CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 199

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 10.30.

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite I e V della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 4304, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative», approvato dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 18 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Precisa che la relazione richiamerà unicamente le disposizioni di interesse della Commissione.
  Nel corso dell'esame al Senato sono state anzitutto aggiunte nuove disposizioni all'articolo 1 di conversione in legge del decreto-legge. In primo luogo, sono state inserite alcune proroghe relative, in particolare, a termini per l'esercizio di deleghe legislative.
  Nel dettaglio, il comma 1-bis proroga i termini per l'esercizio di due disposizioni Pag. 200di delega contenute nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto ’collegato agricolo’): si tratta, in particolare, della delega di cui all'articolo 15, comma 1, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, mediante il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero per le politiche agricole e forestali, il riassetto del settore ippico e il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della delega all'articolo 21, comma 1, concernente il sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati. Tali termini sono prorogati a diciotto mesi (anziché dodici) dall'entrata in vigore della predetta legge.
  A sua volta, il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi.
  Altre disposizioni prorogano di sei mesi i termini per l'emanazione del decreto legislativo correttivo e del regolamento in materia di contabilità dello Stato, per il potenziamento del bilancio di cassa.
  Passa dunque all'esame del contenuto del decreto-legge.
  L'articolo 1 del decreto-legge contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni.
  Oggetto di proroga sono, tra le altre: le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013; la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti pubblici di prima fascia; i termini per assunzioni di personale in determinate amministrazioni pubbliche e il termine per l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica; il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente. È inoltre disposta la proroga dell'operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015 e la proroga dell'operatività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
  Con specifico riferimento agli enti territoriali, è, altresì, conferita alle Province la facoltà di prorogare, al 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa; è altresì prorogata la facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego e la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali. Infine, sono prorogati i termini relativi alle procedure concorsuali straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e il termine per la stipula di contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi enti.
  Il comma 15-quater stabilisce che le Regioni e gli enti locali che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 16/2014), possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Le Regioni e gli enti locali, inoltre, hanno l'obbligo di dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con un'apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.
  L'articolo 4, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica, mentre il comma 2 proroga – sempre dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – il termine di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.Pag. 201
  Il comma 2-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – differisce al 31 dicembre 2017 il termine per effettuare gli adeguamenti antincendio previsti, per gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti, dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.
  Il comma 5 dispone la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dei rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex articolo 8 della L. 124/1999) e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.
  Il comma 5-bis dispone che, per la riforma degli «istituti per sordomuti» di Roma, Milano e Palermo come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994, con regolamento governativo.
  Il comma 5-septies – inserito nel corso dell'esame al Senato – dispone alcune modifiche alla disciplina relativa alle votazioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi.
  L'articolo 5, comma 4, proroga per l'anno 2017 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.
  Il comma 5 proroga di un anno, al 31 dicembre 2017, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. In particolare, la proroga riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato.
  Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, posto dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010. I Comuni coinvolti dalla norma sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengano o siano appartenuti a comunità montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia).
  Il comma 10 proroga al 2017 le disposizioni relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle Province appartenenti alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna (non interessate dal Fondo sperimentale di riequilibrio).
  Il comma 11 proroga al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017. Tale termine (ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno) è già stato posticipato al 28 febbraio 2017 dalla legge di bilancio per il 2017.
  Il comma 11-sexies – inserito nel corso dell'esame al Senato – proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
  Il comma 11-septies – inserito nel corso dell'esame al Senato – introduce una modifica normativa relativa agli enti che, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio, non abbiano presentato nei termini il piano di riequilibrio finanziario, prevedendo che gli stessi possano procedere alla deliberazione di un nuovo piano entro il 30 aprile 2017.
  L'articolo 6, comma 5, proroga di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni Pag. 202terremotati come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189/2016 (relativo al sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016); la proroga è disposta per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei bandi di gara.
  I commi 6 e 7 recano proroghe di sei mesi degli obblighi di consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in ragione del ritardo nella sua istituzione: si tratta di termini a decorrere dai quali il mancato adempimento – degli obblighi di utilizzo del Registro – costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti.
