CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017
811.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 188

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 3 maggio 2017.

Audizione del dottor Luca Bianchi, Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.

Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti Pag. 189agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.55 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.
C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo scorso.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 22 marzo 2017 la Commissione aveva deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato (vedi allegato).

  Maria ANTEZZA (PD) fa presente che il testo unificato, che è stato adottato dal Comitato ristretto lo scorso 26 aprile, è stato predisposto tenendo conto dei contenuti delle originarie proposte di legge all'attenzione della Commissione (C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo), delle osservazioni su di esse formulate dagli esperti auditi dalla Commissione nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta, nonché delle proposte di integrazione formulate dal collega L'Abbate, al quale ho sottoposto informalmente il testo nei giorni scorsi.
  Evidenzia che la struttura del testo si differenzia rispetto a quella delle originarie proposte di legge: esso contiene, infatti, all'articolo 1, una delega al Governo di ampio respiro, avendo ad oggetto la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati, e, all'articolo 2, l'autorizzazione al Governo ad apportare al Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1.
  Rammenta che l'originario articolo 1 della proposta di legge L'Abbate, sostanzialmente coincidente con l'articolo 1 della proposta di legge Minardo, era volto ad introdurre nell'ordinamento la definizione di farina di grano duro non raffinata o integra, intesa come farina ottenuta senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.
  Ricorda altresì che sulla formulazione di tale articolo, nel corso delle audizioni, state espresse numerose osservazioni, a partire dalla stessa definizione di prodotto integrale come prodotto integro. Alcune delle osservazioni formulate avevano inoltre Pag. 190carattere estremamente tecnico ed il loro recepimento nell'ambito di un testo di legge non era, a suo avviso, consono rispetto alla natura di questa fonte del diritto. Di qui la decisione di affidare la disciplina della materia ad un decreto legislativo previa individuazione, in sede di articolazione della norma di delega, di stringenti e precisi criteri direttivi elaborati sulla base delle indicazioni emerse in audizione.
  In particolare, osserva che l'articolo 1 che sottopone all'attenzione della Commissione, nel delegare il Governo ad adottare – entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge – un decreto legislativo in materia, individua tra i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi, la definizione delle caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale. Al proposito, si richiede che vengano fornite distintamente una definizione di «farina integrale di grano tenero», di «semola integrale di grano duro», di «farina integrale senza germe di grano tenero» e di «semola integrale senza germe di grano duro» (articolo 1, comma 2, lettera a).
  La successiva lettera b) reca invece un principio e un criterio direttivo la cui formulazione è ancora in corso di approfondimento e di verifica.
  Ricorda che l'intenzione di entrambe le proposte di legge all'esame – che condivide – è quella di delineare un complesso di misure volte a fornire al consumatore una chiara informazione in merito alla composizione dei prodotti che acquista. Ciò in particolare allo scopo di rendere il consumatore edotto della differenza tra i prodotti definiti integrali e composti con gli sfarinati di cui alla precedente lettera a) e quelli composti invece da farina di grano tenero o semola di grano duro con l'aggiunta di crusca o di cruschello.
  Segnala che tale finalità può essere perseguita in due modi: prevedendo che i prodotti composti da farina di grano tenero o semola di grano duro con l'aggiunta di crusca o di cruschello non possano essere denominati integrali (come prevede il testo che è in distribuzione) oppure prevedendo che di tale composizione debba essere data adeguata evidenza in etichetta (che dovrebbe indicare la specifica tipologia di farina impiegata oltre che degli ulteriori ingredienti utilizzati) al fine di assicurare, comunque, al consumatore una scelta consapevole.
  La prima opzione – a suo avviso preferibile – appare più rispondente all'intenzione dei presentatori delle proposte di legge all'esame e avrebbe certamente effetti più innovativi dell'ordinamento.
  La seconda opzione – che sta comunque ancora valutando – sarebbe invece in linea con i chiarimenti forniti nella circolare n. 168 del 2003 del MISE che ha distinto la denominazione di vendita del prodotto dalla denominazione dell'ingrediente, precisando che l'uso del termine «integrale» possa essere ammesso anche nell'etichettatura dei prodotti da forno ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello.
  I principi e criteri direttivi contenuti alle lettere c) e d) prevedono poi che il Governo debba, rispettivamente, adeguare la denominazione di pane integrale contenuta all'articolo 17 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), alle definizioni degli sfarinati integrali che saranno introdotte a norma della lettera a), e definire le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine «integrale» assicurando al consumatore un'informazione corretta, completa e corrispondente alle definizioni di cui alle lettere a) e b).
  Il successivo principio e criterio direttivo (lettera e) delega poi il Governo, anche sulla base di quanto stabilito all'articolo 3 di entrambe le originarie proposte di legge, ad individuare apposite sanzioni amministrative da applicare nei confronti del trasgressore delle prescrizioni in tema di etichettatura.
  Infine, la lettera f), anche alla luce di quanto previsto all'articolo 2, commi 1 e 2, di entrambe le proposte di legge, delega il Pag. 191Governo a prevedere criteri affinché, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera possa essere previsto quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo anche di prodotti a base di farine e semole integrali.
  Rileva, invece, che nel testo manca ogni riferimento – previsto nelle originarie proposte di legge – all'obbligo per gli esercenti di informare, mediante apposizione di una specifica locandina, i consumatori sui princìpi nutritivi e sugli effetti sulla salute derivanti dall'utilizzo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati.
  Fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 delinea quindi la procedura di adozione del decreto legislativo, prevedendo all'uopo il doppio parere parlamentare nel caso il cui Governo si discosti dalle indicazioni fornite dalle Commissioni parlamentari in sede di espressione del parere sullo schema sottoposto al loro esame, mentre l'articolo 2 stabilisce che il Governo debba apportare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (cioè mediante un regolamento di delegificazione), le modifiche necessarie al Regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, che attualmente contiene la definizione di farina integrale di grano tenero e di semola integrale di grano duro.

  Luca SANI, presidente, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato) il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, i cui contenuti sono stati testé illustrati dalla relatrice.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (vedi allegato).

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia all'Ufficio di Presidenza la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-01221 Fiorio: Interventi a sostegno del riso.
7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del riso.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

  Luca SANI, presidente, propone che le risoluzioni, vertendo sullo stesso argomento, siano trattate congiuntamente.
  Avverte inoltre che la risoluzione 7-01233 Gallinella, che reca interventi a sostegno del riso e di altri prodotti alimentari, non sarà invece trattata congiuntamente, a meno che il suo presentatore non proceda a riformularla, in quanto in Ufficio di Presidenza si è convenuto di limitare l'oggetto di esame della Commissione alle sole misure in favore del settore risicolo.

  La Commissione concorda.

Pag. 192

  Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del riso e di altri prodotti alimentari.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Luca SANI, presidente, ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, si è convenuto di non esaminare la risoluzione in oggetto, recante interventi a sostegno del riso e di altri prodotti alimentari, congiuntamente alle risoluzioni 7-01221 Fiorio e 7-01240 Faenzi, che recano misure in favore del solo settore risicolo, a meno che i presentatori non la riformulino limitandone l'oggetto alle sole misure in favore del settore risicolo.

  Chiara GAGNARLI (M5S), in qualità di cofirmataria dell'atto d'indirizzo in titolo, si riserva di riformularne il testo, espungendo le parti riferite alle misure a sostegno degli altri prodotti alimentari diversi dal riso, in modo da consentire alla Commissione di trattarla congiuntamente alle risoluzioni 7-01221 Fiorio e 7-01240 Faenzi.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

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