CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 aprile 2017
806.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 13

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.

Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5 e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, avverte che il relatore, onorevole Vazio, ha presentato una proposta di parere sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1), mentre il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2).

  Franco VAZIO (PD), relatore, pur non ritenendo di accogliere tutte le osservazioni formulate dai colleghi del Movimento 5 Stelle, sottolinea, tuttavia, come la sua proposta di parere possa essere integrata attraverso una specifica osservazione, che inviti a valutare l'opportunità di inserire nel cronoprogramma relativo al 2017 anche l'approvazione della proposta di legge in materia di whistleblowing (A.S. 2208) Pag. 14attualmente all'esame del Senato. Ciò premesso, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE LEGISLATIVA

  Giovedì 20 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.
C. 2962 Verini.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda che la Commissione ha avviato l'esame in sede referente il 21 luglio 2016 e che, nel corso dell'esame, non sono state presentate proposte emendative. Ricorda, altresì, che, acquisiti i pareri delle Commissioni I, V e XI, nonché l'assenso dei Gruppi e del Governo, si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento e che è stato quindi richiesto il trasferimento in sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta odierna.
  Avverte, infine, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione, stabilendo il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Il contingentamento dei tempi è depositato presso la segreteria della Commissione.

  Franco VAZIO, relatore, per quanto attiene al contenuto della proposta di legge in discussione, rinvia alla relazione già svolta in sede referente, considerato che la Commissione non vi ha apportato alcuna modifica.
  Fa presente che la Commissione Bilancio, nell'esprimere parere favorevole sul testo della proposta di legge, vi ha apposto una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare ha rilevato la necessità di precisare, nel testo del provvedimento, che resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ai sensi del quale, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al fabbisogno di personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso.
  Pertanto, al fine di rispettare tale parere, propone di adottare come testo base un nuovo testo della proposta di legge (vedi allegato 4) che recepisca la condizione formulata dalla Commissione Bilancio, aggiungendo all'articolo 1, comma 6, il seguente periodo: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156».

  La Commissione adotta come testo base il nuovo testo della proposta di legge n. 2962 proposto dal relatore (vedi allegato 4).

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Pag. 15

  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 26 aprile prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che sia posta all'ordine del giorno della Commissione
  la proposta di legge Scagliusi C. 3761, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni internazionali». Chiede, altresì, che siano poste all'ordine del giorno della Commissione anche le proposte di legge Colletti C. 2658, recante «Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche» e Agostinelli C. 4299, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori», il cui esame potrebbe, a suo avviso, proseguire in sede legislativa.

  Nicola MOLTENI (LNA) chiede che sia posta all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge a sua firma C. 4376, in materia di rito abbreviato, che riproduce integralmente il testo della proposta di legge già approvata a larga maggioranza dalla Camera il 29 luglio 2015 (C. 1129-A).

  La seduta termina alle 14.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale.
Atto n. 405.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo A.G. 405 – di recepimento della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Il provvedimento è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015). In particolare quest'ultima, all'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B – la citata direttiva è compresa nell'Allegato B – facendo rinvio, per quanto riguarda le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
  Rammenta che sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'Allegato B deve essere acquisito, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel termine di 40 giorni decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – cui lo schema di decreto legislativo è stato assegnato il 21 marzo 2017 – è il 30 aprile 2017.
  In riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala che il titolo I (articoli da 1 a 3) reca disposizioni di principio e definizioni.
  In particolare, rileva che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento: Pag. 16l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Tale attuazione deve avvenire nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo. L'articolo 2 introduce alcune definizioni, esplicitando il significato delle parole-chiave attorno a cui ruota la disciplina dettata dal decreto legislativo. Ai fini del decreto, chiarisce l'articolo, per «Ordine europeo di indagine penale», si intende «il provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili». L'espressione «autorità di emissione» allude invece a «l'autorità che, secondo l'ordinamento di uno Stato membro, è competente ad emettere l'ordine di indagine attraverso il quale si dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale o si convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorità amministrativa». Ancora, la disposizione identifica l’«autorità di esecuzione» nell'autorità competente, secondo l'ordinamento di uno Stato membro, a ricevere, riconoscere e dare esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana. Con «Stato di emissione» e «Stato di esecuzione» si intendono rispettivamente lo Stato di appartenenza dell'autorità di emissione e quello di appartenenza dell'autorità di esecuzione. Infine lo schema individua nel Ministero della giustizia «l'autorità centrale». L'articolo 3 prevede che i dati personali nel compimento delle attività relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine, debbano essere trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.
