CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2017
802.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.45

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2017.

   Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, avverte che, come anticipato nell'ultima riunione della Commissione, ha individuato una serie di questioni sulle quali desidera sollecitare i gruppi ad esprimere le proprie preferenze e disponibilità. L'elenco di tali questioni è stato trasmesso per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione nella giornata di ieri. L'obiettivo è di arrivare, come già fatto con riguardo all'eventualità di reintrodurre il cosiddetto Mattarellum, a una valutazione delle posizioni in Commissione anche su proposte alternative.
  La prima questione riguarda la scelta di un sistema tra le seguenti possibili opzioni: proporzionale, maggioritario, oppure forme miste tra maggioritario e proporzionale. Il secondo tema riguarda l'adozione di un turno unico oppure di un doppio turno. In caso di opzione per un sistema proporzionale, si pone la questione della scelta tra un sistema proporzionale puro e un sistema proporzionale con premio. In caso di scelta di un sistema proporzionale con premio si pongono poi le seguenti questioni: scelta tra premio di lista o premio di coalizione; introduzione di una soglia per l'accesso al premio; l'entità del premio; l'interconnessione tra premio alla Camera e premio al Senato.
  Un ulteriore tema riguarda le tipologie di candidature e la scelta tra la seguenti possibili opzioni: collegi uninominali; collegi plurinominali; liste bloccate; capilista bloccati; preferenze.
  Altri temi che ritiene vadano sottoposti alla valutazione della Commissione riguardano la dimensione dei collegi, le soglie di sbarramento alla Camera e al Senato e l'equilibrio di genere.
  L'ultimo tema è quello delle pluricandidature e delle modalità di determinazione del seggio in caso di elezione del pluricandidato in più collegi, modalità che potrebbero essere le seguenti: miglior risultato, peggior risultato, sorteggio.
  Invita, quindi, i gruppi ed i singoli deputati ad esprimersi sulle questioni poste.

  Pino PISICCHIO (Misto) ringrazia il presidente e relatore per il lavoro di sintesi che delinea lo stato dell'arte dei lavori della Commissione. Le direttrici sulle quali ci si deve muovere, sulla base del documento del relatore, sono, a suo avviso, quelle di offrire indicazioni di partenza per l'elaborazione di un testo base e di offrire tali indicazioni sulla base di uno spazio comune di ipotesi non controverso. Su questo fronte si pone, ad esempio, la volontà comune a molti di eliminare la previsione dei capilista bloccati, rovesciando così la scelta delle candidature dall'alto in basso. È un punto questo che pare non controverso, anche alla luce delle recenti dichiarazioni dell'esponente più autorevole del Partito democratico. Il secondo punto non controverso riguarda la necessità di rendere omogenei i sistemi elettorali di Camera e Senato. Da qui si potrebbe creare quindi un percorso per l'elaborazione di un testo base, sul quale mettere poi a confronto posizioni diverse, quali ad esempio l'attribuzione del premio di maggioranza a una lista o a una coalizione, ipotesi quest'ultima da lui preferita.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritiene necessario porre fine a questo andamento dei lavori che definisce una sorta di «melina», sottolineando l'esigenza che la Commissione si pronunci su un testo base, che comprenda quegli interventi minimi correttivi del sistema vigente – in materia di armonizzazione tra Camera e Senato, ad esempio su soglie di sbarramento e preferenze di genere – sui quali appare ragionevole ipotizzare un consenso di massima dei gruppi. Manifesta soddisfazione per la disponibilità del Partito democratico, espressa in sedi extraparlamentari, a superare la questione dei capilista Pag. 10bloccati. Fa notare che l'adozione di un testo base, sul quale presentare successivamente proposte emendative, contribuirebbe ad incanalare la discussione su binari parlamentari, al di fuori degli scenari della propaganda politica.

   Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, sottolinea che il suo scopo era proprio quello di stimolare un dibattito al fine di ottenere elementi utili di valutazione.

