CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 giugno 2017
837.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 Cancelleri.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi l'8 giugno scorso, l'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VI Commissione, proseguirà nella seduta di domani, 14 giugno 2017.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Anna Giacobbe, per la sua relazione introduttiva.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, nel segnalare che la Commissione di merito ha concluso l'esame preliminare del provvedimento, senza approvare proposte emendative, fa presente che la proposta di legge consta di due articoli ed è volta a integrare la vigente disciplina inerente la compensazione dei crediti con le Pubbliche amministrazioni coi debiti nei confronti delle stesse, recata dagli articoli da 28-bis a 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Ricorda, in particolare, che l'articolo 28-bis prevede la possibilità del pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali, mentre l'articolo 28-ter prevede, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, la possibilità di compensazione volontaria tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo. Il successivo articolo 28-quater dispone che, a partire dal 1o gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, Pag. 45liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa presentazione di apposita certificazione. Infine, l'articolo 28-quinquies disciplina la procedura per la compensazione dei crediti con le somme dovute nelle varie fasi del procedimento tributario.
  L'articolo 1 della proposta di legge in esame, introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-sexies, che lascia quindi impregiudicate le richiamate disposizioni in tema di compensazione e, in particolare, quella di cui all'articolo 28-quater del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. In particolare, con una norma che – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – intende introdurre una compensazione «universale», si prevede che, su richiesta del soggetto creditore della pubblica amministrazione, possano essere compensati i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi.
  La norma, quindi, elenca nel dettaglio la tipologia dei debiti ammessi a compensazione, richiamando, in particolare, per quanto riguarda, le entrate erariali, le imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e l'imposta regionale sulle attività produttive. Per quanto di interesse dalla Commissione, si fa inoltre riferimento ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, e ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. A tale riguardo, occorre considerare che la norma richiama erroneamente una disposizione inesistente, intendendo – con ogni probabilità – fare riferimento all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il quale prevede che non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, i contributi previdenziali e assistenziali.
  La disposizione prevede, inoltre, che siano compensabili i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché ulteriori tipologie di entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.
  Rispetto alla normativa vigente, occorre considerare in primo luogo che, allo stato, la compensazione con crediti derivanti da somministrazioni e forniture è consentita solo in presenza di debiti iscritti a ruolo. Parimenti, l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che la compensazione si applichi a crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che qualifica come tali tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del Pag. 461999. La proposta in esame si applica, invece, anche ai crediti nei confronti di società a prevalente partecipazione pubblica. Inoltre, per quanto attiene ai crediti compensabili la norma fa riferimento a somministrazioni e forniture di beni e servizi, mentre l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 richiama i crediti per somministrazione, forniture e appalti. Le categorie di debiti compensabili appaiono sostanzialmente assimilabili a quelle compensabili ai sensi della normativa vigente, che fa riferimento ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Andrebbe chiarita, tuttavia, la portata della disposizione che fa riferimento ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative. La disposizione sembra, infatti, riferirsi a contributi e quote associative dovuti nei confronti degli enti di previdenza privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
  Ai sensi del comma 2 della novella, per i crediti di ammontare inferiore al debito la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore. Sulla base di quanto previsto dal successivo comma 3, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia dettata dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Tali disposizioni, peraltro, si applicano solo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e non sembrerebbero riferirsi alle società a prevalente partecipazione pubblica, richiamate dal comma 1 del nuovo articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Il comma 4 si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del modello F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-sexies, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-quinquies e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014.
  L'articolo 1, comma 2, della proposta in commento affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza del provvedimento in esame, che si applica ai redditi, rectius crediti, maturati e certificati alla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Conclusivamente, evidenzia che la relazione illustrativa allegata alla proposta di legge indica che essa ha lo scopo di aumentare la liquidità delle piccole e medie imprese, per un ammontare pari a circa 30-35 miliardi di euro. Nel ritenere che si tratti di una finalità meritevole della massima considerazione, anche alla luce dei suoi potenziali effetti sul sistema economico, rileva l'esigenza di verificare anche Pag. 47attraverso opportuni approfondimenti in sede tecnica quali possano esserne le implicazioni sugli equilibri di cassa delle amministrazioni pubbliche interessate e, in particolare, su quelli degli enti previdenziali.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.45.