  In riferimento al Titolo II (articoli da 4 a 26), segnala che lo stesso disciplina la procedura passiva, ovvero la procedura che deve essere seguita per dare esecuzione in Italia ad un ordine di indagine emesso dalle autorità di un altro Stato UE. Nello specifico, le disposizioni del Capo I (articoli 4-15) prevedono la disciplina del procedimento finalizzata al riconoscimento e all'esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria italiana dell'ordine europeo di indagine proveniente dall'autorità di altro Stato membro (assistenza giudiziaria passiva). L'articolo 4 individua l'organo competente all'esecuzione nel procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto del luogo in cui gli atti richiesti con l'ordine europeo di indagine devono essere assunti. Si prevede che all'esecuzione l'autorità provveda entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorità di emissione sempre che esse non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento di consegne controllate e di operazioni sotto copertura (articoli 21 e 22 dello schema) è in ogni caso regolato dalla legge italiana (comma 2). Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in cui l'atto è compiuto o immediatamente dopo (comma 4). Nel caso in cui la richiesta di assistenza riguardi atti da eseguirsi in più distretti, è competente il procuratore del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa (comma 5). Nell'ipotesi in cui il procuratore della Repubblica Pag. 17che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorità di emissione. Trovano applicazione, in caso di contrasto, gli articoli 54, 54-bis e 54-ter c.p.p. in materia di regolamentazione della competenza (comma 6). Nell'ipotesi di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente il riconoscimento e l'esecuzione sono demandati al PM competente per il procedimento iniziale (comma 7). I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del PM, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, c.p.p. (comma 8). L'articolo 5 prevede che nel caso di atti che devono essere compiuti, per richiesta dell'autorità di emissione ovvero perché così è richiesto dalla legge italiana, dal giudice, il PM riconosce l'ordine di indagine e presenta la richiesta di assistenza al Gip che, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine (commi 1 e 2). Salvo che non sia diversamente disposto, il Gip provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. L'esecuzione deve avvenire secondo le forme richieste dall'autorità di emissione, a condizione che esse non si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (comma 3). L'articolo 6 disciplina gli obblighi formali attinenti alla attestazione dell'avvenuta ricezione dell'ordine di indagine europeo e gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'autorità di emissione. Più nel dettaglio, l'autorità giudiziaria italiana deve dare comunicazione all'autorità di emissione della ricezione dell'ordine di indagine entro sette giorni attraverso la trasmissione del modello di cui all'Allegato B. In tale modello sono indicate le modalità di esecuzione nel caso in cui da esse derivi l'impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine (comma 1). All'autorità di emissione deve essere data altresì comunicazione, prima dell'esecuzione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine al fine di rimuovere ove possibile il motivo di rifiuto (comma 2). Analogo obbligo informativo è previsto nel caso in cui il contenuto dell'ordine di indagine sia ritenuto dall'autorità di esecuzione non proporzionato. In tal caso l'obbligo informativo è finalizzato a consentire all'autorità di emissione di valutare l'opportunità di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine (comma 3). La disposizione prevede infine che siano immediatamente comunicata all'autorità di emissione: la decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione; l'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento. L'articolo 7 dà attuazione al principio di proporzione espressamente affermato dall'articolo 6, par. 1, della direttiva. Più nel dettaglio, la disposizione in esame considera non proporzionato l'ordine di indagine dalla cui esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà dell'imputato o dell'indagato o di altri soggetti coinvolti dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative e probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della relativa pena. L'articolo 8 riconosce all'autorità di emissione la facoltà di chiedere di poter partecipazione direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine (comma 1). Per tale finalità la disposizione prevede la possibilità per il PM, ricevuta la richiesta, di promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune (comma 2). Nel caso in cui non venga costituita una squadra investigativa comune, la determinazione delle modalità di partecipazione dell'autorità di emissione è demandata all'accordo tra autorità (comma 3). Ai sensi del comma 4 il funzionario dell'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine assume, anche agli effetti della legge penale la qualifica di pubblico ufficiale. Responsabile dei danni causati a Pag. 18terzi dall'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine è lo Stato italiano, il quale può agire in sede di rivalsa sullo Stato di emissione (comma 5). L'articolo 9, dando attuazione all'articolo 10 della direttiva, prevede che nel caso in cui l'atto di indagine richiesto o il mezzo di ricerca della prova non siano previsti o consentiti dalla legge nazionale il procuratore della Repubblica deve, previa comunicazione all'autorità di emissione, provvedere attraverso uno strumento probatorio diverso da quello indicato dallo Stato emittente ma comunque idoneo al raggiungimento del medesimo scopo (comma 1). L'impossibilità di eseguire l'ordine di indagine costituisce motivo di rifiuto del riconoscimento (comma 3). Nel caso in cui per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine sia necessaria l'autorizzazione a procedere il PM deve farne tempestiva richiesta (comma 4). L'adozione di una via probatoria alternativa è altresì contemplata, previo accordo con l'autorità di emissione, nel caso in cui l'ordine di indagine non appaia conforme al principio di proporzione (comma 2). La disposizione infine (comma 5) individua alcune tassative ipotesi nelle quali – fatto sempre salvo il caso in cui ricorra uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1 – l'autorità giudiziaria italiana deve dare corso all'ordine europeo di indagine direttamente e senza controlli sul rispetto del principio di proporzionalità. Tali casi riproducono quanto previsto dall'articolo 10, par. 2 della Direttiva. Più nel dettaglio l'autorità deve provvedere in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto: l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento; l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorità giudiziaria; l'audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonché della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato; il compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertà personale e sul diritto all'inviolabilità del domicilio; l'identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.
