CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 maggio 2017
815.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 12

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, presidente, ricorda che il 14 marzo 2017 è pervenuta dal tribunale di Roma, Sezione del Giudice per le indagini preliminari – Ufficio XXII, una questione di insindacabilità relativa un procedimento penale (il n. 4576/17 RGNR – n. 6176/17 RG GIP) nei confronti del deputato Matteo Orfini e dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli.
  Ricorda altresì che il Gruppo del M5S ha già espresso il proprio orientamento nelle precedenti sedute. Invita, pertanto, gli altri gruppi ad esprimersi sulla questione di insindacabilità in esame.

  Anna ROSSOMANDO (PD) rileva, in primo luogo, come la questione presenti taluni profili inusuali, atteso che, normalmente, la magistratura trasmette gli atti alla Camera dopo il rinvio a giudizio o quantomeno dopo l'avviso di conclusione delle indagini, mentre, nel caso di specie, il procedimento penale sembra essere in una fase molto iniziale.
  Rileva, inoltre, come l'ordinanza trasmessa dal Tribunale di Roma delimiti e circoscriva l'oggetto della questione con precisione, chiedendo in sostanza alla Camera di pronunciarsi sulla sindacabilità o meno dell'annuncio di una conferenza stampa, avvenuto con un sintetico messaggio diffuso tramite un noto social network: «Ostia finta antimafia esiste ha solo diffamato chi combatte la mafia. Domani conferenza stampa al Nazareno orfini».
  Da queste prime considerazioni consegue che la Giunta, a suo giudizio, non dovrà compiere valutazioni sulle dichiarazioni rese successivamente, nel corso della conferenza stampa, poiché estranee all'oggetto dell'esame, né basare le proprie valutazioni sulla allegata querela, che costituisce un mero atto di parte. Precisa, inoltre, come la valutazione della Giunta non possa investire, se non incidentalmente, la generale tematica dell'uso dei social networks da parte dei parlamentari. Pag. 13Ribadisce, infatti, come oggetto di esame sia esclusivamente l'annuncio di una conferenza stampa, su un tema di rilevanza politica, da parte di un parlamentare e come il mezzo attraverso il quale tale annuncio è stato diffuso abbia una rilevanza secondaria. Nel caso di specie è stato utilizzato Twitter. Ma se fosse stata utilizzata una e-mail, un fax o qualunque altro mezzo di comunicazione, i termini della questione sarebbero rimasti invariati.
  Ritiene che il tweet in questione contenga un'esternazione extra moenia e che il suo contenuto, riferito alla tematica di una futura conferenza stampa, sia senza dubbio qualificabile come «opinione» («Ostia finta antimafia esiste ha solo diffamato chi combatte la mafia [...]»). Osserva, inoltre, come il tweet non appaia diffamatorio e non contenga l'attribuzione di fatti determinati direttamente attribuibili a specifici soggetti.
  La fattispecie, quindi, sembra rientrare pienamente nell'ambito concettuale dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, che si riferisce alle «opinioni espresse».
  Quanto al nesso con l'esercizio della funzione parlamentare ritiene che, nel caso di specie, trattandosi di mero annuncio di una conferenza stampa, non sia necessario andare a ricercare un atto parlamentare collegato. Richiamando la ratio dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, rileva come il nesso tra l'annuncio di una conferenza stampa su un tema di rilevanza politica e la funzione parlamentare sia del tutto evidente, sussistendo in re ipsa. A suo giudizio si tratta di una dichiarazione, formulata in modo generico, non diffamatorio e contenente un'opinione che certamente ogni parlamentare potrebbe esprimere.
  Ricorda di essere stata sempre molto attenta e rigorosa sull'interpretazione del termine «funzione» parlamentare. Ritiene, tuttavia, che voler cercare anche in questo caso la corrispondenza di contenuto con un atto parlamentare tipico si tradurrebbe in un'eccessiva restrizione dell'ambito di applicazione dell'insindacabilità.
  Dichiara, quindi, che per questi motivi il Gruppo del PD è orientato nel senso dell'insindacabilità.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che la Giunta non dovrebbe mai argomentare in termini di contenuto diffamatorio o non diffamatorio delle dichiarazioni extra moenia, poiché tale valutazione compete esclusivamente all'autorità giudiziaria, ma limitarsi a verificare la sussistenza del nesso funzionale che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale e di questa Giunta, consiste solo nel collegamento tra la dichiarazione e un atto parlamentare tipico. E poiché nel caso di specie un simile collegamento non esiste, ritiene che il contenuto del tweet sia pienamente sindacabile.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, ritiene opportuno intervenire in quanto è stata sollevata una questione di carattere generale, che può essere rilevante nel corso dell'esame di ogni questione d'insindacabilità. Sottolinea, in particolare, come a suo giudizio nulla vieti alla Giunta di dichiarare l'insindacabilità ove ritenga che l'opinione espressa dal deputato non sia diffamatoria. Non ritiene che questa affermazione sia contraddetta dalla giurisprudenza costituzionale e non condivide la convinzione secondo la quale la Giunta debba decidere della sindacabilità o insindacabilità secondo vincoli prestabiliti. Anche la Giunta, quindi, può valutare profili della fattispecie che attengano all'offensività ed alla rilevanza penale delle dichiarazioni.
  Ribadisce, inoltre, le sue perplessità circa l'interpretazione data dal Tribunale di Roma all'articolo 3, commi, 4, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003. Quando, infatti, il pubblico ministero solleva la questione d'insindacabilità, se il giudice la ritiene fondata non trasmette gli atti alla Camera e, sul piano processuale, trae le conseguenze dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione. Ma se non la ritiene fondata, la trasmissione degli atti alla Camera deve essere necessariamente corredata da una sia pure succinta motivazione. Pag. 14Nel caso di specie non vi sono né atti d'indagine che la Giunta possa valutare, né una motivazione che possa spiegare le ragioni per le quali il giudice riterrebbe insussistenti i presupposti per applicare l'articolo 68 della Costituzione. Anche tenendo conto del fatto che la Giunta non è tenuta a svolgere una funzione di mera consulenza nei confronti dell'autorità giudiziaria, la soluzione a suo giudizio più corretta sarebbe la restituzione degli atti al Tribunale di Roma, con eventuale precisazione che, ove il giudice ritenesse di trasmettere nuovamente gli atti alla Camera, la relativa ordinanza dovrebbe essere adeguatamente motivata.

  Matteo BRAGANTINI (Misto-FARE !-Pri), relatore, ritiene che la soluzione della restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, come prospettata dal Presidente, meriti di essere approfondita in via preliminare e con estrema attenzione.
  Qualora, invece, si ritenesse di proseguire l'esame di merito, rileva sin d'ora come la ricostruzione della vicenda in termini d'insindacabilità possa trovare una base normativa direttamente nel dettato dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, secondo il quale l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica, tra l'altro, per ogni attività di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. L'annuncio di una conferenza stampa, purché la conferenza verta su un tema di oggettiva rilevanza politica, sembra infatti costituire un'attività di divulgazione (o, quantomeno, prodromica alla divulgazione), tipicamente e necessariamente connessa alla funzione parlamentare. Inoltre, nel caso di specie, il contenuto del tweet – che esplicita l'oggetto della conferenza stampa – sembra riconducibile ad uno dei temi «classici» della denuncia politica.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Discussione sulle comunicazioni del presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI