CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 giugno 2017
835.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 18

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi elettorali uninominali.
C. 2352 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di Pag. 19iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. Evidenziando che il testo non è corredato di relazione tecnica, passa all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
  In relazione agli articoli 1 e 2, che recano modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, rilevato che le norme intervengono sulle modalità di svolgimento di alcune attività che rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte e che non dovrebbero quindi determinare oneri aggiuntivi. In proposito ritiene comunque utile una conferma.
  Riguardo ai commi da 3 a 8 dell'articolo 3, recanti delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali, pur rilevando che le norme recano una clausola volta ad escludere che dall'istituzione della commissione prevista dal comma 5 possano derivare oneri, osserva che la formulazione utilizzata – a differenza di altre di cui sono corredate norme analoghe – non esclude espressamente la corresponsione di compensi, indennità rimborsi o altri emolumenti. Rileva, pertanto, l'opportunità che il Governo confermi l'idoneità della formulazione adottata ad escludere ogni eventuale onere per la finanza pubblica. In proposito rileva altresì che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo fa riferimento esclusivamente alla mancanza di oneri per il bilancio dello Stato.
  Infine, con riferimento all'articolo 3, comma 9, che disciplina la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature, osserva che la realizzazione della sperimentazione ivi prevista appare potenzialmente suscettibile di determinare nuove occorrenze di spesa, in relazione delle specifiche modalità che verranno concretamente adottate per lo svolgimento della medesima. Appare, pertanto, necessario che il Governo confermi che alla realizzazione della sperimentazione si possa far fronte senza oneri per la finanza pubblica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in merito agli articoli 1 e 2, conferma che le attività ivi previste rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte e pertanto non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'istituzione della Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, di cui il Governo si avvale ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali, evidenzia che detta istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come peraltro espressamente previsto dal testo della disposizione in esame.
  Segnala infine che il Ministero dell'interno ha già avviato attività propedeutica per effettuare in forma digitale la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e che lo stesso Dicastero ha pertanto confermato che tale attività, prevista in via sperimentale dall'articolo 3, comma 9, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2352 e abb.-A, recante Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi elettorali uninominali;Pag. 20
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'istituzione della Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, di cui il Governo si avvale ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come espressamente previsto dal testo della disposizione in esame;
    lo svolgimento in via sperimentale della raccolta in forma digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, di cui all'articolo 3, comma 9, potrà essere effettuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   rilevata la necessità di inserire all'articolo 3, comma 9, una clausola di invarianza finanziaria che assicuri la neutralità finanziaria della citata disposizione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Gianni MELILLA (MDP) esprime perplessità sulla possibilità che la Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, della quale il Governo si avvarrà ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali, possa svolgere la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dubita infatti che ci possano essere esperti disposti a farne parte senza ricevere nemmeno un rimborso delle spese effettivamente sostenute.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, confermando la necessità che la Commissione svolga la sua attività senza oneri per il bilancio dello Stato, osserva che la Commissione stessa potrebbe essere composta da dipendenti pubblici, che svolgerebbero tale funzione nell'ambito della propria attività lavorativa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, avverte che in data 6 giugno 2017 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Toninelli 1.800, che prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;
   Marco Meloni 2.022, 2.024 e 2.020, che prevedono che la designazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali abbia luogo attraverso elezioni primarie, pubbliche e statali, estendendo ad esse l'applicazione della legislazione vigente sulla propaganda politica e le spese elettorali, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;
   Di Battista 2.023, la quale prevede che i cittadini italiani domiciliati temporaneamente Pag. 21all'estero, nonché i loro familiari conviventi, votino dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare per ogni votazione, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;
