CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2017
839.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
Nuovo testo C. 4220 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che la Commissione Affari costituzionali è chiamata ad esprimersi sul nuovo testo del disegno di legge C. 4220. Rispetto al provvedimento originario, che conteneva una delega al Governo per la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, con il nuovo testo la Commissione di merito ha trasformato la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma, che si caratterizza per i seguenti aspetti: favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; introdurre nuove fattispecie di reato; innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata; introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
  L'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», al quale sono riconducibili le seguenti nuove fattispecie penali (la Commissione, infatti, ha preferito configurare nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti). Fa riferimento anzitutto al furto di beni culturali (articolo 518-bis), punita con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto); in presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale o dal Codice dei beni culturali, la pena della reclusione va da 4 a 12 anni. Attualmente l'ordinamento penale non prevede una specifica fattispecie penale né un'aggravante; appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter), punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si prevede poi la ricettazione di beni culturali (articolo 518-quater), punita con la reclusione da 3 a 12 anni. Questa fattispecie di ricettazione dovrà trovare applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si prevede poi il riciclaggio di beni culturali (articolo 58-quinquies), fattispecie punita con la reclusione Pag. 21da 5 a 14 anni, nonché l'illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-sexies), punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita. Si prevedono poi violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-septies), fattispecie punita con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, e innalza la pena, dell'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali; 6) uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-octies), punita con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ex articolo 30 del codice penale». Rispetto all'attuale fattispecie, la riforma prevede un'aggravante quando il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore. Si prevede quindi il danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-novies), punita con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie penale punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che invece fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. In caso di condotta colposa, si applica la reclusione fino a 2 anni (articolo 518-decies). Si prevede la contraffazione di opere d'arte (articolo 518-duodecies), punita con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro. La riforma inasprisce la sanzione e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali; al tempo stesso il nuovo testo del C. 4220 esclude la punibilità (articolo 518-terdecies) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto oggi prevede l'articolo 179 del Codice). Si prevedono quindi le attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-quaterdecies), fattispecie punita con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura. Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre: un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o Pag. 22paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (articolo 518-quinquiesdecies). La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e in caso di esercizio di un'attività professionale dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 del codice penale).
  Si prevede poi la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-sexiesdecies). In particolare, le pene potranno essere ridotte dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si sia «efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto». Si prevede quindi la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (articolo 518-septiesdecies); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale (articolo 518-octiesdecies).
  L'articolo 1 del provvedimento, infine, inserisce nel codice penale – al di fuori del nuovo titolo VIII-bis – l'articolo 707-bis, rubricato «Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli». La contravvenzione punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei beni culturali); zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016).
  L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-quaterdecies del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.
  L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Viene a tal fine integrato il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli, l'articolo 25-terdecies e l'articolo 25-quaterdecies.
  L'articolo 4 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (articolo 9 della legge n. 146 del 2006) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali (articolo 518-quaterdecies).
  L'articolo 5 abroga alcune disposizioni vigenti, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.
  In particolare, nel codice penale sono abrogate le seguenti previsioni: articolo 635, secondo comma, n. 1. Si tratta della disposizione che punisce a titolo di danneggiamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili «edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625». Pag. 23
  L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alla materia «ordinamento penale», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
C. 3537 Venittelli.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che la proposta di legge C. 3537, a prima firma della deputata Venittelli, concerne l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca – Convenzione C 188 – fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. La Convenzione entrerà in vigore a livello internazionale il 16 novembre 2017, avendo raggiunto lo scorso 16 novembre il prescritto numero di ratifiche con il deposito dello strumento da parte della Lituania.
  Il testo della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca si compone di un preambolo e 54 articoli, raggruppati in nove parti, nonché di tre allegati.
  La parte prima (articoli 1-5) concerne una serie di definizioni e il campo di applicazione della Convenzione: in particolare è prevista l'applicazione della Convenzione medesima a tutti i pescatori e a tutti i pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale. Qualora poi l'applicazione della Convenzione sollevi in situazioni specifiche problemi particolari, uno Stato membro di essa può escludere dall'applicazione di tutta la Convenzione o di parti di essa i pescherecci impegnati in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, i laghi e i canali, oltre ad ulteriori categorie limitate di pescatori e di pescherecci. È altresì prevista la possibilità che alcune disposizioni, esplicitamente elencate, vengano applicate gradualmente da uno Stato membro che lamenti un'insufficiente sviluppo delle infrastrutture o delle istituzioni.
  I principi generali sono oggetto della parte seconda (articoli 6-8): ciascuna delle Parti della Convenzione si impegna a far rispettare leggi, regolamenti e altre misure concernenti i pescatori e i pescherecci di sua competenza, ma nessuna delle disposizioni della Convenzione in esame pregiudica normative, sentenze, o intese tra armatori e pescatori che assicurino condizioni più favorevoli di quelle previste dalla Convenzione. Ciascuna delle Parti dovrà inoltre individuare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione della Convenzione nel proprio ordinamento, nonché definirne le funzioni e responsabilità è stabilire meccanismi di coordinamento tra il livello nazionale e il livello locale. All'armatore spetta la responsabilità generale di assicurare che il comandante del peschereccio sia posto in grado di adempiere gli obblighi della Convenzione in esame, senza ostacoli posti eventualmente dall'armatore medesimo. I pescatori dovranno eseguire gli ordini legali del comandante e le misure urgenti in materia di sicurezza e di salute.
  La parte terza (articoli 9-12) concerne le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo dei pescherecci: in particolare l'età minima è di 16 anni, con possibilità di scendere a 15 per coloro che non siano più sottoposti all'obbligo scolastico imposto dalla legislazione nazionale e seguano una formazione professionale nel settore della pesca. In nessun caso l'età minima può essere inferiore a 18 anni, qualora le attività a bordo del peschereccio Pag. 24siano di natura tale da poter compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani. Sarà altresì vietato assumere pescatori di età inferiore ai 18 anni per lavori notturni, salvo eccezioni esplicitamente contemplate. D'altra parte nessun pescatore potrà lavorare a bordo di un peschereccio senza essere provvisto di un certificato medico che ne attesti l'attitudine allo specifico lavoro.
  Le condizioni di servizio sono oggetto della parte quarta (articoli 13-24). È previsto che le normative nazionali prevedano qualità e numero sufficienti di effettivi a bordo dei pescherecci, sì da assicurare la sicurezza della navigazione e del funzionamento della nave. Dovranno essere concessi ai pescatori periodi di riposo regolari, di durata sufficiente a preservarne la sicurezza e la salute. I pescatori impiegati a bordo delle navi dovranno essere reclutati attraverso un accordo di assunzione a loro comprensibile e contenente standard minimi di informazione, in conformità di quanto disposto dall'allegato II alla Convenzione. Ulteriori disposizioni riguardano il rimpatrio dei pescatori in scadenza di contratto o il cui contratto sia stato rescisso, il reclutamento e collocamento dei pescatori, previsioni legislative di ciascuna delle Parti che stabiliscano per i pescatori la corresponsione del salario ad intervalli regolari, la possibilità di inviare senza spese alle proprie famiglie in tutto o in parte gli emolumenti ricevuti.
  Le condizioni di alloggio e di alimentazione dei pescatori sono riportate nella parte quinta (articoli 25-28). Ciascuno Stato membro dovrà adottare misure di carattere legislativo o di altra natura su tali questioni, in conformità a quanto più specificamente dettagliato nell'allegato III alla Convenzione.
  La parte sesta (articoli 29-39) riguarda le cure mediche, la protezione della salute e la sicurezza sociale. Per quanto concerne le cure mediche, ciascuno Stato membro prevederà con misure legislative o di altro tipo la presenza di materiale medico a bordo del peschereccio, tenuto conto del numero dei pescatori, nonché della zona e della durata delle operazioni di pesca. Sarà inoltre necessario prevedere la presenza a bordo di un pescatore formato per il primo soccorso e capace di utilizzare il materiale medico presente a bordo della nave. Altre disposizioni riguardano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e più in generale la sicurezza e la salute dei pescatori, nonché la sicurezza sociale, in ordine alla quale ciascuno Stato membro assicura che i pescatori di propria giurisdizione e le persone a loro carico beneficino della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai lavoratori dipendenti o autonomi nazionali. Vengono inoltre previste garanzie in caso di malattia, lesioni o decesso conseguenti all'attività di lavoro sui pescherecci.
  La parte settima (articoli 40-44) concerne le condizioni stabilite per il rispetto e l'applicazione della Convenzione in esame: ogni Stato membro esercita il controllo sulle navi di sua competenza tramite ispezioni, stesura di rapporti, esame di denunce, imposizione di misure correttive adeguate. Comunque l'applicazione della Convenzione dovrà essere tale da garantire che i pescherecci sotto giurisdizione di Stati non Parti della Convenzione medesima non beneficino di un trattamento più favorevole di quello accordato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Convenzione in oggetto.
  La parte ottava, costituita dal solo articolo 45, stabilisce le procedure di emendamento dei tre allegati alla Convenzione.
