CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2017
854.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.

Pag. 29

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 15 degli emendamenti, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 10, sul quale la Commissione bilancio ha espresso il parere di propria competenza nella seduta dello scorso 5 luglio – la proposta emendativa 5.201 della Commissione, con i relativi subemendamenti 0.5.201.1, 0.5.201.2, 0.5.201.3, 0.5.201.4, 0.5.201.5, 0.5.201.6 e 0.5.201.7.
  In proposito evidenzia che le citate proposte emendative, poiché recano alcune modifiche all'articolo 5 del provvedimento, che disciplina i compiti del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le proposte emendative citate dal relatore non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 15 e non comprese nel fascicolo n. 10.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017).
  La Commissione Bilancio ha già esaminato, nelle sedute del 14 e del 22 giugno 2017, il testo iniziale del provvedimento, esprimendo parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state recepite dalla Commissione di merito.
  Ricorda che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica che afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia che la Commissione di merito, nella seduta del 5 luglio 2017, ha apportato modifiche al testo e che sono corredate di relazione tecnica le sole modifiche derivanti da emendamenti di iniziativa governativa.
  In merito all'articolo 2-bis, che reca modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, ritiene opportuno precisare che la stessa è da intendersi riferita all'attuazione «del presente articolo», anziché «della presente disposizione», come invece previsto dal testo. In proposito, osserva che analoga considerazione riguarda anche le clausole Pag. 30di invarianza finanziaria di cui agli articoli 9-bis, comma 2, e 9-ter, comma 2, introdotti nel corso dell'esame in sede referente. Sul punto, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 4, comma 01 e comma 3, che prevedono un fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, osserva che le disposizioni in esame estendono la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo previsto per le vittime di reati intenzionali violenti, sopprimendo o rendendo meno stringenti taluni dei requisiti e delle condizioni previsti per accedere al risarcimento. Le disposizioni valutano i relativi maggiori oneri in 1,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. In proposito, ritiene quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare la quantificazione degli oneri indicata dal testo della modifica in esame. Considera inoltre necessario acquisire chiarimenti con riferimento alla mancata imputazione di oneri per l'esercizio in corso (anche nell'ipotesi di entrata in vigore del disegno di legge nel corrente esercizio), atteso che la copertura del maggior onere decorre soltanto dall'esercizio 2018, mentre per le disposizioni in esame non è prevista un'entrata in vigore o una decorrenza dell'efficacia differite rispetto alla legge nel suo insieme.
  Analogamente, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa l'impatto finanziario derivante dalla possibilità di applicazione in via retroattiva dei nuovi requisiti indicati per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Tali effetti retroattivi potrebbero infatti prodursi sulla base del combinato disposto dei nuovi requisiti e delle altre previsioni dell'articolo – non modificate – che estendono i benefici alle vittime di reati commessi successivamente al giugno 2005.
  Per quanto riguarda, infine, la modifica dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 122 del 2016, relativa ai tempi (18 mesi) entro i quali deve essere corrisposta l'integrazione dell'indennizzo alle vittime dei reati qualora sia stata registrata l'insufficienza del Fondo in uno specifico esercizio, osserva che tale modifica irrigidisce la tempistica del recupero da parte dei soggetti ammessi al risarcimento. Tenuto conto che i risarcimenti in questione appaiono configurati come diritti, la modifica appare suscettibile di determinare effetti onerosi nell'ipotesi in cui il Fondo dovesse rivelarsi non sufficiente a garantire l'integrale versamento dell'indennizzo nei tempi previsti dalla norma. Sul punto ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo in commento è stato modificato, con l'approvazione dell'emendamento 4.1, nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). In particolare, per effetto delle modifiche ivi introdotte, l'articolo 4 prevede ora, rispetto al testo iniziale del disegno di legge, due tipologie di interventi tra loro strettamente connesse:
   la prima, che introduce una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016) volte ad ampliare la possibilità di accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti da parte dei soggetti interessati, imputando il relativo onere, valutato in 1,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 01);
   la seconda, non oggetto di modifiche nel corso dell'esame in sede referente, che estende il predetto indennizzo alle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, imputando il relativo onere, valutato in 26 milioni di euro per l'anno 2017, sul Fondo per il recepimento della normativa europea (commi 1 e 2).