   Nesci 2.025, la quale dispone che, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano fuori dal comune di residenza, possano esprimere anticipatamente il proprio voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune presso il quale studiano o lavorano, prevedendo la quantificazione di un onere, pari a 710 mila euro, privo della collocazione temporale, e comunque coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'interno, che non reca alcuna disponibilità per il triennio di riferimento.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Mazziotti Di Celso 1.481 e Marcon 1.558, le quali sono volte a consentire, a regime, che la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali possa essere effettuata anche in modalità digitale attraverso l'utilizzo della firma digitale, della firma elettronica qualificata o del sistema per la gestione dell'identità digitale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
   Menorello 1.708, che, nel prevedere che le liste elettorali siano presentate, di norma, sulla base di elezioni di tipo primario, stabilisce che la Repubblica garantisca l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
   Bossa 3.07, che reca una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per garantire l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai lavoratori marittimi imbarcati. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
   Segoni 3.702 e Mucci 3.703, le quali prevedono che vengano definite modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature, anche mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Mucci 3.704, che prevede che vengano definite modalità per consentire in via sperimentale, nonché a regime, la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature, anche mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), prevedendo altresì che a ciò provveda il Ministero dell'interno con propri fondi. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Vargiu 3.0707, che estende al personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali le disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto nel Comune in cui Pag. 22si trovano per causa di servizio previste per i militari delle Forze armate nonché per gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Vargiu 3.0708, la quale dispone che gli elettori che, per ragioni di studio, di lavoro o cure mediche, si trovano fuori dal comune di residenza, possano esprimere il loro voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Cristian Iannuzzi 1.220, che prevede che le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Cristian Iannuzzi 1.216 e 1.218, che stabiliscono che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sia predisposto un sistema elettronico per la sottoscrizione delle liste elettorali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative la cui quantificazione o copertura, secondo quanto segnalato dal relatore, appare carente o inidonea.
  Con riferimento alle restanti proposte emendative puntualmente menzionate dal relatore osserva che gli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.481 e Marcon 1.558 disciplinano una fattispecie simile a quella di cui all'articolo 3, comma 9, ma più ampia della stessa e pertanto non sono suscettibili di rientrare nella clausola di neutralità introdotta con il parere testé espresso dalla Commissione. Rileva quindi che l'emendamento Menorello 1.708 è certamente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in mancanza di relazione tecnica, non può essere confermata la neutralità dal punto di vista finanziario dell'articolo aggiuntivo Bossa 3.07. Fa presente invece che gli emendamenti Segoni 3.702 e Mucci 3.703 appaiono suscettibili di rientrare nella clausola di invarianza introdotta con il parere testé espresso dalla Commissione, a differenza dell'emendamento Mucci 3.704, che prevede l'utilizzo di fondi del Ministero dell'interno per consentire, anche a regime, la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature. Osserva inoltre che quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Vargiu 3.0707 ha già più volte trovato pratica attuazione e pertanto potrebbe costituire oggetto di un'espressa previsione normativa, senza che ciò comporti effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Invece l'articolo aggiuntivo Vargiu 3.0708 reca previsioni di portata certamente più ampia del precedente e pertanto non può trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva infine che gli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.220, 1.216 e 1.218, in assenza di relazione tecnica, non possono essere ritenuti privi di onerosità.Pag. 23
  Avverte infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Maino MARCHI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.216, 1.218, 1.220, 1.481, 1.558, 1.708, 1.800, 3.704 e sugli articoli aggiuntivi 2.020, 2.022, 2.023, 2.024, 2.025, 3.07, 3.0708, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 3558-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2017.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3558-A, recante Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 7;
   preso atto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 2, comma 1, appare necessario prevedere che ai componenti del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) non siano dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
