CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 96

TESTO AGGIORNATO AL 22 MAGGIO 2017

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la novella all'articolo 459 del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 1, comma 53, del presente provvedimento, se da un lato riduce il limite dell'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, dall'altro determina una maggiore possibilità per i condannati medesimi di ottemperare all'obbligo di pagamento, con effetti prudenzialmente valutati in termini di neutralità ai fini del complessivo gettito per l'erario. Precisa che la predetta novella legislativa appare peraltro suscettibile di determinare risparmi di spesa per l'amministrazione penitenziaria derivanti dalla riduzione del numero di detenuti presso le strutture carcerarie, sebbene allo stato non puntualmente quantificabili.
  Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 85, volte ad introdurre nuovi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, potranno essere attuate – nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, commi da 92 a 94, del presente provvedimento – nell'ambito Pag. 97delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la copertura di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'esercizio della delega medesima potrà comunque essere garantita attraverso l'adozione di specifici provvedimenti legislativi finalizzati al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
  Osserva che, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 91, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, ed in particolare a quelle di cui al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera a) del medesimo comma 91, finalizzato all'accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese, le disposizioni medesime non sembrano suscettibili di comportare effetti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il riordino generale della disciplina previsto dalle norme in esame – volto a razionalizzare ed ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari ed orientato alla generale revisione delle tariffe e delle prestazioni – determinerà un generale recupero di efficienza delle procedure di liquidazione nonché importanti risparmi di spesa a valere sul corrispondente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la novella all'articolo 459 del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 1, comma 53, del presente provvedimento, se da un lato riduce il limite dell'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, dall'altro determina una maggiore possibilità per i condannati medesimi di ottemperare all'obbligo di pagamento, con effetti prudenzialmente valutati in termini di neutralità ai fini del complessivo gettito per l'erario;
    la predetta novella legislativa appare peraltro suscettibile di determinare risparmi di spesa per l'amministrazione penitenziaria derivanti dalla riduzione del numero di detenuti presso le strutture carcerarie, sebbene allo stato non puntualmente quantificabili;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 85, volte ad introdurre nuovi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, potranno essere attuate – nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, commi da 92 a 94, del presente provvedimento – nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la copertura di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'esercizio della delega medesima potrà comunque essere garantita attraverso l'adozione di specifici provvedimenti legislativi finalizzati al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie;
    con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 91, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, ed in particolare a quelle di cui al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera a) del medesimo comma 91, finalizzato all'accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese, le disposizioni medesime non sembrano suscettibili di comportare effetti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il riordino generale della disciplina previsto dalle norme in esame – volto a razionalizzare ed ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari ed orientato alla generale revisione delle tariffe e delle prestazioni – determinerà un generale Pag. 98recupero di efficienza delle procedure di liquidazione nonché importanti risparmi di spesa a valere sul corrispondente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione era in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul testo del provvedimento, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato). Inoltre fa presente, ad integrazione di quanto riportato nella medesima relazione tecnica e nella relativa nota di accompagnamento della Ragioneria generale dello Stato, alcuni elementi di chiarimento ulteriori volti a superare i profili problematici relativi ad alcune disposizioni del testo.
  In merito all'articolo 8, comma 6, volto a prevedere, al fine di aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, un'attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari, rileva che tali attività possono essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare attraverso la riprogrammazione delle risorse di cui al fondo «La buona scuola».
  In merito all'articolo 9, recante un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 volta a finanziare progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, non presentando il Fondo per interventi strutturali di politiche economica – utilizzato per la relativa copertura finanziaria – le necessarie disponibilità, propone una diversa formulazione della disposizione in oggetto con una rimodulazione della relativa autorizzazione di spesa e con una diversa copertura finanziaria. In particolare suggerisce di limitare l'autorizzazione di spesa in esame agli anni 2017 e 2018, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di provvedere alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, alla luce dei chiarimenti e delle osservazioni formulati dal Governo, si riserva di formulare una proposta di parere.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2017.

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  Il Viceministro Enrico MORANDO, ad integrazione dei chiarimenti già illustrati nelle precedenti sedute, suggerisce di prevedere coperture finanziarie alternative con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, capoverso Art. 4, commi 6, in materia di Piano nazionale per le aree naturali protette, nonché all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 5, in materia di potenziamento della gestione e funzionamento delle aree marine protette.