  Rammenta che l'articolo 10, comma 1, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva, prevede che, oltre all'ipotesi contemplata dal comma 3 dell'articolo 9, l'autorità ha facoltà di rifiutare di riconoscere e dare esecuzione all'ordine di indagine: se l'ordine di indagine è incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto; se la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; se l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale; se vi è un contrasto con il principio del ne bis in idem (i casi di ne bis in idem sono regolati nel diritto interno dall'articolo 649 c.p.p.); se sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; se il fatto per il quale è stato emesso l'ordine non costituisce reato secondo la legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi e dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione. Quest'ultima previsione è volta a dare attuazione a quanto previsto dalle lettere g) e h) del par. 1 dell'articolo 11 della direttiva. Ai sensi del comma 2 dell'articolo, se l'ordine di indagine è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione. Infine si prevede la restituzione all'autorità di emissione dell'ordine di indagine emesso da un'autorità diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato (comma 3).
  Segnala che il comma unico dell'articolo 11 contiene un lungo, tassativo elenco Pag. 19di gravi reati in relazione ai quali non si applica il principio della doppia incriminabilità: si tratta di un elenco di fattispecie penali, pressoché integralmente corrispondenti a quelle di cui all'allegato D della direttiva. I reati elencati sono i seguenti: partecipazione a un'associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; riciclaggio; falsificazione e contraffazione di monete; criminalità informatica; criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini extracomunitari; omicidio volontario, lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; sequestro di persona; razzismo e xenofobia; rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; truffa; estorsione; contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di mezzi di pagamento; traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli rubati; violenza sessuale; incendio; reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; dirottamento di aereo o nave; sabotaggio.
  Rammenta che la disposizione dell'articolo 12, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva, interviene in materia di trasferimento delle prove. Più nel dettaglio, la norma prevede che il PM deve trasmettere all'autorità competente dello Stato di emissione, nei tempi necessarie a consentire lo svolgimento del processo («senza ritardo») i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonché i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento (comma 1). L'articolo prevede poi (comma 2) la possibilità che il trasferimento avvenga attraverso consegna immediata alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipino all'esecuzione dell'ordine europeo di indagine ai sensi dell'articolo 8 dello schema. In ogni caso della trasmissione deve essere data attestazione in forma scritta (comma 3). Infine la disposizione contempla la possibilità di un trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato. Tale trasferimento può essere disposto dal PM quando non risulti d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, e previo accordo con l'autorità di emissione sulle modalità del trasferimento e sul termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il PM richiede l'autorizzazione del giudice che procede, il quale provvede dopo aver sentito le parti (comma 4). L'articolo 13, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, disciplina la materia delle impugnazioni. Più nel dettaglio, i commi da 1 a 6 dell'articolo disciplinano l'opposizione conseguente alla comunicazione del decreto di riconoscimento prevista laddove la legge processuale riconosca diritto di avviso al difensore. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di riconoscimento la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre opposizione al Gip, il quale decide, sentito il PM, con ordinanza. L'ordinanza è comunicata al PM e notificata all'interessato. Il procuratore della Repubblica è tenuto ad informare senza ritardo l'autorità di emissione della decisione. Nel caso di accoglimento dell'opposizione, il decreto di riconoscimento è annullato e non si dà luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attività compiute. Il PM può comunque non trasmettere i risultati delle attività compiute se può derivarne grave e irreparabile Pag. 20danno alla persona indagata, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto. Quando è previsto, ai sensi dell'articolo 5 dello schema, il coinvolgimento del giudice nell'esecuzione dell'atto, questi provvede anche su richiesta delle parti nel corso della camera di consiglio all'annullamento del decreto di riconoscimento laddove ne difettano presupposti e condizioni. Il comma 7 disciplina l'impugnazione in caso di sequestro. L'indagato o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova. In tal caso avverso la decisione del giudice entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione il PM e gli interessati possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo e la Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. L'articolo 14, dando attuazione all'articolo 15 della direttiva, autorizza l'autorità giudiziaria a rinviare il riconoscimento o l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine quando essi possano intervenire con lo svolgimento di un procedimento penale interno (comma 1). Analogamente è previsto il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono già sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento (comma 2). La decisione di rinvio deve essere immediatamente comunicata all'autorità di emissione. Venuta meno la causa che ha dato luogo al rinvio l'ordine di indagine deve essere tempestivamente eseguito (commi 3 e 4). L'articolo 15 interviene in materia di spese. Più nel dettaglio l'articolo prevede che siano a carico dello Stato italiano le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine (comma 1). In caso di spese particolarmente ingenti, conseguenti all'esecuzione di un ordine di indagine, è previsto il supporto dell'autorità centrale al fine della loro condivisione con l'autorità di emissione (comma 2).
