CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.20.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
C. 4565 Governo.
(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione Finanze della Camera sul disegno di legge del Governo C. 4565, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.».
  Il provvedimento in esame introduce disposizioni volte a facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Ricorda che il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto.
  Le misure recate dal decreto-legge consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale. Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, sono disposte una iniezione Pag. 321di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.
  Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti. Sono introdotte misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare, consentendo inoltre il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.
  Rileva infine che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile», attribuite alla competenza esclusiva statale, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.
  Circa la possibilità di richiamare la materia «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), ricorda che sul punto è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016. Secondo tal sentenza, «come si desume dalla normativa che enuncia i principi fondamentali in materia di banche di carattere regionale (decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, recante la «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»), gli elementi rilevanti per riconoscere a un'azienda di credito» carattere regionale «sono: l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale (articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2006). Il carattere regionale della banca, inoltre, non viene meno (sempre in base al citato articolo 2, comma 2), se al di fuori del territorio della regione essa esercita un'operatività marginale». Alle banche oggetto del decreto in esame non può dunque essere riconosciuto carattere regionale.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati.
S. 2683.
(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2a Commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge S. 2683, d'iniziativa della senatrice Maturani, recante introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati.
  Il provvedimento in esame è costituito da due articoli.
  L'articolo 1 introduce nel codice penale i seguenti articoli: l'articolo 609-terdecies, che punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità o di relazione domestica, costringa un minore di età a contrarre vincolo di natura personale con sé o con terzi anche in un paese estero, da cui derivino uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile; l'articolo 609-quaterdecies, che dispone la pena della Pag. 322reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza. Nei casi in cui il fatto sia commesso in danno di minore che non abbia compiuto gli anni dieci, è prevista la pena di reclusione da sette a dodici anni; l'articolo 609-quindecies, che stabilisce pene accessorie quali: la perdita della responsabilità genitoriale; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa, nonché la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
  L'articolo 2 istituisce l'osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto dei matrimoni forzati presso il Ministero della giustizia. Al predetto osservatorio partecipano, oltre a rappresentanti ministeriali (interno e istruzione), fra gli altri anche rappresentanti della Conferenza unificata. L'osservatorio è chiamato a redigere, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime. Il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di referente per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati, al fine di agevolare i rapporti con gli enti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.25 alle 8.30.

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