CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 luglio 2017
851.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 11 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.
C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e C. 4535 Brambilla.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.
C. 4376 Molteni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
C. 4299 Agostinelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti alla proposta di legge in titolo (vedi allegato). Considerato che la relatrice, onorevole Agostinelli, ha presentato l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'unico articolo della proposta di legge stessa, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 12 di lunedì 17 luglio prossimo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1o dicembre 2014.
C. 4467 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella giornata odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1o dicembre 2014.
  Osserva che lo scopo dell'intesa, con la quale si intende creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo, è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali.
  In proposito, rammenta che la Repubblica macedone si trova al crocevia di un'area particolarmente interessata da numerosi traffici illeciti; l'Accordo in discussione ha, quindi, una valenza affatto speciale per gli effetti sulla legalità anche nel territorio italiano.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo in oggetto, nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione giustizia, segnala che lo stesso si compone di un preambolo e 12 articoli.
  L'articolo 1 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Repubblica di Macedonia il Ministero dell'interno. Vengono inoltre salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali Pag. 16assunti dalle due Parti contraenti. L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici; veicoli rubati; criminalità informatica. Le Parti, inoltre, collaborano nelle prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.
  Rammenta che le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti; stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento; reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti; strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine; formazione del personale di polizia; adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate; metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti; passaporti e altri documenti di viaggio.
  Segnala che le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4. L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta. All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 6. L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in titolo, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione del provvedimento in discussione.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.
C. 4465 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Ecuador nel campo della difesa, fatto a Roma e Quito rispettivamente il 18 e il 20 novembre 2009. Tale Accordo, composto da un preambolo e 15 articoli, è inteso a favorire lo svolgimento di un processo di stabilizzazione in una particolare regione, quella andina settentrionale, di valore strategico e di valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e le prospettive in ambito internazionale.
  Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alla Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 inquadra la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti, nel rispetto degli impegni internazionali dalle stesse assunti, nonché dei rispettivi ordinamenti giuridici, in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco.
  Rammenta che l'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, nel quale si individuano in particolare: gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari. L'articolo 6 prevede, tra l'altro, l'impegno delle Parti alla garanzia della protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con l'accordo in esame, con il diritto interno di ciascuna delle Parti e con gli accordi internazionali cui esse risultano vincolate. L'articolo 10 prevede il diritto delle Autorità della Parte ospitante all'esercizio della giurisdizione sul personale militare e civile ospite nel quadro dell'Accordo in esame, in riferimento a reati commessi sul proprio territorio; viene tuttavia esplicitamente esclusa la possibilità di applicare la pena capitale, qualora prevista nell'ordinamento della Parte ospitante per quei reati. Le Autorità del paese inviante avranno il diritto di esercitare in via prioritaria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate in alcuni casi determinati.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3, infine, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo in titolo.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.
Testo unificato C. 104 Binetti ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanna IORI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  In proposito, segnala che il provvedimento in discussione, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, Pag. 18e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è volto a promuovere (articolo 1) politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, secondo i seguenti princìpi: promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato; valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane, della solidarietà e dei rapporti intergenerazionali; contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale; promozione delle rete tra le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dei comuni; promozione e sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.
  Ai fini del provvedimento in discussione, rammenta che si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile (articolo 1, comma 2). Si intende, inoltre, per «invecchiamento attivo» il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale (articolo 2).
  In riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 3 del provvedimento prevede che i comuni, singoli o associati, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, predispongono progetti volti al coinvolgimento di persone anziane nell'ambito di una serie di attività di utilità sociale indicate dal successivo articolo 4. Trattasi, in particolare, delle seguenti attività: sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, auto-aiuto tra persone anziane e promozione della solidarietà tra le generazioni; vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili, accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea, o affette da malattie; tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale; valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche; tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale.
  A tale riguardo, segnala che l'articolo 5 del provvedimento dispone che i comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono le predette attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 13.45.

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