CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 novembre 2016
735.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 30 novembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 9.

Decreto-legge 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, nel sottolineare l'importanza di un'attenta discussione su un provvedimento così rilevante, come è quello di cui si avvia l'esame, ricorda tuttavia che i margini di modifica sono limitati, considerati i tempi stretti per la conversione in legge. Avverte che la discussione, secondo quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà proseguire nella giornata di martedì 6 dicembre e che nella medesima giornata sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative. Avverte altresì che nella giornata di mercoledì 7 dicembre verranno esaminate le proposte emendative eventualmente presentate e sarà deliberato il mandato al relatore a riferire in Assemblea. Ricorda infine che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 12 dicembre prossimo.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame riunisce i due decreti legge riferiti agli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto ed ottobre 2016, che hanno investito ambiti territoriali solo in parte coincidenti.
  Sottolinea che il provvedimento rappresenta il risultato di un grande lavoro di ascolto delle comunità locali attraverso la voce dei sindaci e delle organizzazioni sindacali, d'impresa e professionali nonché delle regioni, della Protezione civile e del commissario Vasco Errani; comuni e regioni sono coinvolti e valorizzati nelle scelte e nella gestione della ricostruzione per garantire trasparenza, partecipazione e velocità d'azione.
  Ricorda inoltre che il provvedimento dà esecuzione anche agli impegni indicati dal Parlamento con diversi atti di indirizzo.
  Segnala che l'obiettivo primario è di non disperdere, ma rafforzare e valorizzare Pag. 3il tessuto sociale, economico ed istituzionale delle popolazioni colpite: il territorio colpito fonda, infatti, la sua ricchezza sull'ambiente, sul paesaggio, sui centri storici, sul patrimonio produttivo agricolo, sugli allevamenti, sul sistema a valle di trasformazione e conservazione, sulle eccellenze alimentari, sull'ecoturismo, sulla piccola impresa, insomma su quanto quelle popolazioni hanno costruito con tenacia in secoli di storia e che caratterizza il made in Italy nel mondo.
  Segnala poi che occorre ricostruire ed invertire il processo di spopolamento, mantenere integro il tessuto umano e civile, restituire forza e futuro a quello sociale ed economico e quindi ricostruire tutto, non solo le prime case, ma anche – per motivi urbanistici e sociali – le seconde case.
  Sottolinea inoltre che non possono essere lasciate sole le popolazioni dei territori colpiti, avendo il dovere, come rappresentanti delle istituzioni, di ascoltare l'appello di quei territori, che trova piena legittimità nell'aspettativa di ricevere un aiuto a risollevarsi dopo il colpo durissimo inferto dal terremoto, da uno stillicidio sismico che ad oggi ha sviluppato oltre 25.000 scosse, di cui oltre 300 superiori al 3o grado.
  Ricorda che le scosse del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il cuore dell'Italia, interessando un'area di oltre 600 chilometri quadrati e provocando ingenti danni ai comuni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Il sisma ha coinvolto oltre 300.000 persone, danneggiato oltre 200.000 edifici, molte scuole, municipi, fabbriche, ospedali.
  Ricorda inoltre che il provvedimento all'esame è un primo passo concreto per superare l'emergenza e avviare la ricostruzione che può partire presto grazie all'enorme e straordinario lavoro che è stato messo in atto con tempestività dal Governo, a partire dall'assistenza alle popolazioni evacuate, all'impegno verso il sistema scolastico ed a quello universitario, motore di crescita culturale ma anche leva portante delle economie di quei territori interni.
  Segnala che il decreto-legge introduce numerose e significative misure tra le quali la risarcibilità integrale dei danni agli edifici, le misure a favore delle imprese e quelle a tutela dei lavoratori, la semplificazione amministrativa rivolta a facilitare i lavori per riparare in tempi brevi le case lievemente danneggiate, le procedure di trasparenza fin dalla fase della progettazione.
  Sottolinea che il provvedimento garantisce l'impegno a rispettare l'identità dei luoghi e degli edifici, salvaguardando così l'identità e l'integrità dei centri abitati e delle comunità.
  Segnala che negli oltre 600 chilometri quadrati colpiti dal sisma ricadono due parchi nazionali – quello dei Monti Sibillini e quello del Gran Sasso e Monti Laga – attraverso i quali la tutela dei valori ambientali può essere messa al servizio della rinascita di tali aree.
  Ricorda infine che è necessario approvare definitivamente il provvedimento per dare certezze alle popolazioni e ai sindaci, che sono il segnale più forte della presenza dello Stato e sono il punto di riferimento per le popolazioni. A tale proposito, nel segnalare il clima di collaborazione che ha consentito di migliorare il provvedimento con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, auspica che tale atteggiamento venga confermato anche alla Camera, sollecitando comunque un esame efficace e rapido sia in Commissione sia in Assemblea.
  Passa quindi a dare conto in sintesi del contenuto del decreto, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. Ricorda che l'elenco di cui all'allegato 1, riguardante i comuni interessati dagli eventi Pag. 4sismici del 24 agosto 2016, è stato integrato, nel corso dell'esame al Senato, con l'allegato 2, che reca l'elenco dei 69 comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e individuati gli organi deputati alla medesima gestione (Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite).
  L'articolo 2 disciplina le funzioni del commissario straordinario e dei vice commissari. Quanto alle competenze del commissario, viene previsto che provveda anche a mezzo di ordinanze.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di «uffici speciali per la ricostruzione», presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i comuni coinvolti. Lo stesso articolo disciplina le funzioni, l'articolazione territoriale ed il personale degli uffici speciali, consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.
  L'articolo 4-bis, inserito al Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 2 del decreto-legge n. 205 del 2016, disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili.
  Il decreto reca numerose misure per la ricostruzione privata e pubblica.
  L'articolo 5, infatti, elenca i criteri che, una volta definiti dal commissario, devono essere applicati al processo di ricostruzione, nonché per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Vengono inoltre individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese. Una specifica disposizione rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.
  L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2 (diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa), per i quali la percentuale riconoscibile non supera il 50 per cento. La percentuale rimane invece pari al 100 per cento, qualora gli immobili siano ricompresi all'interno di centri storici e borghi caratteristici.