  L'articolo 6, comma 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.
  I commi 10-bis e 10-ter – inseriti nel corso dell'esame al Senato – intervengono sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura, attualmente in corso, di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del Piano ambientale previste dal decreto-legge n. 191 del 2015.
  Il comma 10-quater – anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede che le disposizioni relative al contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, non si applichino alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione.
  L'articolo 7, commi 1 e 2, differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva.
  Il comma 2-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede l'allungamento della validità – da due a sei anni – delle graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche.
  L'articolo 9 interviene in materia di infrastrutture e di trasporti. Il comma 1 proroga, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei Comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
  Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, originariamente prevista, dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, per il 1o gennaio 2017.
  Il comma 2-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – proroga al 31 gennaio 2018 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2017, entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico per la disciplina degli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici nella filiera dei mezzi di trasporto Pag. 203pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Esso modifica poi la disciplina relativa all'accesso al mercato dei servizi di linea ed impone ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale di adeguarsi a tali previsioni entro 90 giorni, pena la decadenza delle autorizzazioni.
  Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
  Il comma 4 proroga l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici (prevista dall'articolo 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.
  Il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per cui entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).
  Il comma 9-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede inoltre che la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, relativa al superamento delle criticità ambientali legate al traffico e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia è mantenuta in esercizio fino al completamento degli interventi previsti a tal fine e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di giustizia. Il comma 1 reca la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dei termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
  L'articolo 11, concernente la materia dei beni ed attività culturali, reca, al comma 1, disposizioni inerenti le misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei. In particolare proroga al 1o gennaio 2018 il termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla Soprintendenza speciale di Pompei e proroga al 31 gennaio 2019 le funzioni relative all'Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario; estende inoltre a 36 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita presso la citata Soprintendenza speciale.
  Il comma 3 proroga dal 30 gennaio 2017 al 1o aprile 2017 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse ulteriori euro 10 milioni di euro per il 2017. È stata altresì prevista, con una modifica apportata nel corso dell'esame del Senato, la possibilità di destinare risorse per il 2017 al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai recenti eventi sismici.
  Il comma 3-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – differisce al 31 Pag. 204dicembre 2017, il termine – scaduto il 30 giugno 2016 – entro il quale le Regioni devono procedere alla delimitazione dei distretti turistici. Nello specifico, la norma novella l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70/2011 (legge n. 106/2011), il quale dispone che la delimitazione dei distretti da parte dalle Regioni avvenga d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.
  L'articolo 12, comma 2-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede il differimento al 31 dicembre 2017 del termine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime.
  L'articolo 13, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
  Il comma 4, modificato dal Senato, posticipa dal 31 dicembre 2016 al 1o ottobre 2017 l'applicazione delle norme che: dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI; prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo dell'F24.
  Il comma 4-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco nelle isole minori a decorrere dal 2017.
  Il comma 6 anticipa all'esercizio finanziario 2016 l'applicabilità di alcune disposizioni contabili che consentono l'assunzione di impegni oltre la data di chiusura dell'esercizio finanziario, la cui efficacia è attualmente prevista, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  Il comma 6-quaterdecies fa riferimento ai saldi degli enti del Servizio sanitario nazionale ed è volto ad integrare la norma che esenta dal conteggio – ai fini del saldo non negativo per l'anno 2016 – gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.
  L'articolo 14 attiene al tema degli interventi emergenziali, nel cui ambito con il comma 1 si modificano i criteri di priorità stabiliti dalla legge di bilancio 2017 nell'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari. Rispetto ai criteri vigenti si prevede che sia data priorità ad un ulteriore criterio riferito agli investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici da agosto ad ottobre del 2016 (come individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016), nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (decreti-legge n. 74 del 2016 e n. 83 del 2016) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.Pag. 205
  Il comma 5-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – concerne gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012, per i quali viene prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.
  I commi 6-bis e 6-ter – inseriti nel corso dell'esame al Senato – concernono la sospensione delle imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, disponendo che tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine che la disposizione in esame posticipa di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, con un onere pari a circa 25 milioni.