  In particolare, per quanto riguarda il Piano nazionale per le aree naturali protette, previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, capoverso Art. 4, ritiene necessario modificare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 6 e 7 del medesimo capoverso, nel senso di prevedere, da un lato, la soppressione al comma 2 del riferimento alle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, dall'altro, che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020.
  Inoltre, all'articolo 12, ritiene necessario riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 5 e 6, nel senso di prevedere che, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette.
  Rileva che adottando tali modalità alternative di finanziamento delle predette disposizioni si eviterebbe così di intaccare le risorse del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che potrebbero rimanere disponibili per altri provvedimenti, con particolare riferimento al decreto-legge n. 50 del 2017 (C. 4444), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, in corso di conversione.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 7, nonché gli emendamenti 1.800, 5.800 e 24.800 della Commissione;
   preso atto del contenuto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo;
   rilevato che:
    con riferimento al Piano nazionale per le aree naturali protette, previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, capoverso Art. 4, appare necessario modificare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 6 e 7 del medesimo capoverso come indicato dal rappresentante del Governo, nel senso di prevedere, da un lato, la soppressione al comma 2 del riferimento alle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, dall'altro, che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020;
    appare necessario sopprimere l'articolo 2-bis, poiché prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali per le aree protette mediante l'emanazione di un decreto ministeriale, senza definire l'entità e i profili di tali agevolazioni fiscali, rimessi integralmente ad una fonte di rango secondario, e Pag. 100quindi senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
    all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso comma 7, appare necessario sopprimere i periodi secondo e terzo, che introducono, per gli incarichi di Presidente e di membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché di Presidente delle aree marine protette, una deroga al divieto posto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che vieta di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito, giacché la predetta deroga appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso comma 10 e capoverso comma 10-bis, appare opportuno ripristinare il testo approvato dal Senato, sostituendo quindi il Revisore unico dei conti con il Collegio dei revisori dei conti, posto che la previsione di un organismo monocratico di revisione dei conti si pone in controtendenza con le norme di contabilità, di cui agli articoli 14 e 16 della legge n. 196 del 2009, che prevedono, rispettivamente, il controllo e il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci, assicurando la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche;
    con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d), capoverso comma 11, che, tra l'altro, introduce una commissione tecnica incaricata di scegliere i componenti della rosa dei candidati al ruolo di direttore dell'Ente parco, appare necessario prevedere, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che all'istituzione e al funzionamento della predetta commissione tecnica si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente parco a legislazione vigente;
    all'articolo 4, comma 1, lettera g), capoverso comma 14-bis, appare necessario precisare che l'ISPRA provvede alle attività di supporto previste dalla citata disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 5, comma 1, lettera a), che reca modifiche alla disciplina del regolamento del parco, appare necessario modificare al numero 3.2) il capoverso lettera b-bis), volto ad introdurre il divieto di svolgimento, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, delle attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, nel senso indicato dalla Commissione con l'emendamento 5.800 che fa salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti, giacché, in caso contrario, la disposizione risulterebbe suscettibile di determinare minori entrate derivanti dalle royalties corrisposte per lo svolgimento di tali attività;
    all'articolo 5, comma 1, lettera b), che reca modifiche alla disciplina del piano del parco, appare necessario precisare, al numero 2-bis), capoverso comma 1-bis, che gli enti territoriali coinvolti provvedono alle attività di promozione e valorizzazione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 6 con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-quaterdecies, che prevede l'inclusione degli enti gestori dell'area protetta nell'elenco dei soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF, appare necessario posticipare la decorrenza di tale disposizione all'anno 2018, essendo il riferimento all'anno 2017 ormai non più attuale;
    all'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 18, relativo all'istituzione di aree marine protette, appare necessario prevedere Pag. 101che all'attuazione delle relative disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 12, comma 1, il funzionamento della consulta di cui al comma 9 dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991, introdotto dal medesimo articolo 12, sarà assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla relativa clausola di neutralità finanziaria;
    all'articolo 12, appare necessario riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 5 e 6 come indicato dal rappresentante del Governo, nel senso di prevedere che, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette;
    appare necessario integrare la formulazione della clausola di copertura finanziaria dell'onere derivante dall'incremento della citata autorizzazione legislativa di spesa, inserendo, all'articolo 12, comma 6, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
    le attività di vigilanza di cui all'articolo 13 potranno essere svolte dal Ministero dell'ambiente con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    appare necessario sopprimere l'articolo 17-bis, che prevede che dal 1o gennaio 2018 le riserve statali che già ricadono o vengono a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale siano affidate ai relativi enti gestori, giacché tale disposizione appare suscettibile di comportare maggiori oneri riconducibili alla conseguente rimodulazione delle competenze tra l'Arma dei carabinieri e gli enti parco;
    con riferimento all'articolo 19, che prevede l'istituzione del parco nazionale del Matese e del parco nazionale di Portofino, sarà possibile procedere alla rimodulazione della ripartizione delle risorse già assegnate ad altri Enti parco attualmente operanti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    al predetto articolo 19, appare opportuno precisare, ai commi 2 e 3, il carattere annuo degli oneri aventi decorrenza dal 2018, nonché prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
    all'articolo 19-bis, in materia di Appennino parco d'Europa (APE), appare necessario prevedere che all'attuazione delle relative disposizioni le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare necessario precisare che le attività previste dall'articolo 25, a carico del Comitato paritetico per la biodiversità, siano svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 27, che reca una delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, appare necessario prevedere che dall'attuazione della medesima delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che lo schema di decreto legislativo sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo e che il medesimo schema sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,Pag. 102
  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1-bis, comma 2, capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:
    sopprimere le parole:
a legislazione vigente;
    sostituire i commi 6 e 7 con il seguente: 6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;
    sopprimere l'articolo 2-bis;
   all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere i periodi secondo e terzo;
    al comma 1, lettera
d), prima del capoverso 11-bis, premettere il seguente: 11.1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
    al comma 1, lettera g), capoverso 14-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso b-bis), sia approvato l'emendamento della Commissione 5.800;
   all'articolo 5, comma 1, lettera
b), numero 2-bis), capoverso 1-bis), secondo periodo, dopo le parole: le risorse che questi ultimi aggiungere le seguenti:, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;
   all'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-quaterdecies, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018;
   all'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 18, aggiungere in fine il seguente comma: 8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 12, sostituire i commi 5 e 6 con il seguente: 5. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;
   sopprimere l'articolo 17-bis;
   all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 3, dopo le parole: euro 3.000.000 aggiungere la seguente: annui;
    aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;Pag. 103
   all'articolo 19-bis, aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 25, aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:
    dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
    al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.;
    al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari;

  e con la seguente condizione:
   all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 10 e capoverso 10-bis, si provveda a ripristinare il testo approvato dal Senato, sostituendo il Revisore unico dei conti con il Collegio dei revisori dei conti».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 7 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 1.800, 5.800 e 24.800 della Commissione.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Vella 4.8 che, nel riscrivere la disciplina relativa all'indennità spettante al presidente dell'Ente parco, sopprime la parte del testo che prevede che gli oneri finanziari connessi sono a carico del bilancio dell'Ente parco, senza tuttavia prevedere una copertura finanziaria alternativa;
   Terzoni 4.82 e identici Zaratti 4.307 e Pellegrino 4.306, che dettano norme volte a disciplinare la dotazione organica dell'Ente parco, sopprimendo, al comma 1, lettera g), capoverso 14, ultimo periodo, la clausola di neutralità finanziaria;
   identici Zaratti 8.63 e Pellegrino 8.232, che incrementano del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, destinando i relativi proventi all'alimentazione di un apposito Fondo, riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette, violando in tal modo il principio dell'unità di bilancio;
   identici Busto 19.5 e Segoni 19.6, volti a modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 19, comma 3, del provvedimento in esame, prevedendo che agli oneri relativi alla istituzione dei parchi nazionali Matese e Portofino si provveda – senza ulteriori specificazioni – a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al Ministero della difesa, in tal modo configurando una modalità di copertura non conforme a quelle prescritte dalla vigente disciplina contabile.Pag. 104
