CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 febbraio 2017
759.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.15.

Riconoscimento della lingua italiana dei segni.
Nuovo testo unificato S. 302 ed abb.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 1a Affari costituzionali del Senato, sul nuovo testo unificato del disegno di legge S. 302 ed abb., recante «Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile».
  La proposta si compone di 17 articoli.
  L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento. In particolare pone la finalità di tutelare i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e di promuovere gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, nonché la piena inclusione sociale delle persone affette dalla richiamate disabilità.
  L'articolo 2 reca disposizioni in materia di libertà di scelta delle modalità di comunicazione, in un'ottica non discriminatoria, che consenta il libero ricorso alla lingua dei segni (LIS), alla LIS tattile e/o ai mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti i settori pubblici e privati.
  L'articolo 3 è volto a promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce della sordità e della sordocecità, gli interventi riabilitativi nei bambini nati con tali deficit sensoriali, fra cui i necessari interventi di protesizzazione uditiva precoce e logopedici, nonché le misure di sostegno per i bambini (di tipo psicologico) e per le loro famiglie (di tipo informativo, pedagogico e psicologico). Tali interventi sono qualificati quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi all'articolo 117, secondo comma, lettera Pag. 167m), della Costituzione. Al comma 3, in particolare, si prevede che la Repubblica promuova, in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la presenza di centri specializzati idonei a rendere effettive le prestazioni appena richiamate.
  L'articolo 4 intende favorire l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, nonché ai rapporti con la pubblica amministrazione.
  L'articolo 5 riconosce il diritto al sostegno, alla partecipazione e alla piena inclusione nell'ambito dell'attività scolastica e demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione dei titoli di studio e l’iter formativo per l'accesso all'insegnamento della LIS, della LIS tattile e ai differenti ruoli di assistente alla comunicazione e assistente per bambini sordo ciechi.
  Agli articoli 6 e 7 si dispone, rispettivamente, in ordine alla piena accessibilità altresì alla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché in ordine all'inclusione lavorativa e formazione permanente.
  È altresì promossa la piena accessibilità ai servizi sanitari, in un'accezione estesa tale da ricomprendere anche le campagne informative in materia di salute (articolo 8), al patrimonio storico, artistico e culturale (articolo 9), alle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo (articolo 10).
  L'articolo 11 è diretto a favorire la partecipazione politica, attraverso la fruibilità, da un lato, delle campagne di comunicazione (comprese le tribune elettorali, i programmi e i calendari riguardanti eventi elettorali) e, dall'altro, delle riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale, a cura del Parlamento, delle Regioni e degli enti locali.
  Quanto all'attuazione delle disposizioni richiamate, essa è demandata ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti gli altri soggetti interessati (università, enti di ricerca e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordo cieche) (articolo 12).
  Si prevede inoltre l'istituzione del Registro nazionale degli interpreti LIS e LIS tattile, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 13).
  Relativamente all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, l'articolo 14 affida all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, oltre ad un'attività di monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, il compito di predisporre una relazione ad hoc.
  L'articolo 15 demanda alle amministrazioni competenti, per gli aspetti di propria competenza, analoga verifica dell'attuazione delle prescrizioni legislative nonché la previsione di sanzioni in caso di inadempienza.
  Gli articoli 16 e 17 recano infine, rispettivamente, disposizioni di agevolazione fiscale e la clausola di invarianza finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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