CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 aprile 2017
799.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.
Atto n. 392.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Michele Pompeo META, presidente, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Michele Pompeo META, presidente e relatore, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo scade il prossimo 29 aprile. Segnala tuttavia che non sono ancora stati trasmessi i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato previsti dal comma 5 dell'articolo 8 della legge delega e che quindi l'esame della Commissione potrà concludersi solo successivamente all'acquisizione dei suddetti pareri.
  Ricordato che la relazione introduttiva è già stata resa nota a tutti i membri della Commissione per le vie brevi nella giornata di ieri, ne illustra i principali contenuti.
  Il provvedimento è adottato in attuazione della delega contenuta nella cosiddetta «legge Madia» (legge n. 124 del 2015) all'articolo 8, comma 1, lettera d).
  La delega indica l'obiettivo di pervenire al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, mediante la razionalizzazione delle modalità di archiviazione dei relativi dati.Pag. 203
  In funzione di tale obiettivo la legge, con una formulazione aperta, conferisce al legislatore delegato la possibilità di procedere – previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica – alla riorganizzazione delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA) anche mediante trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni in capo al Pubblico registro automobilistico ovvero anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Ritiene sia utile evidenziare che, se da un lato, la legge di delegazione impone che la riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro lato, la medesima disposizione indica come finalità dell'intervento la riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati e la «realizzazione di significativi risparmi per l'utenza».
  Per una migliore comprensione delle scelte effettuate dal Governo, gli sembra opportuno ricordare brevemente l'attuale riparto di competenze e di funzioni tra i due enti coinvolti nella gestione di tali dati: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale (DTT) e il Pubblico Registro Automobilistico che è invece affidato all'Automobile Club Italiano (ACI).
  Il DTT, attraverso gli uffici della Motorizzazione civile (UMC), gestisce tutte le informazioni concernenti i dati relativi ai veicoli, da quelli concernenti l'anagrafe degli intestatari dei veicoli ai dati tecnici, a quelli relativi alla assicurazione RCA, agli incidenti verificatisi e alla tipologia delle abilitazioni alla guida rilasciate. Tali informazioni confluiscono nella banca dati della Motorizzazione, composta dall'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG). La Motorizzazione civile è il soggetto competente al rilascio della carta di circolazione.
  Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) – gestito dall'ACI – raccoglie tutte le informazioni relative alla proprietà dei veicoli in circolazione definiti dall'articolo 2683 del Codice civile come «beni mobili registrati», vale a dire gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate ed è competente al rilascio del certificato di proprietà del veicolo. In particolare sono contenute nel Pubblico Registro Automobilistico alcune informazioni non presenti nell'Archivio nazionale dei veicoli, come, ad esempio, iscrizioni di ipoteche o di privilegi e fermi amministrativi.
  La relazione del Governo che accompagna il provvedimento sottolinea come la diversità dei contenuti raccolti nelle varie banche dati imponga la necessità di un continuo allineamento tra l'ANV e il PRA.
  Ritiene che valga la pena ricordare che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 ha istituito lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), come unico canale logico di accesso per la richiesta ed il rilascio contestuali sia della carta di circolazione sia del certificato di proprietà. Tuttavia, lo STA è basato su una articolata cooperazione applicativa dei due sistemi informativi (ANV e PRA) che, seppur cooperanti, restano comunque indipendenti.
  Da un lato si rende quindi necessaria una costante ed onerosa attività di allineamento dei dati e, dall'altro lato, in presenza di disallineamento di dati, lo STA non è più in grado di garantire contestualità, imponendosi quindi la necessità di provvedere separatamente al rilascio della carta di circolazione e del certificato di proprietà, con relativa dilatazione dei tempi procedimentali. In proposito ricorda che l'emissione di due distinti documenti costituisce un unicum in Europa, derivante dall'assimilazione dei veicoli ai beni mobili registrati, con conseguente emissione di un documento che certifichi la proprietà del veicolo da parte di un ente ad hoc.
  Segnala che per razionalizzare il sistema organizzativo di gestione dei dati di circolazione e di proprietà dei veicoli, la Pag. 204scelta effettuata è stata nel senso di prevedere un unico documento di circolazione, contenente entrambe le tipologie di dati, rilasciato da un unico soggetto che firma la certificazione, dietro presentazione, da parte dell'utenza, di un'unica domanda.