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   identici Catanoso 1.28 e Fiorio 1.204, che prevedono che l'ente gestore dei siti di importanza comunitaria, delle previste zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale ricadenti in un parco nazionale o regionale o in un'area marina protetta debba gestire le stesse in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   Martinelli 1.27, che prevede che le aree esterne alla rete ecologica europea denominata «Natura 2000» possano essere date in gestione, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati, anziché agli enti gestori delle aree protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   identici Catanoso 1.206 e Fiorio 1.208, volte a prevedere che le aree esterne alla rete ecologica europea denominata «Natura 2000» possano essere date in gestione anche ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati, oltre che agli enti gestori delle aree protette, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   Terzoni 1.32 che, relativamente all'attribuzione all'ISPRA delle funzioni di supporto tecnico-scientifico e di monitoraggio e controllo ambientale, sostituisce la clausola di invarianza finanziaria con la previsione secondo cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione si fa fronte, per il triennio 2018-2020, mediante le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 29-bis, che l'emendamento stesso è volto ad aggiungere, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e, per gli anni successivi, mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del fondo per le aree protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito sia alle modalità di finanziamento del Fondo, sia alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   identici Zaratti 1.30 e Pellegrino 1.210, che prevedono che per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA si provveda, nei limiti di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;
   Benedetti 1-bis.205, De Rosa 1-bis.420, De Rosa 1-bis.421, volte ad incrementare il numero dei componenti della Consulta tecnica per le aree naturali protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   Pellegrino 1-bis.200, volta a modificare le disposizioni vigenti in materia di Programma triennale per le aree naturali protette, prevedendo l'istituzione, presso il Pag. 105Ministero dell'ambiente, di un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il Programma triennale, e che all'onere connesso al finanziamento del Piano economico-finanziario 2018-2020, predisposto annualmente dall'ente gestore dell'area protetta, quantificato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito sia alle modalità di finanziamento del Fondo, sia alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Zaratti 1-bis.201, volto a modificare le disposizioni vigenti in materia di Programma triennale per le aree naturali protette, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il Programma triennale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle modalità di finanziamento del Fondo;
   Pellegrino 2.04, che consente ai giovani imprenditori, residenti nei comuni all'interno dell'area protetta, di avvalersi di un regime fiscale agevolato, prevedendo che alla copertura dei relativi oneri, quantificati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante incremento del 20 per cento dell'aliquota di prodotto della coltivazione di idrocarburi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Venittelli 2.0200, che prevede che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, e ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Venittelli 2.0201, che prevede che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per una serie di obiettivi elencati nell'emendamento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Benedetti 4.505, che prevede che la dotazione organica del parco contempli obbligatoriamente la presenza di personale dotato di comprovata competenza in gestione faunistica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Laffranco 4.27, che prevede la soppressione del capoverso 14-ter del comma 1, lettera g), volto a prevedere la possibilità per gli Enti parco i cui territori insistano nella stessa regione o in regioni confinanti di stipulare convenzioni per lo svolgimento coordinato o condiviso delle proprie funzioni, allo scopo di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Fiorio 5.218, volto a istituire, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. Al riguardo, per quanto la proposta Pag. 106emendativa sia corredata da apposita clausola di invarianza finanziaria, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Vella 5.35, che prevede la possibilità che il Piano per il parco possa prevedere la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono gli obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Pastorelli 7.1 e Castiello 7.200, che riconoscono un indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica non solo nel parco, ma anche nei territori situati a meno di sei chilometri dal perimetro o contigui al parco stesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   Bargero 8.201, volto a stabilire che regioni e province autonome trasferiscano una quota del canone demaniale per concessioni di derivazioni d'acqua agli enti gestori delle aree protette nelle quali si trovano le opere di presa o ricadono gli effetti. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Pellegrino 8.53, volto a disporre la cessazione delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno delle aree protette a decorrere dal 1o gennaio 2020. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   identici Zaratti 8.56 e Pellegrino 8.219, diretti a vietare il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni di impianti e attività nei territori dell'area protetta. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   identici Vella 8.31, Pastorelli 8.32, Pellegrino 8.60, Terzoni 8.69 e Castiello 8.86, che prevedono che gli enti gestori delle aree protette possano prevedere non meglio precisate agevolazioni per le produzioni locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   identici Busto 9.49 e Segoni 9.88, volti a prevedere che nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette sia prevista la presenza di almeno due zoologi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   identici Segoni 9.76 e Busto 9.129, volti a prevedere che una quota pari al 30 per cento di tutti gli introiti dell'ente gestore dell'area protetta, e non solo quelli derivanti dalla vendita degli animali abbattuti o catturati, sia versata all'ISPRA. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti delle proposte emendative sull'entità delle risorse a disposizione degli enti gestori delle aree protette per lo svolgimento delle loro attività;
   identici Busto 9.51 e Segoni 9.90, volti a prevedere che in ogni parco nazionale siano istituiti centri di recupero degli animali selvatici. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   Sani 9-ter.01, che prevede la trasformazione di quattro consorzi relativi all'attività mineraria in enti parco geologici e geominerari. Al riguardo, reputa opportuno Pag. 107acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   identici Benedetti 11.2, Pellegrino 11.3 e Zaratti 11.200 che, sostituendo l'articolo 11 del provvedimento in esame, attribuiscono, tra l'altro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di determinare le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta, stabilendo altresì che i relativi oneri possano gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico degli enti locali, in ciò riproducendo analoga disposizione attualmente collocata all'interno dell'articolo 12 del provvedimento in esame, concernente il programma triennale per le aree marine protette. Al riguardo, fermo restando il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme contenute nelle proposte emendative in esame e la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare effettiva attuazione alle proposte emendative stesse nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Pastorelli 11.14, che prevede che le Capitanerie di porto esercitino la sorveglianza, oltre che nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare, anche nelle riserve marine. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la possibilità per le Capitanerie di porto di fare fronte ai compiti di sorveglianza sopra indicati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Benedetti 11.15, che prevede che, in relazione alla pianta organica dell'area marina protetta e all'impiego del personale, si applichi l'articolo 9, comma 14, della legge n. 394 del 1991, che consente, tra l'altro, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Terzoni 12.1, che prevede, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo alimentato con risorse nazionali, volto a finanziare il Programma triennale per le aree marine protette di cui all'articolo 12, nonché a cofinanziare programmi e progetti – regionali, nazionali ed europei – presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette e a finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari connessi alla proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che non appaiono chiare le modalità di finanziamento del Fondo in parola;
   Vella 12.8, che prevede che ai parchi nazionali con estensione a mare siano assegnate dotazioni di personale per la gestione della parte a mare. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Benedetti 12.10, volto ad abrogare l'articolo 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha disposto la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Baradello 13.1, che prevede, tra l'altro, che le funzioni di sorveglianza all'interno delle aree protette, esercitate dagli agenti guardiaparco, possano essere attribuite Pag. 108ad agenti del disciolto Corpo forestale dello Stato, ad agenti di polizia locale appartenenti agli enti di area vasta ovvero a militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, stabilendo altresì la rideterminazione della dotazione organica degli Enti parco e il trasferimento in favore dei medesimi delle risorse finanziarie statali corrispondenti al trattamento economico complessivo dei soggetti che abbiano optato per la mobilità presso l'Ente parco. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Terzoni 13.3, che affida all'Arma dei Carabinieri la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, rimettendo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle strutture e del personale dell'Arma da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, nonché la determinazione dei sistemi e delle modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   identici Pellegrino 13.2, Terzoni 13.4 e Zaratti 13.201, Pellegrino 13.200, che attribuiscono i compiti di sorveglianza sui territori delle aree naturali protette al Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco, demandando ad un apposito decreto l'individuazione dei beni delle strutture da dislocare presso gli Enti parco medesimi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   identici Busto 13.5 e Segoni 13.50, che riconoscono alle guardie dei parchi regionali, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa delle proposte emendative in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle medesime;
   identici Busto 13.6 e Segoni 13.60, che equiparano i guardaparco delle aree protette regionali agli agenti di polizia giudiziaria, prevedendo altresì che il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa delle proposte emendative in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle medesime;
