che devono essere rispettati in ciascun anno. La dotazione finanziaria del Fondo povertà per il 2018 è pari a 1.759 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, è pari a 1.845 milioni di euro.
  Considerata la quota di risorse destinata al rafforzamento dei servizi secondo quanto previsto dall'articolo 7, i limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico del ReI sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018 e in 1.568 milioni di euro a decorrere dal 2019. Il comma 2 stabilisce la procedura per assicurare che comunque tali limiti di spesa non vengano superati. Si prevede che l'INPS proceda ad ogni concessione del beneficio economico ad accantonamenti di risorse pari all'ammontare delle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato a ciascun nucleo familiare. Se gli accantonamenti esauriscono le risorse disponibili, le erogazioni sono sospese finché con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze non si ristabilisce la compatibilità finanziaria rimodulando il beneficio per le successive erogazioni. Al fine di procedere con tempestività, nel caso eventuale sia necessario adottare una rimodulazione dei benefici, è previsto un monitoraggio mensile da parte di INPS e comunque una comunicazione immediata in prossimità dell'esaurirsi delle risorse non accantonate (comma 3). Il comma 4, secondo i principi dettati dalla delega, stabilisce che le risorse afferenti al Fondo povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa. Il comma 5 prevede la possibilità, nel rispetto dei limiti di spesa fissati in ciascun anno, che le risorse non attribuite ai beneficiari del ReI e non trasferite agli ambiti per il rafforzamento dei servizi territoriali, possano essere utilizzate per varie finalità volte ad agevolare l'attuazione del ReI e rafforzarne l'efficacia. Le risorse disponibili e le attività finanziate sono individuate in ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, organismo di coordinamento nazionale in materia di politiche sociali (comma 1), presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e costituito da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle regioni e dei comuni (comma 2) e dell'INPS come invitato permanente (comma 3). La Rete è anche sede di confronto con parti sociali e rappresentanti del Terzo settore (comma 4), articolandosi a livello regionale e di ambito territoriale (comma 5). I compiti della Rete sono principalmente di programmazione sull'utilizzo dei tre fondi sociali nazionali maggiori (il Fondo nazionale per le politiche sociali – 300 milioni di euro strutturali – il Fondo per le non autosufficienze – 450 milioni di euro strutturali – la quota del Fondo povertà destinata ai servizi territoriali – 277 milioni di euro strutturali) mediante specifici Piani nazionali (comma 6), «nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale» (comma 7). Inoltre, al fine di garantire maggiore omogeneità negli interventi, la Rete è responsabile dell'elaborazione di «linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (comma 8) e, al fine di facilitare l'interlocuzione in sede di Conferenza Unificata, esamina preventivamente il Piano per la lotta alla povertà e formula proposte e pareri in materia di politiche sociali (comma 9).
  Il comma 10 dispone che dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza Pag. 65pubblica, in particolare prevedendo che per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. La Rete è una sede di confronto istituzionale e di consultazione di parti sociali e Terzo settore, funzioni ordinariamente svolte a legislazione vigente, ma che con l'articolo 21 vengono normativamente ordinate al fine di migliorare l'efficacia del coordinamento in materia di politiche sociali, introducendo strumenti di programmazione nazionale che permettono un utilizzo più omogeneo delle risorse, finalizzate alla definizione di livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Con riferimento alla segreteria tecnica, le funzioni sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle ordinarie risorse di funzionamento della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale (oggi Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali). La Direzione già svolge queste attività con riferimento agli atti propedeutici ai riparti del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze, tipicamente preceduti da momenti di confronto politico e istituzionale con i diversi livelli di governo e con gli altri portatori di interesse, oltre che dal necessario confronto in sede tecnica con i rappresentanti regionali e dell'ANCI. Resta ferma, con riferimento alla lotta alla povertà, la specifica articolazione tecnica della Rete costituita dal Comitato di cui all'articolo 16, comma 1, di cui la medesima direzione fornisce parimenti segreteria tecnica.
