CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2017
772.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 febbraio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 16.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 ed abbinate recante «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari» è all'esame, in sede referente, dalla XII Commissione Affari sociali che ne ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 16 febbraio scorso. Il provvedimento affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità di espressione e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni, e delle disposizioni anticipate di trattamento, con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul «fine vita» nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. Il provvedimento si compone di 5 articoli.
  L'articolo 1 detta le linee generali di disciplina del consenso informato, prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e di cui agli articoli 1 (Dignità umana), 2 (Diritto alla vita) e 3 (Diritto all'integrità della persona) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che trova il suo presupposto e atto fondante nel consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico.
  Nella relazione di cura vengono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, o la parte dell'unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia. Viene poi disciplinato il diritto all'informazione, qualificato come il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile relativamente a: la diagnosi; la prognosi; i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili alternative; le conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Viene anche sancito il diritto della persona di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e quello di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Sia il rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. Quanto alle modalità di espressione del consenso – che in qualsiasi forma sia espresso viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico – viene stabilito che sia espresso in forma scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettare Pag. 7quest'ultima, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia – o singoli atti del trattamento stesso –, nonché quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Al paziente in ogni caso è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la propria volontà. Con una norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge n. 38 del 2010 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore». Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo ed in conseguenza di quest'obbligo è esente da ogni responsabilità civile o penale. In ogni caso il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali. Viene poi stabilito che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile rispettando, ove possibile, la volontà del paziente e che ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena attuazione dei princìpi della legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e la formazione necessaria del personale.
  L'articolo 2 detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci. Per quanto attiene al minore il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, dopo averne ascoltato attentamente i desideri e avendo quale scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona. Per l'interdetto il consenso è espresso o rifiutato dal tutore anche in tal caso avendo di mira la tutela della salute psicofisica e della vita della persona. Infine il consenso informato dell'inabilitato è espresso dal medesimo e dal curatore. Solo nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina prevede l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno o solo da quest'ultimo. Viene infine previsto che in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, qualora il rappresentante legale del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato oppure l'amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte in contrasto con il parere del medico, che le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
  L'articolo 3 prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Queste vengono definite come l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante può anche indicare una persona di fiducia – fiduciario – che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere: la sua accettazione della nomina avviene con la sottoscrizione delle DAT oppure con atto successivo che viene allegato a queste ultime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che viene comunicato al disponente; di converso il suo incarico può essere revocato Pag. 8dal disponente in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina. Qualora manchi l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, le DAT conservano il proprio valore circa le convinzioni e le preferenze del disponente. In caso di necessità sarà il giudice tutelare a nominare un fiduciario o ad investire di tali compiti l'amministratore di sostegno ascoltando, nel relativo procedimento, il coniuge o la parte dell'unione civile, o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT che possono essere disattese in tutto o in parte dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, solo quando sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare. Viene poi fatto salvo il disposto del comma 7 dell'articolo 1, che, nel sancire l'obbligo del medico di rispettare la volontà espressa dal paziente e la conseguente esenzione da ogni eventuale responsabilità civile e penale, dispone anche che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Circa la forma con cui vengono espresse le DAT viene stabilito che esse debbano essere redatte per atto pubblico, o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale, o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con quest'ultimo. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 per l'espressione del consenso informato, è previsto anche che qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di utilizzare la forma scritta, le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse forme, in qualsiasi momento, può avvenire il rinnovo, la modifica o la revoca delle DAT. In presenza di situazioni di emergenza od urgenza la revoca può avvenire anche oralmente davanti a due testimoni. Viene infine stabilito che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero della salute, le Regioni e le aziende sanitarie provvedono a dare le necessarie informazioni circa la possibilità di redigere le DAT.
  L'articolo 4 prevede e disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un documento, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Il paziente e – con il suo consenso – i familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, ai sensi di quanto stabilito in tema di consenso informato in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può attendersi realisticamente in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative. Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. Viene poi stabilito che il documento di pianificazione delle cure, scritto o videoregistrato, e sempre modificabile dal paziente, è sottoscritto o validato da quest'ultimo e dal medico curante ed inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico e ne viene data copia al paziente. Vengono richiamate le norme di cui all'articolo 3, relative alle disposizioni anticipate di trattamento, per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo.
   Infine l'articolo 5, detta disposizioni transitorie stabilendo, tra l'altro, l'efficacia retroattiva della stessa.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, secondo la giurisprudenza costituzionale il Pag. 9consenso informato costituisce «un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale». In tema di dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la recente sentenza n. 262 del 2016 , secondo la quale «l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (ex multis, le sentenze n. 438 del 2008, n. 282 del 2002, n. 185 del 1998, n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell’«ordinamento civile», attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione». «D'altra parte,» – prosegue la Corte – «data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione». La sentenza ricorda inoltre che il legislatore nazionale è già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e organi, con legge 1o aprile 1999, n. 91, mentre, in relazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, richiama i dibattiti parlamentari in corso; la mancanza di una specifica legislazione nazionale sul punto «però, non vale a giustificare in alcun modo l'interferenza della legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato.».
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, l'articolo 32 della Costituzione prevede, al primo comma, la tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» e dispone, al secondo comma, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.». Quanto al consenso informato, la sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008 ha sancito che lo stesso «inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ricorda che, insieme al collega Menorello, ha richiesto la remissione dell'esame del provvedimento alla Commissione plenaria, proprio in virtù della sua complessità e della delicatezza della materia. Per questi medesimi motivi ritiene necessario un rinvio dell'espressione del parere alla prossima settimana, per permettere un approfondimento e lo svolgimento di un esame compiuto da pare della Commissione. Non reputa infatti possibile esprimere il parere nella seduta odierna.