  La parte nona (articoli 46-54) contiene le disposizioni finali della Convenzione, la quale costituisce revisione di quattro precedenti Convenzioni dell'OIL, ovvero la Convenzione 112 sull'età minima dei pescatori, la Convenzione 113 sull'esame medico dei pescatori medesimi, la Convenzione 114 sul contratto di assunzione dei pescatori e la Convenzione 126 sull'alloggio a bordo dei pescherecci. La Convenzione diverrà vincolante per gli Stati membri dell'OIL la cui ratifica sia stata registrata dal direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: la Convenzione medesima entrerà in vigore a livello internazionale 12 mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Stati membri, e Pag. 25successivamente per ciascuno Stato membro 12 mesi dopo la registrazione della relativa ratifica. È prevista la possibilità di denunciare la Convenzione dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, con effetto un anno dopo la registrazione della denuncia da parte del direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: diversamente è previsto il rinnovo automatico per ulteriori 10 anni. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, se lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della Convenzione in oggetto, mettendo eventualmente all'ordine del giorno la questione di una revisione totale o parziale di essa.
  La proposta di legge C. 3537 si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione C 188 nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. L'articolo 3 individua quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 7, lettera a), della Convenzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione OIL nel settore della pesca non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate provvederanno ad attuare la Convenzione con le risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI, relatrice, rileva che il provvedimento torna all'esame della Camera in seconda lettura e sono, pertanto, d'interesse del Comitato solo le parti modificate dal Senato. Ricorda che il Comitato, nel corso dell'esame in sede consultiva in prima lettura, nella seduta del 16 settembre 2014, aveva espresso un parere favorevole sul provvedimento, come elaborato dalla XIII Commissione della Camera, considerando il corretto coinvolgimento delle regioni nell'emanazione dei decreti attuativi.
  Il testo della proposta di legge, come modificato dal Senato, consta di 8 articoli.
  L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, prevedendo al comma 1 che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione (finalità, peraltro, tolta dal Senato al successivo articolo 3 dove si definiscono i contributi erogabili) e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Il Senato ha soppresso la specifica che gli agrumeti devono trovarsi in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o che hanno particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Tale precisazione è, però, recuperata al comma 2, dove è specificato che per agrumeti caratteristici si intendono quelli che hanno particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale. Viene, poi, confermato il testo del comma 2 approvato dalla Camera, dove si prevede che essi debbano essere situati in aree vocate alla coltivazione di Pag. 26specie agrumicole dove le caratteristiche pedoclimatiche siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche.
   L'articolo 2 disciplina gli interventi previsti. Il comma 1 è rimasto immutato. Esso prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano individuati i territori nei quali sono individuati gli agrumeti caratteristici e siano definiti i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi. Il comma 2 risulta pressoché equivalente al testo approvato dalla Camera, laddove richiede che gli interventi ammessi devono rispettare il paesaggio e devono utilizzare tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle identità locali. Viene solo aggiunto che deve essere data priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. Il comma 3, di identico contenuto, prevede che sul decreto sia espresso previamente il parere delle Commissioni parlamentari.
  L'articolo 3 prevede che sia previsto un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati con decreto mentre è stato soppresso il riferimento, come già evidenziato, alla manutenzione tra le attività oggetto dell'intervento finanziario. Nel corso dell'esame al Senato è stata sostituita, così come nell'articolo 4, la formulazione che prevedeva che avessero diritto a tale contributo i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti caratteristici, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali. Il testo ora prevede esclusivamente che il contributo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Inoltre è stato specificato, parimenti all'articolo 4, che il contributo è concesso solo per il 2017.
  L'articolo 4 prevede, altresì, che sia concesso un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati articolato per il solo 2017 e secondo le modalità richiamate nell'articolo precedente.
  L'articolo 5, comma 1, è rimasto pressoché immutato salvo l'aver soppresso il riferimento agli interventi di manutenzione, in modo uguale all'intervento operato nel precedente articolo 3. Il testo della norma rinvia, per l'attuazione degli interventi, alla necessità che essi siano conformi alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, alla legislazione vigente, alla normativa europea in materia di sviluppo rurale e al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 2 è stato in parte modificato adottando una formula sostanzialmente equivalente, relativa alla necessità che i contributi rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato e siano a tal fine notificati alla Commissione europea.
  L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Al comma 1 è stato modificato l'importo costituente la dotazione del Fondo. La copertura, ai sensi del comma 2, viene rinvenuta sul Fondo relativo al riaccertamento dei residui passivi, relativamente ai trasferimenti e o alle compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. I commi 3 e 4 sono rimasti identici e prevedono che sia un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato previa intesa con le regioni interessate, a ripartire i fondi tra le regioni nel cui territorio insistono gli agrumeti oggetto dell'intervento e che il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
  L'articolo 7 del testo approvato in sede legislativa dalla XIII Commissione della Camera è stato soppresso dal Senato. Esso prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva, anche attraverso il sistema di irrigazione e di raccolta delle acque, nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati.
