CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 maggio 2017
818.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 90

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, avverte che la deputata Luisa Bossa ha cessato di far parte della Commissione.

DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.
C. 4452 Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che il decreto-legge n. 55 del 2017, che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla IX Commissione Trasporti, non introduce Pag. 91modifiche alle norme vigenti ma disciplina una specifica operazione di salvataggio volta ad evitare «l'interruzione dell'attività svolta da Alitalia – Società aerea italiana spa». In particolare, il decreto-legge definisce le condizioni di concessione di un prestito alla società Alitalia, volto ad assicurare la possibilità di elaborare un piano di ristrutturazione dell'impresa, nei limiti previsti dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il presupposto di urgenza e di necessità dell'intervento è rappresentato dalla gravissima situazione finanziaria di Alitalia, che presenta una situazione debitoria complessiva di debito circa 3 miliardi di euro, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni correnti, anche funzionali all'esercizio dell'attività di collegamento aereo in regime di servizio pubblico con la conseguenza che, qualora si determinasse una interruzione del servizio, ciò comporterebbe un grave disagio per gli utenti e gravi difficoltà di ordine sociale. Essendo necessario assicurare un'adeguata entità di circolante, e non essendo possibile l'erogazione del medesimo sulla base della legislazione vigente, in considerazione del fallimento del ricorso al mercato, è risultato necessario il ricorso allo strumento del decreto-legge.
  Il decreto-legge in esame si compone di due articoli.
  L'articolo 1, comma 1, dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, che il Ministero dello sviluppo economico, con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, erogherà a favore di Alitalia, entro 5 giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
  Rammenta ai colleghi che con decreto del MISE del 2 maggio 2017 è stata disposta l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del collegio commissariale della società, ai sensi della cosiddetta legge Marzano (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni in legge n. 39 del 2004).
  L'erogazione del prestito è prevista per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio di Alitalia, con particolare riferimento ai collegamenti aerei svolti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli coperti da oneri di servizio pubblico, nonché per ciò che concerne la continuità dei rapporti internazionali tra vettori aerei, ed è concessa nelle more dell'esecuzione del programma di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetta legge Prodi-bis), in conformità alla normativa europea.
  Alla copertura finanziaria del provvedimento si provvede per 300 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse dell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017, attualmente all'esame della Camera dei deputati. I restanti 300 milioni di euro derivano dalla riduzione del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato (istituito con decreto-legge n. 66 del 2014).
  L'articolo 2 del decreto-legge ne disciplina l'entrata in vigore.
  Sotto il profilo della compatibilità comunitaria del provvedimento, rileva che la concessione di un prestito di 600 milioni da parte dello Stato e finalizzato al salvataggio di Alitalia rientra nella materia degli aiuti di Stato dettagliatamente disciplinata dall'ordinamento dell'Unione europea.
  In materia di aiuti di Stato, evidenzia come l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiari «incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». L'articolo 107 del Trattato ammette alcune deroghe al divieto di aiuti di Stato, ritenendo talune forme di aiuto compatibili con il mercato interno (paragrafo Pag. 922) e rimettendo, invece, alla discrezionalità della Commissione o del Consiglio la valutazione della compatibilità di altre (paragrafo 3).
  Ai fini del presente decreto, il prestito da rendere ad Alitalia spa rientra nell'ambito degli aiuti contemplati dagli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)» della Commissione europea. Gli Orientamenti sono rivolti alle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine, tra cui quelle oggetto di procedura concorsuale per insolvenza, e consentono due tipologie di aiuto: gli aiuti al salvataggio dell'impresa e gli aiuti alla ristrutturazione dell'impresa.
  Secondo gli Orientamenti, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio» (paragrafo 26). Al contrario, «gli aiuti per la ristrutturazione spesso comportano un'assistenza più permanente e devono ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, consentendo, al contempo, un sufficiente contributo proprio e una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza» (paragrafo 27).
  In linea generale, affinché gli aiuti alle imprese non finanziarie in difficoltà siano considerati conformi alla disciplina dall'Unione europea è necessario che lo Stato richiedente dimostri il rispetto di questi requisiti: contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune; necessità dell'intervento statale; adeguatezza della misura di aiuto; effetto di incentivazione; proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo); prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri; trasparenza dell'aiuto.
  Inoltre gli aiuti possono essere concessi per una sola operazione di ristrutturazione, secondo il cosiddetto principio dell'aiuto «una tantum»: qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto o dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), la Commissione non autorizzerà altri aiuti. Tale principio conosce alcune deroghe (paragrafo 72); tra queste, l'aiuto è ammesso se si rendano necessari nuovi aiuti dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili all'impresa ovvero se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.
  In caso di SIEG (Servizi di interesse economico generale) in difficoltà, la Commissione dovrà tenere conto della natura specifica del SIEG e della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, tenuto conto degli aiuti già ricevuti, inclusa la compensazione per gli obblighi di servizio pubblico. Rammenta infine che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge fa riferimento alla conformità alla normativa europea dell'intervento effettuato; non viene tuttavia richiamata esplicitamente nel testo la disciplina degli aiuti di Stato applicabile.
  Preso atto che nessuno dei colleghi intende intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia – è stato approvato dal Senato ed è il frutto della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di tre progetti di legge già approvati dalla Camera:
   il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, S. 2067);
   la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844);
   la proposta di legge Molteni C. 1129 (Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, S. 2032).