    all'articolo 2, comma 2, appare necessario sopprimere, nell'ambito del Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione, la previsione relativa all'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei destinati al Radicalisation Awareness Network (RAN), prevedendo invece che il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individui le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalization Awareness Network (RAN), da destinare alle attività previste dal Piano strategico nazionale;
    all'articolo 3, comma 2, appare necessario prevedere che ai componenti dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) non siano dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
    all'articolo 5, relativo ai compiti del Comitato parlamentare istituito ai sensi dell'articolo 4, appare necessario precisare, al comma 5, che l'attività di collaborazione degli istituti specializzati alla redazione del rapporto sul funzionamento della rete internet sia svolta a titolo gratuito;
    alla fine del medesimo articolo 5 appare altresì necessario introdurre un comma aggiuntivo volto a precisare che le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal medesimo Pag. 24articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
    all'articolo 7, appare necessario prevedere che le attività di formazione specialistica sono a carattere facoltativo;
    al medesimo articolo 7 si potrebbe valutare l'opportunità di eliminare il riferimento ai «docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado», poiché l'attività di formazione prevista dal predetto articolo appare duplicare quella già prevista con specifico riferimento al personale scolastico dall'articolo 8, comma 6;
    all'articolo 8, in materia di interventi preventivi in ambito scolastico, appare necessario prevedere, al comma 3, che il monitoraggio, con cadenza annuale, sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche sia effettuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 8, appare inoltre necessario sopprimere, al comma 4, la previsione della presenza di esperti nell'ambito delle iniziative connesse alle convenzioni stipulate dalle reti tra istituzioni scolastiche con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio;
    all'articolo 8, comma 4, appare necessario da un lato prevedere che le convenzioni che le reti tra istituzioni scolastiche possono stipulare non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro sopprimere, conseguentemente, la previsione secondo cui all'onere derivante dalla stipulazione delle convenzioni e dalle connesse iniziative si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 71, lettera c), della legge n. 107 del 2015;
    all'articolo 8 appare inoltre necessario sopprimere il comma 5, che reca l'attribuzione di uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, e riformulare il comma 6, che destina 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 alle attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari, giacché il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica a carico del quale sono posti i relativi oneri non reca le occorrenti disponibilità;
    in particolare appare necessario riformulare il comma 6 dell'articolo 8 nel senso di prevedere che le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volte ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale siano svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sullo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che reca un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione dei docenti;
    appare necessario riformulare l'articolo 9, che reca un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 volta a finanziare progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate, giacché il Fondo per interventi strutturali di politiche economica – utilizzato per la relativa copertura finanziaria – non reca le necessarie disponibilità;
    in particolare appare necessario limitare l'autorizzazione di spesa agli anni 2017 e 2018, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e provvedere alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    all'articolo 10, comma 1, in materia di sviluppo di campagne informative, al fine di evitare il determinarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario prevedere la facoltatività delle relative attività;Pag. 25
    all'articolo 10, comma 2, appare necessario precisare che la RAI realizza la specifica piattaforma multimediale con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili;
    all'articolo 10, comma 3, in materia di promozione di attività di comunicazione, al fine di evitare il determinarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario prevedere la facoltatività delle relative attività;
    appare infine necessario aggiungere l'articolo 11-bis, al fine di prevedere, con una clausola di invarianza finanziaria generale, che dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   rilevata l'opportunità di aggiungere all'articolo 4 una disposizione volta a prevedere l'imputazione delle spese per il funzionamento dell'istituendo Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: anche prevedendo fino alla fine del medesimo periodo;
   al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalization Awareness Network (RAN), da destinare alle attività previste dal piano strategico nazionale.;

