CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 197

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 18.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica.
(COM(2016) 861).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
(COM(2016) 862).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione).
(COM(2016) 863).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5).
(COM(2016) 864).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che lo scorso 28 febbraio la Commissione iniziato l'esame delle seguenti comunicazioni Pag. 198inserite all'interno del «Pacchetto Clean Energy»:
   COM(2016) 761: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
   COM(2016) 765: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
   COM(2016) 862: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

  Fa presente che sono state successivamente assegnate alla Commissione le seguenti comunicazioni ugualmente inserite all'interno del «Pacchetto Clean Energy»:
   COM(2016) 861: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica;
   COM(2016) 863: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione);
   COM(2016) 864: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5).

  Ricorda altresì che, su proposta del relatore Benamati, al fine di dare ordine ai lavori della Commissione, nell'ufficio di presidenza dello scorso 1o marzo, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di dividere le comunicazioni assegnate in due gruppi da esaminare distintamente: il primo comprende le comunicazioni in materia efficienza e prestazione energetica (COM(2016) 761 e COM(2016) 765); il secondo comprende le comunicazioni in materia di energia elettrica e cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016) 861, COM(2016) 862, COM(2016) 863 e COM(2016) 864.
  In sostituzione del relatore Benamati, passa quindi ad esporre in sintesi i contenuti dei provvedimenti delle comunicazioni 861, 863 e 864, rinviando per la comunicazione 862 alla relazione già svolta dall'on. Benamati nella seduta dello scorso 28 febbraio.
  Si tratta di tre proposte legislative della Commissione europea che rientrano nel più ampio pacchetto di iniziative denominato «Energia pulita per tutti gli europei», in cui sono comprese anche misure in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e governance dell'Unione dell'energia.
  Le tre proposte, in particolare, intervengono sulla disciplina relativa al mercato dell'energia di cui alle norme contenute nel cosiddetto «terzo pacchetto energia» adottato nel 2009. Quest'ultimo, a giudizio della Commissione europea, pur avendo assicurato progressi concreti per i consumatori, quali una maggiore liquidità dei mercati europei dell'energia elettrica e l'aumento degli scambi transfrontalieri, necessita di una serie di adeguamenti alla luce dei cambiamenti intervenuti nell'ultimo decennio a seguito del sempre più frequente utilizzo delle fonti rinnovabili, della maggiore integrazione dei mercati elettrici e dello sviluppo di nuove tecnologie digitali che consentono all'industria, alle imprese e alle famiglie di produrre e immagazzinare energia elettrica, nonché di partecipare ai mercati dell'energia elettrica tramite soluzioni cosiddette di «gestione attiva della domanda».
  Le proposte in esame, che introducono disposizioni volte a riflettere la transizione dei sistemi energetici verso nuovi modelli di produzione e consumo e i progressi tecnologici realizzati nel settore, dovrebbero contribuire a garantire, nelle intenzioni della Commissione europea, la libera circolazione dell'energia elettrica in base alle necessità effettive tramite segnali di Pag. 199prezzo non falsati, un ruolo attivo dei consumatori e la progressiva decarbonizzazione del sistema energetico.
  Valutando i risultati conseguiti con l'applicazione del «terzo pacchetto energia», la Commissione europea ha rilevato che nei mercati all'ingrosso permangono ostacoli agli scambi transfrontalieri e che gli interconnettori non sono utilizzati al pieno della loro capacità. Ciò sarebbe dovuto, tra l'altro, a un'insufficiente collaborazione tra gestori e regolatori delle reti a livello nazionale per un uso condiviso degli interconnettori. È stato, infatti, rilevato che le principali decisioni sono adottate dai regolatori nazionali, anche nei casi in cui sarebbe necessaria una soluzione comune che coinvolga più Stati membri e il ruolo dell'ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia), in base alla disciplina vigente, è limitato ad attività di coordinamento, consulenza e monitoraggio.
