CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 novembre 2016
722.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 215

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.

Contrasto al cyberbullismo.
S. 1261-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DES-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1a Commissione Affari Costituzionali del Senato, sul disegno di legge S.1261-B, recante «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo».
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato e in seconda lettura presso la Camera.
  La Camera, nella seduta del 20 settembre 2016, ha approvato – in seconda lettura – il disegno di legge in un testo che differisce sensibilmente da quello approvato dal Senato in prima lettura.
  Il provvedimento si compone di otto articoli concernenti: le finalità dell'intervento legislativo e le definizioni (articolo 1); la disciplina dell'istanza a tutela delle persone offese, da rivolgersi al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social media (articolo 2); l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (articolo 3); la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole (articolo 4); l'obbligo di informativa alle Pag. 216famiglie da parte del dirigente scolastico e la previsione di sanzioni in ambito scolastico e di progetti di sostegno e di recupero (articolo 5); il rifinanziamento del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su internet, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno (articolo 6); la disciplina della procedura di ammonimento (articolo 7); modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori (articolo 8).
  Richiamando per il resto la relazione già svolta il 3 agosto 2016, rileva che, tra le modificazioni apportate successivamente dalla Camera dei deputati:
   all'articolo 1, comma 2 – nel definire il termine «bullismo»- nell'elenco delle ragioni per le quali viene posta in essere la condotta – lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico o altre condizioni personali e sociali della vittima – è stata introdotta anche la «disabilità»;
   all'articolo 2, comma 1, la facoltà di presentare istanza a propria tutela al titolare del trattamento ovvero al gestore del sito Internet o del social media è stata conferita a qualunque minore di età abbia subìto un atto di cyberbullismo, oltre che al genitore o al soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo; si ricorda che, nel testo proposto dalle Commissioni, tale facoltà era concessa soltanto al minore ultraquattordicenne, nonché a ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore. Allo stesso comma 1 è stato previsto, inoltre, che le condotte di cyberbullismo debbano essere identificate espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator). Tra i soggetti ai quali l'istanza può essere inoltrata è stato introdotto il titolare del trattamento, mentre è stato escluso il Garante per la protezione dei dati personali, al quale – ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2 – l'interessato può rivolgersi soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto cui è stata rivolta la prima istanza non abbia provveduto entro quarantotto ore, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media;
   all'articolo 2, è stato, inoltre, introdotto uno specifico comma (comma 3) volto a conferire al soggetto responsabile della condotta di cyberbullismo la possibilità di inoltrare l'istanza a tutela della persona offesa con finalità riparative;
   all'articolo 3, comma 1, è stato previsto che al tavolo tecnico da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo partecipino anche rappresentanti di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, rappresentanti di organizzazioni degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche;
   all'articolo 3, sono stati aggiunti due commi (commi 7 e 8) volti ad assicurare copertura finanziaria alle campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 5 dello stesso articolo 3, per un ammontare di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017;
   all'articolo 4, comma 2, è stato disposto che i contenuti enumerati dallo stesso comma 2 come elementi da includere nelle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituiscano contenuti obbligatori delle Linee esclusivamente «in via sperimentale, per il triennio 2016-2018»;
   all'articolo 4, comma 4, è stato previsto che i bandi indetti dagli uffici scolastici regionali per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l'educazione alla legalità siano pubblicati nel sito Pag. 217internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

  Rileva altresì che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione volta ad assicurare la presenza delle Regioni al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sostituendo, nella composizione del tavolo, i rappresentanti dell'ANCI con i rappresentanti della Conferenza unificata.
  Propone infine di esprimere sul provvedimento un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis.

(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Pamela Giacoma Adriana ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione (Bilancio) della Camera, il parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge del Governo 4127-bis, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».
  Ricorda che con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.
  La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
  La seconda sezione peraltro, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
  Passando all'esame delle disposizioni del provvedimento, avverte che si soffermerà su quelle di maggior rilievo per i profili di competenza della Commissione.
  L'articolo 1 fissa per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.
  Gli articoli da 2 a 12 recano misure di carattere fiscale.
  In particolare, l'articolo 10 proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, sospensione disposta dalla legge di stabilità 2016. Conferma inoltre, per l'anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.
  Gli articoli da 13 a 22 recano misure per gli investimenti.
  In particolare, l'articolo 21 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture; c) ricerca; d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle Pag. 218esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca centrale europea, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  Gli articoli da 23 a 35 recano interventi nella materia del lavoro e della previdenza.
