CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 novembre 2016
726.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 56

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.
Atto n. 349.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Bruno MOLEA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

  Laura COCCIA (PD), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo. Ricorda che esso deve essere emanato entro il 28 febbraio 2016 e che è presentato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015, che, nell'ambito della riorganizzazione di alcuni enti pubblici non economici nazionali, ha previsto il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone disabili e la trasformazione del CIP in ente autonomo di diritto pubblico. Ha altresì previsto che la trasformazione avvenga senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il CIP dovrà utilizzare per le sue attività parte delle risorse finanziarie del CONI e avvalersi per le attività strumentali di CONI Servizi spa, secondo modalità stabilite in apposito contratto di servizio, e che il personale attualmente in servizio presso il CIP transita in CONI Servizi spa.
  Il provvedimento mira a superare il problema delle funzioni sovrapposte fra CONI e CIP, la gestione inefficiente delle attività sportive praticate da disabili, la complessità e incompletezza della disciplina vigente in materia di governance delle Federazioni sportive paralimpiche (FSP) e delle Discipline sportive paralimpiche (DSP), la carenza di regole certe per l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti. Gli obiettivi attengono, nel breve periodo, alla trasparenza dei procedimenti relativi alla rappresentanza degli atleti e dei tecnici sportivi negli organi del CIP, nonché alla riduzione e razionalizzazione del numero di FSP e DSP, mentre nel medio periodo sono costituiti dal miglioramento dello stato di salute degli atleti paralimpici e dall'assunzione e promozione di iniziative contro discriminazioni e violenze. Nel Pag. 57lungo periodo, infine, gli obiettivi sono costituiti dalla maggiore rilevanza dello sport paralimpico e dalla maggiore credibilità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse organizzative relative al settore. In linea generale, la disciplina prevista dallo schema è simmetrica – e, per la maggior parte delle previsioni, analoga – a quella recata, per il CONI, dal decreto legislativo n. 249 del 1999. Nel prosieguo, mi soffermerò sulle questioni principali – in alcuni casi oggetto di attenzione anche da parte del Consiglio di Stato – rinviando, per ogni approfondimento, al dossier predisposto dal Servizio Studi.
  L'articolo 1, comma 1, istituendo il CIP quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, lo pone sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio, disponendo che lo stesso è dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.
  Inoltre, l'articolo 2, comma 1 (primo e secondo periodo) e 2, stabilisce che il Comitato è la Confederazione delle FSP e DSP da esso riconosciute. Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche sono state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della LEGGE 124 del 2015. Si tratta di previsioni per le quali il Consiglio di Stato ha suggerito l'inserimento, più propriamente, nell'articolo 1, ratione materiae. A ciò, aggiungo che appare opportuna una riflessione in ordine alla previsione che possano partecipare al CIP solo le FSNP e DSAP riconosciute entro la data di entrata in vigore della legge delega, posto che l'articolo 15 disciplina la procedura per ulteriori riconoscimenti di FSNP e DSAP. L'articolo 2, comma 3, ricapitola le specifiche finalità del CIP, in relazione alle quali il Consiglio di Stato ha suggerito maggiori specifiche, nei termini che vorrete leggere nel dossier al quale ho prima fatto riferimento.
  L'articolo 3 disciplina l'adozione e l'approvazione – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – dello statuto del CIP.
  Gli articoli da 4 a 11 riguardano gli organi del CIP, che sono costituiti da Consiglio nazionale, Giunta nazionale, Presidente, Segretario generale, Collegio dei revisori dei conti, e che durano in carica 4 anni. Il Presidente e i componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale – non possono restare in carica per più di due mandati. Un terzo mandato è consentito solo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il computo dei mandati si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
  Con specifico riferimento al Consiglio nazionale – disciplinato negli articoli 5 e 6 – il Consiglio di Stato ha osservato che, seppur le relative previsioni sono state mutuate da quelle relative al CONI, appaiono indeterminate – laddove dispongono che lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute, oltre ai soggetti specificamente indicati, di altri soggetti senza diritto di voto – nella misura in cui non definiscono né i criteri con cui lo statuto dovrebbe identificare i possibili partecipanti alle sedute, né l'area dei soggetti potenzialmente interessati, né indicano i singoli fini che possono giustificare tale partecipazione, e, infine, non determinano le modalità di esercizio di tale facoltà. Al Consiglio nazionale spetta disciplinare e coordinare l'attività sportiva nazionale paralimpica e curare la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili. Più in particolare, a tale organo spetta, tra l'altro: eleggere il Presidente del CIP e i componenti della Giunta nazionale; adottare lo statuto; approvare gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ferma restando la successiva approvazione dei bilanci da parte dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi gli statuti di FSP, DSP, enti di promozione sportiva paralimpica e associazioni benemerite paralimpiche e deliberare in ordine Pag. 58ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, degli stessi; stabilire i criteri per la distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica; deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento delle FSP e delle DSP, ovvero deliberare di proporre al CONI il commissariamento o il commissariamento ad acta delle FSNP e DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico, o qualora non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche (nonché, per le sole FSP e DSP, di constatata impossibilità di funzionamento).
