CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 maggio 2017
820.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 18 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sul nuovo testo unificato delle proposte C. 338 ed abbinate. Ricorda inoltre che nella seduta del 12 aprile 2016, la Commissione aveva espresso un parere favorevole con condizione e osservazione rispetto al testo unificato che era stato precedentemente elaborato dalla Commissione di merito.
  L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, consistenti nell'incentivare una gestione razionale delle risorse, Pag. 14con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficiente tra lo Stato e le regioni per garantire l'applicazione delle politiche europee.
  L'articolo 2 prevede una delega per il riordino e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine è prevista l'emanazione di uno o più decreti legislativi (comma 1), da emanare entro diciotto mesi, aventi natura di testi unici. I criteri e principi direttivi a cui dovranno ispirarsi sono declinati al comma 2 che fa riferimento alla necessità di: operare una ricognizione ed abrogazione espressa di quelle norme che sono state intese come abrogate implicitamente; effettuare i necessari coordinamenti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornarla; eliminare le duplicazioni, risolvendo le eventuali incongruenze e antinomie; coordinare ed adeguare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea; semplificare le procedure amministrative in materia di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto. Il comma 3 definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi in esame mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
  L'articolo 2-bis reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Si prevede di utilizzare le risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per garantire agli operatori della pesca, armatori ed imbarcati, l'equo indennizzo o ristoro in caso di sospensione dell'attività di pesca dovuta al fermo biologico o ad altre cause legate alle avversità metereologiche o a ristrutturazioni aziendali.
  L'articolo 3 istituisce il fondo per lo sviluppo della filiera ittica, sul quale confluiscono le risorse derivanti dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 12, comma 3, da parte di coloro che praticano la pesca sportiva. Ai sensi del comma 2 il Fondo è chiamato a svolgere le seguenti attività: stipula di convenzioni per la salvaguardia dell'ambiente marino; ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; svolgimento di campagne di educazione alimentare; interventi per favorire l'accesso al credito attraverso l'istituzione di un apposito sportello presso Ismea; attivazione di programmi di formazione professionale; progetti dedicati alla tutela e allo sviluppo delle risorse ittiche autoctone.
  L'articolo 4 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001 , dettando al riguardo nuove disposizioni. I distretti di pesca sono sistemi produttivi locali che saranno istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni. Il comma 3 declina le finalità dei distretti consistenti nell'adottare specifici piani di gestione delle risorse ittiche compatibile con l'ecosistema marino, capaci di valorizzare, al tempo stesso, l'identità storica e locale dei territori interessati, la qualità e la salubrità delle risorse alieutiche locali e l'incremento delle specie autoctone.
  L'articolo 5 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca, intese come le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, delle imprese di pesce, e delle imprese di acquacoltura. Possono essere costituite anche da enti promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato i contratti nazionali di lavoro di riferimento nel settore. I centri di assistenza possono essere costituiti all'interno dei centri di assistenza fiscale già costituiti.
  L'articolo 6 aggiunge gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per Pag. 15la promozione della cooperazione e dell'associazionismo delle imprese di pesca (articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004).
  L'articolo 7 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. Il comma 1 consente agli operatori di utilizzare cassette standard per le specie ittiche individuate con decreto. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, rinvia a un decreto l'attuazione nell'ordinamento interno della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Il comma 2 prevede che in attuazione degli obblighi europei, gli operatori devono apporre le informazioni relativi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione. Strumenti equivalenti potranno essere individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 8 autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad adeguare la normativa primaria in materia di pescaturismo ed ittiturismo enucleando i principi ed i criteri direttivi che devono informare la riforma.
  L'articolo 9 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.
  L'articolo 10 disciplina la vendita diretta dal pescatore al consumatore finale dei prodotti derivanti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti. Il comma 4 aggiunge gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che esercitano attività di vendita diretta tra i soggetti ai quali non si applicano le norme relative al commercio di cui al decreto legislativo n.114 del 1998. Il comma 5 abroga i commi 3, 4 e 5 della legge n. 99; del 2009 secondo i quali tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, escluse quelle relative alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi, devono recare alcune informazioni (il numero di identificazione di ogni partita; il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie; il peso vivo espresso in chilogrammi; la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto; il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; il nome e l'indirizzo dei fornitori; l'attrezzo da pesca), ed avere un sistema specifico di marcatura individuato con decreto.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine sostituendo il riferimento all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con il subentrante Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed aggiungendo il riferimento a tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative (uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura) nonché ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento, senza diritto di voto.