  Gli articoli da 36 a 46 introducono misure in materia di scuola, università e ricerca.
  In particolare, l'articolo 37 incrementa, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Con una disposizione qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, prevede che, ai fini dell'accesso alle risorse appartenenti al predetto fondo, ciascuna Regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi; sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012. Dispone infine che le risorse destinate alla concessione delle borse di studio sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio e che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, determina i fabbisogni finanziari regionali, previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato. Il predetto decreto ministeriale di determinazione dei fabbisogni finanziari regionali è adottato nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012; tale comma 7 dispone che l'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari; l'intervento doveva avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 68/2012, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto avrebbero dovuto essere definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.
  L'articolo 46 prevede una forma di esonero contributivo per il sostegno dell'agricoltura.
  Gli articoli da 47 a 50 introducono misure per la famiglia e per le pari opportunità.
  In particolare, l'articolo 48 riconosce, a decorrere dal 1o gennaio 2017, un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS. Il premio è corrisposto a domanda della futura madre, e può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo.Pag. 219
  L'articolo 49 istituisce, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016.
  L'articolo 51 reca misure per l'emergenza sismica. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata, e di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica. Il comma 2 prevede, per le Regioni colpite dal sisma, la facoltà di destinare, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione, ulteriori risorse, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia.
  Gli articoli 52-57 recano misure per assicurare le cosiddette «politiche invariate».
  In particolare, l'articolo 52 dispone in ordine al finanziamento del Fondo per il pubblico impiego.
  Gli articoli 58 e 59 recano misure a sostegno del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 58, commi 1-3, definisce l'Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE). L'intervento legislativo viene attuato modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179/2012. In particolare:
   viene modificato il comma 15 dell'articolo 12 evidenziando l'opportunità, per le Regioni e le Province autonome, di utilizzare l'infrastruttura per l'interoperabilità la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'uso del Sistema Tessera Sanitaria;
   ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome nell'ambito dei rispettivi piani, l'AgID diviene responsabile, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, con le Regioni e le Province autonome, della progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE;
   per le Regioni e le Province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15 deve essere garantita l'interconnessione dei soggetti finalizzata alla trasmissione telematica dei dati oggetto di trattamento;
   viene modificato il comma 15-quater dell'articolo 12 prevedendo che anche il Ministero dell'economia e delle finanze operi con gli altri due soggetti previsti a legislazione vigente, ovvero AgID e Ministero della salute, nella procedura di valutazione ed approvazione, entro il termine di sessanta giorni, dei piani di progetto presentati dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal Regolamento FSE (D.P.C.M. 178/2015) e condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità a livello nazionale dei dati regionali. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà affiancare AgID e il Ministero della salute nel monitoraggio dei piani di progetto regionali per la realizzazione del FSE.

  Il comma 15-quater dispone inoltre che la realizzazione del FSE sia compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni e le Province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA – con previsione introdotta dalla norma in Pag. 220esame – congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali;
   è introdotto l'istituto del commissariamento per le Regioni inadempienti. Più in particolare, qualora una Regione, sulla base della valutazione del Comitato LEA e del tavolo degli adempimenti, non abbia adempiuto nei termini previsti dal comma 15-quater, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AgID, diffida la Regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai tavoli tecnici, la Regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi 30 giorni, in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai tavoli tecnici.

  L'articolo 58, commi 4-8, introduce misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell'eventuale Piano di rientro.
  In particolare, il comma 4 stabilisce, a livello sperimentale per il solo anno 2017, l'incremento dello 0,1 per cento della «quota premiale» già prevista dalla legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 68, lett. c), L. 191/2009). La misura, diretta a promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del servizio sanitario nazionale, pertanto, mantiene ferma la normativa vigente in materia di anticipazione delle risorse ordinarie del finanziamento del SSN e di disciplina dei Piani di rientro regionali prevista dalla legge finanziaria per il 2010.
  Il comma 4 stabilisce, inoltre, a livello sperimentale per il solo anno 2017, la possibilità per ogni Regione di proporre un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale (SSR). Tale programma può essere proposto al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei livelli e di assistenza e tenuto conto delle valutazioni del «sistema di garanzia». Il programma ha una durata annuale e deve essere presentato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge ed approvati dal Comitato LEA entro i successivi 30 giorni; essi devono individuare aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Se la Regione è sottoposta a Piano di rientro, tali programmi sono integrativi, ove necessario, del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro. Per la loro approvazione, occorre il vaglio congiunto da parte del Comitato LEA assieme al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato, Regioni e Province autonome del 23 marzo 2005. I programmi devono inoltre contenere: le modalità e la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati; le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali; l'attività di monitoraggio deve essere effettuata da parte del Comitato LEA, che al tal fine, per le sole Regioni in piano di rientro, deve operare congiuntamente con il Tavolo adempimenti.
