CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 giugno 2017
830.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 85

SEDE REFERENTE

  Giovedì 1o giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.

(Esame e rinvio).

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, evidenzia che nella seduta odierna la XVI Commissione Politiche dell'Unione europea dà inizio alla sessione comunitaria, avviando l'esame del disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505), presentato dal Governo alla Camera dei deputati lo scorso 19 maggio. Ricorda, invece, che il disegno di legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834) – trasmesso in pari data – sarà esaminato in prima lettura dal Senato.
  A meno di un anno dall'approvazione dell'ultima legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), viene fatto nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di conseguire l'obiettivo prioritario di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione che ancora residuano nei confronti dell'Italia.
  Com’è noto, il disegno di legge europea è un provvedimento estremamente significativo per i lavori della nostra Commissione, in quanto viene assegnato per l'esame generale in sede referente, secondo la procedura delineata all'articolo 126-ter del Regolamento della Camera.
  Ricorda che la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza Pag. 86dell'Italia all'Unione europea, in quanto contiene norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot.
  Prima di procedere alla illustrazione sintetica dei contenuti del disegno di legge, che si compone di 14 articoli, rammenta che le disposizioni in esame sono volte a chiudere 3 procedure di infrazione e 3 casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot, nonché a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento.
  Ricorda altresì che l'articolato, in conformità alla struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interviene nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (artt. 1 e 2); giustizia e sicurezza (artt. 3 e 4); fiscalità (artt. da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (artt. 10 e 11), e altre disposizioni (artt. da 12 a 14).
  L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia. La disposizione: riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura; detta una disciplina transitoria per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo analoga a quella prevista dalla legge professionale forense.
  L'articolo 2 novella il codice dei medicinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006) introducendo una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica.
  L'articolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo», prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il «negazionismo» ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. L'intervento dovrebbe consentire di sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST, attuando i contenuti della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.
  L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea 2015/2016 (legge n. 12 del 2016) di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016), completando l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE, per quanto riguarda l'ambito di operatività ratione temporis della nuova disciplina, anche al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147. Sono previsti oneri pari a 26 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012).
  L'articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080. In particolare, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso IVA presenta profili di rischio e continua ad essere tenuto a prestare idonea garanzia a tutela delle somme erogate, si prevede il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso. Detto ristoro, di natura forfetaria, è fissato in misura pari Pag. 87allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Le norme si applicano a partire dai rimborsi richiesti con la dichiarazione annuale relativa al 2017 e con le istanze infrannuali relative al primo trimestre 2018. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono valutati in 7,3 milioni di euro dal 2018 e sono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea.
  L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE.
  L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Le misure agevolative oggetto di estensione sono le seguenti: credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (legge n. 457 del 1997); concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF e all'IRES (legge n. 457 del 1997); esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale (D.Lgs. n. 446 del 1997); regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. tonnage tax (articolo 155, comma 1, del TUIR). L'attuazione è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri previsti sono pari a 20 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019. La disposizione è volta alla chiusura della procedura EU-Pilot 7060/14/TAXU.
   L'articolo 8 stanzia risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 120/1995 (legge n. 236 del 1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico». La disposizione intende risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL nell'ambito si chiedono chiarimenti all'Italia circa la compatibilità della L. 240 del 2010 (automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori) con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
  L'articolo 9 comporta il recepimento della direttiva 2015/2203 recante la disciplina dell'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle relative attività di controllo sulle indicazioni obbligatorie e sul rispetto dei nuovi parametri di tenori previsti. In particolare, il tenore massimo di umidità della caseina è aumentato dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto al 2 per cento. La disposizione è finalizzata all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento nel termine indicato dalla direttiva (22 dicembre 2016).
  L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e pervenire al superamento Pag. 88di una delle contestazioni mosse nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.
  L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. La disposizione mira a garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE che prevede che il trattamento più spinto del secondario per le aree sensibili debba essere applicato a tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (A.E), al fine di rispondere ad una contestazione solo informale della Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate sulle acque reflue urbane (2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059), sulle quali la norma non incide.
  L'articolo 12 reca modifiche agli articoli 29 e 31 della L. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento. In particolare, ai sensi della lettera a) si dispone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cd. «direttive deleganti»). Inoltre, nella lettera b) si dispone in merito al recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico.
  L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE. La disposizione è funzionale all'attuazione di quanto previsto all'articolo 42 del Trattato sull'Unione Europea (TUE).
  Infine, l'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria, fatta eccezione per l'articolo 4 (disciplina transitoria del fondo indennizzo vittime di reato), l'articolo 5 (disciplina dei rimborsi IVA), l'articolo 7 (agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e l'articolo 8 (trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).

  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) richiama l'attenzione dei colleghi sul contenuto degli articoli 3 e 8 del provvedimento, che destano a suo avviso alcune perplessità, non nel merito delle misure ivi previste, ma per la base giuridica che ne giustifica l'adozione.
  Con riferimento in primo luogo all'articolo 3, rammenta che le disposizioni sono volte all'attuazione di una decisione quadro, la decisione 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Non si tratta di una direttiva, bensì di un atto meramente politico, privo di efficacia diretta, rispetto al quale non comprende a quale titolo la Commissione europea possa avviare un caso EU-Pilot per mancata attuazione. Si tratta di una questione che ritiene opportuno valutare anche con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà.
  Analoga questione riguarda l'articolo 8 del provvedimento, sempre originato da un caso EU-Pilot, avviato per la presunta incompatibilità di una norma nazionale con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche in questo caso – vista la natura della Carta dei diritti fondamentali – si profila Pag. 89un surrettizio ampliamento dell'ambito di azione della Commissione europea a scapito di quello dei singoli Stati.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che a partire dal 1o dicembre 2014, il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia si applica nella sua interezza anche alle decisioni quadro, in precedenza sottratte alla procedura di infrazione e al giudizio della Corte. Con la fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona, infatti, le decisioni quadro, anche ove non siano state precedentemente convertite in regolamenti e direttive, risultano sottoposte al regime di tutela giurisdizionale previsto per questi atti, con conseguente competenza della Corte di giustizia a conoscere dei ricorsi per inadempimento promossi dalla Commissione e dagli Stati membri.
  Evidenzia inoltre che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha acquistato, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il medesimo valore giuridico dei Trattati, e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri.

  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) rammenta che la Carta dei diritti fondamentali contiene alcune considerazioni aggiuntive – che hanno carattere esplicativo e sono elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta medesima – che ne delimitano l'ambito di applicazione. Occorrerebbe verificare, a suo avviso, se le questioni affrontate dall'articolo 8 del disegno di legge siano o meno investite da tali considerazioni.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni sollevate dall'onorevole Buttiglione.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 1o giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.
Atto n. 413.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 maggio 2017.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rammenta che con il provvedimento in esame il Governo ha colto l'occasione per aggiornare il Testo unico in senso conforme alla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, anche nelle parti non specificamente modificate dalla nuova normativa europea.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.