  L'articolo 12 prevede che l'esercizio della pesca non professionale è subordinato alla comunicazione e al pagamento di un contributo annuale il cui importo sarà stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sarà compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata e alla tipologia dell'imbarcazione utilizzata. Sono esentati i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e le persone con disabilità. In caso di violazione è previsto il pagamento della sanzione di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione (ammenda fino a euro 51), incrementata del doppio. Il 50 per cento dei proventi è destinato al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica; il 30 per cento è destinato all'incremento delle attività Pag. 16di vigilanza svolte dalle Capitanerie di porto per il contrasto alla pesca illegale; il restante 20 per cento è destinato alla promozione della pesca sportiva.
  L'articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva. I principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, all'opportunità di adeguare le disposizioni sugli attrezzi di pesca alla normativa comunitaria nonché alla necessità di coordinare e riorganizzare in generale la normativa in materia.
  L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca e di costo dell'energia elettrica impiegata dalle imprese di acquacoltura.
  L'articolo 15 ripristina le funzioni della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 16 prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso assegnate, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito per una quota non superiore al 20 per cento esclusivamente tra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria.
  L'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n.4 del 2012, come da ultimi modificati dal collegato agricolo, in modo da prevedere la confisca del prodotto al posto della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie. In caso di pesca di specie sotto taglia sono state rimodulate le sanzioni in modo da rapportarle più specificamente alla quantità del pescato, sopprimendo le sanzioni accessorie aventi ad oggetto la sospensione dell'esercizio commerciale.
  L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della presente legge si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la giurisprudenza costituzionale, pronunciandosi sull'assetto delle competenze legislative tra Stato e le regioni dopo la riforma del Titolo V, ha rilevato che nella materia «pesca» è riscontrabile la sussistenza di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico in ragione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. Se, quindi, la materia è considerata oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, la complessità e la rilevanza delle attività in cui essa si estrinseca giustifica l'intervento statale. La Corte ha, quindi, ritenuto che assume, in definitiva, peculiare rilievo l'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale. In particolare, con la sentenza n. 213 del 2006, la Corte ha ribadito (riprendendo quanto affermato nella sentenza n. 370 del 2003) l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni «per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione». D'altro canto, la complessità della realtà sociale da regolare comporta che di frequente le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un'unica materia, perché concernono posizioni non omogenee ricomprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa; «in siffatti casi di concorso di competenze deve, pertanto, farsi applicazione, secondo le peculiarità dell'intreccio di discipline, Pag. 17del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale cooperazione» (sentenza n. 231 del 2005). La pesca, pertanto, costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 18 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.40 alle 19.55 – con sospensione dalle 15.25 alle 15.55 e dalle 16.40 alle 19.50 – e dalle 21 alle 21.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 17.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.
C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco SANNA (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge costituzionale C. 56 è stata approvata, con modificazioni, dalla Camera, in prima deliberazione, l'11 gennaio 2017. Successivamente il Senato (S. 2643) ha approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 maggio 2017, apportandovi alcune modifiche. Nel corso dell'esame al Senato sono stati, in particolare, soppressi gli articoli 2 e 5 del testo approvato dalla Camera, rispettivamente in materia di elezione del consiglio provinciale e dei consigli comunali. Sono stati modificati, di conseguenza, i riferimenti recati dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 10. È stata altresì aggiunta una specificazione all'articolo 8 riguardante il Comun General de Fascia.
  Ricorda il contenuto dei due articoli soppressi nel corso dell'esame al Senato. L'articolo 2, in materia di elezione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, disponeva la soppressione dell'articolo 47, terzo comma, primo periodo dello Statuto, sulla base del quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Novellava inoltre il successivo articolo 48, secondo comma, dello Statuto, così ponendo, quale vincolo costituzionale Pag. 18alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano, l'obbligo di prevedere che l'elezione di quel Consiglio fosse a suffragio universale e diretto con sistema su base proporzionale. L'articolo 5 introduceva, all'articolo 61 dello Statuto, la previsione in base alla quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali debbono essere eletti con sistema su base proporzionale.
  Riassume il contenuto del testo della proposta di legge costituzionale C. 56-B che, in seguito alle modifiche approvate dal Senato, è dunque composto da 11 articoli. L'articolo 1, identico all'articolo 1 del testo approvato dalla Camera, novella l'articolo 27 dello Statuto, prevedendo che possano svolgersi sessioni straordinarie del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mòcheni e del gruppo linguistico dei cimbri.