  Ai sensi del comma 7, l'incremento sperimentale della «premialità» per l'anno 2017 previsto al comma 4 deve essere ripartito con modalità disciplinate con accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, entro il 31 gennaio 2017; la disciplina ivi prevista riguarda altresì l'accesso alle forme premiali in attuazione dei citati programmi. Nel caso in cui non venga presentato il programma ovvero si riscontri una verifica negativa dell'attuazione annuale dello stesso programma, la Regione interessata subirà la perdita permanente del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili a seguito della perdita del diritto di accesso sono integralmente riattribuite alle restanti Regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto. Pag. 221Sulle nuove attività sperimentali, il Comitato LEA è chiamato a presentare un'apposita relazione.
  L'articolo 58, comma 9, modifica la nozione di disavanzo (riducendone i parametri), ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura.
  L'articolo 58, commi 10-12, ridetermina, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  In particolare, il comma 10 ridetermina in diminuzione, rispetto a quanto convenuto con l'Intesa dell'11 febbraio 2016, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018. Nell'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni l'11 febbraio 2016 gli importi indicati erano 113.063 milioni di euro per il 2017 e 114.998 milioni di euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito dal comma 10 in 115.000 milioni di euro.
  Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante le sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'applicazione di quanto precedentemente stabilito avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo e i tre enti territoriali, recepito dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge di stabilità 2015. Con i predetti accordi le Regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dall'Intesa del febbraio 2016 al fine di conseguire l'obiettivo di finanza pubblica per il settore sanitario.
  Il comma 11 vincola, a decorrere dal 2017, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 1.000 milioni di euro, alle seguenti misure: Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi; Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi; Concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV); Concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 59, commi 1-12, interviene in materia di governance farmaceutica. La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata», scende dall'11,35 al 7,96 per cento, mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti», sale dal 3,5 al 6,89 per cento.
  A decorrere dal 1o gennaio 2017, il comma 4 istituisce un Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi con una dotazione di 500 milioni di euro annui.
  A decorrere dall'1o gennaio 2017, il comma 5 istituisce un Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi con una dotazione di 500 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse.
  Il comma 9 dispone che le somme dei Fondi per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi Pag. 222sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni medesime per l'acquisto di tali medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  Il comma 11 introduce disposizioni sull'acquisto dei farmaci biosimilari.
  Il comma 12 dispone che a decorrere dal 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) di cui all'Intesa del 7 settembre 2016 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Le risorse, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019, sono ripartite fra le Regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2017.
  L'articolo 59, comma 13, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del servizio sanitario nazionale. Le risorse, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, sono ripartite a favore delle Regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  Gli articoli 60 e 61 recano misure di razionalizzazione della spesa pubblica.
  In particolare, l'articolo 60, commi 1-7, prevede il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite: individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip; sperimentazione su due ministeri e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico; estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.
  L'articolo 60, commi da 8 a 10, riguarda la disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. In particolare, il comma 8 istituisce – nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori – un Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Comitato, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce, attraverso linee guida, indicazioni utili per lo sviluppo delle migliori pratiche, con riferimento alle procedure inerenti ai contratti centralizzati in oggetto, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta. La Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori trasmettono al Comitato, nel caso di non allineamento alle linee guida suddette, una preventiva comunicazione motivata, sulla quale il Comitato può esprimere proprie osservazioni. La novella di cui al comma 9 integra la disciplina sull'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori (iscritti nell'apposito elenco) per le acquisizioni di beni e servizi, posto a carico delle amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie), nonché delle Regioni, degli altri enti territoriali e locali, ivi compresi i consorzi ed associazioni dei suddetti enti, e degli enti del servizio sanitario nazionale. In base alla novella di cui al comma 9, le amministrazioni pubbliche sottoposte al suddetto obbligo possono procedere, in caso di motivata urgenza, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o degli altri soggetti aggregatori, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. Il comma 10 prevede che nella definizione, da parte del Ministero dell'economia e Pag. 223delle finanze, dei criteri di riparto del «Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori» si tenga conto anche dell'allineamento, da parte dei medesimi, alle indicazioni fornite dal Comitato guida. Il comma 11 demanda ad un accordo, da sancirsi in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro il 28 febbraio 2017, la definizione delle attività da porre in essere per pervenire all'individuazione di linee di indirizzo per l'efficientamento e di standard, con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva.
