CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 luglio 2017
851.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti di Rete Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017) 142 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.
C. 4465 – Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Veronica TENTORI (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo. L'Accordo di cooperazione tra Italia ed Ecuador nel campo della difesa, fatto a Roma e Quito rispettivamente il 18 e il 20 novembre 2009 è volto a favore lo svolgimento di un processo di stabilizzazione in una particolare regione, quella andina settentrionale, di valore strategico e di valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e le prospettive in ambito internazionale.
  L'Ecuador è un Paese di quasi 15 milioni di abitanti, stretto tra l'Oceano Pacifico, la Colombia e il Perù e occupa un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica in ragione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nel continente sudamericano.
  L'Accordo in esame, composto di 15 articoli e di un breve preambolo, intende sviluppare la relazione bilaterali nel settore della difesa, consolidare le rispettive capacità difensive e determinare effetti positivi nei settori produttivi e commerciali dei due Paesi. Le attività di cooperazione sono poste in essere dai ministeri della difesa dei due Paesi, con la possibilità di svolgere visite di delegazioni per l'elaborazione di rapporti integrativi; esse si realizzeranno nei settori della politica, sicurezza e difesa, nello svolgimento di esercitazioni e formazioni militari e nelle operazioni di supporto alla pace. Per quanto riguarda il settore degli armamenti, segnala che l'Accordo prevede che l'approvvigionamento reciproco potrà avvenire con cooperazioni dirette tra le parti o mediante compagnie private autorizzate dai rispettivi Governi.
  L'articolo 1 prevede che la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti sia effettuata nel rispetto degli impegni internazionali dalle stesse assunti, nonché dei rispettivi ordinamenti giuridici e in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco.
  L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, nel quale si individuano gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.
  Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.
  L'articolo 6, in materia di cooperazione nel settore dei materiali della difesa, al comma 1, lett. e), prevede un'attività di supporto alle industrie della difesa al fine di avviare la cooperazione nella produzione di materiali militari; al comma 2, si prevede che le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con l'accordo in esame.
  L'articolo 8 riguarda la ripartizione tra le due Parti contraenti delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo. Mentre l'articolo 9 fissa il quadro di responsabilità per il risarcimento di eventuali danni provocati nell'esecuzione delle attività previste dall'Accordo medesimo.
  L'articolo 10 prevede il diritto delle Autorità della Parte ospitante all'esercizio della giurisdizione sul personale militare e civile ospite nel quadro dell'Accordo in esame, in riferimento a reati commessi sul proprio territorio – viene tuttavia esplicitamente esclusa la possibilità di applicare la pena capitale, qualora prevista nell'ordinamento della Parte ospitante per quei reati. Le Autorità del paese inviante avranno il diritto di esercitare in via prioritaria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate in alcuni casi determinati.Pag. 47
  L'articolo 11 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali.
  L'articolo 12 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante consultazioni dirette tra le Parti. D'altra parte, l'articolo 13 stabilisce la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi all'Accordo in ambiti specifici di cooperazione nel settore della difesa.
  In base infine all'articolo 14, l'Accordo ha durata illimitata: è prevista la possibilità che una delle Parti denunci l'Accordo, con effetto 90 giorni dopo il ricevimento della notifica all'altra Parte.
  Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 4 maggio 2017, gli oneri economici per l'Italia, per le spese di viaggio e di missione per il personale coinvolto, ammontano a poco più di 5 mila euro ad anni alterni, con decorrenza dal 2017. L'Accordo è stato già ratificato dalla controparte ecuadoriana e non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Formula pertanto sin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.
C. 4468 – Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Veronica TENTORI (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  L'Accordo in esame è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi e ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice per l'intera regione dell'Africa orientale, sostenendo anche le attività di contrasto alla pirateria marittima. Il testo disciplina gli aspetti generali della cooperazione, prevedendo che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti; tra i campi di cooperazione, sono annoverati, fra gli altri, i settori della politica di sicurezza e di difesa, il supporto logistico e l'acquisizione di beni e servizi, la formazione e addestramento, la sanità militare. L'articolato regola inoltre gli aspetti finanziari dell'Accordo, le questioni attinenti alla giurisdizione e alle modalità per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale delle Parti in relazione all'esercizio reso. Viene disciplinata anche l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, con l'impegno esplicito delle parti a non riesportare il materiale acquisito senza un preventivo benestare della parte cedente, con l'obiettivo di razionalizzare i controlli e di garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti.
  L'articolo 1 inquadra la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti – nel rispetto degli impegni internazionali dalle stesse assunti, nonché dei rispettivi ordinamenti giuridici – in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco. Si salvaguardano altresì gli obblighi dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 2 determina le linee-guida, i settori e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi: le due Parti contraenti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione nel campo della difesa – eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti verranno tenute alternativamente nelle rispettive capitali, Maputo e Roma, anche allo scopo di esaminare l'opportunità di ulteriori accordi integrativi di quello in esame. Pag. 48I settori della cooperazione sono elencati non tassativamente: si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; le attività di contrasto alla pirateria; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo, oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, prevedono lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.
  L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, secondo il principio che ciascuna delle due Parti sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, fermo restando che lo svolgimento di tutte le attività da esso previste sarà subordinato alla disponibilità dei relativi fondi.
  L'articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente – salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Vi sono altresì clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni – quali la pena capitale – in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante.
  L'articolo 5 disciplina il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso.
  L'articolo 6 regola la cooperazione nello scambio di attrezzature e di mezzi (navi, veicoli, armi, sistemi elettronici, materiali blindati, missili, bombe, mine e munizioni). Peraltro, i Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente. La fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuata con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai Governi.
  Le Parti si impegnano altresì (articolo 7) a garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte conformemente all'Accordo in esame, alle rispettive normative nazionali e agli impegni internazionali da esse sottoscritti.
  Rilevante anche l'articolo 8 sulla sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.
  L'articolo 9 è dedicato alla risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che verranno risolte esclusivamente mediante negoziati tra le Parti.
  Gli articoli 10-12, infine, riportano le consuete clausole finali dell'Accordo, che ha durata illimitata, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in Pag. 49qualunque momento, con effetto 90 giorni dopo il ricevimento della notifica all'altra Parte contraente.
  Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 4 maggio 2017, si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 4, riporta la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 quantifica gli oneri economici in circa 4 mila euro ad anni alterni, con decorrenza dal 2017, imputabili alle spese di missione. L'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 luglio 2017.

Audizione dei commissari straordinari di Ilva Spa sull'aggiornamento delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva Spa in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.