   L'articolo 2, identico all'articolo 3 del testo approvato dalla Camera, modifica l'articolo 49 dello Statuto, al fine di prevedere che ai Consigli provinciali si applichino, in quanto compatibili, anche le disposizioni recate dall'articolo 27 dello Statuto, relative alle modalità di svolgimento dell'attività del Consiglio regionale.
  L'articolo 3, identico all'articolo 4 del testo approvato dalla Camera, modifica l'articolo 50 dello Statuto, il quale reca la disciplina della composizione delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano. Le modificazioni introdotte riguardano la Giunta provinciale di Bolzano. In particolare, si dispone che il numero dei Vice Presidenti, attualmente corrispondente a due, di cui uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano, possa essere elevato a tre e che debba essere invece elevato obbligatoriamente a tre, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, nel caso in cui uno dei componenti della Giunta appartenga a tale gruppo linguistico.
   L'articolo 4, identico all'articolo 6 del testo approvato dalla Camera, integra l'articolo 62 dello Statuto, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi, al fine di prevedere che: negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi appartengano a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente; negli enti locali intermedi dei quali fanno parte Comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente sia ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.
   L'articolo 5, identico all'articolo 7 del testo approvato dalla Camera, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici, reca modificazioni all'articolo 84 dello Statuto, volte a: disporre che, per l'approvazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano, sia raggiunta la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco, anziché, come nel testo vigente, la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico, in mancanza del cui raggiungimento procede, con decisione vincolante, la Commissione paritetica già esistente; introdurre – per il caso di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino – una diversa procedura, sulla base della quale i capitoli di bilancio sono sottoposti, nel termine di tre giorni, ad una differente Commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo; modificare le modalità di adozione della decisione da parte della attuale Commissione paritetica, al fine di tener conto anche della nuova Commissione introdotta dal testo in esame e si dispone, pertanto, che le due Commissioni siano tenute a stabilire, entro quindici giorni dal deferimento dei capitoli di bilancio, con Pag. 19decisione vincolante per il Consiglio e adottata con maggioranze diverse dalle due Commissioni, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti; rendere applicabile anche alla Commissione che opera nell'ipotesi di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino la disposizione di cui al vigente quinto comma, così che, in caso di mancato raggiungimento dell'unanimità su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmetta, entro sette giorni, il progetto del bilancio alla sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la quale, entro trenta giorni, decide con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.
  L'articolo 6, identico all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, in materia di trasferimento fuori Provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in Provincia di Bolzano, modifica l'articolo 89 dello Statuto recante disposizioni sul personale di uffici statali in Provincia di Bolzano. Le novelle sono poste al fine d: prevedere che anche i trasferimenti del personale di lingua ladina, oltre del personale di lingua tedesca, siano, comunque, contenuti nel 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Inoltre le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti nella provincia di Bolzano, estese al personale della magistratura giudicante e requirente, riguardino anche il gruppo ladino, oltre che i gruppi linguistici italiano e tedesco. Sempre ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico ladino è garantita la stabilità di sede nella Provincia di Bolzano riconosciuta ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco. L'articolo in esame interviene tra l'altro anche in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura, per il quale attualmente la proporzionale etnica vigente nella provincia di Bolzano si applica solamente tra i gruppi linguistici italiano e tedesco, estendendo la ripartizione dei posti anche ai cittadini di lingua ladina.
   L'articolo 7, identico all'articolo 9 del testo approvato dalla Camera, modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che esaminano i ricorsi in appello avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, di cui all'articolo 93 dello Statuto, al fine di prevedere che delle medesime faccia parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano, anziché appartenente esclusivamente al gruppo di lingua tedesca.
  L'articolo 8, che reca una formulazione pressoché identica a quella dell'articolo 10 del testo approvato dalla Camera, aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni «amministrative» – come specificato dall'unica modifica apportata dal Senato al testo dell'articolo –, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio che costituisce l'insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa.
