CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 giugno 2017
847.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 16

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.25.

5-11691 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per la stabilizzazione dei cosiddetti «tirocinanti della giustizia».

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

  Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferri per la risposta della quale si dichiara parzialmente soddisfatto. Nel sottolineare l'urgenza del riconoscimento dei diritti Pag. 17fondamentali che attengono a ogni lavoratore, tra i quali anche i cosiddetti «tirocinanti della giustizia», manifesta apprezzamento per la soluzione prospettata dal Governo, relativa all'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, che consente assunzioni tramite i centri per l'impiego. Auspica, quindi, che possa individuarsi con urgenza una soluzione definitiva alla questione, in modo da non disperdere il patrimonio di esperienza professionale di tale categoria di lavoratori.

5-11690 Businarolo: Su eventuali iniziative ispettive del Governo presso gli uffici giudiziari di Trento.

  Riccardo FRACCARO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Riccardo FRACCARO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta testé resa, evidenzia come la complessa vicenda rappresentata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione sia determinata da un evidente conflitto di interessi, riguardante, in particolare, due magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Trento, la dottoressa Mantovani e il dottor Giuliani. A tale riguardo, richiama l'attenzione sui legami esistenti tra i predetti magistrati e le società Pasquazzo srl e Odorizzi Porfidi srl, entrambe riconducibili a Tiziano Odorizzi, ex consigliere della provincia di Trento. Rammenta che le due società hanno beneficiato del concordato preventivo, omologato, in entrambi i casi, dalla sezione fallimentare del tribunale civile e penale di Trento, il cui collegio era presieduto proprio dal dottor Giuliani e del quale era componente la dottoressa Mantovani, moglie dell'ex assessore alla ricerca e all'innovazione della provincia di Trento, Gianluca Salvatori. Rammenta, altresì, che il Salvatori ha partecipato ad una serie di operazioni economiche in Russia della società Trentino Sprint, controllata della provincia autonoma di Trento, insieme ad una società controllata della Odorizzi Porfidi srl. Ciò premesso, anche nello spirito di una proficua collaborazione istituzionale, invita l'Esecutivo a valutare attentamente la questione e ad attuare le iniziative di competenza, anche alla luce della circostanza che nel territorio della provincia autonoma di Trento si profila in molti settori, tra i quali anche quello relativo al rilascio, da decenni per affidamento diretto, delle concessioni per l'attività estrattiva di porfido, il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare della ’ndrangheta.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.
C. 3592 Ferraresi.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, su richiesta, in quota opposizione, del gruppo Movimento 5 Stelle si avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 3592, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali». Comunica che alla predetta proposta di legge sono abbinate, in quanto vertenti su materia identica, le seguenti proposte di legge: C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla.
  Fa presente, altresì, che le proposte di legge C. 288, C. 317, C. 797, C. 801 e C. 1507, per le quali la prima firmataria, onorevole Brambilla, ha chiesto l'abbinamento alla proposta di legge C. 3592, non sono assegnate alla Commissione giustizia. La proposta di legge C. 4535 Brambilla è in fase di assegnazione.
  Invita, quindi, il relatore a svolgere la relazione sulla proposta di legge C. 3592, per integrare la relazione in una prossima seduta per quanto attiene alle proposte abbinate nella seduta odierna.

  Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, evidenzia, preliminarmente, come la proposta di legge in discussione, sottoscritta, tra gli altri, anche dai colleghi Agostinelli, Busto e Bernini, interviene su una materia delicata e complessa, quale la tutela degli animali. A tale riguardo, osserva come tale tutela, nel nostro Paese, sia, di fatto, inattuata, sia in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali, sia in ragione dell'inesistenza di qualsivoglia forma di controllo da parte delle forze dell'ordine, che non pongono in atto alcuna attività di tipo repressivo. Ciò premesso, rileva che il provvedimento in titolo è diretto a modificare il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile e alcune leggi speciali in materia di tutela degli animali. La ratio del provvedimento consiste in un rafforzamento della tutela giuridica dell'animale sotto diversi profili.
  Osserva che, come si legge nella relazione di accompagnamento, l'esigenza di una maggiore tutela dell'animale trova la propria giustificazione non unicamente nel fatto che gli animali sono ormai riconosciuti anche giuridicamente quali esseri senzienti, ma anche nella circostanza che, come dimostrato da ricerche scientifiche, i soggetti che sono in grado di compiere violenze e maltrattamenti sugli animali sono quelli che, più in generale, possono manifestare violenza nei confronti della componente meno difesa, tutelata e più fragile della società: donne e bambini. Nella relazioni vengono richiamati studi effettuati negli Stati Uniti d'America dall'Ufficio federale di investigazione (FBI) e in Italia studi all'interno delle carceri condotti in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Corpo forestale dello Stato, che hanno dimostrato il legame tra crudeltà sugli animali, violenza e devianze anti-sociali. In particolare, si è evidenziato che i soggetti in grado di compiere maltrattamenti sugli animali possono manifestare violenza anche nei confronti delle persone, in particolare verso la componente più fragile della società.
  Sottolinea che, nella medesima relazione viene sottolineato che la violenza sugli animali è stata scarsamente contrastata e arginata per l'esiguità delle sanzioni previste, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime detentivo, e delle lungaggini processuali, che hanno determinato spesso la prescrizione dei reati. Il provvedimento cerca di tutelare gli animali contro sia la violenza intenzionale e diretta sia la violenza indiretta derivante dalle condizioni innaturali di vita alle quali è costretto l'animale. Quest'ultimo tipo di violenza è quello che viene esercitato in strutture detentive quali zoo, delfinari, circhi e laboratori di sperimentazione, nei quali centinaia di migliaia di animali vivono rinchiusi in un ambiente innaturale e non adeguato alla loro natura socio-etologica e, nel caso della sperimentazione, sono destinati a essere utilizzati in Pag. 19una pratica ormai obsoleta. La relazione, nel riportare i dati statistici degli ultimi anni relativi agli accertamenti giurisdizionali delle violenze contro gli animali, evidenzia come i reati commessi in danno agli animali siano presumibilmente maggiori rispetto a quelli denunciati e accertati, talvolta anche per la difficoltà che il denunciante incontra rivolgendosi alle Forze dell'ordine. È infatti spesso rappresentato il disagio dei denuncianti per la difficoltà nell'intervenire per carenza di organico e di risorse. Un esempio emblematico riguarda il fenomeno dell'abbandono degli animali, considerato che ogni anno sono circa 100.000 gli animali abbandonati e che nel 2013 sono sopravvenuti complessivamente 759 procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale (506 a carico di soggetti noti e 253 a carico di soggetti ignoti), che punisce non solo l'abbandono ma anche la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
  Fa presente che la proposta di legge in esame, dopo aver individuato i principali riferimenti normativi vigenti, opera una serie di puntuali modifiche delle disposizioni sanzionatorie, volte al loro inasprimento, e rende maggiormente severe anche le pene accessorie, di natura generalmente interdittiva. La proposta di legge inoltre integra inoltre il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento delle fattispecie vigenti; si segnala, in particolare, l'inserimento nel codice penale del delitto di esche avvelenate e la previsione di una contravvenzione per la violazione del divieto di diffusione di specie esotiche.
  Rammenta che, anche in relazione agli illeciti amministrativi, la proposta inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare laddove i fatti non integrino gli estremi di un reato, e introduce nuovi divieti. Ad esempio, si ricorda il divieto di utilizzo di particolari dispositivi di controllo dell'animale. La proposta di legge si caratterizza inoltre per i seguenti aspetti: la disciplina del sequestro di animali vivi, con il loro affidamento in via definitiva ad associazioni; l'inserimento di una specifica sezione riguardante i reati sugli animali nella banca dati dei reati delle Forze di polizia; l'introduzione del divieto di diffusione in Italia di specie animali esotiche, con finalità di tutela della biodiversità.