  Ciò premesso, rileva che entrambe le tipologie di interventi presentano talune criticità dal punto di vista finanziario, giacché prevedono oneri qualificati in termini di previsione di spesa, pur inserendosi Pag. 31nell'ambito di una disciplina caratterizzata da un meccanismo volto ad assicurare il rispetto di un limite di spesa – vale a dire il meccanismo previsto, in particolare, dall'articolo 14 della citata legge n. 122 del 2016, peraltro espressamente ed integralmente richiamato da entrambe le tipologie di interventi – sebbene la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, con riferimento alla seconda tipologia di interventi, disponga l'applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, la cui attivazione è prevista invece proprio in relazione a previsioni di spesa.
  Ricorda che il predetto meccanismo volto ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa, stante quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 14, consiste nel fatto che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, gli stessi possono accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui al medesimo articolo 14, in quota proporzionale ed essere integrati delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 122 del 2016, gli importi dell'indennizzo dovranno comunque essere determinati nei limiti delle disponibilità del citato Fondo.
  Osserva peraltro che l'efficacia di tale meccanismo potrebbe risultare compromessa dalle modifiche introdotte all'articolo 14, comma 4, della legge n. 122 del 2016 dall'articolo 4, comma 01, lettera g), del presente provvedimento, secondo cui l'integrazione in favore degli aventi diritto delle somme eventualmente non percepite dal Fondo potrà avvenire «entro i successivi diciotto mesi», anziché «negli anni successivi», come attualmente stabilito dalla normativa vigente.
  Tutto ciò considerato, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito:
   all'opportunità di riformulare gli oneri derivanti da entrambe le tipologie di interventi – o quantomeno quelli relativi alla prima tipologia degli stessi interventi – in termini di limite massimo di spesa;
   all'efficacia del meccanismo di cui all'articolo 14, comma 4, della legge n. 122 del 2016, volto ad assicurare il rispetto del limite di spesa, anche alla luce delle modifiche ad esso apportate dal presente provvedimento;
   alla necessità di rivedere sia la quantificazione degli oneri derivanti dalla seconda tipologia di interventi sia la relativa copertura finanziaria, alle luce delle modifiche di carattere estensivo apportate alla legge n. 122 del 2016;
   alla sussistenza delle occorrenti disponibilità nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  In merito all'articolo 9-bis, che reca norme sanitarie per la gente di mare, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, preso atto dei chiarimenti della relazione tecnica e considerato che il rilascio e il rinnovo dei certificati sono a carico dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 71 del 2015.
  Riguardo all'articolo 9-ter, che prevede sanzioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito alla possibilità che gli enti competenti applichino le sanzioni introdotte nel quadro delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Non ha, infine, osservazioni in merito ad eventuali effetti finanziari sulle autonomie territoriali nel presupposto, sul quale considera comunque opportuna una conferma, che le procedure sanzionatorie Pag. 32ora introdotte siano di competenza statale e quindi non richiedano specifici adempimenti degli enti regionali.
  Riguardo all'articolo 12-bis, che reca disposizioni sui certificati di abilitazione di manutentore degli ascensori, pur rilevando che le norme in esame escludono la corresponsione – attualmente prevista – di compensi ai commissari, ritiene comunque necessario acquisire dati ed elementi conoscitivi volti a confermare la neutralità finanziaria delle norme in esame, considerato che, da un lato, il numero dei commissari è incrementato da quattro a cinque e, dall'altro, la norma non esclude espressamente la corresponsione di ulteriori emolumenti di natura non retributiva, quali ad esempio rimborsi spese o gettoni di presenza.
  In merito all'articolo 13-bis, che prevede interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea, per quanto concerne i profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, dal momento che i nuovi oneri per il personale ed i revisori sono ricondotti dalla norma stessa nel limite dei finanziamenti previsti per gli interventi di cooperazione, come confermato anche dalla clausola di non onerosità inserita nel testo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione due note della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1) e una nota predisposta dal Ministero della giustizia (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
C. 3343-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, in prima lettura alla Camera, è composto di un solo articolo, volto ad introdurre nel codice penale il nuovo articolo 293-bis, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, che viene in tal modo incluso tra i delitti contro la personalità interna dello Stato.
  In particolare, il primo comma del citato articolo 293-bis stabilisce che la propaganda del regime fascista e nazifascista, perpetrata nelle forme ivi previste, è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mentre il secondo comma prevede che la pena medesima sia aumentata di un terzo qualora la suddetta propaganda venga commessa attraverso strumenti telematici o informatici.
  Poiché il testo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in ragione del carattere ordinamentale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sul medesimo un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti. In proposito, giacché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.
C. 3960-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 luglio 2017, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla VII Commissione cultura. Ricorda altresì che in quella sede il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in merito alla effettiva insussistenza di aggravi amministrativi e finanziari connessi alla nomina dei commissari ad acta, nei casi di mancato adeguamento degli statuti da parte delle federazioni sportive, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del presente provvedimento.
  Segnala, inoltre, che in data 13 luglio scorso la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando talune correzioni di forma che, come tali, non presentano rilievi dal punto di vista finanziario.
  Sul testo ora all'esame dell'Assemblea, sul quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi, rimangono pertanto ferme le predette osservazioni già formulate, per i profili di carattere finanziario, nella citata seduta dello scorso 11 luglio.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che agli articoli 2 e 4, recanti modifica delle disposizioni statutarie del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), la nomina dei commissari ad acta, nei casi di mancato adeguamento degli statuti da parte delle federazioni sportive, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3960-A, approvato dal Senato, recante, approvato dal Senato, recante Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che agli articoli 2 e 4, recanti modifica delle disposizioni statutarie del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), la nomina dei commissari ad acta, nei casi di mancato adeguamento degli statuti da parte delle federazioni sportive, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte altresì che, in data 18 luglio 2017, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 34