  Gli articoli da 63 a 66 riguardano gli enti territoriali.
  L'articolo 63, comma 1, prevede l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze del «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare». Il Fondo è alimentato con le risorse iscritte in conto residui che risultino non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, autorizzate per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate dalle Regioni a tal fine, e con le somme disponibili sulla contabilità speciale istituita per le operazioni di ristrutturazione del debito delle Regioni, non utilizzate dalle Regioni alla data del 31 dicembre 2016. Nel complesso, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, dovrebbe trattarsi di circa 1.992,4 milioni di euro. Il Fondo, come risulta dalla sua denominazione, è costituito solo in termini di saldo netto da finanziare, determinando pertanto oneri solo su tale saldo. Per la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, il comma prevede che ciascun ente territoriale che beneficia del fondo è tenuto a conseguire un valore positivo del saldo di pareggio, in misura pari alla quota del fondo assegnata all'ente stesso (comma 2).
  Il comma 3 dispone la costituzione di un ulteriore fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 93, milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047. L'individuazione dei beneficiari, nonché le finalità, i criteri e le modalità di riparto di entrambi i fondi sono rimessi a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Unificata (comma 4).
  Il comma 5 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 63 il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio.
  L'articolo 64, comma 1, modifica la disciplina vigente riguardante il procedimento per la determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, prevedendo che il decreto del Ministro dell'interno con cui è disposta tale determinazione sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La disposizione è volta a recepire quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 129/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n.95 del 2012 nella parte in cui prevede la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio senza alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati ed in assenza di un termine per l'adozione del decreto ministeriale. Rispetto alla disposizione vigente del predetto comma 6, che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno le riduzioni dei richiamati fondi statali, il comma 1: espunge il riferimento alla natura non regolamentare del decreto del Ministro dell'interno; demanda ad un'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali la determinazione delle riduzioni, prima rimesse unilateralmente al decreto del Ministro Pag. 224dell'interno; dispone che il Ministro dell'interno può prescindere dall'intesa solo qualora non si pervenga all'intesa entro 45 giorni dalla data di iscrizione all'ordine del giorno della medesima Conferenza della proposta di riparto.
  L'articolo 64, commi 3-8, disciplina l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017.
  In particolare, il comma 3 limita all'anno 2016 l'applicazione della disciplina vigente del Fondo di solidarietà comunale.
  Il comma 4 quantifica la dotazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2017 in 6.197,2 milioni di euro. Tale dotazione è in parte assicurata attraverso il versamento di una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che resta fissata, come per il 2016, nell'importo di 2.768,8 milioni di euro, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.
  Il comma 5 indica i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti.
  Il comma 6 disciplina un correttivo statistico finalizzato a contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare ai comuni dall'applicazione del meccanismo della perequazione. Il correttivo si applica nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore all'8 per cento.
  È anticipato al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del Fondo di solidarietà (rispetto al 30 novembre attualmente indicato), previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 ottobre (comma 7). In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro il 15 novembre. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare a eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo (comma 8).
  L'articolo 64, comma 9, prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 – ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno – alla data del 28 febbraio 2017.
  L'articolo 64, comma 10, interviene sul procedimento di determinazione dei fabbisogni standard ai fini di una semplificazione della procedura di acquisizione dei relativi dati presso gli enti locali. Il comma in esame modifica a tale scopo in più parti la disciplina procedurale prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n.216 del 2010. L'intervento di semplificazione è operato in particolare eliminando l'attuale strumento di acquisizione dei dati nei confronti degli enti locali costituito dalla predisposizione da parte della Sose di «questionari», ora sostituiti dalla predisposizione di «appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali». Viene inoltre eliminato l'obbligo attualmente previsto della sottoscrizione delle informazioni rilasciate dall'ente locale da parte sia del legale rappresentate che del responsabile economico dell'ente, prevedendosi semplicemente che l'ente medesimo restituisca per via telematica le informazioni ad esso richieste. È poi aumentata l'accessibilità e la diffusione dei dati raccolti ed elaborati dalla Sose.
