CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2017
798.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 5 aprile 2017. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 9.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (C. 4394 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marilena FABBRI, relatrice, illustra il decreto-legge in titolo, che reca un insieme di misure volte ad accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché a contrastare l'immigrazione illegale. Alcune di queste misure presentano, per quanto riguarda il loro contenuto, caratteri fortemente innovativi dell'ordinamento. È questo il caso, ad esempio, delle disposizioni recate dall'articolo 6, che prevedono l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale alle controversie relative all'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale nonché la non reclamabilità del decreto che decide su tali controversie. Avuto riguardo ai profili di competenza del Comitato, gli elementi di criticità da segnalare appaiono comunque limitati e marginali.

  Andrea GIORGIS, presidente, nel ricordare che, in base ai parametri valutativi assegnati dal Regolamento, al Comitato per la legislazione non compete una valutazione in merito alla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, invita la relatrice a considerare, ove concordi, l'opportunità di introdurre nella parte premissiva della proposta di parere una considerazione in tal senso.

  Marilena FABBRI, relatrice, dichiara di condividere l'opportunità di una precisazione nel senso suggerito dal presidente. Pag. 4
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 4394 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge – che si compone di 25 articoli, 2 dei quali introdotti durante l'esame al Senato, suddivisi in 4 Capi – reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto contiene un complesso di misure – tra loro strettamente connesse, coordinate o conseguenti al nucleo fondamentale del provvedimento – finalizzate ad accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché a contrastare l'immigrazione illegale; a tal fine, il capo I (articoli da 1 a 5) introduce le norme occorrenti all'istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, disciplinandone la composizione e la competenza; il capo II (articoli da 6 a 14) reca invece misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione e misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova; il capo III (articoli da 15 a 19-bis) reca misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti, mentre il capo IV reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, che includono anche la previsione di una relazione del Governo sullo stato di attuazione del decreto da trasmettere per un triennio alle Commissioni parlamentari competenti (rectius: alle Camere);
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   il decreto-legge, nel modificare profondamente la vigente legislazione di settore, correttamente interviene mediante numerose novelle sulla preesistente normativa, sia a fini di coordinamento, sia per produrre effetti innovativi. Fanno eccezione: la disposizione contenuta all'articolo 14, comma 1, che provvede ad incrementare di 10 unità per le sedi in Africa il contingente di personale locale impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, senza modificare l'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri), recante la disciplina del citato contingente; l'articolo 21-bis, che proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa, senza modificare l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4. Entrambe le disposizioni richiamate (articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e articolo 1-bis del decreto-legge n. 4/2015) sono state peraltro oggetto, nel corso del tempo, di modifiche non testuali;
   inoltre, il provvedimento non si coordina compiutamente con l'ordinamento vigente all'articolo 6, comma 1, le cui lettere c), capoverso 14, e g), capoverso 35-bis, richiamano altre disposizioni, “in quanto compatibili”, rimettendo così all'interprete l'individuazione della normativa effettivamente da applicare;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   il provvedimento, all'articolo 12, comma 1-bis – laddove pone in capo al Ministero dell'interno l'obbligo di provvedere, entro il 31 dicembre 2018, “a predisporre” il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, reca una disposizione di cui non appare chiara la portata normativa, considerato che, a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, i regolamenti di Pag. 5organizzazione dei Ministeri, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;
   il decreto-legge in alcuni casi (v. articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 19, comma 3), impropriamente si riferisce all'intesa piuttosto che al concerto tra Ministeri o Ministri (come invece prescrive il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi);
   inoltre all'articolo 20, che prevede che entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione il Governo presenti alle Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione del decreto in esame, reca una disposizione che dovrebbe essere valutata alla luce del principio dell'autonomia regolamentare delle Camere;
   il disegno di legge presentato in prima lettura al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
   fermo restando che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione in merito alla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale;
  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   sulla base delle indicazioni contenute in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni contenute agli articoli 14, comma 1, e 21-bis, comma 1;
   all'articolo 20, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che il Governo presenti la relazione sullo stato di attuazione del decreto alle Camere piuttosto che alle Commissioni parlamentari;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto evidenziato in premessa, andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento in merito alla previsione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, che imputa al Ministero dell'interno l'obbligo di predisporre il proprio regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.45.