CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2017
784.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.
C. 4226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, segnala che la Convenzione tra Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta nell'agosto 2015 e già approvata dal Senato il 12 gennaio scorso, risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi.
  La Convenzione, composta da 27 articoli, ricalca il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, al pari di numerose altre già esaminate dal Parlamento, e si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Viene definito il concetto di residenza, di stabile organizzazione e di utili di impresa, accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile.Pag. 45
  In particolare l'articolo 13 della Convenzione stabilisce, fra l'altro, una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa e che, in materia di pensioni, la Convenzione prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 4254 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, fa presente che l'Accordo tra Italia e Costa Rica in esame è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. Peraltro la relazione introduttiva al disegno di legge ricorda come l'Accordo in esame costituisca uno strumento aggiuntivo alla Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza in materia fiscale, successivamente modificata da un Protocollo del 2010, alla quale sia l'Italia che il Costa Rica hanno aderito.
  L'Accordo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. L'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata. L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per la Repubblica costaricana si fa invece riferimento a qualsiasi imposta ivi istituita, inclusi i dazi doganali. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura. Nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel citato TIEA. L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Con l'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente Pag. 46di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare nel suo territorio interrogatori di persone ed esame di documenti, ovvero presenziare ad attività di verifica fiscale. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali. Le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste dalle disposizioni dell'articolo 8. L'articolo 9 stabilisce che, se non stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione. L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal 1o giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale. Si segnala infine la Dichiarazione allegata all'Accordo, nella quale Italia e Costa Rica ribadiscono che l'Accordo medesimo è applicato nel pieno rispetto degli ordinamenti nazionali delle Parti, e in conformità con gli obblighi internazionali di esse e con quelli derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi e C. 4331 Costantino.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
(Doc. VII n. 767).

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