  Sottolinea che l'articolo 1 interviene sul codice penale per inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie. In particolare, il comma 1 interviene sul titolo IX-bis del codice che, nel libro II dedicato ai delitti, prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-bis a 544-sexies). Rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge: cambia la rubrica del titolo IX, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, così precisando che oggetto di tutela penale è direttamente l'animale e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per l'animale; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà; in particolare, si tratta in particolare: dell'ipotesi aggravata di spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-quater, secondo comma, c.p.), nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale; delle ipotesi aggravate del divieto di combattimento tra animali (articolo 544-quinquies, secondo comma, c.p.); modifica la fattispecie di «maltrattamento di animali» di cui all'articolo 544-ter c.p. specificando che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; amplia la fattispecie fino a ricomprendere la condotta – oggi punita a titolo di contravvenzione ex articolo 727, secondo comma, c.p. – di colui che «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze»; Pag. 20modifica la fattispecie di «spettacoli o manifestazioni vietati» di cui all'articolo 544-quater c.p. specificando che sono puniti, oltre all'organizzazione e alla promozione degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio, anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento. Tra le manifestazioni vietate sono inoltre aggiunte: le lotterie con in palio animali vivi; le esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani. Viene modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all'articolo 544-quinquies c.p., inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (oggi sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre, il divieto è esteso a ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso). È trasformato il reato di «uccisione o distruzione di specie protette» da contravvenzione a delitto, introducendo nel codice penale l'articolo 544-septies c.p. e contestualmente abrogando l'attuale articolo 727-bis del codice. Rispetto alla normativa vigente, la condotta perseguibile penalmente resta la stessa ma viene meno la scriminante relativa alla trascurabilità della quantità o dell'impatto della condotta sullo stato di conservazione della specie. È inserito nel codice penale l'articolo 544-octies, relativo al delitto di «esche avvelenate». La fattispecie punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, senza autorizzazione, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono (comma 1). La stessa pena si applica a colui che – sempre senza autorizzazione – abbandona «un alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o animale che lo ingerisce». Se a seguito dell'ingestione dell'esca l'animale muore, si applica il delitto di uccisione di animale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro) o di uccisione di specie protetta (articolo 544-septies). Viene modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-sexies c.p., per prevedere la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. La confisca penale obbligatoria si applica non solo in caso di condanna o di patteggiamento, ma anche di decreto penale di condanna (ex articolo 459 c.p.p.). Viene integrata la disciplina delle pene accessorie (articolo 544-sexies c.p.), con particolare riferimento alle interdizioni dall'esercizio di professioni ed attività. Si prevede che se il fatto è commesso da chi svolge attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, si applica la sospensione da 2 a 6 anni delle attività. Se il fatto è commesso da un veterinario, si applica l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno. Se il fatto è commesso da un veterinario che sia anche pubblico ufficiale, si applica l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a 2 anni. In caso di recidiva, interdizione perpetua. Si prevede, inserendo un ulteriore comma nell'articolo 544-sexies, che in caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado per i delitti di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, divieto di combattimenti tra animali o uccisione o distruzione di specie protette, l'eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l'imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. Si prevedono nuove circostanze aggravanti (nuovo articolo 544-novies) per tutti i delitti del titolo IX-bis, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, Pag. 21la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà. È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. L'ipotesi colposa è punita con pene ridotte di un terzo.
  Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 625 del codice penale nel quale sono elencate le circostanze che aggravano il delitto di furto, di cui all'articolo 624, determinando l'applicazione della pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 103 a 1.032 euro.
  Osserva che la proposta di legge aggiunge a tale elencazione il fatto commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, mutuando l'espressione dall'articolo 727 c.p. Se dunque oggetto del furto è un animale domestico, si applica una pena più elevata.