  All'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti del CCR non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;

  All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 5, dopo le parole: redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, aggiungere le seguenti: che svolgono le relative attività a titolo gratuito,;
   aggiungere in fine il seguente comma: 6-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.;

  All'articolo 7, comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;

  All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, dopo le parole: con cadenza annuale, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: possono stipulare aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: con la presenza di esperti;
   al comma 4 sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 5;Pag. 26
   sostituire il comma 6 con il seguente: 6. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.;
   sopprimere il comma 8;

  All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

  All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1 sostituire la parola: prevede con le seguenti: può prevedere;
   al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili;
   al comma 3 sostituire la parola: promuove con le seguenti: può promuovere;

  Aggiungere in fine il seguente articolo: Art. 11-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;
  e con le seguenti condizioni:
   1) All'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto ai compiti assegnati, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.;
   2) All'articolo 7, comma 1, sopprimere le seguenti parole: dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado,».

  Il Viceministro Enrico MORANDO, concordando con la proposta di parere formulata dalla relatrice, esprime grande soddisfazione per la conclusione dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio di questo importante provvedimento. Ricorda che numerose questioni problematiche dal punto di vista finanziario presenti nel testo del provvedimento potranno ora essere superate per effetto delle condizioni contenute nella proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data 23 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 7 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Dadone 7.52, che autorizza, per le attività di formazione di cui all'articolo 7 destinate al personale delle Forze di polizia, anche locale, la spesa di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Pag. 27interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;
   Elvira Savino 8.55, che prevede che con apposito decreto siano stabilite linee guida in merito alla predisposizione di piani antiterrorismo per le istituzioni scolastiche. Le linee guida, periodicamente aggiornate, devono prevedere esercitazioni specifiche in ambito scolastico, da effettuarsi almeno con cadenza annuale, nonché un piano di emergenza operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del dirigente scolastico. Non si provvede tuttavia alla quantificazione degli oneri e alla previsione di una idonea copertura finanziaria;
   Invernizzi 11.9, che autorizza l'assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenziaria, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Centemero 2.55, che prevede la possibilità di istituire centri di ascolto, nell'ambito del Piano strategico nazionale di prevenzione della radicalizzazione jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti, la cui elaborazione è demandata al CRAD. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Centemero 7.50, che estende le attività di formazione, anche linguistica, di cui all'articolo 7 anche a tutti i soggetti che trattano individui coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Santerini 7.51, la quale prevede che i programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da qualificati esponenti di istituzioni, enti, università italiane e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Roberta Agostini 7.60, che prevede che i programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da università, istituzioni ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Centemero 8.01, il quale prevede che presso ogni regione siano istituiti in via sperimentale Centri di ascolto al fine di garantire un adeguato sostegno e soccorso a tutti i soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista, autorizzando a tal fine la spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Centemero 8.02, che prevede l'istituzione di un numero verde nazionale, con la finalità di fornire, da parte di personale dotato delle adeguate competenze, un servizio di informazione in merito ad atteggiamenti sospetti che possono portare alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista, Pag. 28nonché di comunicare prontamente, alle forze dell'ordine competenti, casi sospetti, autorizzando a tal fine la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017 e provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Roberta Agostini 8.060, il quale, novellando l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attribuisce all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) anche il compito di promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento jihadista nell'ambito di un quadro più ampio di interventi volti a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   La Russa 11.050, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Garnero Santanchè 11.052, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale e dell'Albo nazionale degli imam. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Palmizio 11.053, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Albo nazionale degli imam. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative la cui quantificazione o copertura, secondo quanto segnalato dalla relatrice, appare carente o inidonea.
  Con riferimento alle restanti proposte emendative menzionate dalla relatrice osserva che gli emendamenti Centemero 2.55 e 7.50 prevedono ulteriori attività a carico di organismi pubblici, il cui svolgimento non può essere effettuato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; gli emendamenti Santerini 7.51 e Roberta Agostini 7.60, ampliando la platea dei soggetti ai quali sono rivolti i programmi e i corsi specialistici previsti dal provvedimento, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli articoli aggiuntivi Centemero 8.01 e 8.02 effettuano la copertura degli oneri ivi previsti a decorrere dall'anno 2017 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità; l'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 8.060 attribuisce ulteriori compiti all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), che non vi può far fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; l'articolo aggiuntivo La Russa 11.050, che prevede l'istituzione del Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, può invece trovare attuazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, a differenza degli articoli aggiuntivi Garnero Santanchè 11.052 e Palmizio 11.053, che prevedono l'istituzione dell'Albo nazionale degli imam.