  L'articolo 9, identico all'articolo 11 del testo approvato dalla Camera, modifica l'articolo 107 dello Statuto, che disciplina la Commissione paritetica chiamata ad esprimere il parere sulle norme di attuazione dello Statuto speciale adottate con decreto legislativo. Le novelle sono volte a prevedere che tre dei componenti la medesima Commissione appartengano al gruppo linguistico tedesco o ladino, anziché esclusivamente al gruppo tedesco. Inoltre, quanto alla composizione della speciale Commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, istituita in seno alla Commissione paritetica e disciplinata dal secondo comma dell'articolo 107, il testo novellato dal provvedimento in esame dispone che: uno dei tre membri in rappresentanza dello Stato appartenga al gruppo linguistico Pag. 20tedesco o ladino, anziché esclusivamente al gruppo tedesco, mentre resta invariata la disposizione per la quale uno dei tre membri in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano; la maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano possa rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.
   L'articolo 10, sostanzialmente identico all'articolo 12 del testo approvato dalla Camera, prevede, al comma 1, che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito dei rispettivi bilanci. Il comma 2 pone a carico degli enti rappresentati (Stato, Consiglio regionale e Consigli provinciali) gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica, di cui all'articolo 107 dello Statuto speciale. Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiornati i richiami agli articoli come risultanti dalle soppressioni disposte da tale ramo del Parlamento.
  L'articolo 11, identico all'articolo 13 del testo approvato dalla Camera, stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento in esame al giorno successivo a quello della pubblicazione della legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.
C. 4002 Parisi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, osserva che la proposta di legge intende riformare il sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali e al contempo rivedere le norme che determinano il procedimento relativo al deposito delle liste di candidati per questo tipo di consultazioni.
  Il progetto di legge non modifica l'impostazione che da oltre vent'anni è stata data al sistema di elezione degli organi di governo delle amministrazioni locali, si propone però di limitare la frammentazione politica, di aumentare il numero di comuni per cui utilizzare il sistema maggioritario a doppio turno e di rivedere la soglia di voti prevista per l'elezione del sindaco al primo turno.
  Nello specifico, la proposta di legge prevede: l'aumento del numero dei comuni per cui utilizzare il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, abbassando il limite minimo di abitanti da 15.000 a 10.000. La proposta, secondo il censimento ISTAT del 2011, coinvolgerebbe ulteriori 479 comuni che si aggiungerebbero ai 724 che già utilizzano questo sistema di voto; che, per i comuni con oltre 10.000 abitanti, l'elezione del sindaco al primo turno avvenga in presenza di un candidato che superi il 40 per cento più uno dei voti validi. Tale proposta mira a ridurre i casi in cui un candidato sostenuto da un'ampia fetta di cittadini venga poi sconfitto al ballottaggio con meno voti di quelli da lui ottenuti al primo turno; una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi del consiglio comunale pari al 3 per cento dei voti sia per le coalizioni di liste sia per le liste singole; che per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali i partiti iscritti all'albo nazionale o le liste già rappresentate in consiglio comunale, in luogo della raccolta firme, possano depositare una cauzione monetaria; l'aumento del numero di firme necessario alla presentazione di una lista di candidati in modo da ridurre la frammentazione ed evitare i casi in cui una lista ottiene meno voti del numero di sottoscrizioni necessario alla candidatura; l'estensione anche ai consiglieri metropolitani della possibilità di effettuare le autenticazioni di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53, e che consiglieri Pag. 21metropolitani, provinciali e comunali possano procedere alle autenticazioni senza dover comunicare la propria disponibilità al sindaco o al presidente della provincia.
  Il possibile aumento di costi derivato dall'introduzione del ballottaggio per i comuni compresi tra 10.000 e 15.000 abitanti sarebbe compensato dall'eliminazione del secondo turno per tutti quei comuni di medio-grandi dimensioni – e quindi comprendenti molte sezioni elettorali – in cui il sindaco risulterebbe eletto al primo turno avendo conseguito il 40 per cento più uno dei voti validi.
  Più in particolare, procedendo articolo per articolo.
  Con l'articolo 1, intervenendo sul 71 del TUEL (Testo unico enti locali), si restringono le norme attualmente vigenti per i comuni fino a 15mila abitanti a quelli che ne hanno fino a 10mila.
  Con l'articolo 2, intervenendo sul 72 del TUEL, si amplia invece la platea dei comuni cui si applica il sistema elettorale a due turni partendo da quelli con 10mila abitanti e si fissa come soglia per l'elezione del sindaco al primo turno il 40 per cento più uno dei voti validi.
  Con l'articolo 3, intervenendo sul 73 del TUEL, si modificano invece le soglie di sbarramento per l'accesso al consiglio comunale. Attualmente la soglia è al 3 per le liste singole e al 3 per le coalizioni, prevedendo che dentro le coalizioni non ci siano sbarramenti. Si porta invece al 3 per cento la soglia sia per le liste singole che per quelle ricomprese in una coalizione.