  Il nuovo articolo 7, identico all'articolo 8 del testo approvato dalla XIII Commissione Pag. 27della Camera, disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi. Prevede che le regioni, sentiti i comuni competenti per territorio ed i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti: prevedono quali risorse assegnare per gli interventi di recupero e salvaguardia e quali per il ripristino degli agrumeti abbandonati; definiscono le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi; provvedono alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune.
  L'articolo 8, relativo ai controlli e alle sanzioni, è stato approvato dal Senato in un testo identico a quello dell'articolo 9 approvato dalla XIII Commissione della Camera. Prevede che le regioni definiscono le modalità e provvedono all'espletamento dei controlli in ordine all'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi previsti. È previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato nel caso in cui la realizzazione degli interventi per i quali sono stati percepiti i contributi avvenga in modo parziale o carente. Il proprietario o il conduttore è altresì escluso dalla successiva assegnazione di contributi. È prevista, invece, la sanzione amministrativa pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, nel caso in cui gli interventi indicati nella domanda non vengano realizzati. È anche in tal caso prevista l'esclusione dalla partecipazione ai futuri contributi. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla legge in esame, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali: «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; «agricoltura», di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
C. 4439, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, osserva che la proposta di legge C. 4439, approvata in sede deliberante dalla Commissione Giustizia dal Senato lo scorso 12 aprile 2017, disciplina con norme primarie l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, attualmente oggetto del regolamento (Decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170), attuativo della legge n. 247 del 2012 (legge professionale forense).
  La proposta di legge si propone di intervenire con norma primaria per fornire stabilità alla disciplina dell'elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi. Ciò, alla luce di alcune pronunce del Tar Lazio del 2015, confermate in appello dal Consiglio di Stato, che hanno dichiarato l'illegittimità di specifiche disposizioni del regolamento n. 140 del 2014, attuativo della disciplina in materia contenuta nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012). A seguito delle citate sentenze dei giudici amministrativi, alcuni ordini forensi avevano preferito rinviare le elezioni in attesa di chiarire il quadro normativo, Pag. 28mentre altri avevano comunque proceduto al rinnovo dei consigli in base alle norme poi dichiarate illegittime.
  Va ricordato che l'articolo 28 della legge professionale ha previsto che i componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento (il citato Decreto ministeriale n. 140 del 2014) deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi.
  Con le sentenze nn. 8332/2015, 8333/2015 e 8334/2015, depositate tutte il 13 giugno 2015, il TAR Lazio ha censurato le modalità attraverso le quali il regolamento n. 170 del 2014 ha attuato la legge professionale sul punto del riequilibrio di genere. Confermando le sentenze di primo grado, il Consiglio di Stato (Quarta sezione, sentenza n. 3414/2016) ha dichiarato illegittimi gli articoli 7, 9 e 14 del regolamento in quanto in contrasto con l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui consentono all'elettore di esprimere una quantità di preferenze pari al numero totale di consiglieri da eleggere nel caso in cui il voto sia indirizzato a rappresentanti di entrambi i generi. Il giudice amministrativo di primo grado ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento per violazione dell'articolo 28 della legge n. 247, in quanto il regolamento avrebbe tutelato l'obiettivo dell'equilibrio di genere (posto dal comma 2 dell'articolo 28), a scapito della finalità di tutela del pluralismo (posta invece dal comma 3 dell'articolo 28).
  Infine, con la sentenza n. 08333/2015, il TAR Lazio ha dichiarato l'illegittimità del comma 7 dell'articolo 14 del regolamento del 2014, nella parte in cui prevede che, qualora non risulti rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato nella formazione della graduatoria degli eletti, si debba formare una seconda graduatoria per consentire la composizione del consiglio nel rispetto della parità di genere. Secondo il Collegio, infatti, emerge come la norma, «prevedendo un intervento correttivo a valle del procedimento elettorale, si ponga in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela di genere, per come costantemente interpretati nella giurisprudenza della Corte costituzionale», giacché l'obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito solo incidendo sulle modalità di formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, non potendo, invece, comportare modifiche ex post della volontà espressa dal corpo elettorale, proprio contrariamente a quanto disposto dal citato comma 7 dell'articolo 14 del regolamento impugnato.