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994-B, approvato dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame, di origine parlamentare, reca disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato nuovamente modificato durante l'esame al Senato in terza lettura. Il 17 maggio 2017, nel corso di detto esame presso il Senato, è stata presentata una Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Il provvedimento è composto da 4 articoli e non è corredato di relazione tecnica.
  Al riguardo, rileva che le modifiche introdotte durante l'esame al Senato sono volte ad apportare correzioni alle disposizioni relative al finanziamento della disciplina in esame, sopprimendo i riferimenti al trascorso 2016 e adeguando conseguentemente la clausola di copertura con l'utilizzo dei Fondi speciali di parte capitale 2017-2019 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, andrebbe confermato che lo stanziamento per il 2017, pari all'importo di 10 milioni previsto anche per gli esercizi successivi, sia correttamente stimato in relazione ai tempi effettivi di entrata in vigore della legge.
  Per quanto attiene alla riduzione allo stanziamento relativo alla costituzione della Banca dati (da 5 milioni a 3 milioni di euro), prende atto della quantificazione contenuta nella Nota fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale Nota, tuttavia, evidenzia oneri pari a 2.300.000 euro annui, volti alla gestione della Banca dati negli anni successivi al primo, mentre l'articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame limita la copertura al solo esercizio 2017. Fa peraltro presente che la citata Nota segnala che le attività saranno gestite, con le risorse umane esistenti a legislazione vigente, dalla Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispone delle necessarie competenze tecniche e strumentali. Su tali aspetti è necessario acquisire chiarimenti.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2017-2019, del quale è previsto l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, per la copertura degli oneri – pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 – derivanti dalla istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo di rotazione finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, reca le necessarie disponibilità.
  Fa infine presente che il Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2017-2019, del quale l'articolo 4, comma 5, prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri – pari a 3 milioni di euro per il 2017 – derivanti dalla costituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, reca le necessarie disponibilità.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Pag. 35

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.
C. 4466 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 11 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Perù nel corso dell'anno 2017.
  Assicura quindi che le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.
  Evidenzia poi che qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa.

  Gianfranco LIBRANDI (Misto-CI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4466 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Perù nel corso dell'anno 2017;
    le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione;
    qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa;
   nel presupposto che, pur in mancanza di un'espressa autorizzazione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze si intenda autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.
C. 4468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017.

Pag. 36

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 11 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Mozambico nel corso dell'anno 2017.
  Fa inoltre presente che le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.
  Segnala infine che qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa.

  Gianfranco LIBRANDI (Misto-CI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4468 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Mozambico nel corso dell'anno 2017;
    le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione;
    qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa;
   nel presupposto che, pur in mancanza di un'espressa autorizzazione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze si intenda autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.
Atto n. 425.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2017.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 4 luglio 2017.