   Terzoni 15.02, che prevede che le regioni garantiscano la vigilanza e la sorveglianza delle aree naturali protette regionali in modo costante e continuativo, stabilendo altresì che i guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa della proposta emendativa in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla medesima;
   Castiello 15.03 e Pellegrino 15.01, che prevedono che ai guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa delle proposte emendative in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle medesime;Pag. 109
   Rampelli 19.200, che reca l'istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica, senza tuttavia intervenire sui commi 2 e 3 dell'articolo 19, recanti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di sostenere gli adempimenti relativi all'istituzione e al funzionamento del parco nazionale Terra Protetta nell'ambito delle risorse previste al citato articolo 19, commi 2 e 3, del presente provvedimento e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Rampelli 19.0200, che reca l'istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica, prevedendo che possa avvalersi di personale in posizione di comando, di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dagli enti locali interessati, nonché, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Lazio per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Calabrò 19.3, che istituisce il parco nazionale della Terra Protetta, senza tuttavia intervenire sui commi 2 e 3 dell'articolo 19, recanti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di sostenere gli adempimenti relativi all'istituzione e al funzionamento del parco nazionale Terra Protetta nell'ambito delle risorse previste al citato articolo 19, commi 2 e 3, del presente provvedimento e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   identici Pellegrino 21.1 e Terzoni 21.3, che novellano l'articolo 36 della legge n. 394 del 1991, prevedendo l'individuazione di ulteriori aree marine di reperimento, nelle quali potranno essere istituiti parchi marini o riserve marine. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Segoni 22.2 e 22.3, Zaratti 22.201, che intervengono a vario titolo sulla disciplina della demolizione di opere abusive a cura del comune o della pubblica amministrazione competente. Al riguardo, fermo restando il carattere prevalentemente procedurale delle disposizioni recate dalle proposte emendative in commento, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di assicurare la neutralità delle stesse sotto il profilo finanziario;
   Baradello 22.4, che, introducendo l'articolo 10-bis della legge n. 394 del 1991, concernente misure in tema di semplificazione amministrativa, prevede, tra l'altro, che la Scuola nazionale dell'amministrazione pubblica organizzi specifici corsi per il personale delle aree protette sul contrasto all'illegalità e che le spese che i parchi nazionali e regionali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi e sono in ogni caso ammesse anche in deroga ad altra disposizione di legge. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Laffranco 24.206, che attribuisce agli enti parco la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Terzoni 24.1 e identici Pellegrino 24.3 e Zaratti 24.200, che prevedono che l'Ente parco, in relazione alla funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ad esso attribuita, debba disporre di strutture in Pag. 110grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Castiello 26.0200, che prevede che la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 6 del 1989, abbia carattere obbligatorio e non facoltativo, come attualmente previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   identici Terzoni 27.1, 27.3 e Zaratti 27.203, Benedetti 27.2 e Castiello 27.200, che prevedono che i presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedano, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, che comprenderà almeno il territorio dei Parchi naturali del Delta del Po delle due citate regioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Vella 27.10 e 27.16, che intervengono sui principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, prevedendo, rispettivamente, misure specifiche a tutela della piccola pesca e della pesca turismo, ed erogazioni di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di start-up innovative, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nelle proposte emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Terzoni 29.01 che, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, assegna uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2018-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata.

  Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.800 della Commissione ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere favorevole sull'emendamento 5.800 della Commissione, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.27, 1.28, 1.30, 1.32, 1.204, 1.206, 1.208, 1.210, 1-bis.205, 1-bis.420, 1-bis.421, 1-bis.200, 1-bis.201, 4.8, 4.27, 4.82, 4.306, 4.307, 4.505, 5.35, 5.218, 7.1, 7.200, 8.31, 8.32, 8.53, 8.56, 8.60, 8.63, 8.69, 8.86, 8.201, 8.219, 8.232, 9.49, 9.51, 9.76, 9.88, 9.90, 9.129, 11.2, 11.3, 11.14, 11.15, 11.200, 12.1, 12.8, 12.10, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.50, 13.60, 13.200, 13.201, 19.3, 19.5, 19.6, 19.200, 21.1, 21.3, 22.2, 22.3, 22.4, 22.201, 24.1, 24.3, 24.200, 24.206, 27.1, 27.2, 27.3, 27.10, 27.16, 27.200, 27.203, e sugli articoli Pag. 111aggiuntivi 2.04, 2.0200, 2.0201, 9-ter.01, 15.01, 15.02, 15.03, 19.0200, 26.0200, 29.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 7, nonché sugli emendamenti 1.800 e 24.800 della Commissione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

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