  L'articolo 65, commi da 1 a 20, introduce le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento consegue alle modifiche recentemente operate Pag. 225sulla disciplina dell'equilibrio di bilancio di Regioni ed enti locali contenuta nella legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune significative modifiche, le regole sul pareggio già introdotte, alcune per il solo 2016, con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse.
  In particolare, il comma 1 dispone, a decorrere dall'anno 2017, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), concernente il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le Regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo, nonché l'applicazione delle sanzioni.
  Il comma 2 abroga l'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, nella parte in cui dispone la non erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti sospesi, per effetto della mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione concernente la verifica dell'obiettivo di saldo, qualora l'attestazione sia trasmessa decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.
  Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 dell'articolo 65 per le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  Il comma 4, per gli enti indicati al precedente comma 3, definisce, a decorrere dall'anno 2017, il concorso al conseguimento dei saldi di finanza pubblica. Tale concorso consiste nel conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.
  Per gli anni 2017-2019 il medesimo comma 4 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. La distinzione tra i due diversi periodi temporali, triennale il primo ed a regime il secondo, è in linea con quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, che prevede una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, disporre l'introduzione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo. L'inclusione definitiva nel saldo del citato fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020. Ricorda in proposito che la previsione del comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 è stata inserita recependo una condizione posta da questa Commissione nel corso dell'esame del relativo disegno di legge. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza consente agli enti territoriali di porre in essere politiche espansive di rilancio degli investimenti. Sulla base della relazione tecnica, l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 304 milioni di euro, 296 milioni di euro e 302 milioni di euro.Pag. 226
  Il comma 5 precisa che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 anziché confluire nel risultato di amministrazione. A tal fine, è necessario che l'ente finanzi opere per le quali disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
  I commi da 6 a 12 disciplinano gli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio. In particolare, il comma 6 dispone che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, che non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dalla Ragioneria Generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni dall'aggiornamento, il Consiglio dell'ente territoriale approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Il comma 7 dispone che gli enti territoriali trasmettano alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 4, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni. Il comma 8 stabilisce che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, debba inviare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il comma 9 attribuisce all'organo di revisione economico-finanziaria, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il compito, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di revisore, di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese.
  Il comma 10, relativamente alle Regioni e alle Province autonome, dispone che decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.Pag. 227
  I commi 11 e 12 introducono una procedura per assicurare la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione.
  Il comma 13, in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, stabilisce una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo. In particolare:
   l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al precedente periodo. Gli enti locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le suddette riduzioni devono essere recuperate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti per ciascun anno. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure stabilite dalla legge di stabilità 2013;
   nel triennio successivo la Regione o la Provincia autonoma inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato. Il versamento va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
   nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le Regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi;
   nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti;
   nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
   nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

  Il comma 14 introduce una gradualità nell'applicazione delle sanzioni, prevedendo Pag. 228nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione: 1) riferita al limite alle spese correnti, è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le Regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; 2) relativa al divieto di assunzione, è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; 3) riferita alle indennità degli organi politici, è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 13.
  I commi 15 e 16 prevedono che qualora il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti nell'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni a carico dell'ente si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo alla Ragioneria generale dello Stato.
  Il comma 17 dispone, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti territoriali che, oltre al raggiungimento del saldo, conseguono una serie di risultati. Gli incentivi sono di due tipi: una premialità monetaria e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare:
   alle Regioni che rispettano il saldo e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno e consistenti nel versamento di un importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, ai sensi del comma 13, lettera b), dell'articolo. Tali risorse sono destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna Regione è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
   alle Città metropolitane, alle Province ed ai Comuni, che rispettano il saldo e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 13, lettere a), del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna Città metropolitana, Provincia e Comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
   le Regioni e le Città metropolitane che rispettano il saldo non negativo di cui al comma 4 senza superarlo di oltre l'1 per cento, ovvero lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono nell'anno successivo innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile (diversi dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del 10 per cento;
   i Comuni che rispettano il saldo non negativo di cui al comma 4 senza superarlo dell'1 per cento, ovvero lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, innalzano nell'anno successivo la percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (turnover) al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica degli enti deficitari o dissestati.

  Il comma 18 stabilisce la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti Pag. 229in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole sul pareggio di bilancio.