  La proposta in esame – che consta di 20 articoli – abroga i commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge professionale, introducendo una autonoma disciplina legislativa delle modalità di elezione dei consigli dell'ordine, che si caratterizza, rispetto alla disciplina vigente, sia per il superamento delle criticità evidenziate dalla magistratura amministrativa, sia per l'attribuzione di rango legislativo a parte del regolamento attuativo (Decreto ministeriale n. 170 del 2014), la cui struttura viene così fatta salva. In particolare, rispetto alla disciplina vigente, la proposta di legge: ribadisce quanto già previsto dalla legge n. 247 del 2012 (articolo 28, comma 3) e poi negato dal regolamento attuativo (articolo 9, comma 5) cioè che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere; persegue il rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, intervenendo esclusivamente sul sistema elettorale di attribuzione delle preferenze; elimina ogni riferimento alle liste, consentendo esclusivamente candidature individuali; introduce un regime di nullità del voto espresso mediante l'indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, nonché un regime di nullità del Pag. 29voto espresso in violazione della regola della tutela del genere meno rappresentato.
  Mentre i primi due articoli della proposta riguardano il contenuto e le definizioni del provvedimento, gli articoli 3 e 4 disciplinano l'elettorato attivo e passivo e il sistema elettorale, sostanzialmente sostituendosi ai commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge, che vengono abrogati. L'articolo 3 disciplina l'elettorato attivo e passivo, non innovando rispetto alla disciplina vigente se non in relazione al limite massimo dei due mandati presso il consiglio dell'ordine, che non potranno infatti essere più di due «consecutivi». Inoltre, mentre attualmente la durata del mandato espletato non rileva ai fini dell'ineleggibilità, l'articolo 3 precisa che non si tiene conto, ai fini del citato limite, dei mandati di durata inferiore a due anni. La norma è meno rigida rispetto all'attuale articolo 28, comma 5, della legge n. 247, che impedisce comunque un terzo mandato. Risulta, invece, confermata la regola secondo la quale sarà possibile ricandidarsi trascorso un numero di anni uguali a quello nei quali si è svolto il mandato precedente.
  L'articolo 4 chiarisce quale sia il numero massimo di voti esprimibili, a garanzia del pluralismo dell'organo, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 28, comma 3, in base al quale ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. La disposizione rinvia a una apposita tabella allegata (tab. A) che, in ragione del numero dei consiglieri eleggibili (calcolato sulla base degli avvocati iscritti all'ordine circondariale), determina il numero massimo di voti esprimibili dal singolo elettore e specifica le preferenze di genere che questi dovrà esprimere per garantire l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione anche nell'elezione del consiglio dell'ordine. Escludendo quindi che la quota di genere possa essere affermata ex post, dopo lo svolgimento dell'elezione, il legislatore costruisce un sistema elettorale che tuteli il genere meno rappresentato, partendo dalla predeterminazione delle preferenze esprimibili in numero inferiore a quello dei consiglieri da eleggere. La tabella indica direttamente il numero delle preferenze esprimibili, pertanto non riproduce la clausola concernente l'arrotondamento per difetto del numero dei voti esprimibili da ciascun elettore.
  L'articolo 5, riprendendo il contenuto dell'articolo 3 del regolamento n. 170 del 2014, disciplina il procedimento elettorale per quanto riguarda le sue scansioni temporali e la determinazione dei seggi. L'articolo 6, che sostituisce la disciplina dettata dall'articolo 4 del Decreto ministeriale del 2014, riguarda la convocazione elettorale. Le principali novità riguardano, a parte un termine maggiore per la presentazione delle candidature, la citata eliminazione del riferimento alle liste di candidati nonché le modalità di avviso delle convocazione delle elezioni che dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata.
  L'articolo 7 disciplina la propaganda elettorale che, vietata durante le operazioni di voto, dovrà negli altri momenti comunque svolgersi nel rispetto delle regole deontologiche, senza ledere il prestigio della categoria professionale o di singoli colleghi. Rispetto alla disciplina vigente (articolo 5 del Decreto ministeriale n. 170 del 2014), la proposta di legge, avendo eliminato le candidature per lista, consente comunque la propaganda di un'aggregazione di più candidati, consentendo loro di distinguersi attraverso un simbolo o un motto.
   L'articolo 8 disciplina la presentazione delle candidature, che sono esclusivamente individuali. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del quattordicesimo giorno antecedente le elezioni (decimo giorno in base alla normativa vigente) ed al candidato è richiesto di autocertificare il possesso di alcuni requisiti.
  L'articolo 9 della proposta di legge – che ricalca il contenuto dell'articolo 8 del regolamento – disciplina la commissione elettorale. La riforma prevede che la designazione dei componenti la commissione debba essere effettuata con sorteggio tra gli iscritti disponibili; in assenza di interessati, provvede alla designazione il consiglio, Pag. 30senza ricorrere al sorteggio. Spetta alla commissione elettorale: verificare le candidature e il rispetto della disciplina sull'elettorato attivo e passivo; numerare le candidature secondo l'ordine di presentazione; sovraintendere alle operazioni elettorali; procedere allo spoglio delle schede, con l'ausilio di un minimo di 4 scrutatori, nominati al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati.
