CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2017
828.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 55

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
Nuovo testo C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Raffaella MARIANI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge A.C. 3225, recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali nel nuovo testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione affari costituzionali.
  Ricorda che la proposta di legge in esame – composta da 14 articoli – è stata adottata il 17 maggio scorso come testo base fra oltre 20 proposte di legge vertenti su analoga materia.
  Come indicato all'articolo 1, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, l'obiettivo del provvedimento consiste nell'abolizione degli assegni vitalizi e di ogni tipo di trattamento pensionistico vigente degli eletti, comunque esso sia denominato, e Pag. 56nella loro sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali (comma 1). Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il medesimo articolo 1, al comma 2, chiarisce che la proposta di legge si applica a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e a quelli cessati dal mandato.
  L'articolo 2 – che interviene a modificare la legge n. 1261 del 1965 – prevede che l'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato sia costituita, oltre che dalle quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza (come già stabilito dalla normativa vigente), anche da un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  L'articolo 3 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le regioni e le province autonome si adeguino alle disposizioni in esso contenute. In caso di inadempienza all'obbligo, che costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, si prevede quale sanzione la riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni, in misura proporzionale ai mancati risparmi derivanti dal mancato adeguamento.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di versamento dei contributi previdenziali, specificando che, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale, i parlamentari siano assoggettati al versamento di contributi previdenziali trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare (comma 1). È inoltre previsto che, nel caso in cui i parlamentari optino (ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, gli stessi possano chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie (comma 2).
  L'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari, alla quale afferiscono le risorse destinate al trattamento previdenziale dei parlamentari (comprese le quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza), per ciascun anno di riferimento, come determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base dell'applicazione delle disposizioni vigenti. Tali risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in un apposito capitolo («Gestione separata previdenza dei parlamentari presso l'INPS»), nell'ambito delle spese per il funzionamento degli organi costituzionali. La gestione delle summenzionate risorse è affidata ad un Comitato di amministrazione, appositamente istituito, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati (individuati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati); i componenti del consiglio non percepiscono alcuna indennità, comunque denominata.
  L'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale. In particolare, il trattamento previdenziale è riconosciuto ai parlamentari cessati dal mandato parlamentare, che lo hanno esercitato per almeno cinque anni, al compimento del sessantacinquesimo anno di età; la frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi (commi 1 e 2).
  Infine, si dispone che, in caso di annullamento dell'elezione di un parlamentare, al parlamentare che lo sostituisce è attribuita figurativamente la contribuzione Pag. 57relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso (comma 3).
  L'articolo 7 prevede che la determinazione del trattamento previdenziale venga effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori. Ricordo a tale proposito che l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo (calcolo pro-rata).
  In particolare, il comma 1 dispone che il trattamento pensionistico dei parlamentari (che è corrisposto in 12 mensilità) sia determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi (di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge n. 247 del 2007), in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione. Ai sensi del comma 2, per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.
  L'articolo 8, comma 1, definisce le modalità di determinazione del montante contributivo individuale, individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al successivo comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
  Ai sensi del comma 2, la base imponibile contributiva viene determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
  Come stabilito al comma 3, l'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 335 del 1995. Ricorda che tale disposizione ha stabilito l'obbligo, per le amministrazioni statali, di versare una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto di specifici incrementi contributivi, complessivamente pari a 32 punti percentuali (di cui 8,20 punti a carico del dipendente). Successivamente tale aliquota è stata portata, sulla base di una serie di interventi legislativi, al 33 percento (con l'8,80 percento a carico del lavoratore).
  Il comma 4, infine, dispone il metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione (ricalcando anche in questo caso il metodo utilizzato per i lavoratori dipendenti), dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento ai 5 anni precedenti l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
  L'articolo 9 reca norme in tema di decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale. In via generale, il comma 1 dispone che l'erogazione del suddetto trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. I successivi commi 2 e 3 fissano termini diversi di decorrenza per determinate situazioni: nel caso in cui alla data di cessazione del mandato il parlamentare ha già raggiunto i 65 anni di età ed è in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 6, il trattamento previdenziale decorre dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato Pag. 58abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese (comma 2); nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa (comma 3).
  L'articolo 10 prevede, estendendo i casi previsti dalle attuali disposizioni, la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare. Nel caso invece di nomine in organi di amministrazione di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico e di fondazioni bancarie, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dal presente provvedimento.
  Il comma 2 prevede che, una volta concluso l'incarico che ha provocato la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale, questo riprende a partire alla cessazione dell'incarico medesimo. Inoltre, si dispone in ordine alla rivalutazione del trattamento previdenziale nei periodi di sospensione: nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, il trattamento previdenziale è integrato da contributi dovuti nel corso del nuovo mandato, negli altri casi, è rivalutato alla stregua della legislazione vigente ai sensi del successivo articolo 12.
  L'articolo 11 equipara il diritto alla pensione ai superstiti alle condizioni previste per tutti i lavoratori. In particolare, si dispone che, in caso di morte del titolare del trattamento previdenziale (a condizione che al momento della morte il titolare sia in possesso dei requisiti contributivi indicati nel provvedimento in esame) trovino applicazione le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 13 del Regio decreto-legge n. 636 del 1939, e all'articolo 1, comma 41, della legge 335/1995, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.
  L'articolo 12 equipara il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali alle condizioni previste per tutti i lavoratori, disponendo che l'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
  L'articolo 13 reca una serie di disposizioni transitorie e finali. In primo luogo, si dispone in ordine alla rideterminazione, da parte delle Camere, dell'ammontare di tutti gli assegni vitalizi e pensioni attualmente erogate, entro sei mesi, in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte dal provvedimento in esame. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge. In assenza di altri redditi (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico sulle imposte dei redditi), per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la misura della pensione di cui all'articolo 11 è aumentata del 20 per cento (comma 1).
  Per quanto riguarda l'età pensionabile, il comma 2 prevede che i parlamentari cessati dal mandato e che attualmente già beneficiano del vitalizio o della pensione continuino a percepire il trattamento previdenziale (ricalcolato con il sistema contributivo come previsto dal comma 1), Pag. 59anche se non hanno raggiunto i 65 anni di età. Invece, gli ex parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale perché non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età (comma 3). Infine, il comma 4 reca una norma di chiusura che rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento in commento, alle norme generali di disciplina del sistema pensionistico obbligatorio del lavoratori del settore statale.
  L'articolo 14 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.
  Ciò premesso, rileva che il testo trasmesso per il parere non reca alcun profilo di competenza della VIII Commissione, pertanto propone di esprimere un nulla osta al prosieguo dell’iter.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di nulla osta presentata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI .

  La seduta comincia alle 12.40.

Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
Nomina n. 106.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

  Raffaella MARIANI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
  Ricorda che il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano è stato istituito nel 2001 e che il suo territorio si estende per oltre 22.000 ettari lungo la dorsale appenninica tra l'Emilia-Romagna e la Toscana, interessando le province di Massa-Carrara, Lucca, Reggio Emilia e Parma.
  Rileva preliminarmente che sulla persona del dottor Giovanelli, come previsto dalla legge n. 394 del 1991 per la nomina dei presidenti dei parchi nazionali, è stata acquisita l'intesa delle regioni Toscana ed Emilia Romagna.
  Il curriculum del dottor Giovanelli, allegato alla proposta di nomina, testimonia che, nel caso in questione, si tratta di una figura di provata competenza. Già presidente del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano dal 2007, il dottor Giovanelli, già avvocato e già senatore, vanta una larga esperienza in campo ambientale maturata nel corso dell'attività parlamentare, ove ha partecipato per quattro legislature alla Commissione Ambiente del Senato presiedendone i lavori nella legislatura 1996-2001; nell'ambito di tali incarichi è stato autore e relatore di numerosi disegni di legge in materia ambientale e di aree protette, tra i quali anche il provvedimento istitutivo del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. È stato docente di «Storia delle Politiche ambientali» presso l'Università degli studi di Ferrara, nonché autore di numerosi saggi sulle aree protette e sulle politiche di tutela dell'ambiente. Nella esperienza di Presidente del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano ha avviato importanti collaborazioni con le istituzioni e le associazioni ambientaliste dei territori e di livello nazionale conseguendo importanti risultati sul piano della valorizzazione e della tutela dell'ambiente, primo fra tutti il riconoscimento Mab Unesco per l'area interessata dall'Ente Parco.
  Avviate le significative collaborazioni, tuttora in corso, con le Aree Protette a gestione Forestale-Carabinieri, il Presidente Pag. 60ha sottoscritto convenzioni per una effettiva compartecipazione a progetti nazionali ed europei. Significative le iniziative di educazione ambientale rivolte alle scuole che hanno evidenziato esperienze importanti nei più rinomati ambiti scolastico-pedagogici.
  Di grande rilievo è stata l'attività della presidenza rivolta alla cooperazione con i parchi confinanti sia di importanza regionale che nazionale.
  Per queste ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

  Tino IANNUZZI, presidente, nel preannunciare per la prossima settimana l'audizione del dottor Giovanelli, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.