  Il comma 19 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole sul pareggio di bilancio, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive. Nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, è prevista la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è irrogata una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
  Il comma 20 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni, qualora risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
  L'articolo 65, commi 21-22, disciplina l'applicazione delle regole di bilancio alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 21 riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a cui non si applica ancora la disciplina del pareggio di bilancio. I suddetti enti sono tenuti al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso le regole del patto di stabilità interno, modulato secondo quanto concordato tra Stato e singola Regione (o Provincia autonoma). La norma esplicita che non si applicano le norme concernenti le sanzioni e le misure premiali, stabilite rispettivamente dal commi 13 e dal comma 17 dell'articolo 65; continuano, invece, ad applicarsi le regole del patto di stabilità dettate dalla legge di stabilità 2013. Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la disciplina della riduzione del debito pubblico è ancora basata sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina generale – comprese le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati e le sanzioni in caso di inadempienza – è contenuta nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012, articolo 1, comma 454 e seguenti). Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è contenuta nell'articolo 79 dello statuto (decreto del Presidente della Repubblica 670/1972), come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015, in attuazione dell'accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014. Per i tre enti il pareggio di bilancio si applicherà a decorrere dal 2018. Fino a quella data continuano dunque ad applicarsi le norme contenute nella legge di stabilità 2013, che stabiliscono le modalità di determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità, basato sul conseguimento del saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, nonché il monitoraggio, la certificazione e le sanzioni. La norma in esame specifica che ai fini del saldo di competenza mista previsto per i tre enti, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, è considerato al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, in analogia con quanto stabilito al comma 4 sulla modalità di determinazione dell'obiettivo del pareggio di bilancio.
  Il comma 22 riguarda la Regione Valle d'Aosta, a cui fino all'anno 2016 si sono applicate le regole del patto di stabilità interno dettate dalla legge di stabilità 2013, secondo quanto stabilito negli accordi tra Stato e Regione. La regione Valle d'Aosta, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica dovrà osservare, Pag. 230a decorrere dal 2017, le norme sul pareggio di bilancio, dettate dai commi 1- 20 dell'articolo 65.
  Ricorda infine che la disciplina del pareggio di bilancio si applica alla Regione Sardegna, a decorrere dall'anno 2015 (secondo quanto stabilito prima dal decreto-legge n. 133/2014, articolo 42, commi 9-13, poi dal comma 478-bis della legge di stabilità 2015) ed alla Regione siciliana a decorrere dall'anno 2016 (in attuazione dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 113/2016).
  L'articolo 65, commi da 23 a 42, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui ed alle Regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti.
  Il comma 23 assegna agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell'ambito dei patti nazionali, previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012. Peraltro, al fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l'utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, viene previsto che gli spazi in questione non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio. Sono poi disciplinate le procedure di concessione per gli interventi riferibili all'edilizia scolastica e per quelli diversi dall'edilizia scolastica.
  Una procedura in buona parte analoga a quella prevista per gli enti locali trova applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti il comma 33 assegna, anche in tal caso nell'ambito dei patti nazionali, spazi finanziari nel limite complessivo di 500 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 34 stabilisce anche in tal caso che gli enti non possono richiedere spazi qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso a risorse proprie, vale a dire con riferimento all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.
  L'articolo 65, commi da 40 a 42, reca norme di contenuto prevalentemente sanzionatorio che interessano la procedura di assegnazione degli spazi finanziari in esame, disponendo che:
   alle Regioni e Province autonome che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 si applicano, nell'esercizio della mancata intesa, le sanzioni sul divieto di assunzione di personale previste alla lettera e) del comma 13 dell'articolo in esame, nonché sul limite all'assunzione di impegni per spese correnti di cui alla lettera c) dello stesso comma 13.
   qualora gli spazi finanziari concessi ai sensi delle intese e dei patti regionali o nazionali non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio successivo;
   ove l'ente territoriale beneficiario degli spazi finanziari non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal D.P.C.M., lo stesso non può procedere ad assunzioni di personale ad alcun titolo.

  L'articolo 66, commi da 1 a 8, dà applicazione normativa ai contenuti dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria sottoscritto il 20 giugno 2016: è definito il saldo obiettivo ai fini del pareggio di bilancio (comma 1); sono disciplinate la verifica e Pag. 231le sanzioni in caso di inadempienza delle misure di riduzione della spesa regionale (commi 2-4); sono estese agli enti locali siciliani le norme sulla raccolta dei dati per la definizione dei fabbisogni standard (comma 5); è rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IRPEF per il 2017 e a decorrere dal 2018 (commi 6 e 7); è determinato in quota fissa quanto dovuto dalla Regione allo Stato per il regime IVA cd. «split payment» nel caso in cui questo sia ancora in vigore nel 2018 (comma 8).
