CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2017
750.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 114

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini.
S. 2630 Governo.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 1a Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge A.S. 2630, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.
  Il disegno di legge si compone di 16 articoli.
  L'articolo 1 contiene disposizioni di proroga in materia di pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne le disposizioni specificamente riferite agli enti territoriali, viene differito dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui gli enti di area vasta – Province e Città metropolitane – possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti (comma 3). Sono inoltre disposte le seguenti proroghe: la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica (comma 5); la proroga della facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato – con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017 – al solo fine di garantire la continuità dei Pag. 115servizi erogati dai centri per l'impiego (comma 9); la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2017, dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e i loro enti territoriali (comma 13). Infine sono prorogati i termini relativi alle procedure concorsuali straordinarie indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale e il termine per la stipula di contratti di lavoro flessibile da parte dei medesimi enti (comma 10).
  L'articolo 2 reca disposizioni in materia di editoria, provvedendo, tra l'altro, a prorogare al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Provvede, altresì, a prorogare al 30 giugno 2017 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali del medesimo Ordine.
  L'articolo 3 – recante proroghe di termini in materia di lavoro e politiche sociali – prevede, per il 2017, la possibilità di derogare ai limiti massimi di durata dell'intervento di integrazione salariale straordinaria (comma 1); provvede, inoltre, a prorogare il termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici (comma 2). Infine differisce dal 2017 al 2018 la decorrenza di un nuovo regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali (comma 3).
  L'articolo 4 – recante proroghe di termini in materia di istruzione, università e ricerca – provvede, tra l'altro, a prorogare al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica (comma 1), nonché il termine di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio (comma 2).
  L'articolo 5 reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno. Segnala, in particolare, le proroghe concernenti gli enti territoriali: il comma 4 proroga per l'anno 2017 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio; il comma 5 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle Province medesime; il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale i piccoli Comuni devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali individuate dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010 (ad esclusione delle funzioni di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e dei compiti in materia di servizi anagrafici e servizi elettorali). I Comuni obbligati alla gestione associata delle funzioni fondamentali sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane (sono esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia); il comma 10 conferma, per il 2017, l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio tra le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario. Lo stesso comma 10 stabilisce che i trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle Province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna siano determinati, anche per il 2017, secondo i medesimi criteri adottati negli anni precedenti; il comma 11 proroga al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017. Tale termine – ordinariamente fissato al 31 Pag. 116dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – era già stato posticipato al 28 febbraio 2017 dalla legge di bilancio per il corrente anno (articolo 1, comma 454, della legge n. 232 del 2016). Conseguentemente, la previsione della legge di bilancio per il 2017 è abrogata dal medesimo comma 11.
  L'articolo 6 reca proroghe di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione. Con particolare riferimento alle disposizioni di interesse degli enti territoriali: sono prorogati di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 5). Tale proroga è orientata a consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione nelle zone terremotate da includere nei bandi di gara; il comma 8 proroga al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime. I termini oggetto di tale proroga sono contenuti in un documento adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2016, in attuazione dell'Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015, relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012. Rileva pertanto l'opportunità di acquisire e tener conto dell'orientamento delle Regioni riguardo alla norma in questione.
  L'articolo 7 – recante proroghe di termini in materia di salute – differisce, tra l'altro, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva.
  L'articolo 8 reca proroghe di termini in materia di competenza del Ministero della difesa.
  L'articolo 9 reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti. Segnala quelle di maggior rilievo per gli enti territoriali: viene prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei Comuni delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (comma 1); il comma 3 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto – per la cui adozione è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata – devono anche definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi; il comma 4 proroga l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici (prevista dall'articolo 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) – che prevede anche la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani – dal 31 dicembre 2016 fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definirà gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.
  L'articolo 10 reca proroghe di termini in materia di giustizia.
  L'articolo 11 – recante proroghe di termini in materie di beni e attività culturali – detta, tra l'altro, disposizioni inerenti alle misure organizzative relative alla realizzazione del Grande Progetto Pompei (comma 1). Con specifico riferimento alle Pag. 117fondazioni lirico-sinfoniche, è prorogato dal 30 gennaio 2017 al 1o aprile 2017 il termine per l'adozione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse alle stesse assegnate, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017; alle fondazioni lirico-sinfoniche sono, inoltre, assegnati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2017.
  L'articolo 12 – recante proroghe di termini in materia di ambiente – dispone, tra l'altro, la proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
  L'articolo 13 reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria. Esso prevede, tra l'altro: la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 del limite massimo stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 1); viene esteso all'anno 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, utilizzati a fini istituzionali (comma 3); il comma 4 posticipa dal 3 dicembre 2016 al 1o luglio 2017 l'applicazione delle norme che dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI; è, altresì, posticipata al 1o luglio 2017 l'applicazione delle norme che prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo dell'F24.
  L'articolo 14 reca proroghe di termini relativi a interventi emergenziali. Esso modifica, tra l'altro, la disciplina relativa ai criteri di priorità nell'assegnazione, da parte del Governo, agli enti locali di spazi finanziari, al fine di dare priorità al criterio degli investimenti dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; tali investimenti devono essere finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione (comma 1). Il comma 2 proroga di ulteriori 6 mesi la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei Comuni colpiti dal sisma, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, ovvero beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. Il comma 7 assegna al Comune de L'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro, per il medesimo anno 2017, agli altri Comuni del cratere sismico. Viene, inoltre, stanziato un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimenti. Il comma 10 proroga infine al 31 dicembre 2017 (rispetto al 31 dicembre 2016 già previsto) l'unità tecnica-amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Pag. 118Ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.
  L'articolo 15 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del provvedimento in esame, mentre l'articolo 16 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del decreto-legge.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà».
Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DES-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione Affari sociali della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti, recante «Istituzione della «“Giornata nazionale della lotta contro la povertà”».
  Il testo unificato si compone di 3 articoli, volti ad istituire la «Giornata nazionale della lotta contro la povertà», da celebrarsi il 17 ottobre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà, con l'obiettivo di stimolare la riflessione e accrescere la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e l'indigenza in tutte le loro forme e in tutti gli Stati (articolo 1).
  In occasione della Giornata della lotta contro la povertà la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea sono esposte all'esterno degli edifici sedi di uffici pubblici, sono organizzati nel territorio nazionale – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – cerimonie, iniziative ed incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti degli indigenti della popolazione, in particolare quella in età scolare, sui temi della lotta all'esclusione sociale e alla povertà. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 2).
  Viene infine precisato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili previsti per le ricorrenze festive (articolo 3).
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.20.

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