  Osserva che il capo II (artt. 16-22) reca disposizioni specifiche per determinati atti di indagine. L'articolo 16 in particolare disciplina l'ipotesi del trasferimento temporaneo di persone detenute o internate in Italia per il compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, richiedendo il nulla osta al giudice che procede ai sensi dell'articolo 279 c.p.c. L'ordine di indagine è eseguito, subordinatamente al consenso della persona, previo nulla osta del giudice che procede o del magistrato di sorveglianza in caso di persona condannata in via definitiva o internata. Ai fini del nulla osta si deve tenere conto dell'età e delle condizioni di salute fisica o mentale della persona (commi 1 e 2). La richiesta di trasferimento può essere rifiutata nel caso in cui la persona detenuta non presti il consenso al trasferimento. Tale consenso deve risultare da atto scritto e si considera validamente prestato solo se la persona detenuta ha avuto modo di conferire con il proprio difensore (comma 4). Compete al procuratore della Repubblica, d'accordo con l'autorità di emissione, la definizione delle modalità del trasferimento e la fissazione, nel rispetto dei termini massimi di custodia cautelare o del termine di cessazione della pena in esecuzione, del termine di rientro in Italia (comma 3). Viene poi precisato che il periodo di detenzione trascorso all'estero, da un lato, è computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare e dall'altro è considerato, nel caso di detenuto in espiazione della pena, come trascorso in Italia (comma 5). La persona trasferita beneficia di un'immunità nel periodo di trasferimento che la pone al riparo da qualsiasi azione giudiziaria nei suoi confronti per fatti – diversi da quelli per i quali è stato disposto il trasferimento – commessi o per condanne pronunciate prima della sua partenza. Tale immunità ha termine se la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per quindici giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta, sia Pag. 21rimasta comunque nel territorio ovvero vi sia tornata dopo averlo lasciato (comma 6). L'articolo 17 disciplina l'ordine di indagine avente ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persone detenute nello Stato di emissione, ai fini del compimento di atti di acquisizione probatoria da compiersi in Italia. La definizione delle modalità del trasferimento e del termine di rientro nello Stato di emissione sono concordate dal procuratore della Repubblica con l'autorità di emissione (comma 1). Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita venga custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato (comma 2). La persona trasferita beneficia di un'immunità nel periodo di trasferimento che la pone al riparo da qualsiasi azione giudiziaria nei suoi confronti per fatti – diversi da quelli per i quali è stato disposto il trasferimento – commessi o per condanne pronunciate prima della sua partenza. Tale immunità ha termine se la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per quindici giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta, sia rimasta comunque nel territorio ovvero vi sia tornata dopo averlo lasciato (comma 3). L'articolo 18 disciplina l'esecuzione della richiesta di procedere con videoconferenza all'audizione della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito. La disposizione prevede un accordo tra le autorità di esecuzione e quella di emissione relativamente alle modalità dell'audizione, anche per eventualmente poter proteggere la persona da ascoltare (comma 1). Nei casi previsti dall'articolo 5 dello schema (ovvero quando, secondo la legge processuale interna o perché espressamente indicata in richiesta, è il giudice a dover assumere l'atto), il procuratore della Repubblica deve richiedere l'esecuzione dell'ordine di indagine al GIP (comma 3). Con specifico riguardo all'audizione dell'indagato o dell'imputato, la disposizione precisa che si potrà dare corso alla richiesta solo se gli interessati acconsentono a rendere dichiarazioni (comma 2). Analogamente, ai sensi del comma 6, quando a essere audito sia un testimone, l'autorità italiana dovrà essere assicurata la facoltà di astensione prevista dal nostro ordinamento e dal quello dello Stato di emissione (artt. 199 e ss. c.p.p.). Il procuratore della Repubblica e il giudice – ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni – provvederanno: alla nomina di un interprete (nei casi previsti dalla legge); all'identificazione della persona da audire; a notificare ora e luogo della comparizione; a citare il testimone, il consulente tecnico o il perito; a invitare l'indagato o l'imputato a comparire, nel rispetto del codice di procedura penale e informandoli dei diritti e delle facoltà riconosciute dall'ordinamento dello Stato di emissione (commi 4 e 5). Spetterà all'autorità di emissione condurre o dirigere l'audizione, il cui verbale sarà poi trasmesso all'autorità di emissione. Il procuratore della Repubblica o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine devono assicurare, nel compimento dell'atto, il rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (commi 6 e 7). Il comma 8, infine, stabilisce l'applicabilità, ai fatti commessi nel corso della videoconferenza, di alcuni delitti contro l'attività giudiziaria previsti dal codice penale.