  Il comma 6-quater proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 e dagli eccezionali eventi atmosferici del gennaio-febbraio 2014. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300mila euro per l'anno 2017.
  Il comma 7 interviene in materia di contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila, assegnando un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017, nonché di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per gli altri comuni del cratere sismico.
  Con il comma 7-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di efficacia di alcune graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato (relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni), limitatamente alle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato dei comuni de L'Aquila e cratere a seguito dell'evento sismico in Abruzzo dell'aprile 2009.
  Il comma 8 stanzia un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimenti anche a mezzo di ordinanze, stabilendo la relativa copertura.
  Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  Con il comma 9-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – nella medesima finalità emergenziale si prevede si applichino per gli anni 2017 e 2018 alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 il cui periodo di applicazione è ora previsto nel biennio 2016-2017: tali norme concernono l'autorizzazione, per i comuni del cratere conseguente al sisma in Abruzzo dell'aprile 2009, a prorogare o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Al contempo viene quantificato un limite di spesa, rispettivamente per il comune de L'Aquila (1,7 milioni di euro) e per i comuni del cratere (1,15 milioni).
  Il comma 10 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 l'unità tecnica-amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.
  Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale relativa alla emergenza Pag. 206connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ).
  Il comma 12 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova.
  I commi da 12-bis a 12-quater – inseriti nel corso dell'esame al Senato – recano l'erogazione e il riparto di contributi finanziari per gli anni dal 2017 al 2020 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici, disponendo al contempo della copertura dei relativi oneri. Tali contributi concernono sia i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, sia quelli danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile 2009 nella provincia de L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, sia, infine quelli danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.
  I commi 12-quinquies e 12-sexies – inseriti nel corso dell'esame al Senato – modificano l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 le agevolazioni operanti nelle zone franche urbane (ZFU) Emilia.
  Il comma 12-septies – inserito nel corso dell'esame al Senato – dispone che gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
S. 2692 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 5a Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Albert LANIÈCE, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Borioli, impossibilitato a partecipare ai lavori, fa presente la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione bilancio del Senato, sul disegno di legge del Governo C. 2692, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 25 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.
  Precisa che nella relazione si darà conto in particolare delle disposizioni di interesse della Commissione introdotte in prima lettura, mentre al resto del provvedimento si farà solo un richiamo.
  Nell'ambito dell'articolo 1, che contiene le norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni, nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato che eventuali interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, non previsti nell'ambito del piano approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, possano essere individuati sentiti ARPA Puglia e ISPRA.
  Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato introdotto l'articolo 1-bis, che autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei Pag. 207dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.
  L'articolo 2 detta disposizioni per l'effettuazione di interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014. Esso è stato modificato in più punti nel corso dell'esame alla Camera. Fra l'altro, si prevede che le risorse della delibera CIPE 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, ma per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, siano trasferite al Commissario entro sessanta giorni dalla richiesta.
  Dopo l'articolo 3, che interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, alla Camera sono stati introdotti cinque articoli aggiuntivi.
  L'articolo 3-bis autorizza l'attuale Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, ad effettuare l'affidamento alla Sogin S.p.A. del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, nonché l'attività finale di bonifica radiologica e il rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate.
  L'articolo 3-ter prevede che la regione Puglia provveda, avvalendosi della propria ARPA e dell'azienda sanitaria locale competente, alla predisposizione di un Piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nel comune di Ugento, e segnatamente nell'area interessata dalla presenza della discarica in località Burgesi.
  L'articolo 3-quater interviene in materia di incentivi sull'energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi.
  L'articolo 3-quinquies incrementa di 10 unità, per l'anno 2017, la forza media di ufficiali ausiliari di complemento dell'Arma dei carabinieri.
  Dopo l'articolo 4, recante disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto transhipment), nel corso dell'esame in prima lettura sono stati introdotti due articoli aggiuntivi.
  L'articolo 4-bis incrementa il contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.