  Evidenzia che a tale scelta non si connette alcun intervento sulle strutture amministrative esistenti in quanto, come esplicitato nelle relazioni che corredano il provvedimento in esame, si è preso atto dei potenziali effetti pregiudizievoli conseguenti ad una soppressione del PRA.
  Infatti, con riguardo ai livelli occupazionali, ne sarebbe derivata la messa in mobilità di 2.500 dipendenti e la conseguente difficoltà di assorbirli nell'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche considerato che la Direzione Generale per la motorizzazione aveva quantificato un eventuale fabbisogno di personale scaturente dall'acquisizione delle nuove competenze in 800 unità massime, da distribuire tra Amministrazione centrale e UMC. Inoltre «sarebbe risultato complesso il procedimento di assorbimento dei 500 dipendenti di ACI Informatica, società per azioni interamente posseduta dall'Automobile Club d'Italia che fornisce tutte le procedure e supporti informatici e telematici per gestire l'automazione interna e i servizi alla collettività».
  Segnala che l'altra criticità connessa ad una scelta di soppressione del PRA o di trasferimento delle funzioni dello stesso al Ministero viene ricondotta alla perdita da parte di ACI di quasi il 70 per cento dei suoi ricavi totali, assicurati dall'attività del PRA con possibili disequilibri e, comunque, con conseguente necessità di una profonda riorganizzazione della missione.
  Ritiene che un ulteriore elemento di attenzione riguardi gli aspetti legati alla fissazione della tariffa e dell'imposta di bollo, alla luce del tenore della norma di delega che finalizza l'intervento normativo alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza.
  Sottolinea che il provvedimento in esame prevede l'introduzione di una tariffa unica, il cui importo sarà determinato con decreto dei ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della giustizia sulla base dei costi dei servizi, che non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe.
  Evidenzia, inoltre, che nel medesimo decreto verrà stabilito anche l'importo dell'imposta di bollo unificato da applicare alla nuova formalità. La relazione tecnica a corredo dell'atto in esame precisa che l'imposta sarà fissata in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio. Alla misura in esame, pertanto, non si ascrivono effetti in termini di gettito erariale.
  Passando ad analizzare brevemente il contenuto dei sei articoli di cui si compone il testo, segnala che l'articolo 1 prevede che, a decorrere dal primo luglio 2018, la carta di circolazione costituisca il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile. Viene contestualmente soppresso il certificato di proprietà, mediante l'abrogazione di tutte le disposizioni del Codice della strada che lo prevedono. Il rispetto del termine del primo luglio 2018 è comunque subordinato all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 2, concernente la fissazione di una tariffa unica per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione.
  Evidenzia che nella carta di circolazione, intesa come nuovo documento unico redatto in conformità alla direttiva europea n. 1999/37/CE, sono annotati i dati tecnici del veicolo; i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; i dati validati dal Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo e i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero. Nella carta di circolazione Pag. 205saranno inoltre annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e i provvedimenti di fermo amministrativo. Le modalità, anche telematiche, secondo le quali tali annotazioni sono effettuate saranno definite con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3).
  Sottolinea che il comma 4, per le motivazioni già sopra ricordate relativamente alle modalità scelte per l'attuazione della delega, fa salve le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito al rilascio della carta di circolazione precisando che la stessa ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti. Tuttavia mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile «per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo» resta comunque ferma la responsabilità del PRA – che, ricorda, resta gestito dall'ACI – per i dati relativi alla proprietà.
  L'articolo 2 definisce la procedura di rilascio del documento unico.
  Al comma 1 si prevede, in particolare, che il soggetto interessato presenti istanza di rilascio del citato documento unico ai fini della prima immatricolazione, della reimmatricolazione o dell'aggiornamento della stessa conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (STA) nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli uffici di ACI-PRA in quanto STA (articolo 2, comma 1) e nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto n. 398 presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile. L'istanza è effettuata sulla base di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono, per via telematica, al Centro elaborazione dati (CED) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del Codice della Strada (articolo 2, comma 3).
  Il CED trasmette contestualmente al Pubblico registro automobilistico, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico (articolo 2, comma 4).
  Il Centro elaborazione dati, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli sportelli telematici dell'automobilista e agli uffici della motorizzazione civile di stampare la carta di circolazione.
  Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo sportello telematico dell'automobilista richiedente e all'ufficio della motorizzazione civile competente che provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. La norma fa salve le procedure di iscrizione e trascrizione degli atti presso il PRA.