  Domenico MENORELLO (CI) si associa alla richiesta del collega Sisto. Invita poi il relatore a tenere presente, nel redigere il suo parere, l'osservazione posta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Anticipa che invierà informalmente al relatore un documento scritto di osservazioni al provvedimento in esame.

  Federica DIENI (M5S) esprime perplessità sull'articolo 1,comma 7, del nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, laddove si prevede che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. In proposito esprime dubbi sull'opportunità di equiparare la deontologia professionale al livello delle norme di legge.

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  Matteo MANTERO (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Dieni, ritiene sia fuori luogo equiparare la deontologia professionale, richiamata peraltro nel testo in modo generico, al rango di legge. Intervenendo poi sulle modalità di prosecuzione dell’iter, fa presente che il suo gruppo si dichiara contrario alla richiesta di rinvio del termine per l'espressione del parere e auspica che la I Commissione esprima il parere di competenza nell'odierna seduta, tenuto conto che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avvisa, per completezza d'informazione, che la II Commissione, competente anche essa in sede consultiva sul provvedimento in esame, ha già convenuto di chiedere alla XII Commissione di poter disporre di maggior tempo per l'espressione del proprio parere.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore ritiene necessario avere maggior tempo per poter approfondire le questioni e le osservazioni poste dai colleghi, anche se non sembrano evidenziarsi criticità del provvedimento sul piano della legittimità costituzionale.

  Emanuele FIANO (PD) nel concordare con il relatore, ritiene utile un approfondimento e un dibattito ampio. A suo avviso è quindi ragionevole la richiesta di rinvio, anche alla luce della decisione già assunta dalla II Commissione.

  Celeste COSTANTINO (SI-SEL) dichiara la contrarietà del suo gruppo a un rinvio dell'espressione del parere, rinvio che non permetterà l'avvio dell'esame del provvedimento per lunedì prossimo.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) ritiene opportuno che i gruppi svolgano i necessari approfondimenti su un provvedimento così importante e delicato, sul quale, peraltro, è stato richiesto che si esprimesse la Commissione in sede plenaria.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che, in considerazione dell'orientamento maggioritario emerso in relazione alla richiesta formulata dal deputato Sisto, scriverà al Presidente della XII Commissione affinché sia consentito alla I Commissione di poter disporre del tempo necessario per svolgere gli opportuni approfondimenti. Ritiene che il prossimo mercoledì 1o marzo possa essere indicato come un termine utile per l'espressione del parere di competenza.