Pag. 29

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.55, 7.52, 7.50, 7.51, 7.60, 8.55 e 11.9, e sugli articoli aggiuntivi 8.01, 8.02, 8.060, 11.052 e 11.053, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato in un testo unificato dal Senato, è stato già esaminato, nella seduta del 17 maggio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché la Commissione di merito ne ha quindi successivamente concluso l'esame in sede referente senza apportare alcuna modifica al testo, avverte che rimane fermo, sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.
  Comunica inoltre che l'Assemblea, in data 23 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Molteni 1.156, che modificando l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007 prevede, tra l'altro, che le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive siano dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva. A tal fine, la proposta emendativa dispone un incremento di risorse – peraltro non meglio specificate – in misura pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte nelle missioni di spesa di ciascun Ministero, senza peraltro indicare i singoli programmi di spesa oggetto di riduzione;
   gli identici Sisto 1.470 e Ferraresi 1.471, che sopprimono il comma 83 dell'articolo 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che i decreti legislativi di cui al comma 82 dello stesso articolo siano adottati senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica;
   Artini 1.529, che stabilisce che l'amministrazione penitenziaria si doti di personale capace di comprendere la lingua parlata da detenuti e internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore al quindici per cento del numero annuo medio di detti detenuti e internati sotto regime di sorveglianza speciale, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;
   Sisto 1.537, che sopprime il comma 92 dell'articolo 1, il quale reca la clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento e dei decreti legislativi da esso previsti.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Colletti 1.30, che prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione possa trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito del contrasto dei delitti contro la pubblica amministrazione. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito Pag. 30delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone a legislazione vigente la citata Autorità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Molteni 1.199, che dispone l'abrogazione del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, posto che la relazione tecnica al citato decreto legislativo aveva ascritto effetti finanziari positivi a regime, in termini di risparmi di spesa complessivamente conseguenti all'introduzione nel processo penale degli strumenti deflattivi dallo stesso decreto previsti, che potrebbero pertanto essere stati incorporati nei saldi tendenziali;
   Molteni 1.203, che dispone l'abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2014, che prevedono specifici rimedi risarcitori in favore dei detenuti sottoposti a trattamenti tali da violare l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in forza dei quali si è provveduto a dare attuazione alla sentenza 8 gennaio 2013 della Corte europea dei diritti dell'uomo (causa Torreggiani e altri contro Italia). Al riguardo, per quanto alle norme oggetto di abrogazione la relazione tecnica non avesse ascritto effetti onerosi per gli anni successivi al 2016, considera tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali implicazioni derivanti dalla abrogazione delle citate disposizioni, anche in considerazione del fatto che le medesime sono finalizzate a dare attuazione ad una specifica sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
   Molteni 1.204, che dispone l'abrogazione degli articoli da 3 a 8 della legge n. 67 del 2014, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova. Al riguardo, per quanto l'attuazione delle norme oggetto di abrogazione sia assistita da una apposita clausola di invarianza finanziaria, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti derivanti dalla abrogazione delle citate disposizioni, anche tenuto conto delle attività poste in essere sulla base delle norme medesime;
   Sisto 1.406, che è volto a prevedere che l'imputato che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione possa avvalersi di un difensore d'ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
   Ferraresi 1.508, che è volto a garantire, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 85, i necessari contributi per lo svolgimento di attività lavorativa da parte di tutti i detenuti e internati in possesso dei necessari requisiti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione a quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Ferraresi 1.509, che prevede la stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione a quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Ferraresi 1.808, 1.533 e 1.534, che sono volti a novellare il comma 88 dell'articolo 1, sopprimendo la previsione che il decreto interministeriale di adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui all'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, determinino le relative tariffe in modo tale da consentire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe Pag. 31praticate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle predette proposte emendative;
   Quintarelli 1.830, che prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 84, sia istituito un sistema di omologazione dei captatori e il Registro nazionale dei captatori informatici. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione a quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Quintarelli 1.831, che prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 84, sia introdotto un nuovo mezzo di ricerca della prova che consenta di acquisire da remoto file e documenti presenti in apparati informatici e che sia consentita l'attivazione da remoto della geolocalizzazione dell'apparato. Al riguardo, considera opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione a quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 1.156, sugli identici emendamenti Sisto 1.470 e Ferraresi 1.471 nonché sugli emendamenti Artini 1.529 e Sisto 1.537, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Per le medesime ragioni, esprime altresì parere contrario sulle proposte emendative per le quali la relatrice ha puntualmente ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche tenendo conto del fatto che le medesime non risultano corredate da specifica relazione tecnica. Richiama inoltre l'attenzione sull'emendamento Sannicandro 1.237, viceversa non segnalato dalla relatrice, che prevedendo l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi in favore dei soggetti interessati, presenta ad avviso del Governo talune criticità dal punto di vista finanziario, nella misura in cui sembra introdurre nel vigente ordinamento un obbligo vincolante in capo alle predette strutture. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.30, 1.156, 1.199, 1.203, 1.204, 1.237, 1.406, 1.470, 1.471, 1.508, 1.509, 1.529, 1.533, 1.534, 1.537, 1.808, 1.830, 1.831, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 1013 e abb.
(Parere all'VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2017.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, avverte che è pervenuta nei giorni scorsi Pag. 32per le vie brevi la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, richiesta dalla Commissione bilancio in data 25 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita formalmente agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ad una nota della Ragioneria generale dello Stato che subordina la positiva verifica della citata relazione tecnica all'introduzione nel testo di una specifica clausola di invarianza finanziaria (vedi allegato). Alla luce di tale documentazione, fa pertanto presente che la proposta di legge in esame è essenzialmente volta a coordinare e aggiornare, attraverso l'emanazione di un successivo regolamento, le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Chiarisce altresì che, proprio in virtù della natura degli interventi ivi previsti, le amministrazioni interessate dovranno provvedere all'attuazione della proposta di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso, ritiene tuttavia necessario, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, inserire nel testo del provvedimento – come in precedenza preannunziato – una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento medesimo.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1013 e abb., recante Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    la proposta di legge in esame è volta a coordinare e aggiornare, attraverso l'emanazione di un successivo regolamento, le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
    ciò stante, le amministrazioni interessate dovranno provvedere all'attuazione della proposta di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri appare comunque necessario inserire nel testo del provvedimento una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento medesimo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  «Art. 1-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

