CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 69

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 3671-bis Governo, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Gitti, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato Pag. 70una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Gregorio GITTI (PD), relatore, evidenzia come la sua proposta di parere si ispiri alle considerazioni da lui espresse in occasione dell'illustrazione del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele RAGOSTA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 4200, di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016, recante interventi urgenti in favore della coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
  Osserva innanzitutto che, come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il provvedimento reca interventi volti a far fronte a esigenze urgenti anche contemperando le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione ai soggetti più deboli.
  Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1, al comma 1, lettera a), modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata.
  La lettera b) del comma 1, al capoverso 8.4 demanda al contratto che regola il trasferimento in capo all'aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA la definizione delle modalità attraverso cui, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
  La lettera b), sempre al capoverso 8.4, interviene altresì sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria di ILVA – dopo il trasferimento dei complessi aziendali –, disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano.
  In merito ricorda che, secondo la disciplina previgente, il Piano doveva essere realizzato entro il 30 giugno 2017, termine prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi su istanza dell'aggiudicatario dei complessi aziendali. Ai sensi delle modifiche recate dal predetto capoverso 8.4, il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria si intende comunque Pag. 71ora esteso, dopo il trasferimento dei complessi aziendali, al termine di attuazione del Piano.
  Entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti.
  La disposizione modifica altresì la tempistica di adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa, che deve essere adottato, in deroga alla disciplina generale sull'amministrazione straordinaria, a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dei commissari straordinari, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
  Il capoverso 8.5 della stessa lettera b) del comma 1 prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola.
  Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, la medesima lettera b) autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare «Imprese e competitività 2014-2020»; in tale ambito la norma precisa che il piano, a carattere sperimentale, ha la durata di tre anni, è sottoposto all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico ed è monitorato nei relativi stati di avanzamento.
  Il comma 2 dell'articolo 1 interviene poi sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015), che vengono destinate:
   ai sensi della lettera a), nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;
   ai sensi della lettera b), nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni.

  In tale ambito il comma 3 prevede che il predetto progetto – inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 – sia trasmesso dalla Regione Puglia e debba essere sottoposto all'approvazione del Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute.
  Il comma 4 reca disposizioni sulla compensazione degli effetti finanziari determinati dalle destinazione delle risorse oggetto di rimborso agli interventi nelle zone dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola e autorizza il Ministro alle conseguenti variazioni di bilancio, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.Pag. 72
  Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del provvedimento.
  L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate nel 2012 e nel 2014 evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari. Tale fine viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico Commissario straordinario del Governo,
  A tal fine il comma 1 prevede la nomina (con D.P.C.M., sentiti i Presidenti delle regioni interessate) di un unico Commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti Commissari nominati in attuazione del decreto-legge cosiddetto «Sblocca Italia». La disposizione stabilisce inoltre che il Commissario dovrà essere scelto tra persone, anche estranee alla P.A., di comprovata esperienza gestionale e amministrativa.
  I commi 1, secondo e terzo periodo, 3 e 11, contengono la disciplina applicabile al Commissario unico.
  In base a tali disposizioni, il Commissario resta in carica per un triennio; se dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile.
  Al Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
  In merito ricorda che la richiamata disposizione del decreto-legge n. 98 prevede che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile e che la parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.
  Il comma 11 dispone l'applicazione, al Commissario unico, dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 e del comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 (che attribuiscono una serie di poteri ai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari straordinari per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), nonché dei commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 (che hanno dettato disposizioni finalizzate ad accelerare l'operato degli attuali Commissari per l'adeguamento alle norme della direttiva sulle acque reflue).
  Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto – legge attribuisce al Commissario unico compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle citate sentenze di condanna emesse dalla Corte di Giustizia dell'UE evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto in esame (cioè al 31 dicembre 2016). Tra tali compiti rientra anche la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
  I commi da 4 a 7 prevedono gli adempimenti connessi al subentro del nuovo Commissario unico.
  In particolare il comma 4 prevede la cessazione dell'incarico degli attuali Commissari straordinari a far data dal D.P.C.M. di nomina del nuovo Commissario unico che li sostituisce.
  Viene altresì disposto il contestuale trasferimento di risorse all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico (aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma) delle seguenti risorse.Pag. 73
  I commi 6 e 7 prevedono il trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario unico anche delle seguenti risorse: risorse della delibera CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali ma per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori; risorse derivanti dagli interventi di cui al comma 2 (cioè quelli di competenza del nuovo Commissario unico) per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali. In tal caso il comma 7 prevede che i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, trasferiscano gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
  Il comma 5 prevede che gli attuali commissari debbano rendicontare il loro operato con una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di competenza e sugli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate.
  Tale relazione deve essere trasmessa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi entro il 30 gennaio 2017) e comunque entro la data di cessazione dall'incarico alla Presidenza del Consiglio dei ministri; al Ministero dell'ambiente; al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; al nuovo Commissario unico, a cui i commissari attuali devono anche trasferire tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
  Il comma 8 affida al Commissario unico il compito di provvedere, entro 30 giorni dalla sua nomina, alla definizione (mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dall'articolo in esame) di un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria, finalizzato alla successiva predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione. La stessa norma stabilisce che tale albo è sottoposto all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per la verifica della correttezza e trasparenza delle procedure di gara.
  In materia di strutture di cui può avvalersi il Commissario unico, il comma 9 stabilisce che il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, i cui oneri sono posti a carico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 10 prevede l'istituzione di una Segreteria tecnica, formata da non più di 6 membri, di cui il Commissario unico può avvalersi per il triennio 2017-2019. Lo stesso comma disciplina i vari aspetti organizzativi e finanziari relativi alla nomina e ai compensi dei componenti della segreteria stessa, stabilendo un limite di una spesa complessiva annuale non superiore a 300.000 euro, cui si fa fronte mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 226, della legge di stabilità 2013.
  L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia istituita dall'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014 per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio (anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale).
  La disposizione del comma 3, allo scopo di adeguare la composizione della cabina di regia all'articolazione dell'attuale compagine governativa, in cui le funzioni relative alla coesione territoriale e al Mezzogiorno Pag. 74sono attribuite a un Ministro, prevede che la cabina stessa sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché (come previsto in precedenza) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.
  L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto transhipment).
  A tal fine il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2017, sia istituita, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuale.
  L'Agenzia è istituita dall'Autorità di Sistema portuale nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment, e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.
  Nell'Agenzia confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese operanti autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
  Il comma 2 stabilisce che l'Agenzia è promossa e partecipata, per il periodo di riferimento, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994 (il quale vieta espressamente alle Autorità di Sistema portuale di svolgere, direttamente o tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse). Il medesimo comma 2 prevede comunque espressamente l'obbligo di conformarsi alle norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016).
  La disposizione prevede altresì che le attività delle Agenzie siano svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.
  Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia fornisce attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi (anche attraverso la loro formazione professionale) in relazione alle iniziative economiche e agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. È altresì previsto che le Regioni possano cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In tale contesto il comma 4 prevede che, al fine di favorire il progressivo assorbimento di tale manodopera, la somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, lo stesso soggetto, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ha l'obbligo di rivolgersi all'Agenzia.
  Il comma 5 stabilisce l'obbligo, per le imprese autorizzate o concessionarie (in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi nel porto) di fare ricorso ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, laddove vi sia coerenza tra i profili professionali richiesti e offerti. In parallelo la norma fissa l'obbligo, per i lavoratori Pag. 75individuati, di accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi tenuti dall'Agenzia.
  In base al comma 6 all'Agenzia si applica la normativa vigente relativa alle agenzie di somministrazione, ove compatibili, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento.
  Ai sensi del comma 7, al personale interessato, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 (il quale prevede l'erogazione a regime, dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito introdotto dal decreto-legge n. 185 del 2008, e successivamente prorogato più volte, a favore di specifiche categorie di lavoratori del settore portuale), nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019.
  Al comma 8 viene altresì previsto che, qualora alla scadenza del periodo di operatività dell'Agenzia restassero in forza alla stessa lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia per la fornitura del lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994.
  Il comma 9 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019, si provvede:
   quanto a 18.144.000 euro per il 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
   quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