  Per quanto riguarda, invece, i mercati al dettaglio, dall'analisi della Commissione emergono una notevole diversificazione dei prezzi dell'energia elettrica tra gli Stati membri per ragioni non sempre correlate al mercato e un costante aumento dei prezzi per gli utenti domestici a causa dei marcati incrementi dei corrispettivi per l'uso della rete, tasse e imposte. Inoltre, le spese relative ai cambi di fornitore, come per esempio gli oneri previsti in caso di risoluzione dei contratti, continuano a rappresentare un ostacolo significativo per i consumatori.
  Uno dei punti chiave delle proposte in esame è rappresentato dal rafforzamento del mercato interno dell'energia tramite la partecipazione attiva dei consumatori. In particolare, la Commissione intende promuovere l'autoconsumo di energie rinnovabili che, grazie allo sviluppo tecnologico e alle politiche di innovazione, poste in essere a livello europeo e nazionale, si sta realizzando con una considerevole riduzione dei costi. Imprese e consumatori residenziali possono produrre la propria energia elettrica localmente mediante fonti di energia rinnovabili e consumarla completamente o in parte, sia in tempo reale o in un secondo tempo, mediante lo stoccaggio di energia su piccola scala, trasformandosi da meri consumatori in «prosumers». Il modello emergente di autoconsumo apre quindi nuove opportunità alle piccole e medie imprese, che si confrontano con prezzi elevati dell'energia.
  Non possono tuttavia essere ignorati i profili problematici che presenta la produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili: la diffusione delle produzioni in piccola scala rende infatti necessari interventi di adeguamento sulle reti elettriche, che sono state realizzate esclusivamente sulla base delle fonti energetiche convenzionali.
  Le tre proposte, di cui oggi inizia l'esame, hanno per oggetto la rifusione, rispettivamente, della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016)864), del regolamento sul mercato dell'energia elettrica (COM(2016)861) e del regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016)863). Nel loro insieme, esse prevedono misure concernenti un nuovo assetto dei sistemi elettrici al fine di garantire: l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema di rete; il passaggio da un sistema basato su grandi impianti di produzione a un sistema caratterizzato da numerosi piccoli impianti di generazione decentrati e connessi direttamente alla rete di distribuzione; la partecipazione attiva dei consumatori/auto-produttori (sia civili che industriali), nonché di aggregatori di consumatori; segnali di prezzo chiari e trasparenti.
  Nello specifico, la proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 864) modifica la disciplina vigente (direttiva 2009/72/CE) introducendo una serie di misure che incidono soprattutto sul mercato al dettaglio e sui mercati per la flessibilità. Tra queste, si segnalano in particolare:
   il phasing out dei prezzi regolati (a partire da 5 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri potranno intervenire sui prezzi finali dell'energia Pag. 200elettrica limitatamente ai clienti vulnerabili e dovranno notificare l'eventuale intervento alla Commissione europea, che potrà imporre dei correttivi al regime nazionale di regolazione dei prezzi). Al riguardo, si può osservare che la norma è evidentemente diretta a rimuovere gli interventi regolamentari degli Stati membri a favore di specifiche categorie di utenti o di determinati settori produttivi che possano avere effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza. Tuttavia, occorre valutare con attenzione il fatto che tali misure, limitando la facoltà di intervento degli Stati membri, potrebbero avere delle ricadute negative su alcuni settori produttivi, con particolare riferimento alle imprese energivore;
   la possibilità di accedere a contratti di fornitura a «prezzi dinamici», che riflettano i prezzi dell'energia nel mercato spot o nel mercato del – giorno prima (MGP) ad intervalli non superiori alla frequenza delle contrattazioni giornaliere nella borsa elettrica. Tale obiettivo merita sicuramente apprezzamento ma affinché possa dispiegare pienamente i suoi effetti occorre garantire, nel contempo, un accesso agevolato ai contratti di fornitura e una maggiore conoscibilità e trasparenza dei prezzi;
   la partecipazione attiva dei consumatori ai quali è riconosciuta la possibilità di generare, stoccare, consumare e vendere energia auto-prodotta sui mercati organizzati, sia individualmente sia in forma di unioni di consumatori. Si tratta di una misura che segna un evidente progresso verso la realizzazione di un mercato dell'energia maggiormente flessibile e competitivo;
   l'installazione di contatori intelligenti rispondenti agli standard europei e l'accesso ai dati di consumo previo consenso esplicito del consumatore interessato.