  Evidenzia che l'articolo 19 disciplina la possibilità di audire con il mezzo telefonico, anziché con la videoconferenza, testimoni o periti. Si tratta di una modalità di audizione non contemplata nel nostro ordinamento. Proprio per tale ragione essa è prevista esclusivamente quando la richiesta provenga dall'autorità di emissione. Nella stessa relazione illustrativa si rileva come tale istituto sia destinato a trovare scarsa applicazione in considerazione dell'ampia diffusione degli strumenti di comunicazione video. La disposizione (che, quanto alla procedura da seguire per l'audizione, rinvia all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, in quanto compatibile) richiede che la richiesta provenga Pag. 22dall'autorità di emissione e che non sia opportuno o possibile che il testimone o il perito compaiano personalmente dinnanzi all'autorità di emissione. Nel caso in cui l'audizione davanti al giudice è condizione della richiesta il procuratore deve richiedere l'intervento del Gip. L'articolo 20, dando attuazione all'articolo 28 della direttiva, disciplina il caso di richiesta di informazioni in tempo reale sul flusso informatico di dati attinenti ad un conto bancario o di un istituto finanziario. In tale caso il PM deve dare esecuzione alla richiesta ove necessario, se cioè ricorrano nel caso concreto comunicazioni tutelate, con le forme stabilite dagli artt. 255 (sequestro presso banche) e 256 (dovere di esibizione e segreti) c.p.p. (comma 1). Per quanto concerne l'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il PM provvede, se necessario, mediante richiesta al Gip secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti c.p.p. (comma 2). Nel caso in cui l'ordine di indagine non illustri i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento, il PM prima di darvi esecuzione deve richiedere all'autorità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta (comma 3). L'articolo 21, al comma 1, prevede che l'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed eseguito nel rispetto della disciplina nazionale delle operazioni sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. Nel caso in cui l'ordine di indagine non illustri i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento, il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta (comma 2) Ai sensi del comma 3, ai fini dell'esecuzione della richiesta può essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune. Il comma 4 attribuisce al funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attività nel nostro paese la qualifica di pubblico ufficiale. Ciò consente l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 146 del 2006. Il comma 5 della disposizione riguarda infine la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso delle operazioni. Lo schema di decreto legislativo prevede che il risarcimento venga pagato dallo Stato, che potrà poi rivalersi sullo Stato di emissione. L'articolo 22 prevede che, nell'ambito di operazioni sotto copertura, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, previo accordo con l'autorità di emissione, può omettere o ritardare gli atti di propria competenza, compiere attività controllate di pagamento di riscatti, ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio (comma 1). Ai sensi del comma 2, nel caso in cui l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta.
  Rammenta che il capo III disciplina le intercettazioni di telecomunicazioni nell'ambito della procedura passiva, ovvero il procedimento da seguire per dare esecuzione in Italia a un ordine europeo di indagine che richieda il compimento di tali attività. La richiesta delle autorità nazionali di procedere con intercettazioni in altro Stato UE (procedura attiva) è invece disciplinata dagli articoli 43 e 44 dello schema. In particolare, gli articoli 23 e 24 sono attinenti alle attività di intercettazione e riguardano, il primo, l'intercettazione da realizzare in Italia con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria italiana e, il secondo, la notifica all'autorità italiana delle attività di intercettazione già in corso; l'articolo 25 riguarda invece la trasmissione di tabulati. Analiticamente, l'articolo 23 disciplina l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro UE debba eseguire un'intercettazione Pag. 23in Italia ed abbia a tal fine bisogno dell'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria italiana. In questo caso la disposizione prevede che: competente al riconoscimento dell'ordine di indagine per lo svolgimento di intercettazioni sia il procuratore distrettuale; il procuratore distrettuale debba verificare la regolarità dell'ordine di indagine (autorità che richiede l'intercettazione, titolo che l'autorizza, dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; durata e motivo dell'indagine) prima di riconoscerlo; l'ordine di indagine riconosciuto sia trasmesso al GIP per la decisione circa la sua esecuzione; il GIP possa negare l'esecuzione nei casi previsti dall'articolo 10 nonché «se non sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno»; del rifiuto debba essere data comunicazione tempestiva all'autorità richiedente. Se invece il GIP autorizza l'esecuzione, si può procedere trasmettendo direttamente all'autorità estera i flussi comunicativi ovvero procedendo all'intercettazione per poi trasmettere registrazioni e risultati. L'autorità che ha emesso l'ordine di indagine potrà anche chiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione. Se nel corso delle intercettazioni vengono acquisite comunicazioni dei servizi di informazione per la sicurezza, il procuratore della Repubblica dovrà secretare le comunicazioni custodendo i supporti in luogo