  Rammenta che il comma 3 del medesimo articolo 1 interviene sul libro III del codice penale, relativo alle contravvenzioni. In particolare, per quanto riguarda la fattispecie di abbandono di animali, di cui all'articolo 727 del codice penale, la proposta prevede in primo luogo l'aumento della pena. L'attuale pena alternativa (dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro), che comporta l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione (articolo 162-bis c.p.), viene infatti sostituita con la pena congiunta (dell'arresto da 1 a 3 anni e della ammenda da 2.500 a 25.000 euro). Si elimina la contravvenzione per coloro che detengono animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze (articolo 727, secondo comma). Tale condotta rientra ora nel delitto di maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-ter c.p., Si prevede l'ipotesi aggravata (con pena aumentata fino a un terzo), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell'articolo 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di lesioni (artt. 582, 583) colpose (articolo 590) o omicidio colposo (articolo 590). Si vuole punire l'abbandono che determini, oltre al danno per l'animale abbandonato, che è oggetto della tutela penale offerta dall'articolo 727 c.p., anche un danno ulteriore a persone, animali o cose quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti. Si prevede che alla condanna per questa contravvenzione (alla quale sono equiparate il patteggiamento e il procedimento per decreto) consegua la confisca obbligatoria dell'animale e l'applicazione delle pene accessorie previste anche per i delitti del titolo IX-bis (sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali; sospensione per un minimo di 6 mesi del veterinario e per un minimo di un anno del veterinario pubblico ufficiale; interdizione perpetua in caso di recidiva). In caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado per l'abbandono di animali, l'eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l'imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.
  Rammenta che la proposta di legge (comma 3, lett. b) abroga l'articolo 727-bis, attualmente relativo all'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Come detto, infatti, tali condotte sono ora punite a titolo di delitto dall'articolo 544-septies (v. sopra).
  Evidenzia, infine, che il comma 3, alla lettera c), modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, di cui all'articolo 733-bis c.p. per inasprire la pena: dall'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro si passa all'arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
  Fa presente che l'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un Pag. 22procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 381 c.p.p., relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-bis (Dei delitti contro gli animali) del codice penale. Il comma 2 inserisce nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova), l'articolo 254-ter con il quale è disciplinato il sequestro di animali vivi. Il procedimento è collocato dunque tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Al sequestro provvede l'autorità giudiziaria con decreto motivato (ex articolo 253 c.p.p.). La disposizione prevede che il sequestro di animali vivi può essere ordinato dall'autorità giudiziaria che procede per un delitto – consumato o tentato – di maltrattamento di animali (articolo 544-ter c.p.), spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-quater c.p.), divieto di combattimenti tra animali (articolo 544-quinquies c.p.), abbandono di animali, (articolo 727 c.p.) o traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, legge n. 201 del 2010). In tal caso l'autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni (di cui all'articolo 19-quater delle norme di attuazione del codice) purché le stesse versino una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato. L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale. A loro volta le associazioni possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, affidare gli animali a singole persone fisiche. La cauzione sia acquisita dal Fondo unico giustizia e resti a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna e alla conseguente confisca dell'animale. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati. Il procedimento delineato dall'articolo 254-ter c.p.p. dovrà essere seguito anche in caso di sequestro preventivo di animali vivi. In tal senso dispone il comma 3, che modifica l'articolo 321 del codice di rito, inserendovi un comma 3-quater. Il comma 4 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 c.p.p. per specificare che, diversamente da quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall'articolo 544-sexies e – relativamente al traffico di animali da compagnia – dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.
  Rammenta che l'articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) per modificarne l'articolo 2, relativo tra l'altro al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce. La proposta di legge prevede che il divieto di utilizzo per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria di gatti sia relativo alla specie felis catus e non più, come attualmente previsto, alla specie felis silvestris. È trasforma la violazione del divieto da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro.
  Sottolinea, altresì, che l'articolo 4 modifica gli articoli da 30 a 32 della legge n. 157 del 1992, che reca Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. In particolare la proposta di legge aumenta le sanzioni penali a amministrative attualmente previste. Quanto alle sanzioni penali di cui all'articolo 30, che troveranno applicazione quando il fatto non integri gli estremi di un più grave reato, pur confermando la natura di contravvenzioni, la proposta aumenta le pene e, soprattutto, trasforma la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda nella pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione Pag. 23(articolo 162-bis c.p.). Quanto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 31, la proposta aumenta tutti gli importi delle sanzioni pecuniarie. Con la modifica dell'articolo 32, la proposta protrae la durata delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna e relative alla sospensione, alla revoca o al divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