  In base alla nuova proposta di direttiva, gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare quadri regolatori specifici per le comunità locali dell'energia, per i DSO (Distribution System Operators, gestori del sistema di distribuzione), per i TSO (Transmission System Operators, gestori del sistema di trasmissione) e per i regolatori nazionali dell'energia, ai quali vengono conferiti nuovi poteri, tra cui quelli di adottare decisioni vincolanti per le imprese elettriche e i centri operativi regionali, svolgere indagini e impartire istruzioni per la risoluzione delle controversie e imporre sanzioni. Per quanto riguarda in particolare i gestori del sistema di distribuzione, essi sono tenuti a scambiare tra loro tutte le informazioni necessarie e a coordinarsi con i gestori del sistema di trasmissione al fine di assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e incentivare lo sviluppo del mercato. Inoltre, ogni due anni, i DSO dovranno presentare all'autorità di regolamentazione un piano di sviluppo della rete che specifichi gli investimenti programmati per i successivi cinque-dieci anni destinati ad infrastrutture di distribuzione, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Tale obbligo risponde a una duplice esigenza: da un lato, quella di adeguare le infrastrutture di distribuzione e, dall'altro, quella di stimolare specifici investimenti per lo sviluppo della rete.
  Le disposizioni che non consentono ai gestori della trasmissione il possesso, la gestione o l'esercizio di impianti di stoccaggio dell'energia e neppure il controllo indiretto dei mezzi che forniscono servizi ausiliari potranno essere derogate dagli Stati membri a condizione che: parti terze non abbiano espresso interesse a seguito di una procedura di appalto aperta e trasparente; tali impianti o servizi ausiliari servano al TSO per adempiere gli obblighi imposti per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di trasmissione e non siano utilizzati per la vendita dell'energia elettrica sul mercato; l'autorità di regolamentazione abbia concesso la sua approvazione.
  La proposta di direttiva consiste di 8 capi, 73 articoli e 5 allegati in cui sono definiti maggiori obblighi sugli strumenti di confronto e sulla fatturazione e modificati Pag. 201gli obblighi preesistenti per i contatori intelligenti e la loro diffusione. Per la descrizione di dettaglio si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici competenti.
  La nuova direttiva, sostanzialmente, impegna gli Stati membri a garantire che il mercato europeo dell'energia elettrica sia competitivo, orientato ai consumatori, flessibile e non discriminatorio e stabilisce che i provvedimenti nazionali non devono ostacolare indebitamente i flussi transfrontalieri, la partecipazione dei consumatori e gli investimenti. Ai consumatori, in particolare, sono conferiti maggiori poteri e tutele come il diritto ad avere un contratto con prezzi dinamici, la possibilità di partecipare ai mercati dell'energia tramite la gestione attiva della domanda, l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica, la possibilità di scegliere e cambiare liberamente fornitori o aggregatori senza pagare alcun onere; una maggiore trasparenza delle informazioni di fatturazione.
  Per quanto invece concerne la costituzione, il funzionamento e le competenze dei regolatori nazionali indipendenti dell'energia, la proposta in esame prevede, in particolare, l'obbligo dei regolatori di collaborare con i regolatori vicini e con l'ACER in caso di questioni di rilevanza transfrontaliera e aggiorna l'elenco dei compiti attribuiti ai regolatori, tra l'altro con riferimento alla supervisione dei centri operativi regionali di nuova creazione.
  La seconda proposta in esame (COM(2016) 861) che modifica la normativa vigente (regolamento 2009/714/CE) sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica introduce, in particolare, una nuova disciplina dei servizi di bilanciamento e un quadro per i servizi di capacità per la sicurezza del sistema elettrico. Dal punto di vista formale, si compone di 8 capi, 65 articoli e un allegato che definisce specificamente le funzioni attribuite ai centri operativi regionali. Il regolamento proposto contempla, infatti, una dimensione regionale, accanto a quella nazionale, finalizzata ad una gestione efficiente, sicura e affidabile dei sistemi di trasmissione interconnessi e alla gestione delle crisi di approvvigionamento sulla base di un principio di solidarietà.