  Danilo TONINELLI (M5S) non si unisce ai ringraziamenti al presidente e relatore, in quanto il dato reale è che si riparte da zero a circa novanta giorni dalla sentenza della Corte costituzionale sull’Italicum e a più di quattro mesi dal 4 dicembre 2016, giorno in cui il risultato del referendum costituzionale ha di fatto cancellato quella legge. Concorda sull'ipotesi che come testo base venga adottato l’Italicum costituzionalizzato, dal suo gruppo definito Legalicum. Costituzionalizzato e, quindi, senza il ballottaggio, fondato sull'idea poco costituzionale di conoscere il nome del vincitore la sera delle elezioni. Apprezza il fatto che il massimo esponente del Partito democratico, anche se in televisione e, quindi, al di fuori del Parlamento, abbia mutato opinione sui capilista bloccati, la cui abolizione fa parte della proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle. Si tratta di posizioni sulla cui autenticità nutre però molte riserve. L'unica strada percorribile, e che sembra trovare larga condivisione, è quella quindi di partire dal sistema della Camera, come uscito dalla sentenza della Corte, e applicarlo al Senato, proposta che è poi quella del Movimento 5 Stelle. Il resto è pura «melina».
  Ritiene che nel modo da lui indicato si possa rispondere alle accuse di incapacità rivolte al Parlamento dagli stessi esponenti politici che hanno fatto approvare con voti di fiducia una legge elettorale per la sola Camera sulla previsione – poi rivelatasi erronea – dell'approvazione della riforma costituzionale da parte dei cittadini.

  Giancarlo GIORGETTI (LNA) ritiene che l'unico modo per uscire da una discussione sterile e accademica sui modelli elettorali sia quello di agire con concretezza, adottando come testo base a maggioranza quello derivato dalle sentenze della Corte costituzionale e basando su di esso il successivo esame delle proposte emendative. Solo in tal modo, a suo avviso, sarà possibile verificare se le dichiarazioni rese da taluni esponenti di partito al di fuori del Parlamento siano corrispondenti a reali volontà politiche. Si tratta quindi, a suo avviso, di passare alla verifica dei numeri attraverso votazioni e decisioni concrete.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa notare che non è sufficiente che i gruppi evochino l'elaborazione di un testo condiviso assumendo come base la disciplina vigente come risultante a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, apparendo necessario, a suo avviso, che essi entrino nel merito delle questioni, sulle quali potrebbero permanere delle divergenze. Cita, ad esempio, il tema dei capilista bloccati, ritenuti legittimi dalla Corte, sui quali i gruppi dovrebbero esprimere chiaramente la loro posizione.

  Marco MELONI (PD) rileva come la discussione in atto sia utile per lavorare nel merito e costruire un testo con basi solide su alcuni punti fermi.
  Ritiene che ci siano due aspetti che non sono stati valorizzati a sufficienza nell’iter dell'Italicum. Il primo consiste nell'equilibrio tra rappresentatività e governabilità e il secondo nella ricerca di una larga intesa, in quanto una riforma elettorale deve essere condivisa, se possibile, da tutti. Quest'ultimo è un aspetto sostanziale e non formale. È consapevole che il dibattito congressuale del Partito democratico rallenti il cammino dell'esame della legge elettorale, ma il convergere di tutti i candidati sull'eliminazione della previsione relativa ai capilista bloccati gli sembra di buon auspicio per una base di partenza da mettere a punto anche prima delle primarie del Partito democratico medesimo. Pag. 11
  Da qui potrà partire la discussione sulla scelta tra le varie opzioni sulla questione delle candidature.
  Non concorda sulla proposta di estensione al Senato del sistema di elezione previsto per la Camera come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale, in quanto l'effetto sarebbe un forte rischio di ingovernabilità.