  L'articolo 66, comma 9, disapplica, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, le norme sul concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario attraverso accantonamenti da parte dello Stato di quote dei tributi erariali spettanti alla Regione; sono perciò restituite le somme trattenute dallo Stato, per gli anni dal 2012 al 2015. Con il comma 10 è attribuito alla Regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici.
  L'articolo 66, commi 11 e 12, stabilisce la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, per i quali lo Stato ha già operato l'accantonamento di somme (comma 11), sia per gli anni 2016-2020, per i quali occorre concordare misure alternative all'accantonamento. Nelle more della definizione dell'intesa, inoltre, quantifica provvisoriamente e salvo conguaglio le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui (comma 12). Ricorda in proposito che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 188 del 2016, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei commi 711, 712 e 729 della legge 147/2013 nella parte in cui si applicano alla Regione Friuli-Venezia Giulia; le norme sono state dichiarate illegittime in quanto contrastano con i principi statutari della necessità dell'accordo e del contraddittorio con la Regione per le modifiche concernenti le entrate erariali della Regione, nonché con il principio di leale collaborazione.
  L'articolo 66, commi 13-15, interviene sugli oneri posti a carico della Regione Piemonte nei confronti della gestione commissariale istituita dalla legge di stabilità 2015 per il pagamento dei debiti pregressi della Regione medesima, ridefinendo in diminuzione il profilo complessivo dell'onere per riallinearlo alla effettiva misura dello stesso che si è andata nel frattempo determinando.
  L'articolo 66, commi 16-18, dispone che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014 (comma 16). Le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti, nonché delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017 ad apposito Tavolo tecnico, già istituito presso il Ministero dell'economia (comma 17). Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno (comma 18).
  L'articolo 66, commi 19-20, estende al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario (comma 19) e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome; viene inoltre prevista un'integrazione della disciplina relativa alla definizione degli ambiti di spesa e degli importi a carico di ciascun ente territoriale (comma 20). La misura dei due contributi alla finanza pubblica richiesti alle Regioni ed alle Province autonome e prorogati al 2020 dai commi 19 e 20 in esame, ammonta a complessivi 7.682 milioni di euro, come risulta anche dalla relazione tecnica. Dal totale dei contributi di cui sopra, la cui Pag. 232somma ammonterebbe a 9.682 milioni di euro, va infatti sottratta la cifra corrispondente al risparmio realizzato in modo permanente con il taglio per 2.000 milioni di euro del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (stabilito dagli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 78/2015, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 25 febbraio 2015).
  In particolare, il comma 19 protrae al 2020 il periodo temporale di vigenza dell'obbligo per le Regioni a statuto ordinario – recato all'articolo 46, comma 6, primo e terzo periodo, del decreto-legge n.66 del 2014 – di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 750 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 46, comma 6, terzo periodo, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, si prevede un contributo aggiuntivo per le Regioni a statuto ordinario, pari a 3.452 milioni di euro annui anch'esso esteso al 2020.
  Il comma 20 introduce le seguenti modifiche all'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che detta la disciplina riguardante il contributo che le Regioni e le Province autonome sono tenute ad assicurare alla finanza pubblica:
   estende al 2020 l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di assicurare il contributo alla finanza pubblica stabilito all'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, pari a 5.480 milioni di euro;
   specifica che la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (nel caso in cui non si pervenga, entro il prescritto termine, ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle modalità con cui le Regioni e le Province autonome assicurano il previsto contributo alla finanza pubblica) possa prevedere anche versamenti da parte delle Regioni interessate.

  Per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, ricorda che esso è determinato previa intesa con ciascuno dei richiamati enti.
  L'articolo 66, comma 21, dispone che spetta alle Regioni e alle Province autonome la presentazione della proposta di riparto del contributo, assegnato loro per compensare le minori entrate derivanti dalle agevolazioni Irap, alla Conferenza permanente Stato-Regioni, per la successiva approvazione definitiva.
  L'articolo 66, commi 22-24, stabilisce che le anticipazioni di tesoreria, relative agli esercizi finanziari sino al 2013, concesse alle Regioni a statuto ordinario al fine di assicurare il finanziamento della spesa sanitaria, sono definitivamente trasferite alle Regioni, a determinate condizioni ed entro certi limiti (comma 22). Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione di tale disposizione provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, riportando le relative registrazioni nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016 (comma 23). Le Regioni provvedono alle stesse sistemazioni contabili, le quali sono escluse dal computo ai fini del saldo richiesto dalla disciplina del pareggio di bilancio (comma 24).