  Federica DIENI (M5S) chiede se sia possibile anticipare a martedì l'espressione del parere.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ritiene che, considerata la complessità del provvedimento e la necessità di consentire un adeguato dibattito, sia opportuno prevedere l'espressione del parere il prossimo mercoledì 1o marzo, ferma restando la possibilità di prevedere una seduta dedicata alla discussione anche martedì 28 febbraio.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 16.30.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
C. 3558 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2017.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è fissato per lunedì prossimo, 27 febbraio 2017. Fa presente a tal proposito che nell'odierna riunione dell'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di sottoporre alla Presidente della Camera e alla Conferenza dei Presidenti di gruppo l'esigenza di rinviare al 15 marzo prossimo l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, al fine di disporre di maggior tempo per concluderne l'esame in sede referente.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della II e della VII Commissione. Comunica altresì che la V Commissione non ha espresso il proprio parere.
  Ricorda che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da lunedì 27 febbraio 2017 con la formula «ove concluso dalla Commissione» e che, quindi, in assenza del parere della V Commissione, non è possibile conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea.
  La Commissione prende atto.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni e C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
(Doc. VII n. 767).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – abbinamento della proposta di legge n. 4273).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, avverte che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C.4273 Invernizzi ed altri, recante «Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015, n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e dei commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, concernente la sospensione dello svolgimento dei referendum in caso di anticipato scioglimento delle Camere». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Osserva che la proposta di legge C. 4273 Invernizzi prevede il ritorno al sistema elettorale in vigore dal 1993 al 2005, la cosiddetta legge Mattarella attraverso l'abrogazione della legge n. 270 del 2005, la cosiddetta legge Calderoli, e della legge n. 52 del 2015, il cosiddetto Italicum, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 75 del 2006, che hanno apportato modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del Pag. 12voto per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato. La proposta dispone contestualmente l'abrogazione delle previsioni recate dalla legge sui referendum, la legge n. 352 del 1970, ai commi secondo e terzo dell'articolo 34, che prevedono che lo svolgimento del referendum abrogativo sia sospeso in caso di anticipato scioglimento delle Camere. Rimane invece in vigore l'articolo 31 della medesima legge n. 352 del 1970 che prevede che «non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime».

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) annuncia che in data odierna è stata presentata una proposta di legge del suo gruppo, della quale anticipa sinteticamente i contenuti. La proposta di legge è basta su un sistema proporzionale con la previsione di un premio alla coalizione; sono previsti inoltre capilista bloccati in piccoli collegi, al fine di favorire il rapporto di conoscenza tra elettori e candidati.

  Domenico MENORELLO (CI) anticipa che nei prossimi giorni sarà depositata una proposta di legge del proprio gruppo.

  Celeste COSTANTINO (SI-SEL) anticipa che nei prossimi giorni sarà depositata una proposta di legge del proprio gruppo a sua prima firma.

  Dore MISURACA (AP-NCD-CpE) anticipa che nei prossimi giorni sarà depositata una proposta di legge del proprio gruppo a prima firma Lupi.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 16.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.45.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Nuovo testo C. 3500 Bindi.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

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  Enzo LATTUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere (vedi allegato 2).

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Manifesta, infatti, le sue perplessità sul provvedimento in esame, che palesa alcune criticità in rapporto all'articolo 111 della Costituzione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta comincia alle 16.55.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 23 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 17.

5-04544 Ribaudo: Sull'esecuzione della sentenza n. 10661/2013 del TAR del Lazio in materia di corresponsione dell'indennità di comando navale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che su richiesta del presentatore, e con l'accordo del Viceministro Bubbico, lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato ad altra seduta.

5-07047 Di Benedetto: Sul ripristino della funzionalità del sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Palermo.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Chiara DI BENEDETTO, replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta. Fa notare che, nonostante vi sia stato un innalzamento dello stato di allerta a seguito dei recenti attentati terroristici, il Paese non appare al sicuro, tenuto conto che alcuni fondamentali strumenti di sicurezza – come, nel caso della stazione di Palermo, i sistemi di videosorveglianza – non appaiono funzionanti, nonostante siano stati finanziati con risorse pubbliche. Giudica grave, in particolare, che le esigenze di sicurezza siano disattese in una città come Palermo, nella quale fa notare che prossimamente sono previsti eventi di grande importanza culturale, che richiameranno un grande afflusso di turisti.

5-08033 Valiante: Sull'attentato commesso ai danni di un consigliere comunale a Montecorvino Pugliano (SA).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che su richiesta del presentatore, e con l'accordo del Viceministro Bubbico, lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato ad altra seduta.

5-10117 Cristian Iannuzzi: Sul reclutamento degli idonei al concorso pubblico per allievi agenti della Polizia di Stato svoltosi nel 2016.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Cristian IANNUZZI (Misto), replicando, prende atto del fatto che è stata comunicata a coloro che avevano fatto domanda la ripetizione del concorso annullato. Al momento della sua interrogazione, da informazioni da lui assunte, non risultava però che fossero state effettuate tali comunicazioni. Trova singolare che sia stato annullato un concorso della Polizia di Stato e si augura che vengano attivati meccanismi che evitino il ripetersi di quanto accaduto.

  La seduta termina alle 17.15.

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