  Emanuele FIANO (PD) fa presente che il suo gruppo confida nella capacità di sintesi del presidente e relatore, al quale spetterà un compito complesso, attesa la diversità delle proposte sul campo. Osserva che non appare ragionevole affermare l'esistenza di un'unica strada obbligata da percorrere, esclusivamente sulla scia di quanto delineato dalla Corte costituzionale, sottolineando come spetti piuttosto al Parlamento, con piena discrezionalità, tracciare la linea da seguire, operando una scelta tra le diverse indicate, pur nell'alveo della giurisprudenza costituzionale. Fa notare che il suo gruppo, dunque – pur manifestando preferenza per sistemi elettorali maggioritari e non condividendo un eventuale ritorno a sistemi proporzionali puri – si rimetterà al lavoro che svolgerà il presidente e relatore ai fini dell'elaborazione di un testo base da sottoporre alla votazione della Commissione, anche in vista della successiva fase emendativa.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che il problema, più che di merito, sia di metodo. Viene infatti invertito quello che, a suo avviso, sarebbe il percorso naturale, vale a dire che il Partito democratico, il partito di maggioranza relativa, che ha presentato ben nove proposte di legge, dica qual’è la sua vera posizione prima di «passare la palla» ad altri. Detto questo, ritiene il lavoro fatto dal presidente e relatore utile e focalizzato su punti nodali, su cui è giusto che tutti si esprimano e che devono essere valutati sulla loro potenzialità in termini di voti sia alla Camera che al Senato. Ribadisce però che deve essere il Partito democratico per primo a indicare la sua posizione. Non condivide infatti che alcune posizioni siano espresse per via mediatica e non le considera come aperture, se non vengono poi formalizzate nella sede parlamentare.
  Concorda con il deputato Giancarlo Giorgetti e con le posizioni di chi afferma che si deve partire dalla sentenza della Corte costituzionale. E in questa chiave, e in un sistema non più bipolare, vede difficile il ritorno al cosiddetto Mattarellum. Osserva, quindi, come le proposte formulate anche recentemente dal Partito democratico siano indistinte e senza alcuna forma di sintesi, in mancanza di una vera analisi. Sono, a suo avviso, il frutto pur legittimo della campagna elettorale per le primarie di quel partito.
  La posizione del proprio partito è invece chiara e fondata su alcuni macro temi irrinunciabili, quali il sistema proporzionale e il premio di coalizione.
  Ribadisce che si esprimerà sui singoli punti del documento del presidente solo quando avrà conosciuto la posizione del Partito democratico.

  Andrea GIORGIS (PD) ritiene che nessun gruppo possa essere ostile ad un sistema elettorale che sia tendenzialmente analogo per entrambe le Camere, che sia suscettibile di riavvicinare elettori ed eletti e che assicuri al contempo stabilità di Governo. Si tratta ora, tuttavia, di passare dall'enucleazione dei principi ai fatti concreti. Al riguardo, giudica apprezzabile la proposta del presidente, confidando che il suo lavoro di sintesi possa condurre ad un testo sulla cui definizione il suo gruppo intende collaborare con serietà. Evidenzia, in proposito, che la recente disponibilità manifestata da esponenti del suo partito sul tema dei capilista bloccati rappresenta un segnale positivo di confronto, che ritiene pienamente coerente alla linea politica del Partito democratico, che mira ad una valorizzazione del rapporto tra cittadini ed eletti, preferibilmente attraverso la scelta dei collegi uninominali. Ritiene quindi necessario parlamentarizzare la discussione, attraverso un serio confronto di merito su questioni legate alla governabilità e alla rappresentanza, atteso che, allo Pag. 12stato, il sistema vigente appare inapplicabile.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, sottolinea come sia legittima qualsiasi posizione politica espressa al di fuori del Parlamento, ma come sia altrettanto vero che essa debba poi essere portata nella sede propria del confronto parlamentare.

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) osserva che si era preparato a intervenire sul merito dei temi indicati dal presidente e relatore, ma l'andamento del dibattito odierno lo ha indotto a modificare il suo intervento e ad incentrarlo su alcune considerazioni di carattere politico. Prima di tutto, non ritiene sia un problema che la Camera debba porsi quello di cosa accadrà al Senato. Osserva come più di una volta l'esito del voto in un ramo del Parlamento abbia poi influenzato l'altro. Sulla condivisione in merito all'abolizione dei capilista, rileva come sia sbagliato il metodo, perché si sta partendo dal fondo e non dal capo del problema, che è quello della scelta di un sistema elettorale.
  Ritiene poi che non sia fondata e che non risponda alla realtà l'ipotesi dell'applicazione dei collegi uninominali solo in un sistema bipolare. Non è così in Gran Bretagna e non è così in Francia. Cita infatti il caso dell'elezione di Blair con il solo 35 per cento dei voti e della possibile elezione alla Presidenza della Repubblica francese di una candidata di un partito che potrebbe avere pochi eletti in Parlamento. Lo stesso Mattarellum fu applicato originariamente a un sistema che non era assolutamente bipolare. Il problema non è quindi il sistema bipolare ma la governabilità e l'applicazione del principio per cui rendere maggioranza la più grande delle minoranze. Osserva poi come nel frattempo siano cresciute nel nostro sistema politico forze non disposte a coalizzarsi con altre forze politiche, a suo avviso destinate ad aumentare di numero. Un sistema proporzionale, che troverebbe sicura applicazione con il sistema residuale dell’Italicum – in quanto è remota l'ipotesi che una sola lista raggiunga il 40 per cento dei voti – sarebbe un sistema assolutamente instabile, che non assicurerebbe neanche il rispetto della rappresentatività, data la probabile polarizzazione di posizioni.