Pag. 37

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di completare i necessari approfondimenti istruttori in corso.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile.
Atto n. 428.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, rileva preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale in esame, recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), viene emanato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 163 del 2016, secondo cui gli indicatori BES definiti dall'apposito Comitato previsto in tale articolo, «sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri».
  Ricorda che gli indicatori di benessere equo e sostenibile, concepiti per valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico, come nel PIL, ma anche sociale e ambientale e corredato da misure di disuguaglianza e sostenibilità, sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale per la prima volta, con la riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 operata dalla legge n. 163 del 2016, entrata in vigore nel settembre 2016, che li ha inclusi tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale. Il citato articolo 14 della legge n. 163 del 2016 prevede infatti che un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), costituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), selezioni gli indicatori utili alla valutazione del benessere sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale.
  Fa presente che tale Comitato – istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze, e presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato – è composto dal Presidente dell'ISTAT, dal Governatore della Banca d'Italia (o loro rappresentanti delegati), da due esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca ed è incaricato di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), da adottare successivamente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Rileva che con la medesima legge di riforma sono inoltre stati introdotti, all'articolo 10 della legge di contabilità relativo al Documento di economia e finanza, i due nuovi commi 10-bis e 10-ter, che prevedono rispettivamente la redazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, di due documenti:
   un apposito allegato al DEF, che riporti l'andamento, nell'ultimo triennio, di tali indicatori, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Si ricorda che in occasione della redazione del Documento di economia e finanza 2017 è stato per la prima volta inserito tale allegato, che riporta un primo esercizio sperimentale su un sottoinsieme di indicatori di BES, come meglio si preciserà di seguito;
   una relazione, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Pag. 38Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