  Con l'articolo 4 invece si detta una disciplina innovativa che prevede che i partiti costituiti in gruppo presso una delle camere e iscritti registro di cui all'articolo 4 del decreto n. 149 del 2013 (quello che ha abolito il finanziamento pubblico ed ha dettato le nuove regole sulla trasparenza nei partiti) possano depositare una cauzione monetaria in luogo delle sottoscrizioni. Tale possibilità è estesa anche alle liste che non siano iscritte all'albo (perché magari civiche) ma che abbiano un gruppo consiliare uscente nel consiglio chiamato al rinnovo. L'entità della cauzione e i casi e le modalità di rimborso (perché può essere previsto che la cauzione vada persa in caso di scarso risultato elettorale) sono delegati ad un decreto del Ministro dell'interno.
  Con l'articolo 5 si aumenta – raddoppiandolo nei comuni più grandi – il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati. Qui l'intervento è sull'articolo 3 della legge n. 81 del 1993.
  Con l'articolo 6, l'ultimo, si interviene invece sulla legge n. 53 del 1990 per sanare una mancanza. Ad oggi i consiglieri metropolitani, secondo l'articolo 14 di questa legge, non possono autenticare le firme. Viene quindi data loro questa possibilità prevedendo che tutti i consiglieri che hanno questo potere (metropolitani, provinciali, comunali) possano esercitarlo senza dover comunicare anticipatamente la propria disponibilità al sindaco ed al presidente delle provincia.
  Le ragioni che sottendono alla proposta sono essenzialmente tre: ridurre il numero di comuni in cui il Consiglio comunale può essere eletto con maggioranze schiaccianti (addirittura i 2/3) con il conseguimento magari di neanche il 40 per cento dei voti. Perché questo è quello che accade oggi: la legge assegna il 66 per cento dei seggi a chi arriva primo, comprimendo in maniera pesante la rappresentanza in Consiglio comunale. Non si propone di abolire questo sistema che nei comuni piccoli – dove probabilmente il dibattito politico non è così acceso – può anche funzionare, si chiede però di ridurre alla sua applicazione ai comuni con meno di 10mila abitanti in maniera che i comuni che hanno un numero di residenti maggiori – e quindi probabilmente un dibattito politico più ricco – possano accedere a sistemi che consentono una migliore rappresentanza delle idee e che in caso di ristretto consenso sulle proposte dei candidati sindaco portino all'elezione del primo cittadino in seguito ad un secondo turno di votazioni; evitare che al ballottaggio venga eletto un candidato che consegue meno voti di quanti ne abbia avuto il suo avversario al primo turno. Emblematico il Pag. 22caso di Pavia del 2014: il candidato sindaco del centrodestra, Cattaneo, conseguì al primo turno il 46 per cento pari a 18.350 voti. Al ballottaggio fu sconfitto dal suo sfidante che di voti in quel secondo turno ne prese appena 17.068. Il tutto perché gli elettori di Cattaneo – sbagliando e ritenendo la partita chiusa – non andarono a votare e scesero a 15.060. Pertanto, paradossalmente, il candidato che prese più voti alle elezioni comunali di Pavia del 2014 fu Cattaneo ma venne eletto sindaco il candidato Depaoli del centrosinistra. Porta anche un altro esempio più recente risalente al 2016: Comune di Vimercate (Monza), il candidato vincitore del ballottaggio ha ottenuto 5.361 voti, meno dei 5.608 che il suo sfidante aveva ottenuto al primo turno (nel quale era arrivato primo. Si vuole trovare una soluzione a questo fenomeno ed allora chi arriva in testa al primo turno, se consegue più del 40 per cento dei voti è eletto sindaco; evitare il proliferare delle liste (aumento firme e cauzione). La cauzione è uno strumento già applicato in molti paesi fra i quali, a titolo di esempio, segnala la Gran Bretagna, l'Australia, il Giappone, paesi democratici come il nostro.
  In quei luoghi sarebbe probabilmente considerato ’originale’ presentare una trentina di liste in un comune di 30mila abitanti e candidare al consiglio comunale il 2 per cento del corpo elettorale, salvo poi registrare che alcune di quelle liste hanno preso meno voti delle firme presentate come puntualmente accaduto anche in nell'ultimo turno delle elezioni amministrative, quello del 2016. A Roma, nella capitale d'Italia, ben tre liste hanno raccolto meno di mille voti, il numero di firme che era necessario per candidarsi. A Napoli le sottoscrizioni necessarie erano 500 ma quattro liste si sono fermate sotto questa asticella di voti. Anche a Torino le firme necessarie a presentare la candidatura erano 500 ma sei liste hanno raccolto meno voti ed una si è addirittura fermata a 98.