  Fa presente che l'articolo 5 interviene sulla legge n. 201 del 2010, di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4); inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazione di animali da compagnia (articolo 5) e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie (articolo 6). In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 della legge n. 201/2010, relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente: estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale; aumenta la pena, tanto detentiva quanto pecuniaria; equipara alla condanna e al patteggiamento il decreto penale di condanna (di cui all'articolo 459 c.p.p.), al fine di prevedere l'obbligatorietà della confisca dell'animale; introduce la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per commettere il reato; inasprisce le pene accessorie, prevedendo in particolare l'interdizione per il medico veterinario responsabile del delitto; prevede, anche quando si procede per questo delitto, l'applicabilità del sequestro degli animali vivi, come disciplinato dal nuovo articolo 254-bis c.p.p. La lettera b) modifica l'articolo 5 della legge, relativo all'illecito amministrativo dell'introduzione illecita di animali da compagnia, per aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste. La lettera c) modifica l'articolo 6, che elenca le sanzioni amministrative accessorie applicabili in caso di introduzione illecita di animali da compagnia e di violazione della disciplina UE sugli scambi di animali (articolo 13-bis del d.lgs. n. 28 del 1993). La proposta inasprisce le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale o di trasporto e, soprattutto, in caso di revoca, esclude che il soggetto possa conseguire nuovamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  Rammenta che l'articolo 6 interviene sulle disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca, anche in questo settore con la finalità di inasprire il quadro sanzionatorio. In particolare, comma 1 interviene sulla disciplina della pesca e dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, innalzando le pene previste per le contravvenzioni. Inoltre, il provvedimento inserisce il divieto di svolgere la pesca professionale «con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore» (nuova lett. c) dell'articolo 7). L'inosservanza di questo divieto è punita a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro. Il comma 2 modifica invece la recente legge n. 154 del 2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e prevede: una integrazione del catalogo delle condotte vietate nelle acque interne. È infatti aggiunto (articolo 40, comma 2) il divieto di «trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»; una specificazione della condotta di pesca professionale vietata. La proposta di Pag. 24legge, infatti, precisa che è vietato utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale che siano difformi, non solo per lunghezza e dimensione della maglia, ma anche per quantità, rispetto a quanto previsto dai regolamenti vigenti; un aumento delle pene, con la sostituzione dell'attuale pena alternativa con la pena congiunta di arresto e ammenda; la previsione della pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.
  Segnala che l'articolo 7 prevede l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di una specifica sezione, relativa ai reati sugli animali. Nella banca dati dovranno essere inserite le seguenti categorie di reati: abbandono; abuso internazionale e torture; abuso organizzato; abusi sessuali. Spetterà a un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma, dettare le modalità di attuazione di questa disposizione.
  Rileva che l'articolo 8 modifica la legge n. 150 del 1992, che ha dato piena attuazione in Italia alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie protette (c.d. CITES). In particolare, la proposta di legge: innalza le pene previste per le contravvenzioni; innalza le pene previste in caso di recidiva. In particolare, in caso di recidiva la proposta di legge prevede che le pene dell'arresto e dell'ammenda siano aumentate «del doppio», e dunque triplicate; prevede, in caso di recidiva reiterata, la revoca della licenza se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa; innalza l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  Fa presente che l'articolo 9 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001 che, nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, ha dettato nuove disposizioni penali in materia di importazione. Analogamente all'intervento operato dall'articolo 8, e nello spirito complessivo della riforma, la proposta di legge: inasprisce le pene per le contravvenzioni. In particolare, anche in questo caso la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda è sostituita dalla pena congiunta detentiva e pecuniaria, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione (articolo 162-bis c.p.); inasprisce le pene in caso di recidiva, prevedendo il loro aumento del doppio; sempre in caso di recidiva, se reiterata, prevede la revoca della licenza quando il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività d'impresa.