  L'articolo 10 disciplina le schede elettorali e le modalità di espressione del voto, tenendo conto della possibilità di candidature solo individuali (pertanto non è più prevista la possibilità del voto con indicazione della lista) e superando le censure di illegittimità rilevate dai giudici amministrativi. In particolare, la disposizione prevede il voto limitato stabilendo che ogni scheda deve avere un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili (massimo 2/3 dei membri da eleggere), e non ai componenti complessivi del consiglio da eleggere (voto limitato). L'elettore dovrà, nell'espressione del voto, attenersi a quanto previsto dalla tabella (allegata alla proposta di legge) circa il numero delle preferenze e la loro ripartizione tra i due generi, assicurandosi di non esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi. La sanzione per il caso di mancato rispetto delle disposizioni sull'espressione del voto (nullità) è prevista dall'articolo 14.
  Gli articoli 11 e 12, che disciplinano le caratteristiche del seggio elettorale e delle operazioni di voto, non contengono disposizioni innovative (articoli 10 e 11 del regolamento), così come l'articolo 13 che detta le disposizioni inerenti al possibile ricorso alla votazione con sistema elettronico, ricalcando il contenuto dell'attuale articolo 12 del regolamento.
  L'articolo 14 riguarda lo scrutinio delle schede e si caratterizza per l'innovativa previsione di un regime di nullità dei voti che non rispettino il limite delle preferenze, sia rispetto al loro numero sia rispetto al genere dei votati. In particolare, se si esprime un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto espresso in eccedenza sarà nullo (a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda). Se invece il numero dei voti espressi in favore di un genere superano il limite dei due terzi, sarà nullo il voto espresso in eccedenza (a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda).
  L'articolo 15, relativo alla proclamazione degli eletti, riproduce il contenuto dell'articolo 14 del regolamento, ma sopprime la disposizione – censurata dai giudici amministrativi – che consentiva di correggere ex post la graduatoria degli eletti secondo il numero dei voti conseguiti, quando gli esiti elettorali non garantivano al genere meno rappresentato di ricoprire almeno 1/3 dei seggi.
  L'articolo 16 disciplina l'ipotesi di sostituzione degli eletti ovvero il caso in cui, nel corso del mandato del consiglio dell'ordine, un componente cessi dalla carica e si renda necessaria una sostituzione. In merito, attualmente, la legge n. 247 del 2012 richiede che nell'effettuare la sostituzione si proceda nel rispetto dell'equilibrio di genere; il regolamento aggiunge che, se il rispetto dell'equilibrio di genere non è possibile (evidentemente perché non ci sono candidati non eletti del genere meno rappresentato che possano subentrare), si dà luogo a nuove elezioni. La proposta, che abroga il comma 6 dell'articolo 28 della legge, elimina, in caso di sostituzione, l'esigenza di rispettare le quote di genere, prevedendo il subentro del primo dei non eletti.
  Gli articoli da 17 a 20 dettano le disposizioni finali e transitorie. In particolare, l'articolo 17 introduce un regime transitorio per consentire il celere rinnovo dei consigli dell'ordine in base alle nuove regole, prevedendo: che i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento del 2014, deliberino nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della riforma (comma 1); che i consigli che hanno provveduto al rinnovo a scadenza in applicazione delle disposizioni regolamentari poi dichiarate illegittime, e che si siano visti dunque annullare l'elezione, deliberino nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della riforma o dal passaggio in Pag. 31giudicato della sentenza che annulla l'elezione (se successiva all'entrata in vigore della riforma) (comma 2). La proposta di legge fa espressamente salvi (comma 4) gli effetti degli atti compiuti sia dai consigli che non si sono rinnovati a scadenza nel 2015 per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali, sia dai consigli eletti in base al regolamento del 2014. Tra questi ultimi sono compresi i consigli insediati in presenza di impugnativa elettorale, fermi restando gli effetti del giudicato. Viene stabilito comunque che, in sede di prima applicazione della riforma, i consigli (compresi quelli rinnovati in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 17) restino in carica fino al 31 dicembre 2018, con l'evidente finalità di riallineare la scadenza del mandato dei diversi consigli dell'ordine. Sono comunque fatte salve le disposizioni sull'elettorato attivo e passivo previste dall'articolo 3 della proposta di legge. I consigli eletti nel 2019 rimarranno in carica per 4 anni e scadranno nel dicembre 2022, in applicazione dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 247, non modificato dalla riforma. L'articolo 18 della proposta di legge abroga i commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge professionale forense. Gli articoli 19 e 20 riguardano l'invarianza finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
  Con le stesse finalità di adeguamento alle decisioni della giustizia amministrativa che hanno dichiarato l'illegittimità parziale del Decreto ministeriale n. 170 del 2014, il Governo ha presentato al Parlamento uno schema di regolamento (A.G. 423) sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi. Diversamente dalla proposta di legge in esame – le cui disposizioni sono solo parzialmente coincidenti – l'atto del Governo interviene direttamente con modifiche sul regolamento di attuazione della legge professionale (Decreto ministeriale n. 170 del 2014). Il provvedimento, il cui esame non è ancora stato avviato, è stato assegnato il 1o giugno scorso per il parere alle Commissioni Giustizia e Bilancio.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità ai quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa. La Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009; nello stesso senso, nonché, ex plurimis, sentenze n. 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 4).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Testo base C. 3411 Cancelleri e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge in esame intende estendere l'ambito operativo delle norme che consentono di compensare i crediti vantati con le Pubbliche Amministrazioni Pag. 32con i debiti nei confronti delle stesse. In particolare, la proposta consente di compensare i predetti crediti con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi, ivi comprese le ulteriori somme individuate da apposito decreto ministeriale. Ricorda che la compensazione dei debiti con l'erario è disciplinata dagli articoli da 28-bis a 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione, e successive modificazioni.