  L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. Pag. 5
  L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.
  L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati.
  L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione.
  L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici.
  L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009. Si prevede invece l'applicazione delle modalità e condizioni previste dal provvedimento in esame nel caso di interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale.
  L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.
  L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 6 del decreto-legge n. 2015 del 2016, disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale (compresi gli interventi per la messa in sicurezza o di demolizione) e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Sono altresì previste disposizioni per il potenziamento dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dagli eventi sismici.
  L'articolo 15-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato e corrispondente all'articolo 7 del decreto-legge n. 205 del 2016, attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.
  L'articolo 16 prevede l'istituzione della conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.
  L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-bis, inserito nel corso Pag. 6dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.
  L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A..
  L'articolo 18-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.
  Un altro gruppo di disposizioni riguarda il sistema produttivo e le misure per lo sviluppo economico dei territori colpiti.
  L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI.
  L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari.
  L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo.
  L'articolo 22 attribuisce al commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.
  L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici.
  L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.
  L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.
  Il decreto reca poi una serie di misure per la tutela dell'ambiente. L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente.
  L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge in esame, con particolare Pag. 7attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.
  L'articolo 28 reca un'articolata serie di disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. Si dispone in merito alla classificazione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi. Ulteriori previsioni riguardano la gestione dei materiali.
  L'articolo 28-bis, introdotto dal Senato, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica.
  Con riferimento alle misure in materia di legalità e trasparenza, fa notare che l'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. È altresì disciplinata l'Anagrafe antimafia degli esecutori. L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile. L'articolo 32 attribuisce al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (non già gestionale) adottati dal commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso commissario straordinario. L'articolo disciplina, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all'impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa. I commi da 1 a 3 dell'articolo 35 definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi. I successivi commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro. L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale. L'articolo 36-bis, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Pag. 8anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto. L'articolo 36-ter, inserito dal Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.
  Aggiunge che un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti. L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile. L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.
  L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame.
  L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo, al comma 1, al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. L'articolo dispone, tra l'altro, che il Dipartimento della protezione civile assicuri, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN).
  L'articolo 43, oltre a fare salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti, demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.
  Rileva che specifiche disposizioni del decreto-legge in esame riguardano gli enti territoriali. Si tratta di disposizioni recate dall'articolo 44, e prevedono: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.
  Fa poi notare che misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45. Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla Pag. 9data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma. L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (aggiunto nel corso dell'esame al Senato, comma 10-bis). Nel corso dell'esame al Senato è stato previsto, inoltre, che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal lo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (comma 1-bis). Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la possibilità di non operare le ritenute alla fonte è riservata ai singoli soggetti danneggiati (comma 1-ter). Si prevede, inoltre, la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma; nel corso dell'esame al Senato sono state aggiunte le fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica (comma 2). Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, che sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, il differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Gli stessi devono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione. È prevista l'applicazione (in via transitoria) di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cd. anticipo sulla pensione), per determinate finalità (come ad esempio l'acquisto della prima casa), da parte di soggetti residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Sono poi prorogati al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari. L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.
  Il decreto-legge prevede ulteriori disposizioni sul personale. L'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 50-bis, in cui confluisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal Pag. 1024 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia. L'articolo 51-bis (che riproduce il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016, confluito nel provvedimento in esame) consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, fissato per il 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda – da presentare entro il quinto giorno antecedente la votazione – al sindaco del comune di dimora. È altresì consentito agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale. L'articolo 52, infine, reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