  Più precisamente, il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 15 marzo 2017, a seguito della presentazione di un maxiemendamento da parte del Governo, su cui è stata posta la questione di fiducia.
  Il provvedimento all'esame della Commissione consta di un articolo unico diviso in 95 commi; per la descrizione analitica del testo invita i colleghi a consultare il dossier di documentazione n. 551 del Servizio Studi della Camera, che fornisce altresì un testo a fronte delle disposizioni del disegno di legge in esame e di quelle corrispondenti già contenute nei progetti di legge approvati dalla Camera il 23 settembre 2015 (S. 2067 e S. 1844). In questa sede, avverte che si limiterà ad evidenziare, su un piano generale, i tratti caratteristici dell'intervento legislativo in commento.
  In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il disegno di legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio.
  Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge S. 1844 (già approvato dalla Camera dei deputati) e oggetto di modifiche nel corso dell'esame al Senato.
  Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario.
  Il testo all'esame della Commissione contiene poi modifiche di natura processuale. Segnala, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza.
  Da ultimo, il disegno di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.
  Passando ad esaminare i contenuti del disegno di legge di diretto interesse della Commissione, alla luce delle proprie competenze, in vista del parere sulla compatibilità Pag. 94comunitaria del provvedimento, intende richiamare l'attenzione sulle seguenti disposizioni:
   ai commi da 10 a 15, il disegno di legge interviene a modificare la disciplina della prescrizione; in particolare, il comma 14, novellando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dispone che l'interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere per una serie di reati, tra cui vengono ricompresi i reati di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (articolo 322-bis del codice penale);
   nella delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, contenuta ai commi da 18 a 20, il comma 18 dispone che il Governo – nell'emanare il decreto legislativo – debba rivedere la citata disciplina alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
   tra le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, di cui ai commi da 73 a 79, il comma 74 – introdotto dal Senato – interviene sull'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 317, 319, 319-ter e quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); infine, nell'ambito delle disposizioni di delega per la riforma delle intercettazioni, delle impugnazioni penali e dell'ordinamento penitenziario, contenute nei commi da 82 a 91, il comma 84 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (lettere da a) ad e)). Più precisamente, alla lettera c) si dispone che il Governo nell'emanazione dei decreti legislativi dovrà tenere conto delle decisioni e dei princìpi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione. Ricorda che questo principio e criterio direttivo è stato inserito nel corso dell'esame in Senato.

  Preso atto che i riferimenti alla disciplina europea operano prevalentemente come richiami ai principi che dovranno orientare la futura disciplina in materia di casellario giudiziale e di intercettazioni (commi 18 e 84), allo stato non sembrano emergere evidenti profili di incompatibilità comunitaria del disegno di legge, fermo restando che il pieno rispetto della disciplina europea andrà verificato in sede di attuazione delle deleghe richiamate e sarà oggetto di un successivo esame parlamentare.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo C. 338 Catanoso e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Maria IACONO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – del nuovo testo del provvedimento recante «Interventi per il settore ittico».
  Rammenta che sul provvedimento la XIV Commissione si era già espressa lo scorso 6 aprile 2016 con un parere favorevole. Il testo ritorna ora all'esame della Commissione con diverse modifiche approvate dalla Commissione Agricoltura che non ne hanno tuttavia modificato l'impianto. L'intervento proposto rimane volto a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura.
  In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, consistenti nel:
   l'incentivare una gestione razionale delle risorse, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone;
   sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva;
   assicurare un sistema di relazioni efficiente tra lo Stato e le regioni per garantire l'applicazione delle politiche europee.