  L'articolo 66, comma 25, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) e trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). Modalità e tempi di attuazione sono stabiliti con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'Agid.
  Gli articoli da 67 a 73 recano ulteriori disposizioni in materia fiscale.
  Gli articoli da 74 a 87 recano una serie di interventi di varia natura.
  In particolare, l'articolo 74, comma 36, prevede che gli enti previdenziali possono destinare una quota delle loro risorse finanziarie all'acquisto di immobili anche di proprietà di amministrazioni pubbliche Pag. 233adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva da parte di amministrazioni pubbliche. Le spese per gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono a carico degli enti previdenziali, mentre i progetti sono elaborati dall'Agenzia del demanio.
  L'articolo 77 istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'ambiente la tutela del territorio e del mare (comma 3). Per il perseguimento degli obiettivi del Piano è incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. L'applicazione delle disposizioni concernenti il Fondo istituito dal comma 866 della legge n. 208/2015 è stata differita al 1o gennaio 2017 dal decreto-legge n. 210 del 2015.
  Nel Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014 (147/2013) – che ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat – e l'85 per cento degli eventuali maggiori risparmi derivanti dall'esclusione dall'agevolazione sulle accise sul gasoli per veicoli euro 2, prevista dal comma 645 della medesima legge n. 208/2015. Sono inoltre assegnati, ai sensi dell'articolo 1, comma 866, citato 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.
  Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico si prevede un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 1, ultimo periodo). Tali interventi sono disciplinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017 (comma 3, ultimo periodo).
  L'articolo 78, comma 1:
   incrementa da 12,2 milioni annui a 24,24 milioni annui, a decorrere dal 2017, il limite di spesa fissato per il contributo da corrispondere alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del contributo – che tengono conto, per ciascuna scuola, del numero di alunni con disabilità frequentanti e della percentuale di tali alunni rispetto al numero complessivo di alunni – sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
   assegna alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 25 milioni di Pag. 234euro per il 2017. Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

  Passando all'esame della sezione II del disegno di legge di bilancio, gli articoli da 88 a 104 dispongono l'approvazione degli stati di previsione dei ministeri e contengono altre disposizioni di bilancio.
  Risulta di interesse della Commissione la missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», che interessa gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2) e del Ministero dell'interno (tabella 8).
  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel bilancio a legislazione vigente 2017, alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» è assegnata una dotazione pari a 108.902,9 milioni di euro, con un notevole incremento rispetto all'esercizio 2016 (nella legge di bilancio 2016 lo stanziamento è di 102.678,5 milioni di euro; nell'assestamento 2016 è pari a 105.876,7 milioni di euro). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 107.576,8 milioni di euro nel 2018 e a 108.886,0 milioni di euro nel 2019.
  La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un rifinanziamento pari a 179,8 milioni di euro nel 2017, ascrivibile pressoché integralmente all'aumento di 180 milioni di euro del cap. 7499 – Contributo speciale alla Regione Calabria per interventi straordinari nel settore della tutela del patrimonio forestale.
  La sezione II opera inoltre un definanziamento di modesta entità per gli anni 2018 (-297.494 euro) e 2019 (-150.000 euro).
  Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece una riduzione di 954,8 milioni di euro nel 2017, di 498,1 milioni di euro nel 2018 e di 1.646,8 milioni di euro nel 2019.
  Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta dunque pari a 108.127,9 milioni di euro nel 2017, 107.078,5 milioni di euro nel 2018 e 107.239,1 milioni di euro nel 2019.
  Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» è assegnata una dotazione pari a 8.863,5 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-1.014,6 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e -1.389,3 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016).
  Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 8.843,2 milioni di euro nel 2018 e a 8.827,0 milioni di euro nel 2019.
  La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento pari a 1,5 milioni di euro nel 2017, 3,5 milioni di euro nel 2018 e 8,5 milioni di euro nel 2019.
  Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece un incremento di 8,5 milioni di euro nel 2017, di 73,9 milioni di euro nel 2018 e di 69,5 milioni di euro nel 2019.
  Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) nello stato di previsione del Ministero dell'interno risulta dunque pari a 8.870,5 milioni di euro nel 2017, 8.913,6 milioni di euro nel 2018 e 8.888,0 milioni di euro nel 2019.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con cinque condizioni e tre osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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