  Il meccanismo della cauzione, oltre ad evitare il florilegio di liste personali che si candidano ad ogni tipo di elezione ed in particolare a quelle amministrative, avrebbe anche il merito di dare certezza al procedimento elettorale evitando casi come quello scoppiato in Piemonte solo due anni fa quando le elezioni regionali vinte da Cota nel 2010 furono annullate proprio per irregolarità riscontrate nelle sottoscrizioni a supporto di una piccola lista.
  Con la cauzione tutto ciò non sarebbe stato possibile. In Gran Bretagna ogni candidato alle elezioni politiche, per correre nel proprio collegio uninominale, deve depositare 500 sterline che gli saranno rimborsate se otterrà almeno il 5 per cento dei voti validi. Per le elezioni europee, unico ambito in cui anche nel Regno Unito si vota col sistema proporzionale, il deposito è di 5mila sterline per ogni lista ed il rimborso scatta al conseguimento del 2,5 per cento dei voti.
  Questo sistema si è dimostrato efficace nell'evitare sia le irregolarità più volte riscontrate nel nostro Paese sia il proliferare di liste che parcellizzano il sistema politico italiano, soprattutto nel voto locale. È evidente inoltre che l'ammontare del deposito e la soglia da cui far scattare il rimborso dovrebbero essere tarati sul caso italiano perché il rischio di perdere solo qualche centinaia di euro non farebbe desistere dalla volontà di candidarsi qualche temerario in cerca di momentanea popolarità.
  Quella contenuta nella sua proposta di legge è una proposta tesa a diversificare le norme per l'accesso alla competizione elettorale. Per i partiti rappresentati in parlamento ed iscritti all'albo – e quindi con bilanci trasparenti ed in regola – sarebbe possibile aderire al sistema della cauzione. Per tutti gli altri invece rimarrebbe la raccolta firme con il contestuale raddoppio delle sottoscrizioni necessarie a presentare una lista di candidati.
  Evidenzia, infine, di non essere stato il primo a porre la questione dal momento che in passato anche i Radicali hanno fatto proposte del genere.

  Domenico MENORELLO (CI) chiede che la Commissione valuti l'abbinamento Pag. 23della proposta di legge C. 4188, a sua prima firma, che ritiene intervenga su analoga materia.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in risposta al deputato Menorello, fa notare che l'eventuale abbinamento della proposta di legge testé richiamata sarà valutato in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.
C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini.

(Seguito dell'esame e rinvio – adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che la Commissione deve procedere all'adozione del testo base e che il relatore, deputato Richetti, nella seduta di ieri ha proposto l'adozione della proposta di legge C. 3225 di cui è primo firmatario.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ribadisce la forzatura politica e regolamentare che ha condotto alla proposta di adottare come testo base un provvedimento della maggioranza, in violazione di prerogative spettanti alle opposizioni, prerogative alle quali, a suo avviso, la minoranza non può rinunciare, in quanto costituiscono diritti indisponibili. Si riserva al riguardo di assumere le più opportune iniziative presso la Presidenza della Camera, per fare chiarezza su tale interpretazione del Regolamento della Camera. Passando a taluni aspetti problematici del provvedimento, fa notare che non è la prima volta che, nella legislatura corrente, si tenta di introdurre norme lesive di diritti quesiti, attraverso una interpretazione del principio di retroattività delle norme che appare in contrasto con una consolidata giurisprudenza costituzionale e della Cassazione, che richiama per linee principali. Fa notare che a più riprese la Corte costituzionale, oltre a sottolineare la diversità tra assegno vitalizio e pensione, ha affermato la legittimità di interventi del legislatore in tale delicata materia purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente. Fa notare, dunque, che la Commissione, piuttosto che andare alla ricerca di un facile consenso dell'opinione pubblica, che peraltro non sarebbe mai soddisfatto e richiederebbe interventi sempre più incisivi, dovrebbe valutare con attenzione se il provvedimento in esame rechi, come egli ritiene, interventi irragionevoli e discriminatori ai danni di una sola categoria. Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base il testo della proposta di legge C. 3225, a prima firma del deputato Richetti, rispetto al quale ravvisa evidenti profili di incostituzionalità.