  L'articolo 2 prevede una delega per il riordino e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine è prevista l'emanazione di uno o più decreti legislativi (comma 1), da emanare entro diciotto mesi, aventi natura di testi unici. I criteri e principi direttivi a cui dovranno ispirarsi sono declinati al comma 2 che fa riferimento, tra l'altro, al coordinamento e adeguamento della normativa nazionale con quella internazionale ed europea e alla semplificare delle procedure amministrative in materia di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e licenze. Il comma 3 definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi in esame mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
  L'articolo 2-bis, di nuova introduzione, reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Si prevede di utilizzare le risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per garantire agli operatori della pesca, armatori ed imbarcati, l'equo indennizzo o ristoro in caso di sospensione dell'attività di pesca dovuta al fermo biologico o ad altre cause legate alle avversità metereologiche o a ristrutturazioni aziendali.
  L'articolo 3 istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, sul quale confluiscono le risorse derivanti dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 12, comma 3, da parte di coloro che praticano la pesca sportiva. Ai sensi del comma 2 il Fondo è chiamato a svolgere le seguenti attività: a) stipula di convenzioni per la salvaguardia dell'ambiente marino; b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; c) svolgimento di campagne di educazione alimentare; c-bis) interventi per favorire l'accesso al credito attraverso l'istituzione di un apposito sportello presso Ismea; c-ter) attivazione di programmi di formazione professionale; c-quater) progetti dedicati alla tutela e allo sviluppo delle risorse ittiche autoctone.
  L'articolo 4 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni. I distretti di pesca sono sistemi produttivi locali che saranno istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole; sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.
  L'articolo 5 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca.
  L'articolo 6 aggiunge gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della cooperazione Pag. 96e dell'associazionismo delle imprese di pesca (articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 154 del 2004).
  L'articolo 7 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. In particolare, il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, rinvia a un decreto l'attuazione nell'ordinamento interno della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Il comma 2 prevede che in attuazione degli obblighi europei, gli operatori devono apporre le informazioni relativi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione.
  L'articolo 8 autorizza il Governo ad adeguare la normativa primaria in materia di pescaturismo ed ittiturismo enucleando i principi ed i criteri direttivi che devono informare la riforma.
  L'articolo 9 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.
  L'articolo 10 disciplina la vendita diretta dal pescatore al consumatore finale dei prodotti derivanti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine.
  L'articolo 12 prevede che l'esercizio della pesca non professionale è subordinato alla comunicazione e al pagamento di un contributo annuale il cui importo sarà stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e sarà compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata e alla tipologia dell'imbarcazione utilizzata. Sono esentati i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e le persone con disabilità. In caso di violazione è previsto il pagamento di sanzioni. Il 50 per cento dei proventi è destinato al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica; il 30 per cento è destinato all'incremento delle attività di vigilanza svolte dalle Capitanerie di porto per il contrasto alla pesca illegale; il restante 20 per cento è destinato alla promozione della pesca sportiva.
  L'articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva. I principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, all'opportunità di adeguare le disposizioni sugli attrezzi di pesca alla normativa comunitaria nonché alla necessità di coordinare e riorganizzare in generale la normativa in materia.
  L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca e di costo dell'energia elettrica impiegata dalle imprese di acquacoltura.
  L'articolo 15 ripristina le funzioni della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 16 prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso assegnate, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito per una quota non superiore al 20 per cento esclusivamente tra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria.
  L'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, come da ultimi modificati dal collegato agricolo, in modo da prevedere la confisca del prodotto al posto della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie. In caso di pesca di specie sotto taglia sono state rimodulate le sanzioni in modo da rapportarle più specificamente Pag. 97alla quantità del pescato, sopprimendo le sanzioni accessorie aventi ad oggetto la sospensione dell'esercizio commerciale.
  L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia.
  Preso atto che nessuno dei colleghi intende intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 maggio 2017. — –Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Atto n. 401.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

  Michele BORDO, presidente, segnala che il relatore sul provvedimento, onorevole Manfredi, riterrebbe opportuno rinviare alla seduta di domani l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, 17 maggio, alle ore 14.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
COM(2016)710 final.
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII-bis, n. 5.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, illustra i contenuti della relazione per l'Assemblea (vedi allegato) che formula anche alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, 17 maggio, alle ore 14.

  La seduta termina alle 14.40.

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