protetto (ex articolo 270-bis c.p.p.), prima di trasmettere i risultati all'autorità richiedente. L'articolo 23 specifica che le spese sostenute per l'esecuzione delle intercettazioni sono a carico dello Stato che dà esecuzione all'ordine di indagine, eccezion fatta per le eventuali spese di trascrizione, decodificazione o decrittazione. L'articolo 24 disciplina invece il caso in cui l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro UE stia già procedendo all'intercettazione di una utenza che si trova in Italia, senza aver avuto bisogno di assistenza tecnica: anche in questo caso, proprio perché si sta intercettando qualcuno nel territorio italiano, l'autorità estera dovrà notificare al procuratore della Repubblica l'avvio delle operazioni. Il PM trasmetterà immediatamente la notizia al GIP, che potrà ordinare la cessazione delle operazioni se le intercettazioni riguardano un reato per il quale questo strumento di indagine non è consentito nel nostro ordinamento. Spetterà al PM – che in base all'articolo 4 dello schema è sempre il Procuratore distrettuale – comunicare entro 96 ore all'autorità giudiziaria dello Stato membro il provvedimento di cessazione e la conseguente non utilizzabilità delle intercettazioni. In sostanza, con l'attuazione della Direttiva 2014/41/UE si afferma il principio per cui tutte le volte che si ascoltano utenze all'estero, anche se ciò è reso possibile dal roaming senza richiedere assistenza dello Stato nel quale si trova l'utenza, occorre che le autorità giudiziarie di tale Stato siano messe comunque a conoscenza delle operazioni. Con la conseguente possibilità di bloccare le operazioni di intercettazione e rendere inutilizzabili le prove acquisite. L'articolo 25 rinvia alle modalità dettate dall'articolo 256 del codice di procedura penale, relativo al dovere di esibizione di dati documentali, per l'esecuzione dell'ordine di indagine riguardante i dati del traffico telefonico o informatico (c.d. tabulati). L'autorità competente per l'esecuzione dell'ordine è il procuratore della Repubblica; non è previsto l'intervento del GIP. L'articolo 26 dà attuazione all'articolo 32 della Direttiva, che prevede la possibilità di chiedere l'emissione di un ordine europeo di indagine per sequestrare prove utili nel processo penale. A fronte dell'ordine di indagine, l'autorità giudiziaria italiana ha 24 ore di tempo per sequestrare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato. La disposizione non specifica quale sia l'autorità competente; la relazione illustrativa afferma invece che: «L'esigenza di provvedere celermente e di facilitare – per l'autorità di emissione – l'ufficio destinatario della richiesta ha portato a individuare l'autorità di esecuzione sulla base di un criterio geografico di prossimità, nel luogo cioè ove si trova la cosa da sequestrare». Le cose sequestrate potranno essere trasferite all'autorità di Pag. 24emissione, con le modalità delineate dall'articolo 12, ovvero trattenute in Italia. In quest'ultima ipotesi l'autorità di emissione dell'ordine dovrà indicare il termine trascorso il quale il sequestro è revocato. La disposizione infine consente al PM di revocare il sequestro (senza peraltro indicare espressamente i presupposti per la revoca), dovendosi limitare ad informare della decisione l'autorità di emissione, che può formulare osservazioni.
  Evidenzia che il Titolo III dello schema di decreto legislativo (articoli da 27 a 46) disciplina la procedura attiva, ovvero la procedura che deve essere seguita dalle autorità giudiziarie italiane per emettere un ordine di indagine da eseguire in altro Stato UE. In particolare, gli articoli da 27 a 36 dello schema disciplinano la procedura di emissione dell'ordine di indagine. L'articolo 27 chiarisce il campo d'applicazione di questa disciplina, che viene individuato nel procedimento penale e nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. L'ordine di indagine può essere emesso tanto dal pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, quanto dal giudice, nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale, e viene indirizzato direttamente all'autorità di esecuzione. Quando l'ordine è emesso dal giudice, questi procederà sentite le parti. In base all'articolo 28, l'ordine europeo di indagine relativo al sequestro a fini probatori può essere impugnato dall'indagato, dall'imputato, dal loro difensore, dalle persone alle quali il bene oggetto di sequestro viene sottratto. Si procede con una richiesta di riesame da presentare al tribunale entro 10 giorni dal sequestro, con le modalità previste dal codice di rito per l'impugnazione delle misure cautelari reali (articolo 324 c.p.p.). L'articolo 29 disciplina la partecipazione dell'autorità giudiziaria italiana all'esecuzione dell'ordine di indagine emesso. In particolare, se l'ordine di indagine è emesso dal giudice, egli può chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine, accordandosi con l'autorità di esecuzione dell'ordine. Se invece l'ordine è emesso dal PM, egli può: partecipare direttamente all'esecuzione; fare partecipare uno o più ufficiali di polizia giudiziaria; promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune, come previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2016. Le disposizioni sulla responsabilità per i danni previste dal decreto legislativo sulle squadre investigative comuni si applicano anche in caso di partecipazione diretta del PM o della polizia giudiziaria all'esecuzione dell'ordine all'estero. L'articolo 30 individua, in attuazione dell'articolo 5 della Direttiva, il contenuto dell'ordine di indagine: autorità di emissione, oggetto e ragioni della richiesta di indagine, individuazione della