  Matteo MAURI (PD) ritiene che il lavoro da svolgere in funzione dell'elaborazione di un testo base sia complesso e richieda un notevole sforzo di sintesi, a fronte di un quadro politico variegato e divergente. Occorre, a suo avviso, ben ponderare le diverse soluzioni percorribili, valutando quelle sulle quali appare più verosimile il raggiungimento di un ampio consenso in entrambe le Camere. Ritiene normale e pienamente rientrante nella dialettica democratica che su un tema rilevante come quello della legge elettorale si sviluppi una discussione ampia, che si svolga anche al di fuori delle aule parlamentari, senza che ciò, a suo avviso, costituisca una diminuzione del ruolo del Parlamento. Fa notare che chi evoca l'introduzione di un sistema risultante da quanto rilevato dalla Corte costituzionale non fa i conti con l'approfondimento di questioni di merito essenziali, legate ad esempio al tema della governabilità e dell'armonizzazione tra Camera e Senato, sulle quali il Parlamento deve necessariamente dire la sua. Ritiene, peraltro, che la scelta del modello elettorale debba precedere quella su altre questioni – cita ad esempio il tema dei capilista bloccati – che può assumere più o meno valenza in conseguenza del tipo di sistema adottato.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, desidera svolgere alcune considerazioni. Ritiene che il dibattito svolto abbia fatto emergere utili e chiari elementi di riflessione sul percorso da costruire.
  Condivide il tema della rilevanza dell'esame al Senato, perché i gruppi parlamentari sono espressione di partiti politici che dovrebbero esprimere posizioni valide per entrambi i rami del Parlamento.
  Concorda con il deputato Mauri sulla legittimità delle posizioni espresse al di Pag. 13fuori del Parlamento, ma ribadisce come è in questa sede che devono poi essere concretizzate e formalizzate, cosa che non sempre è avvenuta.
  Dalle posizioni emerse, quali quelle dei deputati Sisto, Toninelli e D'Attorre, si sta definendo un quadro che è un punto di riferimento essenziale per l'obiettivo che è l'elaborazione di un testo che possa costituire una solida base di partenza, cosa che ricade nella responsabilità del relatore. Sottolinea, in proposito, come manchino indicazioni su alcuni punti rilevanti, quali la scelta tra premio alla lista e premio alla coalizione.

  Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo per una precisazione, fa notare che dal dibattito odierno sembra emergere un orientamento dei gruppi favorevole ad un avanzamento dell'iter, che si traduca nell'elaborazione di un testo base, imperniato sulla disciplina che ha superato il vaglio della Corte costituzionale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, osserva come sia indispensabile un altro passaggio di discussione per acquisire ulteriori elementi di valutazione.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo per una precisazione, si chiede se nella prossima seduta il presidente e relatore sia nelle condizioni di presentare una sua proposta di testo base, alla luce del presente dibattito, dal quale, a suo avviso, è emersa la volontà dei gruppi di passare ad una nuova fase procedurale.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiarisce la sua posizione in merito alla necessità di ulteriori interventi al fine di una compiuta valutazione e riflessione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa notare che, prima dell'elaborazione di un testo base, appare necessario concludere la discussione, acquisendo, nelle prossime sedute, la posizione di tutti i gruppi – compresi i gruppi che non sono intervenuti nella seduta odierna – sui temi più rilevanti. Dichiara che svolgerà, dunque, ulteriori approfondimenti di merito, in vista della elaborazione di una proposta di testo base condivisibile, che si riserva di formulare una volta concluso l'esame preliminare.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 aprile 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.
C. 4224 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 mira alla realizzazione, in conformità con rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di uno Pag. 14strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia ai fini di una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, in particolare quello connesso all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illegale di sostanze stupefacenti. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di 17 articoli e di un preambolo nel quale vengono richiamate la Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta da entrambi i Paesi a Palermo il 12 dicembre 2000, e gli annessi Protocolli contro la tratta di persone e la tratta di migranti, nonché l'Accordo italo-croato di collaborazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e la criminalità organizzata firmato a Roma il 28 maggio 1993, non sottoposto a ratifica parlamentare e in vigore dal 4 maggio 1994.
  L'articolo 1 precisa l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nell'impegno a svolgere attività di cooperazione di polizia per prevenire e reprimere i crimini, in particolare quelli connessi all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
  L'articolo 2 individua le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa e l'articolo 3 specifica gli ambiti di competenza. Gli articoli da 4 a 11 riguardano le modalità della cooperazione, che consiste nelle seguenti attività: scambio di informazioni relative a reati, persone, forme di criminalità nonché alle rispettive legislazioni nazionali in materia di attraversamento delle frontiere e requisiti di ingresso; intensificazione delle comunicazioni e telecomunicazioni tra le Parti, distacchi di esperti e visite di studio; armonizzazione delle attività di cooperazione anche attraverso la designazione di punti di contatto, l'effettuazione di analisi congiunte, lo svolgimento attività operative coordinate; iniziative di istruzione e formazione professionale quali, ad esempio, preparazione di esperti e visite di docenti; forme organizzative speciali di cooperazione transfrontaliera, quali lo scambio di funzionari di polizia;, l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti, l'invio di ufficiali di collegamento e le attività operative coordinate, per la cui esecuzione sono stabiliti indirizzi regolamentari. L'articolo 12 disciplina la protezione dei dati personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in materia. L'articolo 13 dispone in tema di riservatezza dei dati trasmessi. L'articolo 14 conferisce alle Autorità competenti all'applicazione dell'intesa la facoltà di stipulare protocolli per l'attuazione delle attività operative coordinate in mare e di tutte le altre forme di cooperazione indicate nell'Accordo. Ai sensi dell'articolo 15, l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali vincolanti per le Parti. L'articolo 16 prevede che le eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Autorità competenti e, quando questo non fosse possibile, attraverso i canali diplomatici. Con l'articolo 17, infine, si stabilisce che l'Accordo, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche, avrà durata illimitata, salvo denuncia scritta con effetto a sei mesi.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, approvato dall'Assemblea del Senato il 12 gennaio 2017, si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo, ed è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato a seguito del parere formulato dalla Commissione bilancio.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo Pag. 15117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 3785 Ermini e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), relatore, fa presente che l'articolo unico della proposta di legge C. 3785 a prima firma del deputato Ermini riprende parzialmente il contenuto della proposta C. 2892-A, giunto all'esame dell'Assemblea della Camera il 7 marzo 2016 per essere poi rinviato in Commissione il successivo 21 aprile. La proposta interviene sul codice penale per modificare l'articolo 59, che apre il Capo II relativo alle circostanze del reato del Titolo III del Libro I. In particolare, il provvedimento aggiunge un quinto e ultimo comma all'articolo 59, in base al quale nella legittima difesa domiciliare (articolo 52, secondo comma, del codice penale) è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni: se l'errore sulla presenza di circostanze di esclusione della pena è conseguenza di un grave turbamento psichico; se detto turbamento è causato dalla persona contro cui è diretta la reazione. Quanto al rispetto alle competenze costituzionalmente definite rileva che la modifica legislativa è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale ex articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali segnala la formulazione della proposta di legge – con particolare riguardo alla locuzione «grave turbamento psichico» causato da colui contro il quale è diretta la reazione – alla luce dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie. Tale locuzione è, al momento, sconosciuta all'ordinamento penale. Per orientamento consolidato si ritiene che i principi di tassatività e determinatezza del reato trovino riconoscimento implicito nell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione nonché oggetto di più diretta menzione nella più esplicita formulazione dell'articolo 1 del codice penale. Quanto al principio di determinatezza, i «due obiettivi fondamentali» ad esso sottesi consistono «per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta» (Corte costituzionale, sentenza n. 327 del 2008). Le disposizioni penali devono essere «chiaramente formulate», e devono essere rese altresì conoscibili dai destinatari grazie ad una pubblicità adeguata (articolo 73, comma 3, della Costituzione).
  Più recentemente, deve essere segnalata la sentenza della Consulta (sentenza n. 172 del 2014) che ha ritenuto costituzionalmente legittima la fattispecie di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis (cosiddetto stalking). Secondo la Corte, l'esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa, oppure riferirsi Pag. 16a concetti extragiuridici diffusi, ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica. Il principio di determinatezza non esclude – conclude la Corte – l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta».
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.25.

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