  Rammenta che l'articolo 10 si prefigge l'obiettivo di tutelare la biodiversità nel nostro Paese, vietando l'immissione in natura di specie animali e vegetali esotiche (o alloctone), non disciplinate dalla Convenzione di Washington del 1973. La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente. In particolare, i commi 1 e 5 fanno divieto, in assenza di autorizzazione, di: importare o introdurre nel territorio nazionale, commercializzare, liberare in natura, vendere, cedere o comunque detenere a qualunque titolo specie animali alloctone non previste dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di Washington del 1973); far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Tali divieti non si applicano ai giardini zoologici (cfr. dl.gs. n. 73 del 2005), ai centri di recupero di animali selvatici ed esotici riconosciuti dal Ministero dell'ambiente (comma 3). Il comma 2 punisce la violazione del divieto con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 30.000 a 150.000 euro. Anche in questo caso – analogamente a quanto previsto per la legge n. 150 del 1992 e il decreto legislativo n. 275 del 2001 – in caso di recidiva la pena detentiva e quella pecuniaria sono aumentate del doppio e dunque triplicate. Anche in questo caso, se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata. Il comma 4 obbliga, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, i detentori di esemplari alloctoni Pag. 25a comunicare agli uffici territoriali del comando unità tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dei carabinieri (CUTFAA) il possesso degli animali. La detenzione potrà protrarsi solo nel rispetto di linee guida che dovranno essere emanate dai Ministeri competenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma. È previsto il pagamento di dieci euro per ogni animale denunciato; le somme sono destinate a coprire le spese relative ai controlli del CUTFAA.
  Rammenta che l'articolo 11 introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa. In particolare, i dispositivi vietati sono i seguenti (comma 1): collari elettronici; collari elettrici; collari con le punte; collari a strozzo; collari a semi strozzo. Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS (comma 2). La violazione del divieto importazione, vendita, detenzione, utilizzazione o cessione è sanzionata, «salvo che il fatto costituisca reato» con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Quanto alle sanzioni accessorie, se la violazione è commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, si applica la sospensione della licenza da 6 mesi a 2 anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata. I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli – entro un mese – al servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvederà all'eliminazione (comma 3).
  Fa presente, in fine, che l'articolo 12 abroga l'articolo 842 del codice civile, in forza del quale il proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per cacciare, purché: – la caccia sia esercitata da soggetto munito di licenza; – la caccia sia esercitata nei modi stabiliti dalla legge; – nel fondo non siano presenti coltivazioni che potrebbero danneggiarsi. La stessa disposizione del codice civile afferma invece che per esercitare la pesca occorre il consenso del proprietario del fondo. A seguito dell'abrogazione, dunque, il proprietario del fondo potrà sempre impedire l'accesso a terzi. La proposta di legge abroga inoltre espressamente il decreto ministeriale interno 23 marzo 2007, che individua le modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali. La relazione illustrativa precisa che l'abrogazione è finalizzata a «favorire il contrasto di tali reati da parte di ciascun corpo di polizia».
  Rileva, in fine, come la sua proposta di legge, complessa ed articolata, sia il risultato di una lunga ed intensa attività istruttoria, svoltasi anche in collaborazione con alcune associazioni del settore.
  A tale riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che la tutela degli animali è un problema molto sentito dall'opinione pubblica e oggetto di speciale attenzione da parte del gruppo Movimento Cinque Stelle, che si è concretamente impegnato per promuovere la discussione di una proposta di legge in materia; ciò diversamente da altre forze politiche, tra le quali, in particolare, quella di appartenenza della collega Brambilla, pure firmataria di molte delle proposte di legge oggi abbinate al provvedimento in titolo.
  Ricorda, infatti, che, al di là delle prese di posizione mediatiche, il gruppo Forza Italia, sebbene abbia più volte sostenuto l'Esecutivo, non si è mai attivato in sede parlamentare per favorire l'approvazione delle proposte di legge in materia di tutela degli animali.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BERRETTA (PD) chiede che siano poste all'ordine del giorno della Commissione le proposte di legge in materia Pag. 26di compenso degli avvocati di cui all'articolo 2233 del codice civile.

  Donatella FERRANTI, presidente, prende atto della richiesta del collega Berretta. Rileva, inoltre, l'opportunità, in ragione dell'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, di differire il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Agostinelli C. 4299, recante modifica dell'articolo 403 del codice civile, già fissato per le ore 16 del 4 luglio prossimo.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) concorda con la presidente.

  Donatella FERRANTI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Agostinelli C. 4299 per le ore 12 di martedì 11 luglio prossimo venturo.

  La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Relazione della deputata Fabrizia Giuliani sull'incontro svolto presso il Parlamento europeo a Bruxelles sul tema «Misure per prevenire e combattere il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica dell'UE».

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 846 del 28 giugno 2017, a pagina 43, settima riga, le parole: «di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense» sono sostituite dalle seguenti: «di Massimo Dogliotti, consigliere della I Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense»;
  e, alla medesima pagina, seconda colonna, quinta riga, le parole: «di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense» sono sostituite dalle seguenti: «di Massimo Dogliotti, consigliere della I Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense».

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