  Le nuove disposizioni prevedono che i prezzi dell'elettricità si formino sulla base della domanda e dell'offerta, compresi i prezzi del mercato all'ingrosso, per i quali non possono essere introdotti limiti minimi e massimi, salvo alcune specifiche deroghe e stabiliscono, nel contempo, che le tariffe di distribuzione riflettano il costo e l'utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti, inclusi i consumatori attivi. Vi sarà tuttavia la possibilità di fissare tariffe differenziate in base al profilo dell'utente e su base temporale in presenza di contatori intelligenti.
  In base alla disciplina proposta in materia di mercati di bilanciamento – ovvero i mercati per l'approvvigionamento delle risorse necessarie ad equilibrare in tempo reale le immissioni di energia elettrica con i prelievi – e di libero accesso da parte di tutti gli operatori interessati, singolarmente o aggregati, si prevede che tutti i partecipanti al mercato debbano tendere al contemperamento del sistema e sono responsabili finanziariamente degli squilibri che provocano, pur potendo designare un terzo responsabile del bilanciamento. Al riguardo, sono esentati dalla responsabilità solo i progetti dimostrativi, i beneficiari di aiuti di Stato approvati dalla Commissione e i produttori da fonti di energia rinnovabile di soglia inferiore a 500 kW. Saranno improntati a criteri di mercato anche gli strumenti per la gestione delle congestioni (riduzione della produzione, ridispacciamento della generazione e il ridispacciamento della gestione della domanda). Qualora la riduzione o il ridispacciamento non siano basati sul mercato, essi saranno oggetto di compensazione finanziaria da parte del gestore di trasmissione che chiede la riduzione o il ridispacciamento. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento potranno essere soggetti a misure di riduzione o ridispacciamento soltanto in mancanza di alternative e, comunque, Pag. 202anche in questo caso, tali misure saranno oggetto di compensazione finanziaria.
  In materia di limiti nazionali ai flussi di energia elettrica transnazionali, vengono introdotte norme volte a garantire che le importazioni e le esportazioni di energia elettrica non siano subordinate a restrizioni imposte dagli attori nazionali per motivi economici. Sono inoltre previste nuove disposizioni per l'utilizzo delle rendite da congestione, ai sensi delle quali i proventi derivanti dall'allocazione della capacità di interconnessione devono essere utilizzati per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata e/o mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori.
  Rinviando per una descrizione più analitica dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici competenti, si segnala, infine, che con il regolamento proposto viene istituito l'EU DSO, un'entità europea per i gestori del sistema di distribuzione e sono introdotte norme dettagliate sulla cooperazione tra DSO e TSO in materia di pianificazione e gestione delle rispettive reti.
  La terza e ultima proposta oggi all'esame (COM(2016) 863) modifica il regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), attribuendo a tale organismo ulteriori compiti in considerazione del progressivo aumento degli scambi transfrontalieri di energia e di una gestione dei sistemi di rete basata non soltanto su un approccio nazionale, ma anche regionale ed europeo.
  Al riguardo, il Governo ha formulato alcune osservazioni nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In particolare, il Governo ritiene che la tendenza ad attribuire maggiori poteri di intervento all'ACER e all'ENTSO-E (Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione), per quanto concerne la definizione di criteri e metodologie, rischia di ridimensionare gli spazi di manovra degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolazione. Ciò sarebbe particolarmente rilevante nel caso della determinazione dei meccanismi di capacità per assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, che sono in corso di definizione nell'ordinamento nazionale, laddove si conferisce all'ACER il potere di approvare e modificare, ove necessario, le relative proposte di metodologia e calcolo. Ad