  La proposta di legge è costituita da due articoli.
  L'articolo 1 introduce al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-sexies. Le norme introdotte lasciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione, ovvero le ipotesi disciplinate dai citati articoli 28-ter, 28-quater e 28-quinquies. Al di fuori di tali ipotesi, la disciplina in esame consente di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi. Il comma 1 del nuovo articolo 28-sexies in particolare dispone che detti crediti sono compensabili con le somme dovute all'erario a titolo di: imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta sul valore aggiunto; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; imposta regionale sulle attività produttive; contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore. Il comma 2 dell'articolo 28-sexies prevede che per i crediti di ammontare inferiore al debito la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 28-sexies, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto-legge. È inoltre necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. Il comma 4 dell'articolo 28-sexies si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del modello F24, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-sexies, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-quinquies e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014. L'articolo 1, comma 2 della Pag. 33proposta in esame affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza degli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame, che si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge. Segnala che nella relazione illustrativa si fa riferimento ai crediti maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge.
  Segnala altresì che la proposta in commento non reca una copertura finanziaria, ma la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari per lo Stato, dal momento che si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca interventi normativi riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11578 Dieni: Sulla sede della Polstrada di Villa San Giovanni.

  Federica DIENI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo, in particolare, se trovi conferma la decisione di accorpare il distaccamento della polizia stradale attivo presso Villa San Giovanni alla sezione di Reggio Calabria.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Federica DIENI (M5S), replicando, prende atto della risposta, pur facendo notare che tra i bandi di gara dell'ufficio per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria di Cosenza di Anas Spa del 26 agosto 2016 compariva quello per lavori di adeguamento dei locali in uso alla Polizia stradale di Reggio Calabria per l'accorpamento del distaccamento di Villa San Giovanni. Osserva che una decisione del genere sarebbe incomprensibile considerato che il comune di Villa San Giovanni, del quale peraltro sottolinea le difficoltà dal punto di vista della rete infrastrutturale dei trasporti, risulta interessato da una intensa attività criminale che richiede la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine. Invita, infine, il Governo a considerare che sono presenti nel comune di Villa San Giovanni diversi stabili tra i beni sequestrati alla mafia che potrebbero ospitare la polizia stradale. Osserva che si sarebbe aspettata una maggiore chiarezza dal Governo in ordine alla gestione di tale delicata situazione che, a suo avviso, richiederebbe al contrario una puntuale attività di programmazione.

Pag. 34

5-11426 Plangger: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nel territorio ionico.

  Vincenza LABRIOLA (Misto) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmataria, che fa seguito alle sue continue denunce sulla recrudescenza dell'attività criminale nel territorio ionico, con particolare riferimento alla città di Taranto. Ricorda infatti i numerosi episodi criminali come rapine a mano armata e ritrovamento di armi in luoghi pubblici. In poche parole la criminalità organizzata la fa da padrone ed è aumentato anche il tasso di microcriminalità. Se poi si connette tutto alla crisi economica e al problema dell'inquinamento, si comprende lo stato complessivo di insicurezza della cittadinanza. Con l'interrogazione in titolo, si chiede al Governo quali iniziative intenda intraprendere per ripristinare le condizioni di sicurezza nel territorio ionico.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Vincenza LABRIOLA (Misto), replicando, osserva che i tavoli tecnici e il potenziamento delle forze dell'ordine impiegate non sono visibili alla cittadinanza. Non si hanno inoltre notizie delle cento unità dell'esercito che l'anno passato l'allora Ministro dell'interno aveva promesso di impiegare nelle città di Bari e Taranto. Non esistono poi sistemi di videosorveglianza. Il tutto induce nei cittadini uno stato di insicurezza e di paura, in particolare per i titolari di attività commerciali, che ha come conseguenza la mancanza di denunce di atti di intimidazione. Nel ricordare che dovrebbero iniziare i lavori di bonifica dell'ILVA e di rilancio dell'attività economica di Taranto, osserva come la stessa Presidente della Commissione parlamentare antimafia abbia denunciato il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata. In conclusione auspica che sia rafforzata e resa più visibile la presenza delle forze dell'ordine e, di conseguenza, dello Stato.