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) interviene non nel merito del provvedimento, ma sulla natura della fonte che si sta usando per intervenire sulla materia dei vitalizi dei parlamentari. La fonte idonea, a suo avviso, è indicata dalla Costituzione che, attraverso il riconoscimento dell'autonomia delle Camere e la riserva regolamentare di cui all'articolo 64 la individua implicitamente nelle deliberazione degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato. In questa chiave sottolinea che l'articolo 69 della Costituzione prescrive che la sola indennità dei parlamentari sia stabilita per Pag. 24legge, senza fare riferimento ai loro trattamenti pensionistici. Ricorda come tutti gli atti e i Regolamenti prodotti dalle Camere sulla materia dal 1968 in poi facciano seguito a deliberazioni degli Uffici di Presidenza. In questo caso, quindi, non prevale il principio della gerarchia delle fonti, ma il criterio della competenza. A suo avviso la scelta delle fonti rappresenta dunque un aspetto insuperabile e l'autonomia delle Camere e l'attuazione della riserva regolamentare di cui al citato articolo 64 della Costituzione è ben denotata dai compiti che l'articolo 12 del Regolamento della Camera affida all'Ufficio di Presidenza. Sul tema specifico, osserva come la giurisprudenza costituzionale, richiamata anche dal deputato Sisto, nel precisare il carattere particolare del regime previdenziale dei deputati, ne conferma la specialità che trae la sua fonte, appunto, nei Regolamenti delle Camere. Invita la Commissione a fare attenzione nell'usare la legge come fonte per riformare i vitalizi dei parlamentari, perché si correrebbe il rischio che gli Uffici di Presidenza delle due Camere possano dichiarare cessate le loro attribuzioni in materia. In conclusione, ritiene legittimo il contenuto della proposta di legge che si propone di adottare come testo base, ma lo stesso andrebbe attuato tramite deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato.

  Maurizio LUPI (AP-CpE-NCD) fatto notare che il provvedimento in esame incide su materia riservata all'autonomia delle Camere, sottolinea come l'indipendenza del Parlamento rappresenti il cardine costituzionale della democrazia che, come tale, va salvaguardato. Ricorda come la finalità dell'articolo 69 della Costituzione sia proprio quella di garantire indipendenza economica al parlamentare, sottolineando come tale aspetto sia stato condiviso, ai tempi dell'Assemblea costituente, anche dalle forze di sinistra.
  Piuttosto che ipotizzare interventi del tenore di quelli contemplati nel provvedimento in esame, ritiene che sarebbe più funzionale, anche in una chiave di contrasto all'antipolitica, mettere alla prova la capacità del Parlamento di esercitare la propria autonomia in modo saggio, attraverso l'eliminazione di eventuali sprechi e privilegi. Giudica opportuno dunque evitare atteggiamenti qualunquistici, facendo notare che di tali delicate materie si sono già occupati gli Uffici di presidenza delle Camere. Riservandosi di entrare nel merito più specifico del provvedimento nel prosieguo dell’iter, fa presente che il suo gruppo scriverà, oltre che al presidente Mazziotti Di Celso, alla Presidenza della Camera, per rilevare l'anomalia regolamentare che ha portato la maggioranza ad impadronirsi di prerogative spettanti alle opposizioni, rilevando altresì l'esigenza che su tale provvedimento, che di fatto è venuto a sostituire impropriamente la proposta di legge C. 2354, quantomeno sia data ai gruppi la possibilità di svolgere la discussione generale in Assemblea. In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base il testo della proposta di legge C. 3225, a prima firma del deputato Richetti, pur dichiarando la disponibilità a confrontarsi più nello specifico sul merito del provvedimento.

  Pino PISICCHIO (Misto) concorda con le affermazioni dei deputati Sisto, Lauricella e Lupi e non condivide il fatto che un testo diverso diventi il testo base di un procedimento basato sulla proposta di legge C. 2354 Lombardi. Apprezza la coerenza del Movimento 5 Stelle, le cui posizioni sulla materia dei vitalizi esprimono la filosofia del Movimento medesimo. Non comprende, invece, la posizione del Partito democratico. Sottolinea che si sta andando verso quanto prescriveva l'articolo 50 dello Statuto Albertino in merito all'assenza di indennità o qualsiasi emolumento per i parlamentari, e non sulla strada indicata dagli articoli 51, 67 e 69 della Costituzione. E a suo avviso bene avevano fatto il presidente Mazziotti Di Celso e il deputato Zanetti nell'indicare la modifica costituzionale come percorso necessario per riformare la materia. Si riserva Pag. 25di presentare in Assemblea una pregiudiziale di costituzionalità.