persona interessata dal compimento dell'atto; descrizione del fatto per cui si procede e norme di legge che si assumono essere state violate, descrizione dell'atto richiesto. L'Allegato A dello schema di decreto legislativo contiene un modello dell'ordine europeo di indagine. L'articolo 31, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva, disciplina l'ordine europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana su richiesta della difesa dell'indagato, dell'imputato o della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. La difesa dovrà presentare richiesta motivata dell'atto di indagine al PM o al giudice, a seconda della fase del procedimento penale; il PM risponderà con un decreto motivato, il giudice con ordinanza, sentite le parti. Se ad essere richiesto è un sequestro, in base all'articolo 368 c.p.p., richiamato dallo schema, il PM – quandanche ritenesse di rigettare la richiesta – dovrà comunque rivolgersi al GIP. In base all'articolo 32, l'ordine europeo di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana e tradotto è trasmesso direttamente all'autorità di esecuzione, con l'ausilio dell'autorità centrale – Ministero della Giustizia – solo nei casi indispensabili («se necessario»). L'individuazione dell'autorità competente all'esecuzione dell'atto di indagine e la trasmissione dell'ordine possono essere effettuati con l'ausilio della rete giudiziaria europea (e dei suoi punti di contatto). L'articolo 33 prevede che le due autorità giudiziarie, di emissione e di esecuzione dell'ordine, concordino Pag. 25le modalità di compimento dell'atto di indagine o di prova; in particolare, l'autorità di emissione dovrà informare quella di esecuzione dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori. L'articolo 34 disciplina l'ipotesi in cui siano emessi due ordini di indagine tra loro collegati e prevede: che nell'ordine di indagine successivo si dia notizia del legame con il precedente (utilizzando la sezione D del modello allegato allo schema); che il successivo possa essere presentato direttamente dall'autorità giudiziaria di emissione che si trovi a partecipare all'esecuzione dell'ordine precedente. In sostanza, se nel corso del compimento del primo atto di indagine, l'autorità giudiziaria che partecipa all'esecuzione ravvisa l'esigenza di un ulteriore atto di indagine, può formularne direttamente la richiesta. L'articolo 35 disciplina il seguito dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine, prevedendo che l'autorità giudiziaria (giudice o PM) che ha emesso l'atto debba comunicare alle parti ed ai difensori gli esiti delle attività compiute dall'autorità di esecuzione. L'articolo 36 delinea il regime di utilizzabilità processuale degli atti di indagine e delle prove assunte all'estero a seguito di un ordine europeo. La disposizione prevede che debbano essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento i seguenti atti acquisiti o compiuti all'estero in esecuzione di un ordine europeo di indagine: i documenti; i verbali degli atti ai quali i difensori hanno assistito potendo esercitare le facoltà riconosciute alla difesa dall'ordinamento italiano, ivi compresi gli atti assunti con incidente probatorio; i verbali degli atti non ripetibili. Quando l'ordine di indagine è emesso nel corso delle indagini preliminari, o da parte del GIP, il giudice, a richiesta di parte, può dare lettura dei verbali di dichiarazioni rese all'estero.
  Rammenta che il Capo II disciplina la procedura attiva, di emissione dell'ordine europeo di indagine da parte dell'autorità giudiziaria italiana, con riferimento a specifiche attività. In particolare, gli articoli 37 e 38 riguardano il trasferimento temporaneo di persone detenute. In entrambi i casi il presupposto per poter procedere è il consenso della persona da trasferire. L'articolo 37 disciplina l'ipotesi in cui le autorità italiane (PM o giudice, a seconda della fase del procedimento penale) richiedano alle autorità di altro Stato membro il trasferimento temporaneo in Italia di un detenuto all'estero, per il compimento di specifiche attività di indagine. La disposizione prevede: che le autorità debbano concordare tra loro la durata e le modalità del trasferimento; che le spese siano a carico dell'Italia; che la persona sia custodita nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova (v. articolo 17, comma 2, dello schema); che la persona trasferita non possa essere sottoposta a limitazioni della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è autorizzato. Tale divieto viene meno nel caso in cui la persona temporaneamente trasferita – pur avendone la possibilità – non ha lasciato il territorio nazionale entro 15 giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta oppure – dopo avere lasciato il territorio nazionale – vi ha fatto volontariamente ritorno. L'articolo 38 disciplina invece il caso in cui le autorità giudiziarie italiane abbiano necessità di trasferire temporaneamente all'estero una persona detenuta in Italia per compiere, all'estero appunto, un atto di indagine. Le spese, anche in questo caso, sono a carico dell'Italia e si rinvia (in quanto compatibile) a quanto prevista nell'ambito delle procedure passive dall'articolo 16 dello schema. In particolare, il periodo di detenzione scontato all'estero nell'ambito del trasferimento temporaneo sarà computato nella durata della pena o della custodia cautelare. L'articolo 39 disciplina l'ordine di indagine per svolgere un'audizione a distanza mediante videoconferenza. Analogamente a quanto previsto nell'ambito della procedura passiva (articolo 18 dello schema), attraverso questa modalità possono essere sentiti: l'imputato o l'indagato, ma solo se vi