  Gli articoli 7 e 8 riguardano la Giunta nazionale, che esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. In particolare, la Giunta nomina il Segretario generale, adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, sottoposto all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato con la CONI Servizi spa, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, esercita il potere di controllo su FSP e DSP e sugli enti di promozione sportiva paralimpica nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, su FSNP, DSAP e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP, individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva.
  In base all'articolo 9, il Presidente del CIP – la cui carica è incompatibile con altre cariche sportive in seno a FSP, FSNP, DSP e DSAP – ha la rappresentanza legale dell'ente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, mentre, in base all'articolo 10, il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con riferimento al Segretario generale, disciplinato dall'articolo 11, il Consiglio di Stato ha evidenziato che occorrerebbe chiarire se si tratti di una posizione di vertice «intuitu personae» – che, come tale, resta nella piena disponibilità «politica» della Giunta nazionale –, oppure di un incarico dirigenziale interno – conferibile esclusivamente a dirigenti di CONI Servizi Spa –, oppure, ancora, se si tratti di incarico amministrativo che possa eventualmente essere affidato anche a soggetti esterni. Strettamente connessa alla definizione di questo aspetto appare quella relativa alla durata dell'incarico, da collegare – o meno – a quella della Giunta nazionale. Inoltre, ha suggerito di specificare i compiti con maggior dettaglio e di sancire le incompatibilità della carica anche con lo svolgimento di attività professionali o di consulenza, nonché con l'assunzione, a qualunque titolo, di altre cariche in organi di indirizzo politico-amministrativo o in enti pubblici o privati sottoposti a controllo pubblico, nazionali, regionali e locali. Poiché, peraltro, occorrerebbe disciplinare anche l'inconferibilità della carica, ha suggerito, conclusivamente, di operare un diretto riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2013, che disciplina entrambi gli aspetti per gli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico. Infine, ha suggerito di valutare la possibilità di inserire norme che disciplinino la revoca e la decadenza dalla carica.
  L'articolo 12 definisce i poteri dell'Autorità di vigilanza. Si tratta di un articolo per il quale il Consiglio di Stato ha auspicato una riformulazione complessiva che, da un lato, possa meglio garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo e, dall'altro, possa assicurare la tutela di situazioni che, sebbene connesse all'ordinamento sportivo, possano rilevare anche per l'ordinamento giuridico statale. In particolare, ha sottolineato la necessità di specificare meglio i presupposti che giustificano il ricorso ai poteri repressivi e sostitutivi dell'Autorità di vigilanza, esplicitando il principio secondo cui, di norma, Pag. 59restano esclusi dalla vigilanza gli atti e le questioni connessi all'autonomia tecnico-sportiva.
  Gli articoli 13 e 14 riguardano le FSP e le DSP, che non perseguono fini di lucro e hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, loro attribuita a seguito del riconoscimento. Al riguardo, l'articolo 2, comma 1, terzo periodo, prevede che, fermi restando i riconoscimenti già deliberati alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, il CIP non può procedere al(l'ulteriore) riconoscimento di FSP, DSP, o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano comunque tra quelle svolte da Federazioni sportive nazionali o da Discipline sportive associate, a prescindere dal loro riconoscimento quali FSNP o DSAP.
  Segnala che, per una migliore leggibilità del testo, sembrerebbe opportuno collocare nell'articolo 13, comma 5, dopo il primo periodo, il contenuto dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo. In base all'articolo 14, le FSP e le DSP sono rette da uno statuto e da regolamenti. In particolare, lo statuto prevede le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati (senza limiti), ad eccezione del presidente che, se ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento per cento dei voti validamente espressi. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  L'articolo 15 riguarda le FSNP, le DSAP, nonché gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP. In particolare, stabilisce che FSN, DSA ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono attività paralimpica possono essere riconosciuti dal CIP. Come ho già detto, occorre un chiarimento sulla partecipazione al CIP di tali organismi, laddove riconosciuti dopo l'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015.Dispone, inoltre, che le FSN, le DSA e gli enti di promozione riconosciuti anche dal CIP per la loro attività paralimpica devono presentare ogni anno alla Giunta Nazionale del CIP un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario consuntivo, nonché una relazione documentata sui contributi ricevuti dal CIP.
  Sullo stesso argomento interviene – peraltro, in termini non del tutto identici – anche l'articolo 13, comma 3, ultimo periodo. Quest'ultimo, infatti, non fa riferimento alla relazione documentata sui contributi ricevuti. Sembrerebbe necessario, dunque, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 13. Con riferimento a tali organismi, infine, l'articolo 13, comma 2, ultimo periodo – che sembrerebbe opportuno collocare nell'articolo 15, per una migliore leggibilità del testo – dispone che, per la sola attività paralimpica, anche le FSNP e le DSAP devono attenersi alle deliberazioni e agli indirizzi del Comitato paralimpico internazionale, delle Federazioni Internazionali Paralimpiche e del CIP.
  L'articolo 16 prevede che CONI e CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, fra le quali quelle relative al doping e alla giustizia sportiva. In particolare, per ciò che concerne l'organizzazione della giustizia sportiva, possono essere oggetto di convenzione la struttura e il funzionamento di un Collegio di garanzia e di una Procura generale.
  L'articolo 17 prevede, anzitutto, che le risorse finanziarie per l'espletamento delle attività del CIP sono stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che determina la quota di risorse, attualmente attribuite al CONI, da destinare al CIP. Con riferimento alle risorse umane e strumentali, prevede che il CIP si avvale di quelle della CONI Servizi Spa e che i rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra CIP e CONI Servizi Spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito di tale contratto di servizio, il CIP può delegare a CONI Servizi Spa specifiche attività Pag. 60e servizi. Da ultimo, dispone che il personale in servizio presso il CIP alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 transita in CONI Servizi Spa con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio, previo trasferimento dal CIP a CONI Servizi Spa degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto. Tale personale è destinato all'attività del CIP. Il Consiglio di Stato ha ravvisato che la formulazione utilizzata con riferimento al transito del personale – non operando specifiche sulla natura dei rapporti e neppure alcuna distinzione tra quelli a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato – appare generica e, pertanto, potrebbe costituire il veicolo per attuare indirette sanatorie di assunzioni effettuate in difetto del principio del concorso, di cui all'articolo 97 Cost., e per operare indebite trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti sorti a tempo determinato. Ha, pertanto, auspicato l'apposizione della specifica per cui il trasferimento del personale non muta la natura giuridica del rapporto. Parallelamente, l'articolo 17 dispone, con la medesima decorrenza, che il personale dipendente dalla CONI Servizi Spa, in posizione di aspettativa perché in servizio presso il CIP, riprende servizio presso la CONI Servizi Spa, cessando dalla posizione di aspettativa. Anche per tale personale, il CIP trasferisce a CONI Servizi Spa le risorse per il trattamento di fine rapporto. Al riguardo, sarebbe necessario chiarire se tale personale sarà destinato all'attività del CIP, cosa che dalla formulazione letterale – che fa riferimento al personale «transitato» – si escluderebbe. Per tutti i diritti già maturati dalle due categorie di personale fino alla data di efficacia del trasferimento risponde solo il CIP, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla CONI Servizi Spa. Al contempo, però, in ordine al personale che transita dal CIP a CONI Servizi Spa, si richiama l'articolo 2112 del codice civile. Poiché quest'ultimo prevede, al secondo comma, che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, anche se il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, penso che sarebbe necessario circoscrivere il richiamo ai commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2112 del codice civile.
  L'articolo 18 dispone che il CIP è sottoposto al controllo della Corte dei Conti, mentre l'articolo 19 prevede che l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del CIP nei giudizi attivi e passivi davanti ad Autorità giudiziarie, Collegi arbitrali, giurisdizioni amministrative e speciali.
  L'articolo 20 reca la disciplina transitoria, mentre l'articolo 21 opera il coordinamento normativo. Al riguardo, segnala che, a fini di semplificazione normativa, si dovrebbe abrogare anche l'articolo 3 della legge n. 189 del 2003 che aveva novellato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 (ora, a sua volta, rinovellato) e aveva aggiunto allo stesso l'articolo 12-bis (di cui ora si prevede l'abrogazione).

  Bruno MOLEA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.