CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2017
779.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 245

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Paolo TANCREDI, presidente, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Matteo Orfini.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) – del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, che introduce disposizioni urgenti a tutela della sicurezza delle città.
  Il provvedimento reca una serie di misure volte a dotare la pubblica autorità, compresa la polizia locale, di poteri funzionali al mantenimento della sicurezza nelle città e del decoro urbano.
  Rammenta che il provvedimento definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, e mira innanzitutto a realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali.
  Il decreto interviene inoltre sull'apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, anche in relazione all'esigenza di garantire la libera accessibilità degli spazi pubblici, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane a soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale.
  Il provvedimento introduce, infine, misure incentivanti nei confronti delle regioni per l'implementazione del numero unico europeo 112. Pag. 246
  Procederà quindi alla illustrazione sintetica del contenuto del decreto-legge, che si compone di 18 articoli, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione analitica delle singole disposizioni.
  Ricorda che il capo I (articoli da 1 a 8), reca disposizioni in materia di collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana.
  Innanzitutto, viene fornita una definizione di sicurezza integrata, da intendersi come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, regioni ed enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza con la finalità del benessere delle comunità territoriali (articolo 1). Quanto alla sicurezza urbana, essa è intesa come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso una serie di interventi, quali quelli di riqualificazione delle aree degradate, l'eliminazione dei fattori di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e gli enti territoriali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni (articolo 4).
  Nell'ambito della programmazione e determinazione delle competenze, il provvedimento prevede l'adozione di linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata (articolo 2). In attuazione di tali linee guida, ai sensi dell'articolo 3, lo Stato e le regioni possono concludere specifici accordi anche per disciplinare interventi a sostegno della formazione del personale della polizia locale e, ai sensi dell'articolo 5, possono essere sottoscritti patti per l'attuazione della sicurezza urbana tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate con accordo in sede di Conferenza Stato-città su proposta del Ministro dell'interno.
  Per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane il provvedimento in esame istituisce uno specifico organismo: il Comitato metropolitano dedicato all'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana (articolo 6).
  Nell'ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza e dei patti locali per la sicurezza urbana possono essere individuati obiettivi specifici, destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio. A tal fine possono essere utilizzati gli accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo, che prevedono il coinvolgimento di enti pubblici (economici e non) e soggetti privati (articolo 7).
  Il decreto-legge inoltre modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche (articolo 8).
  Il capo II (articoli da 9 a 18) del decreto-legge interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città prevalentemente attraverso l'introduzione di misure di sanzione amministrativa.
  L'articolo 9, in particolare, prevede l'adozione, da parte del sindaco, di misure volte a sanzionare le condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti. Si prevede a tal fine la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'adozione di un ordine di allontanamento dai luoghi indicati. I proventi delle sanzioni sono destinate ad interventi di recupero del degrado urbano.
  Le modalità esecutive della misura dell'allontanamento dalle aree individuate all'articolo 9 sono dettate all'articolo 10 del Pag. 247decreto. La recidiva nelle condotte illecite comporta la possibile adozione da parte del questore di un divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi, misura quest'ultima, modellata sul Daspo nelle manifestazioni sportive (legge 401 del 1989). Con decreto del Ministero dell'Interno si dovranno definire i criteri per rafforzare la cooperazione tra le forze di polizia e i corpi di polizia municipale.
  L'articolo 11 interviene in materia di occupazione arbitrarie di immobili. Per meglio definire i casi in cui il prefetto può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sono stabilite le seguenti priorità: situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati; rischi per l'incolumità e la salute pubblica; diritti dei proprietari degli immobili; livelli assistenziali che regioni ed enti locali possono assicurare agli aventi diritto.
  Il provvedimento attribuisce al questore, in caso di inosservanza delle ordinanze in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, del potere di sospendere l'attività per un massimo di quindici giorni (articolo 12). Per limitare il fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche, si estende la sanzione sulla vendita di alcolici ai minori anche alla somministrazione.
  L'articolo 13 prevede misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico. Vengono, infatti, enucleate le ipotesi in cui il questore potrà disporre per motivi di sicurezza il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico) o nei pubblici esercizi a persone condannate per illeciti in materia di stupefacenti commessi in tali locali. Tale divieto – di durata tra uno e cinque anni – può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali.
  Con riguardo al numero di emergenza unico europeo «112» – introdotto dalla direttiva 91/396/CEE – il decreto introduce alcune disposizioni per favorirne l'attivazione, consentendo la possibilità di assumere personale da utilizzare per le attività connesse al numero unico europeo «112» e alle relative centrali operative, realizzate a livello regionale, in deroga alle disposizioni generali sulle limitazioni al turn over (articolo 14).
  L'articolo 15 modifica la disciplina sulle misure di prevenzione personali contenuta nel Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). La prima modifica riguarda i destinatari delle indicate misure e prevede che motivano i provvedimenti del questore anche le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla normativa vigente. L'altra modifica prevede che per la tutela della sicurezza pubblica, ai sorvegliati speciali (la relativa misura è di competenza del giudice), con il loro consenso, possano essere applicati i cosiddetti braccialetti elettronici.
  Nell'ambito degli interventi per il decoro urbano, l'articolo 16 prevede che ove il reato di deturpazione o imbrattamento (articolo 639 codice penale) sia commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico il giudice può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell'illecito.
  Infine, gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento e di entrata in vigore del provvedimento, fissata al giorno successivo (21 febbraio 2017) a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Visti i contenuti del provvedimento, preannuncia sin d'ora il proprio orientamento favorevole.

  Paolo TANCREDI, presidente, invita i colleghi a prendere la parola. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già fissata per le ore 9 di mercoledì 8 marzo.

  La seduta termina alle 13.45.