  Fa presente che l'articolo 22, in relazione ai compiti attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, che viene soppressa. Il Ministero assicura inoltre mediante specifici atti di indirizzo dell'ANPAL (Agenzia per le politiche attive), nell'ambito di programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, il coordinamento tra le politiche di contrasto alla povertà e le politiche di promozione dell'occupazione.
  L'articolo 23 individua alcuni principi generali per un'offerta territoriale integrata tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute e per la gestione associata dei servizi sociali. In particolare, le regioni e le province autonome promuovono con propri atti di indirizzo accordi tra i diversi servizi (comma 1), delimitano «ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro» (comma 2), individuano forme di gestione associata degli interventi e dei servizi sociali «finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile» (comma 5). Si dettano dunque principi per rendere più efficace ed efficiente l'azione delle amministrazioni, potenzialmente generando una migliore offerta di servizi per i cittadini.
  L'articolo 24 istituisce il Nuovo Sistema Informativo dei Servizi Sociali (NSISS). In materia era andata sviluppandosi una disciplina, non sempre organica, con l'istituzione dapprima del sistema informativo dell'ISEE (articolo 5 del decreto legislativo n. 130 del 2000, poi abrogato con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, che ha sua volta disciplinato il medesimo sistema), poi del sistema informativo dei servizi sociali (articolo 21 della legge n. 328 del 2000), del casellario dell'assistenza (articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010), della banca dati delle prestazioni sociali agevolate (articolo 5, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, poi ricondotto in sede attuativa a sezione del casellario).
  L'articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 5 del 2012, in un contesto di semplificazione, aveva previsto l'unitarietà dei flussi connessi ai citati sistemi e banche dati, disciplinando al contempo Pag. 66forme di collegamento al nuovo sistema informativo sanitario. Il NSISS fornisce una opportuna cornice unitaria, permettendo anche un rafforzamento ed un adeguamento alle necessità di monitoraggio derivanti dall'attuazione del ReI, e provvedendo a integrare e sostituire il sistema informativo dei servizi sociali e il casellario dell'assistenza, così soppressi (comma 2). In particolare il NSISS si articola in un sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – che ricalca la struttura del casellario dell'assistenza (di cui si tiene ferma la regolamentazione attuativa) associata a quella del sistema informativo ISEE (disciplinato in sede di regolamentazione dell'ISEE medesimo, anch'essa fatta salva) – e in un sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, rappresentativo delle caratteristiche dei servizi attivati a livello locale e delle professioni e degli operatori sociali coinvolti (comma 3). La Banca dati ReI costituisce una specifica sezione dei citati sistemi informativi (comma 9), di cui si prevede il collegamento con i sistemi informativi del lavoro e dell'istruzione, mentre con riferimento alle prestazioni per le persone con disabilità e non autosufficienti, al comma 10 si rinnovano le disposizioni in merito all'integrazione con il nuovo sistema informativo sanitario (prima citata) e con la banca dati del collocamento mirato (anche tale collegamento è previsto a legislazione vigente, all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015).
  Fa presente, poi, che gli articoli 25, 26 e 27 dettano le disposizioni transitorie e finali.
  L'articolo 25 fissa alla data del 1o dicembre 2017 l'avvio della domande per il ReI, che comincerà quindi ad essere erogato dal 1o gennaio 2018. Solo per il primo anno il ReI potrà essere erogato pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, a regime considerata strettamente necessaria per l'avvio delle erogazioni. La comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione dovrà comunque essere trasmessa decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione, pena la sospensione del beneficio. Sono previste altresì disposizioni di carattere transitorio afferenti a soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA nel bimestre settembre-ottobre 2017 (l'ultimo di erogazione per coloro che per primi sono entrati nel programma) per permettere loro di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del beneficio economico laddove dovessero ricorrere le condizioni per richiedere successivamente il ReI.
  Gli articoli 26 e 27, infine, prevedono abrogazioni di alcune disposizioni normative e la disciplina sull'entrata in vigore del provvedimento.

  Mario MARAZZITI, presidente, nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene che la discussione sul provvedimento in esame si possa avviare nella seduta successiva.

  Filippo FOSSATI (MDP) auspica lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricordando che il tema sollevato dal collega Fossati sarà oggetto del successivo ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.