  Ai sensi del comma 10, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 9 (pari a 18.144.000 euro per il 2017) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).
  L'articolo 5 incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dalla legge di stabilità 2015.
  L'incremento dello stanziamento del Fondo non reca alcuna specifica finalizzazione.
  L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee: tale autorizzazione è finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, nonché al fine di assicurare la prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.
  In particolare la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge precisa al riguardo che l'articolo 6 è volto ad assicurare le risorse necessarie a garantire un'offerta formativa plurilingue ai figli del personale espatriato in servizio presso la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, rilevando l'importante indotto socioeconomico sulla città di Brindisi e sul suo retroterra dato dalla presenza della base medesima.
  La spesa collegata a tale disposizione è di 577.522,36 euro annui a decorrere dal 2017: a tale onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente Pag. 76iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel bilancio triennale 2017-2019, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017.
  La relazione illustrativa del disegno di legge motiva il ricorso a tale procedura sulla base del fatto che gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), il quale, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l'utilizzo di tale procedura al verificarsi di determinati presupposti.
  La disposizione dell'articolo 7 prevede, pertanto, che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che devono essere aggiudicati da parte del Capo della Struttura di missione «Delegazione per la Presidenza italiana del Gruppo dei paesi più industrializzati» per il 2017 e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, si applichino, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, in caso di necessità ed urgenza, le norme riguardanti: il ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un'adeguata motivazione; l'individuazione, nell'ambito della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la selezione di almeno cinque operatori economici.
  L'articolo 8 regola l'entrata in vigore del decreto-legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 31 dicembre 2016.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori.
Atto n. 373.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Ginato, nel corso della precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento.
  Informa quindi che la Commissione Bilancio ha espresso la propria valutazione positiva sullo schema di decreto.

  Federico GINATO (PD), relatore, rileva come sia in corso un confronto informale con i gruppi sul contenuto dello schema di DPCM in esame, riservandosi quindi di presentare, nel corso della prossima settimana, una proposta di parere che tenga in considerazione gli spunti proposti dalle forze politiche nell'ambito di tale confronto.

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  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

  La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.15.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio scorso.

  La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel comunicare l'impossibilità del Viceministro Casero a partecipare alla seduta odierna a causa di un'indisposizione, chiede, a nome del Viceministro stesso, il quale segue per il Governo il dibattito sull'atto di indirizzo, che il seguito della discussione della risoluzione sia rinviato alla prossima settimana.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, avverte che, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio, la quale ha chiesto al Governo la redazione di una relazione tecnica sull'intervento legislativo, il rappresentante del Governo ha reso noto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha predisposto la relazione tecnica di propria competenza e che la stessa è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato ai fini della sua verifica.
  Ricorda altresì che tutte le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno già espresso il loro parere.
  Informa inoltre che, nell'ambito dell'esame, in sede referente, presso la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, è stato presentato un emendamento (24.02 Gianluca Rossi) che intende trasfondere, con poche modifiche, nell'ambito del predetto decreto-legge, il contenuto del provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede Pag. 78referente svolto dalla Commissione Finanze della Camera.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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