  Massimiliano BERNINI (M5S), nel rassicurare il relatore circa l'intenzione del gruppo M5S di rinnovare anche alla Camera la collaborazione per favorire una celere approvazione del provvedimento, segnala un elemento di criticità emerso anche nel corso del confronto con l'ingegner Curcio e il commissario straordinario Errani, vale a dire l'esiguità dei tecnici adibiti alla compilazione delle schede AEDES e FAST. Segnala che si tratta di una questione importante, che determina un rallentamento dei tempi per gli interventi di ripristino degli edifici, particolarmente grave per l'avvicinarsi dell'inverno. Nel ribadire la volontà di non rallentare l'iter di conversione del decreto-legge, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno sulla questione, sollecita la ricerca di una soluzione condivisa.

  Ermete REALACCI, presidente, nel condividere la rilevanza della questione posta dal collega Bernini, ne sollecita la soluzione o attraverso la presentazione di un ordine del giorno o intervenendo in Senato in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2017, che già reca alcune misure in favore delle zone terremotate. A tale proposito, stigmatizza il fatto che, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio alla Camera, non si sia intervenuti per rafforzare il cosiddetto «sisma bonus» nella direzione indicata dalla Commissione Ambiente, augurandosi che l'intervento in tal senso possa avvenire nel corso dell'esame al Senato. Ribadisce inoltre che resta comunque fuori dall'ambito del decreto-legge all'esame della Commissione l'intera questione della prevenzione antisismica, che andrà esaminata in altra occasione.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, in riferimento all'osservazione del collega Bernini, fa notare che già l'articolo 8 del provvedimento all'esame della Commissione reca disposizioni in materia di verifiche speditive che potrebbero contribuire a risolvere il problema. Segnala altresì che, secondo le notizie in suo possesso, lo stesso commissario straordinario Errani si sta attivando per superare le criticità evidenziate dal collega.

  Ermete REALACCI, presidente, sottopone all'attenzione dei colleghi la necessità di dare una prospettiva economica alle zone colpite dal terremoto, introducendo misure in favore dei giovani e delle molte attività industriale e commerciali presenti, per evitare che la ricostruzione avvenga in una zona ormai spopolata. A tale proposito, nel rilevare che, mai come in questa occasione, si registra un'ampia coincidenza tra la zona del cratere e la perimetrazione delle aree protette a livello nazionale e regionale, segnala il ruolo Pag. 11dinamico che può essere svolto in tale occasione dagli Enti parco.

  La sottosegretaria Sesa AMICI rileva che le eventuali criticità, ivi compresa la questione sollevata dal deputato Bernini, possono trovare soluzione con la presentazione di ordini del giorno o nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio al Senato, in considerazione dei tempi molto ristretti per la conversione del decreto-legge in favore delle zone terremotate. Nel preannunciare che sarà sua cura riferire alla collega De Micheli, che seguirà anche alla Camera l'iter del decreto-legge, le questioni sollevate nella seduta odierna, ribadisce l'impegno del Governo a collaborare per individuare le soluzioni opportune.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), nel comprendere la necessità di tempi rapidi per la conversione del decreto-legge, segnala tuttavia che nel provvedimento, a suo parere, manca il riconoscimento di zone svantaggiate per le province coinvolte. Sul piano più generale, pone la questione dell'impossibilità per le amministrazioni di utilizzare gli eventuali risparmi di bilancio per spese in conto capitale.

  Tommaso GINOBLE (PD), nel condividere le osservazioni del presidente riguardo al ruolo dei parchi, rileva che l'Abruzzo – ivi compresa la provincia di Teramo –, già reduce dal terremoto del 2009, è stato colpito duramente dagli eventi sismici del 2016, per quanto su una zona limitata dal punto di vista territoriale. Rileva inoltre la necessità, eventualmente in un'altra sede, di promuovere la permanenza delle molte attività commerciali di piccole dimensioni presenti nella zona, anche in considerazione dell'importanza del loro ruolo ai fini del ripopolamento degli abitati.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ricordare che le osservazioni dei colleghi sono in linea con la filosofia del provvedimento sui piccoli comuni, che la Commissione Ambiente ha promosso con grande impegno e del quale auspica una rapida approvazione da parte del Senato, segnala come il terremoto abbia per certi versi concentrato in un tempo molto ristretto i rischi di spopolamento e depauperamento comunque presenti nelle zone colpite. Segnala inoltre ai colleghi che un rapido esame del decreto-legge è richiesto non soltanto dalla imminente scadenza dei termini per la sua conversione, ma anche dalla necessità di rendere al più presto operative le misure che sono state introdotte al Senato.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, con riferimento alle osservazioni del collega Pastorelli, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato accolto, con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno relativo all'istituzione di una zona franca per i comuni esterni alla zona del cratere. Quanto alla questione del riconoscimento degli eventuali danni indiretti, segnala che si pongono alcune criticità relative alla definizione del perimetro dell'area interessata ed alla quantificazione dell'eventuale forma di risarcimento. In ogni caso, nel ricordare che il provvedimento all'esame della Commissione ha carattere di urgenza, segnala, anche in riferimento alle diverse questioni sollevate dai colleghi, che sarà necessario un ulteriore intervento normativo, che definisca la strategia futura per la ricostruzione delle zone colpite, come verificatosi anche nei casi precedenti.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.