  Sottolinea che è, inoltre, previsto che le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e di cessazione dalla circolazione siano presentate agli uffici della motorizzazione civile e agli sportelli telematici dell'automobilista, che le trasmettono al Centro elaborazione dati (CED) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I provvedimenti di fermo amministrativo sono invece notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED (articolo 2, comma 7).
  Segnala che il comma 2, con riferimento ai costi di rilascio e di aggiornamento della carta di circolazione come documento unico, prevede che sia corrisposta una tariffa unica. La tariffa è determinata con un decreto del Ministro Pag. 206delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018. Sempre con decreto emanato secondo le medesime modalità è disposto l'aggiornamento della tariffa medesima.
  Sottolinea che l'importo della tariffa fissato dal citato decreto ministeriale non può superare la somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente (in relazione alle operazioni amministrative concernenti il certificato di proprietà e la carta di circolazione), tenuto conto dei costi dei servizi.
  Ricorda, altresì, che il medesimo decreto determina l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione del certificato di proprietà e della carta di circolazione, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile degli importi di rispettiva competenza.
  Evidenzia che agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986.
  L'articolo 3 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acceda, a titolo gratuito e in via telematica, a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee e fa salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione.
  Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione.
  Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti al decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 5 contiene le disposizioni di coordinamento, in particolare le modifiche al codice della strada necessarie per adeguare la normativa ai contenuti della nuova procedura nonché una modifica al decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale). Prevede anche l'adozione di due decreti del Presidente della Repubblica per adeguare alla nuova disciplina il regolamento di attuazione del Codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.
  Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di fornire un chiarimento sulla norma che novella l'articolo 103 del Codice della strada, recata dalla lettera g) dell'articolo 5, comma 1. Infatti, secondo quanto gli viene autorevolmente segnalato dal collega Alessandro Bratti, presidente della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nell'attuale formulazione si eliminerebbe uno strumento di contrasto al traffico transfrontaliero dei rifiuti a disposizione delle autorità nazionali.
  In attesa di tale chiarimento, si limita a ricordare che la novella sottrae agli uffici del PRA (per attribuirle al Dipartimento per i trasporti) le funzioni attribuite con riguardo alla cessazione della circolazione dei veicoli per la definitiva esportazione all'estero. Tuttavia, viene anche meno la specifica, a suo tempo introdotta con la legge di stabilità per il 2016, secondo cui occorre che l'esportazione per reimmatricolazione sia comprovata dall'esibizione di idonea documentazione (di natura doganale ovvero, in caso di cessione intracomunitaria, comprovante la radiazione dal PRA).
  Ricorda, inoltre, che la Commissione si era espressa in sede consultiva su tale disposizione evidenziando il rischio di generare difficoltà eccessive per le attività di esportazione all'estero di veicoli usati da parte di imprese e cittadini italiani e proponendo misure alternative. Pag. 207
  Segnala, infine, che l'articolo 6 contiene le disposizioni sull'entrata in vigore del decreto legislativo precisando che le disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, entrino in vigore solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, previsto dal comma 2 dell'articolo 2, che concerne la determinazione della tariffa unica.
  Nel sottolineare l'importanza dell'atto all'esame, ricorda che sul tema oggetto della delega si è espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, lo scorso 11 gennaio 2017, formulando considerazioni a suo giudizio meritevoli di attenzione.
  Considerato, infine, quanto ricordato all'inizio del suo intervento circa la non ancora avvenuta trasmissione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata, si riserva, conseguentemente, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni che potranno emergere nel corso dell'esame e successivamente all'acquisizione dei predetti pareri.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

  La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 16.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Michele Pompeo META, presidente, apprezzate le circostanze, avverte che lo svolgimento delle interrogazioni previste nella giornata odierna è rinviato ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-10115 Ricciatti: Sicurezza dei viaggiatori sui convogli ferroviari delle tratte marchigiane e ammodernamento del parco mezzi.

5-10126 Agostinelli: Vendita di un immobile di Interporto Marche Spa all'Azienda sanitaria regionale.

5-10324 Giulietti: Sulla possibile soppressione di servizi ferroviari Intercity e sul diritto alla mobilità degli utenti umbri.

5-10504 Culotta: Ritardo nella definizione del piano regolatore del porto di Milazzo e transito delle relative competenze alla nuova Autorità di sistema portuale.