avviso del Governo, occorrerebbe quindi mantenere il ruolo degli Stati membri – quali soggetti responsabili della continuità e della sicurezza del servizio elettrico – nell'elaborazione delle analisi di adeguatezza su cui basare la decisione di introdurre eventuali meccanismi di capacità a livello nazionale. Allo stesso modo, secondo il Governo, sarebbe necessario mantenere un livello nazionale nella determinazione dei calcoli relativi alla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità ed alla capacità massima disponibile per la partecipazione della capacità di generazione estera, tenendo conto degli specifici meccanismi di capacità già operanti. Un'ulteriore compressione di poteri si verificherebbe anche nella disposizione che attribuisce all'ACER compiti, attualmente in capo alle autorità nazionali di regolazione, di revisione e approvazione di termini e metodologie predisposte dai gestori di trasmissione sulla base dei codici di rete.
  In definitiva, il Governo riterrebbe opportuno accompagnare i nuovi compiti e funzioni dell'Agenzia con un rafforzamento della sua indipendenza e delle sue competenze tecniche attraverso l'attribuzione di risorse specifiche adeguate, al fine di evitare che un'organizzazione interna troppo debole non le consenta di svolgere il proprio compito di regolatore indipendente in posizione di terzietà. Secondo il Governo, inoltre, l'ampliamento dei poteri e delle competenze dell'ACER richiederebbe un riequilibrio della governance interna all'Agenzia, con particolare riferimento al comitato dei regolatori, con la previsione di regole di voto più articolate e maggiormente adeguate ai diversi ambiti decisionali, in luogo della maggioranza semplice (un regolatore, un voto) presente nella proposta in esame.Pag. 203
  Nel dettaglio, la proposta di regolamento consiste di 4 capi e 47 articoli per il cui contenuto si fa riferimento alla documentazione che è stata predisposta dagli uffici competenti.
  Alla luce del complesso di misure introdotte dalla nuova disciplina, all'ACER vengono quindi assegnate nuove importanti funzioni, tra cui quelle di:
   partecipare con maggiore responsabilità all'elaborazione dei codici di rete per l'energia elettrica e decidere i termini, i metodi e gli algoritmi per la loro attuazione e gli orientamenti nel settore dell'energia elettrica;
   monitorare e analizzare le prestazioni dei centri operativi regionali e le funzioni esercitate dai gestori del sistema di trasmissione;
   approvare e modificare le metodologie connesse alla nuova valutazione europea dell'adeguatezza della generazione, nonché valutare le proposte di introduzione di nuovi meccanismi nazionali;
   vigilare sulle prestazioni dei mercati, in particolare sugli «ostacoli alla flessibilità» frapposti dagli Stati membri, tra cui gli interventi sui prezzi;
   migliorare l'efficienza del mercato all'ingrosso, anche mediante le seguenti attività: approvazione e modifica delle metodologie rilevanti per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; introduzione e attuazione di norme per l'uso delle rendite di congestione a fini di investimento nelle reti; introduzione di norme per la riassegnazione delle suddette rendite e per le eventuali controversie tra attori; monitoraggio del mercato infragiornaliero per eliminare le distorsioni e creare una negoziazione più liquida;
   dirimere le controversie presentate dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la commissione dei ricorsi di cui vengono rafforzati i poteri.

  Per quanto concerne, infine, l'organizzazione dell'Agenzia, la nuova proposta di regolamento prevede l'obbligo annuale da parte del consiglio di amministrazione di redigere un documento di programmazione, annuale e pluriennale, contenente gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 16 marzo 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-09113 Peluffo: Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.

5-10373 Vallascas: Misure antidumping a favore dell'industria siderurgica europea.

5-10479 Ginefra: Riassetto nel settore del gas in vista della possibile cessione delle attività del gruppo spagnolo Gas Natural Fenosa.

5-10480 Becattini: Obbligo di contabilizzazione dei consumi negli impianti di teleriscaldamento geotermico.

5-10562 Palladino: Misure incentivanti a favore delle società benefit.