  Segnala, pertanto, che lo schema di decreto in esame è finalizzato ad individuare gli indicatori di benessere equo e sostenibile, come richiesto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 163 del 2016. Tali indicatori sono stati proposti al Ministro dell'economia e delle finanze dal Comitato a tale scopo istituito, con la relazione del 20 giugno 2017, allegata al presente schema.
  L'articolo 1 elenca, al comma 1, i dodici indicatori BES adottati: reddito medio disponibile aggiustato pro capite; indice di diseguaglianza del reddito disponibile; indice di povertà assoluta; speranza di vita in buona salute alla nascita; eccesso di peso; uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; tasso di mancata partecipazione al lavoro; rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli; indice di criminalità predatoria; indice di efficienza della giustizia civile; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti; indice di abusivismo edilizio. Tale individuazione è finalizzata alla predisposizione di un apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF), nel quale saranno riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, dei BES, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, nonché alla redazione di apposita relazione annuale contenente l'evoluzione dell'andamento degli indicatori stessi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.
  Rinvia alla tabella contenuta nel dossier predisposto dagli uffici, che illustra gli indicatori selezionati, riportandone la definizione, il contenuto informativo (anche sulla base della relazione del Comitato allegata allo schema di decreto in esame) e le fonti statistiche di riferimento.
  I dodici indicatori individuati rappresentano una selezione tra i 130 indicatori contenuti nel «Rapporto BES» elaborato annualmente dall'ISTAT e dal CNEL, operata secondo alcuni criteri di selezione illustrati nella predetta relazione del Comitato.
  Tali criteri di selezione, fissati dal Comitato stesso, sono i seguenti: sensibilità alle politiche pubbliche (considerata la finalità prefissata di valutazione delle politiche pubbliche, sono stati privilegiati indicatori più sensibili agli interventi normativi nell'arco del triennio); parsimonia (si è cercato di evitare un insieme troppo numeroso di indicatori che avrebbe disperso l'attenzione su troppe misure); fattibilità (si è tenuto conto della disponibilità di dati aggiornati ed elaborabili con gli strumenti analitici del Ministero dell'economia e delle finanze); tempestività, estensione e frequenza delle serie temporali (fondamentale è disporre di serie temporali aggiornate, lunghe e con frequenza elevata).
  L'esame della tabella riepilogativa degli indicatori BES fa emergere che alcuni indicatori rappresentano misure di benessere, mentre altre di «disagio».
  I primi tre indicatori riguardano dimensioni «monetarie». In particolare, il primo (Reddito medio aggiustato pro-capite) risponde alla necessità di selezionare una misura del benessere economico che tenga conto del reddito (monetario e in natura) effettivamente percepito dalle famiglie. Il secondo indicatore (Indice di diseguaglianza del reddito disponibile) introduce la dimensione distributiva delle risorse monetarie, per tenere conto del fatto che le variazioni del reddito medio possono ripartirsi inegualmente tra le persone e i gruppi sociali. Il terzo indicatore (Incidenza della povertà assoluta) affianca alle prime due misure basate sui redditi, una misura basata sui consumi, particolarmente importante per le politiche contro l'esclusione sociale.
  I successivi indicatori allargano il campo all'analisi di dimensioni non monetarie del benessere. Per la salute sono stati scelti due indicatori: la «speranza di Pag. 39vita in buona salute alla nascita» e l’«eccesso di peso». Per l'istruzione, tra le numerose misure possibili, è stata selezionata l’«uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione». Per la dimensione lavoro, gli indicatori scelti sono il tasso di mancata partecipazione al lavoro e il rapporto tra i tassi di occupazione delle donne con figli e senza figli. Per la sicurezza personale, si è definito un indicatore di criminalità predatoria, partendo da tre indicatori elementari presenti nel citato Rapporto BES, ottenuto come somma delle vittime di furti in abitazione, rapine e borseggi espresso in rapporto alla popolazione.
  Per la dimensione «rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica», la scelta si è appuntata sull'indice di efficienza della giustizia civile.
  Per la sostenibilità ambientale del benessere, le variabili scelte per valutare la capacità del sistema di preservare le possibilità per le generazioni future ed evidenziare l'esistenza di abusi nell'utilizzo del capitale naturale riguardano le «emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti» e un indicatore di «abusivismo edilizio» in via temporanea, in attesa di poter adottare l'indicatore «consumo di suolo», quando i dati avranno una qualità adeguata.
  La relazione del Comitato sottolinea che l'esigenza (imposta dal dettato normativo) di effettuare previsioni sugli indicatori ha portato ad escludere tutti gli indicatori di carattere soggettivo, che peraltro rivestono grande importanza nel catturare il livello di benessere percepito dai cittadini.
  Il Comitato ha concluso la propria relazione con alcune raccomandazioni: prevedere una revisione periodica, a cadenza pluriennale, dell'insieme degli indicatori selezionati, affinché la sua composizione sia sempre la più adeguata a tenere conto dell'evoluzione economica e sociale del paese e affinché incorpori gli eventuali sviluppi metodologici; arricchire il monitoraggio dell'evoluzione del benessere nel triennio precedente al DEF con l'uso di ulteriori indicatori, a fianco di quelli previsti dalla legge; investire sul potenziamento e lo sviluppo della modellistica di previsione degli indicatori di benessere e di valutazione dell'impatto delle politiche, così da velocizzare l'attuazione della norma per gli indicatori già selezionati e facilitare un ampliamento delle variabili considerate.
  Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che le disposizioni del provvedimento in esame troveranno applicazione a decorrere dall'adozione del DEF 2018.
  Ricorda, in proposito, che in attesa della selezione finale degli indicatori da parte del Comitato, il Governo ha scelto di anticipare nell'anno in corso l'inserimento di un primo gruppo di indicatori nel processo di bilancio e che il Ministro dell'economia e delle finanze ha dunque richiesto al Comitato una relazione preliminare che consentisse di effettuare in via sperimentale gli esercizi di valutazione di impatto e previsione già nel DEF 2017. Tale documento è stato dunque corredato dall'allegato richiesto dalla norma, in cui si è condotto un primo esercizio sperimentale su un sottoinsieme di quattro indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati dal Comitato: il reddito medio disponibile aggiustato pro capite; l'indice di disuguaglianza del reddito; il tasso di mancata partecipazione al lavoro; l'indicatore delle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti. Per ciascuno dei quattro indicatori, oltre ai dati di consuntivo dell'ultimo triennio, è stato fornito uno scenario a politiche vigenti (tendenziale) e uno scenario che inglobi le politiche introdotte nel DEF (programmatico).
  L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria, precisando che le disposizioni del decreto saranno attuate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Al riguardo, si dovrebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità di sopprimere la clausola di neutralità finanziaria di cui al citato articolo 2, giacché inserita nell'ambito di un decreto ministeriale attuativo di una disposizione legislativa e in quanto tale non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 40
  Nel rilevare, infine, l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del presente provvedimento, rinvia comunque ogni determinazione al riguardo all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà a breve.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

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