  L'articolo 4-ter demanda ad un regolamento del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la revisione delle modalità, dei requisiti e dei termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano.
  L'articolo 5, diretto ad incrementare per il 2017 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, non ha subito alcuna modifica alla Camera.
  L'articolo 5-bis, introdotto dalla Camera, destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.
  A tal fine le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento sono demandati Pag. 208ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee.
  L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera, autorizza, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro finalizzata all'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata MED Dialogues.
  Nel corso dell'esame alla Camera sono stati approvati numerosi articoli aggiuntivi di cui si dà conto.
  L'articolo 7-bis intende favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per la politica di coesione siano assegnate anche secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno. Esso dispone inoltre l'effettuazione di una ricognizione degli stanziamenti ordinari di spesa in conto capitale nei territori medesimi. Nello specifico, il comma 1 assegna all'Autorità politica per la coesione il compito di curare l'applicazione del «principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive» nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, in linea con quanto previsto dalla disciplina nazionale del Fondo di sviluppo e Coesione (FSC) e alla disciplina europea sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE).
  L'articolo 7-ter autorizza l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato, al fine di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione.
  L'articolo 7-quater modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015).
  L'articolo 7-quinquies reca disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con i contributi concessi ai sensi di talune disposizioni legislative. A tal fine si consente una proroga per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, per l'impiego di quei contributi che, non utilizzati per l'intervento originariamente autorizzato, vengono destinati ad altre finalità di interesse pubblico.
  L'articolo 7-sexies istituisce, in via sperimentale, un programma, denominato «Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo», finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale «città porta» verso il Mediterraneo. Il programma è connesso al ruolo di Matera quale «Capitale europea della cultura», che le è già stato riconosciuto per il 2019.
  L'articolo 7-septies interviene sul Codice antimafia (decreto legislativo n. 59 del 2011) per consentire la destinazione delle aziende confiscate alla criminalità, o dei singoli beni aziendali, agli enti territoriali. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce all'articolo 48 del Codice il nuovo comma 8-bis, che prevede che i beni aziendali possano anche essere trasferiti – per finalità istituzionali o sociali – prioritariamente al patrimonio del Comune nel quale l'azienda è situata, ovvero alla Provincia o alla Regione. Occorre tuttavia che tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda. Sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia, con il concerto dei Ministri dell'interno e della giustizia, le modalità di Pag. 209attuazione della disposizione in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento deve essere disposto con delibera dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  La lettera b) aggiunge un comma 8-bis all'articolo 117 del Codice diretto a prevedere una priorità nel trasferimento dei beni aziendali estromessi in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni.
  L'articolo 7-octies opera un intervento meramente formale ad una disposizione, contenuta nella legge di bilancio 2017, diretta a porre termine a procedure contenziose fra lo Stato e il Comune di Lecce circa la quota ad esso spettante del Fondo sperimentale di riequilibrio.
  L'articolo 7-novies introduce infine modifiche alle disposizioni dell'ultima legge di bilancio che istituivano una nuova misura di maggiorazione degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Nuovo testo C. 3500 Bindi.
(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla II Commissione Giustizia della Camera sul testo della proposta di legge C. 3500 Bindi ed altri recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  La proposta di legge C. 3500 in esame modifica la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 (convertito dalla legge n. 82 del 1991) e nelle relative norme attuative. La necessità dell'intervento deriva dalle difficoltà di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata legge del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia. La proposta di legge dedica, quindi, ai testimoni di giustizia una normativa speciale con cui si vuol porre rimedio alle numerose criticità emerse nella prassi.
  Allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia, la proposta introduce nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia.
  La proposta, che consta di 26 articoli suddivisi in quattro Capi – fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione parlamentare antimafia, all'esito delle criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte, ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (DOC XXIII, n. 4), approvata nella seduta del 21 ottobre 2014.
  Tra le novità previste dalla riforma segnala in particolare: la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e gradualità delle misure; in tale ambito è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta, adottato con il programma di protezione; la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione); l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone; Pag. 210l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità; l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 10.40.

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