consentono; testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti. L'ordine di indagine penale per l'audizione Pag. 26mediante videoconferenza può essere emesso in presenza dei seguenti presupposti: giustificati motivi per evitare la presenza fisica in Italia delle persone da audire; persona da audire detenuta nello Stato di esecuzione; casi previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativamente all'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso. Il presupposto per poter emettere un ordine di indagine di questo tipo è che l'autorità giudiziaria di esecuzione abbia la disponibilità dei mezzi tecnici necessari alla videoconferenza; se così non fosse, l'autorità giudiziaria italiana potrà, per il tramite del Ministero della giustizia, fornirglieli. L'esecuzione dell'ordine avverrà in base a modalità concordate e l'autorità giudiziaria italiana dovrà verificare che la persona da ascoltare sia avvertita dei propri diritti e delle garanzie previste dall'ordinamento italiano. L'articolo 40 riguarda l'ordine di indagine per gli accertamenti bancari o fiscali per i quali è prevista l'utilizzazione di uno specifico modello, indicato in una apposita sezione (H4) dell'allegato A allo schema. Gli articoli 41 e 42 – speculari agli articoli 21 e 22 dello schema sulle richieste dall'estero – riguardano le operazioni sotto copertura. In particolare, l'articolo 41 riguarda i casi in cui l'autorità giudiziaria italiana intenda utilizzare l'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura e rinvia alle modalità disciplinate dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. La richiesta dovrà essere inoltrata dalle autorità italiane direttamente all'autorità di esecuzione, sempre secondo il modello allegato allo schema di decreto legislativo, e l'esecuzione delle operazioni dovrà essere concordata. Il successivo articolo 42 riguarda invece l'ipotesi in cui l'autorità italiana, proprio per «proteggere» un'operazione sotto copertura in corso (disposta in base all'articolo 9 della legge n. 146), utilizzi l'ordine di indagine per chiedere all'autorità giudiziaria di esecuzione di omettere o ritardare provvedimenti cautelari (arresto, fermo, perquisizione, sequestro probatorio). Gli articoli da 43 a 45 disciplinano la procedura attiva di emissione da parte delle autorità giudiziarie italiane di un ordine di indagine per attività di intercettazione di comunicazioni. Come già visto in relazione agli articoli da 23 a 25, la principale novità dell'attuazione della direttiva consiste nell'obbligo a carico degli Stati di informare sempre tempestivamente gli altri Stati membri UE quando sia in corso o in procinto di essere attivata una intercettazione di utenze situate all'estero, a prescindere dall'esigenza di una collaborazione tecnica da parte dello Stato sul quale è situata l'utenza da intercettare. La direttiva supera dunque il dato tecnologico che oggi consente nella maggior parte dei casi di svolgere l'intercettazione in roaming, senza ausilio di autorità estere, per richiedere comunque che siano fornite informazioni e che sia garantita la possibilità dello Stato ospitante l'utenza intercettata di negare l'autorizzazione alle attività. In particolare, l'articolo 43 disciplina l'ipotesi in cui il PM abbia bisogno di assistenza tecnica da parte dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro UE, al fine di intercettare una utenza (dispositivo o sistema informatico o telematico da controllare) che si trova su quel territorio. L'ordine di indagine dovrà essere redatto in base all'allegato (sez. H) e dovrà contenere i dati relativi all'autorità che ha disposto l'intercettazione, elementi utili ad individuare la persona da intercettare, i dati tecnici necessari all'operazione e la durata della stessa, i motivi della rilevanza dell'atto. Nella richiesta il PM indicherà se l'assistenza tecnica consiste nella trasmissione immediata delle telecomunicazioni ovvero nella trasmissione successiva degli esiti. In caso di richiesta relativa alla trascrizione, decodificazione o decrittazione, le spese dovranno essere anticipate dallo Stato. L'articolo 44 riguarda invece l'ipotesi in cui, pur non essendo necessaria l'assistenza tecnica, l'intercettazione sia diretta verso un'utenza situata in altro Stato UE. Il PM dovrà comunque informare l'autorità giudiziaria competente dello svolgimento delle operazioni, dall'inizio Pag. 27ovvero non appena ha notizia che l'utenza si trova in altro Stato. Dall'obbligo di informare discende l'obbligo di cessare le operazioni se l'autorità giudiziaria estera, una volta informata, comunica che l'intercettazione non può essere proseguita. La disposizione specifica che i risultati conseguiti con l'intercettazione potranno essere utilizzati nel procedimento penale «alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria dello Stato membro»; ciò comporta che, a meno che l'autorità giudiziaria estera non specifichi l'inutilizzabilità, le prove acquisite prima della cessazione delle operazioni potranno essere utilizzate. Infine, l'articolo 45 riguarda l'acquisizione dei c.d. tabulati telefonici o telematici, per la quale possono emettere un ordine di indagine tanto il PM quanto il giudice, in ragione della fase del procedimento penale. L'ordine di indagine dovrà contenere le informazioni utili a individuare l'utenza e ad identificare la persona oggetto di indagine, oltre al reato per il quale si procede. L'articolo 46 specifica che dall'attuazione del decreto legislativo non dovranno derivare oneri per la finanza pubblica; conseguentemente le amministrazioni dovranno provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

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