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  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
C. 55 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, osserva che il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato (S. 1641), si compone di 8 articoli.
  Passando all'analisi delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo approvato dalla Camera, segnala che quelle riferite all'articolo 1, recante l'individuazione delle finalità perseguite dal provvedimento medesimo, rivestendo carattere essenzialmente definitorio non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Allo stesso modo, le modifiche riferite all'articolo 2, concernente la disciplina degli interventi ammessi al beneficio dei contributi di cui ai successivi articoli 3 e 4, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, posto che le stesse si limitano a specificare che i predetti interventi debbono essere eseguiti, tra l'altro, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica.
  Avverte che la nuova formulazione dell'articolo 3 prevede invece che per il solo anno 2017 – anziché per il triennio 2014-2016, come stabilito nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera – sia concesso un contributo a parziale copertura degli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici, precisando altresì che lo stesso sia riconosciuto prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.
  Analogamente, il nuovo testo dell'articolo 4 prevede la concessione per il solo anno 2017 – anziché per il triennio 2014-2016, come stabilito nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera – di un contributo a parziale copertura degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati in favore dei medesimi soggetti dianzi richiamati.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, come modificati nei termini testé illustrati, posto che la concessione dei contributi in parola dovrà comunque avere luogo nel rispetto del limite di spesa indicato al successivo articolo 6, comma 1, pari a 3 milioni di euro per il solo anno 2017.
  Prende altresì atto che, alla luce delle modifiche approvate dal Senato, la spesa derivante dalle disposizioni di cui ai citati articoli 3 e 4 assume ora natura di conto capitale anziché di parte corrente, giacché i contributi di cui sopra potranno essere concessi non più per interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e ripristino degli agrumeti caratteristici, come stabilito nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera, bensì esclusivamente per investimenti volti al recupero, alla salvaguardia e al ripristino degli stessi.
  Rileva inoltre che l'articolo 5, che disciplina le modalità di attuazione dei predetti interventi, è stato invece solo in parte modificato dal Senato, nel senso di precisare che i contributi in parola debbono essere concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e a tal fine notificati alla Commissione europea.
  Osserva quindi che durante l'esame presso il Senato è stato conseguentemente modificato anche l'articolo 6, che istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici destinato alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, nel senso di stabilire la dotazione del Fondo medesimo in un importo pari a 3 milioni di euro per il solo anno 2017, mentre nel Pag. 34testo approvato dalla Camera essa era pari a 2 milioni di euro per il 2014 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Segnala che, sempre nel corso dell'esame presso il Senato, si è parallelamente provveduto a modificare la norma di copertura, imputando il suddetto onere al Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014, anziché all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero, come previsto nel testo licenziato in prima lettura alla Camera.
  A tale riguardo, segnala che tanto l'importo e l'incidenza temporale dell'onere quanto la relativa norma di copertura sono stati modificati, nei termini in precedenza illustrati, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, al fine di recepire le condizioni apposte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento nel parere deliberato nella seduta del 16 febbraio 2017, in conformità ai rilievi formulati, sulla base di una specifica nota depositata presso la medesima Commissione, dal competente ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, rileva che il citato fondo (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca uno stanziamento di bilancio pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017. Non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di copertura finanziaria, nel presupposto – sul quale appare tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che le risorse previste a compensazione risultino allo stato effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, anche in considerazione delle particolari finalità a cui il fondo stesso è destinato.
  Avverte che è stato inoltre soppresso l'articolo 7 del testo approvato dalla Camera, che prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati.
  Osserva, infine, che resta invece confermato il contenuto degli attuali articoli 7 e 8 del provvedimento, corrispondenti agli articoli 8 e 9 del testo licenziato in prima lettura dalla Camera, recanti rispettivamente la disciplina della procedura per l'assegnazione dei contributi e le disposizioni in materia di controlli e sanzioni.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare preliminarmente che le modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato hanno consentito di superare le criticità sotto il profilo finanziario riscontrate in riferimento al testo approvato in prima lettera dalla Camera, assicura che il fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014 – del quale l'articolo 6, comma 2, del presente provvedimento prevede l'utilizzo, con finalità di copertura, in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017 – reca le necessarie disponibilità e che il citato utilizzo non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 55 e abb.-B, approvato in un testo unificato Pag. 35dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014 – del quale l'articolo 6, comma 2, del presente provvedimento prevede l'utilizzo, con finalità di copertura, in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017 – reca le necessarie disponibilità;
    il citato utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.30.

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