5-11577 Fiano: Sugli atti intimidatori ai danni di una amministratrice locale.

  Alessandro NACCARATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario e sottolinea il carattere meritorio dell'azione di denuncia, svolta dalla sindaca di Polverara, in relazione agli episodi di illegalità commessi dalle precedenti amministrazioni comunali.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Alessandro NACCARATO (PD), replicando, prende atto dell'ampia disponibilità fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia per l'attenzione fornita sino ad oggi sulla questione riguardante le esigenze di tutela della sindaca di Polverara in provincia di Padova. Si augura che l'esecutivo possa continuare a monitorare tale situazione anche in futuro, al fine di garantire l'incolumità della sindaca.

5-11579 Costantino: Sulle condizioni di sicurezza del porto di Ravenna.

  Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario, volta a conoscere le iniziative intraprese dal Governo per ripristinare il distaccamento terrestre dei vigili del fuoco operante nel porto di Ravenna, fondamentale per la sicurezza del porto medesimo. Ricorda al proposito l'episodio tragico del 1987, quando morirono 13 operai nei lavori di manutenzione di una nave gassiera. Da allora sono stati fatti passi avanti nella tutela della sicurezza che rischiano di essere compromessi dalla riorganizzazione dei vigili del fuoco e dalle carenze di organico dei ruoli specialistici del corpo medesimo.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

Pag. 35

  Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Auspica che il riesame della classificazione di rischio porti al necessario incremento di personale dei vigili del fuoco impiegati nel porto di Ravenna. Non condivide però la contrapposizione alternativa tra i distaccamenti terrestri di Cervia e di Ravenna in quanto, a suo avviso, sono entrambi indispensabili. Assicura in ogni modo che continuerà l'attività di monitoraggio e di vigilanza sull'operato del Governo.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 15 giugno 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva che il disegno di legge C. 4505 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso il proprio parere favorevole sul testo, senza formulare osservazioni. Secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, nella legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU-Pilot, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.
  Il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono, tra l'altro, nei seguenti settori: libera circolazione Pag. 36delle merci; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; tutela della salute; tutela dell'ambiente.
  Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.
  Fa presente che l'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia. La disposizione: riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura; detta una disciplina transitoria per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo analoga a quella prevista dalla legge professionale forense.
  L'articolo 2 introduce, attraverso alcune novelle al codice dei medicinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006) una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica.
  L'articolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo», prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il «negazionismo» ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, in relazione alla commissione di tale reato si prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive.
  L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea n. 2015 del 2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016). A tal fine, sono previsti oneri pari a 26 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012). La disposizione si propone di completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE, per quanto riguarda l'ambito di operatività ratione temporis della nuova disciplina, anche al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147.
  L'articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea. Con le disposizioni in esame, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso IVA presenta profili di rischio e continua ad essere tenuto a prestare idonea garanzia a tutela delle somme erogate, si prevede il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso.
  L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE.
  L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti Pag. 37con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  L'articolo 8 stanzia risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995 (legge n. 236 del 1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico».
  L'articolo 9, relativo all'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, prevede attività di controllo – già svolte in attuazione delle previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1988, che ha recepito la direttiva 83/417/CEE, poi abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203 – sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti (che sono le stesse di quelle previste nella direttiva 83/417/CEE) e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva; ciò per la verifica del fatto che i prodotti siano conformi ai nuovi parametri di tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203.
  L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del cd. Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e pervenire, quindi, al superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.
  L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.
  L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento. In particolare, la lettera a) propone l'inserimento di una nuova lettera e-bis) del comma 7 dell'articolo 29, in forza del quale si dispone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddette «direttive deleganti»). Inoltre, la lettera b) dispone in merito al recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico. A tal fine, novella il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, richiamando la disciplina di cui all'articolo 36 «per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici».
  L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.
  L'articolo 14, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per l'articolo 4 (disciplina transitoria del fondo indennizzo vittime di reato), l'articolo 5 (disciplina dei rimborsi IVA), l'articolo 7 (agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e l'articolo 8 (trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a lunedì 19 giugno alle ore 12. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali.
C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e C. 3858 cost. Preziosi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.
C. 4002 Parisi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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