  Francesco SANNA (PD) ritiene costituzionalmente legittimo che il legislatore intervenga su tale delicata materia, facendo notare che l'articolo 69 della Costituzione prevede che i membri del Parlamento ricevano una indennità stabilita per legge. Rilevato che l'istituto della richiamata indennità è stato ampliato con il tempo fino a includervi anche i vitalizi, giudica rispettoso della Costituzione un intervento del legislatore in tale materia, in relazione alla quale ritiene che non possa rivendicarsi una zona franca a favore dei regolamenti parlamentari. Garantire una trasparenza in tale ambito può, a suo avviso, contribuire a ridare credibilità alle istituzioni, favorendo altresì un'applicazione della disciplina previdenziale omogena tra Camera e Senato. In risposta a talune osservazioni svolte sinora nel dibattito, ritiene inutile invocare ulteriori approfondimenti di carattere generale sul merito degli argomenti, atteso che la discussione generale sul testo in questione è stata già svolta e le tematiche sono state sviscerate anche nell'ambito di un'articolata attività conoscitiva.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, nel rispondere al deputato Sisto, fa presente che sul tema dei vitalizi più che un repentino cambiamento, c’è stata una lunga riflessione da parte del suo gruppo, visto che il provvedimento è stato incardinato molto tempo fa. Comprende le perplessità dei colleghi, ma sottolinea che non a caso la Commissione ha svolto una serie di audizioni di esperti. Ricorda, in particolare, come un esperto abbia sottolineato che possa essere legittimo un intervento teso a eliminare privilegi e come in assoluto non sia illegittimo intervenire su diritti quesiti in aderenza a recente giurisprudenza costituzionale. Ritiene incoraggiante lo sviluppo del dibattito e concorda sul fatto che non si debba intervenire su impulso di organi di informazione. Bisogna invece intervenire per modificare storture come i vitalizi dei parlamentari, al fine di valorizzare i passi avanti che sono stati fatti nell'eliminare gli sprechi.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), ricordato come dalle audizioni degli esperti ascoltati dalla Commissione sull'argomento siano emersi anche elementi che vanno in senso contrario a quanto richiamato dal relatore, fa notare che sia la Presidenza della Camera che quella del Senato, nell'ambito dell'esame congiunto dei documenti relativi al conto consuntivo e al progetto di bilancio, hanno dichiarato l'inammissibilità di taluni ordini del giorno – che recavano interventi analoghi a quelli recati dal provvedimento in esame – in quanto in contrasto con i principi di irretroattività della norma e del legittimo affidamento, come definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Rilevato che l'esame della proposta di legge C. 3225, a prima firma del deputato Richetti, è stato fatto convergere, in modo a suo avviso scorretto, nell'ambito del procedimento riguardante un altro provvedimento, ritiene necessario che sia data la possibilità ai gruppi di svolgere un'ampia discussione di carattere generale in Assemblea anche per approfondire i delicati profili di incostituzionalità di cui ritiene sia affetto il testo di cui si propone l'adozione come testo base.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, osserva, in merito a quanto evidenziato dai deputati Sisto e Lupi, che, qualora la Commissione concordasse, si potrebbe chiedere alla Presidente della Camera di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo l'opportunità di consentire al relatore e ai gruppi di esprimersi in via generale e preliminare in Assemblea prima della votazione degli emendamenti.

  Andrea CECCONI (M5S) sottolinea come la possibilità di parlare di vitalizi nasca da una precisa volontà del suo gruppo che, vista la difficoltà di affrontare il tema in Commissione, ha aderito alla proposta di abbinamento al tema dell'indennità Pag. 26avanzata in un secondo tempo dal Partito democratico, dopo che quella forza politica aveva posto un iniziale rifiuto su tale proposta. Il tema non è quindi a suo avviso lo svolgimento di una discussione, ma i tempi stretti che si sono creati per i cambi di posizione del Partito democratico. Dichiara in ogni modo la sua contrarietà ad allungare i tempi, perché è necessario dare una risposta a quanto chiesto dai cittadini e dal Paese.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di approvare, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 3225 Richetti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposta emendative è fissato a martedì 23 maggio, alle ore 16.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
Doc. VII n. 767.

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