CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 giugno 2017
838.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera sul disegno di legge C. 4505, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017».
  Il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017, in base alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso il proprio parere favorevole sul testo, senza formulare osservazioni.
  Secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, nella legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-Pilot, e di Pag. 177infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11); altre disposizioni (articoli da 12 a 14).
  Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot; a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU-Pilot; a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia.
  L'articolo 2 introduce, attraverso alcune novelle al codice dei medicinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006), una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica.
  L'articolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo», prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il «negazionismo» ai delitti che comportano la responsabilità delle persone giuridiche.
  L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea 2015/2016 di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016).
  L'articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, allo stadio di messa in mora.
  L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE.
  L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  L'articolo 8 stanzia risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995.
  L'articolo 9, relativo all'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, è volto a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva n. 2203 del 2015.
  L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del cd. codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo. A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza.Pag. 178
  L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.
  L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento. In particolare, viene previsto che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cd. «direttive deleganti»); inoltre, si interviene sulla disciplina del recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico.
  L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea.
  L'articolo 14 reca infine la norma di copertura finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo S. 320.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Albert LANIÈCE, presidente, in sostituzione della relatrice, senatrice Favero, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, sul disegno di legge S. 320, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche».
  Ricorda che la Commissione si era già espressa sul disegno di legge con un parere favorevole con condizioni il 14 aprile 2015. Nel corso della trattazione, la Commissione di merito ha tuttavia fatto proprio il nuovo testo (NT1) presentato dal relatore, che presenta novità rispetto al testo già esaminato in sede consultiva.
  Il provvedimento, volto a introdurre una disciplina organica delle attività subacquee e iperbariche, si compone di tre Capi (Capo I: ordinamento delle attività subacquee: Capo II: operatori subacquei e iperbarici professionali, imprese subacquee e iperbariche; e Capo III, istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee) suddivisi ora in 20 articoli (e non più 26).
  In questa sede si sofferma esclusivamente sulle modifiche più qualificanti con riferimento alle competenze della Commissione e sugli esiti delle indicazioni contenute nel parere a suo tempo reso. Per gli altri aspetti rinvia alla relazione precedentemente svolta.
  L'articolo 2, relativo all'ambito di applicazione, è stato oggetto di alcune modifiche che non hanno tuttavia inciso sull’iter di approvazione del decreto ministeriale volto a dettare specifiche modalità attuative del provvedimento nell'ambito delle attività ivi elencate. Nello specifico, su tale decreto è previsto il parere, e non l'intesa come richiesto dalla Commissione, della Conferenza Stato-Regioni.
  È stato poi soppresso l'articolo 8, relativo al registro delle imprese di lavoro subacquee, in riferimento al quale la Commissione aveva chiesto delle modifiche al Pag. 179fine di garantire il rispetto delle prerogative spettanti alle Regioni in materia di formazione professionale.
  Non ha subito alcuna modifica l'articolo 9 (a parte la numerazione, in precedenza era l'articolo 11) in materia di obblighi e sanzioni. In particolare, il comma 7 continua a non prevedere alcun coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni (come invece richiesto a suo tempo nel parere) nella procedura volta all'adozione del decreto ministeriale che definisce le norme in materia di igiene e sicurezza.
  Con riferimento all'articolo 12 (ex articolo 15), il nuovo testo ha confermato (nonostante la condizione inserita nel parere) la competenza in capo al Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, da istituire con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a proporre norme tecniche relative, fra l'altro, alla formazione e qualificazione professionale. La mancata soppressione del riferimento alla formazione professionale, materia di competenza legislativa regionale, risulta tuttavia controbilanciata dalla riformulazione del comma 8 che ora opportunamente subordina l'adozione dei decreti ministeriali contenenti le norme tecniche alla previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  Passando al Capo III, rileva il mantenimento della disciplina dell'immersione subacquea ricreativa, nonostante – come segnalato nel precedente parere della Commissione, si tratti di una materia di competenza regionale, in cui una disciplina statale, ancorché di principio, apparirebbe giustificabile esclusivamente con riferimento ad aspetti concernenti esigenze unitarie, ovvero la tutela della salute, la tutela e la sicurezza del lavoro e la disciplina delle professioni coinvolte. Pare potersi riportare a tale esigenza la soppressione dell'articolo 22, recante l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore ricreativo.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e una osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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