CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2016
720.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 152

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.10

Variazione nella composizione della Commissione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che il deputato Filippo PICCONE del gruppo Area Popolare (NCD-UDC) ha cessato di far parte della Commissione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.
  In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In Pag. 153particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13) contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, Pag. 154come recentemente modificata. In particolare, come risulta dal predetto documento, cui faccio integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricordo infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore, osserva che il contenuto del disegno di legge all'esame risulta differentemente articolato rispetto a quello degli anni scorsi in quanto, con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, la legge di bilancio e la legge di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento, che è suddiviso in due sezioni: la prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda sezione assolve, nella sostanza, a quelle del disegno di legge di bilancio.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del disegno di legge, darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della X Commissione iniziando da quelle contenute nella prima sezione.
  Per ciò che attiene alla Sezione I del disegno di legge in esame, sotto il profilo degli interventi fiscali, segnala in primo luogo il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 – cd. clausola di salvaguardia – con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da queste misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017.
  È introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1o gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).
  Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, già contenuti nel decreto-legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate: tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali (articolo 67); possibilità di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (articolo 71);quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure (articolo 86).
  Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica.
  L'articolo 2, commi 1-2, interviene in maniera articolata sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche. Il disegno di legge dispone, in particolare, la proroga fino al 31 dicembre 2017 della misura della detrazione al Pag. 15565 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). I condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Le detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. L'articolo 2 dispone, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2017 della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
  L'articolo 2, commi 3-6, riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal decreto-legge n. 83/2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.
  Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo – utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi – con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.
  Con riferimento al credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 83/2014 per ciascun anno del periodo 2014-2016, viene rideterminato il limite massimo di spesa in misura pari a 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2019. Il comma 3 riconosce il credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 83/2014 (c.d. tax credit riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere) anche per i periodi di imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 1, ovvero la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione antisismica, la riqualificazione energetica e l'acquisto mobili. La norma include tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti. Il comma 4 prevede che il credito d'imposta prorogato e modificato dal comma 3 sia ripartito in due quote annuali di pari importo e possa essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di: 60 milioni di euro nel 2018;120 milioni di euro nel 2019; 60 milioni di euro nel 2020. Il comma 5 dispone che, per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi 3 e 4, continuino a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014, prevedendo, altresì, che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, si provveda all'aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto (DM 7 maggio 2015). Il comma 6, infine, interviene sul comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014, rideterminando il limite massimo di spesa per la concessione del credito di imposta ivi previsto relativo alle spese per riqualificazione delle imprese turistico alberghiere sostenute nei periodi di imposta dal 2014-2016. In particolare, si prevedono i seguenti nuovi limiti: 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (in luogo dei 50 milioni previsti per ciascun anno dalla norma vigente); 16,7 milioni di euro per l'anno 2019 (in luogo dei 50 milioni previsti dalla disciplina vigente).Pag. 156
  L'articolo 3 proroga le misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0). Il comma 1 proroga l'aumento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. L'agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.
  Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). Il comma 2 introduce un nuovo beneficio riconoscendo per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto. Il comma 3 dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano del ammortamento di cui al comma precedente e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge e riportato di seguito, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40 per cento. Il comma 4 stabilisce che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali (comma 2) e immateriali (comma 3) di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In pratica il bene deve «entrare» attivamente nella catena del valore dell'impresa. La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Il comma 5 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte. Il comma 6 stabilisce che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016, pertanto, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge Pag. 157di stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
  L'articolo 4 interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, riguardante il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, con le seguenti modifiche.
  La lettera a) estende di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. La misura del credito d'imposta è inoltre elevata dal 25 al 50 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  La lettera b) stabilisce che il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (DM n. 220 del 1996).
  La lettera c) eleva l'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario da 5 a 20 milioni di euro. Rimane la condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro.
  La lettera d) prevede tra le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta quelle relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
  La lettera e) abroga la norma che prevedeva un incremento della misura al 50 per cento per determinate spese, dal momento che con la norma in esame la misura del 50 per cento è prevista per tutte le spese ammissibili.
  La lettera f) chiarisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
  Il comma 2 stabilisce che le norme introdotte dal comma 1, ad eccezione di quanto previsto alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.
  L'articolo 13 (Sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese) proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini). Conseguentemente, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi. Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa della cosiddetta «Nuova Sabatini» gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio Frequency Identification (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti «maggiorati» è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziate dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura. Pag. 158Si consente infine un incremento dell'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti Spa, fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi. Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 69/2013 (cd. Nuova Sabatini). Conseguentemente alla proroga della fruibilità dei finanziamenti, il comma 2 stanzia l'importo di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dello strumento agevolativo in questione (articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 69/2013). Si tratta, in sostanza, di un rifinanziamento della dotazione già prevista a legislazione vigente per i contributi statali in conto impianti dall'articolo 2, commi 4 e 8 del decreto-legge n. 69/2013. Al fine di favorire per la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, il comma 4 ammette ai finanziamenti e ai contributi statali previsti dalla misura agevolativa della «Nuova Sabatini» gli investimenti realizzati dalle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio Frequency Identification (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti di cui al citato articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 69/2013 è concesso, ai sensi del comma 5, con una maggiorazione del 30 percento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina della cd. Nuova Sabatini (articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 69/2013 e relative disposizioni attuative), fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di aiuti di Stato. Per far fronte ai contributi statali in conto impianti «maggiorati» di cui al comma 5 a favore degli investimenti per la manifattura digitale di cui al comma 4, il comma 3 riserva ad essi una quota pari al 20 per cento delle risorse statali stanziate dall'articolo in esame, disponendo che le risorse non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della predetta riserva, rientrino nella disponibilità della misura. Il comma 6 consente, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un incremento dell'importo massimo dei finanziamenti a valere sul suddetto plafond dagli attuali 5 miliardi fino a 7 miliardi di euro.
  L'articolo 14 (Estensione e rafforzamento per investimenti sulle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative) rafforza gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative e delle PMI innovative. Si prevede, in primo luogo, che a decorrere dall'anno 2017 l'investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000, mentre il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è aumentato a tre anni. Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata è aumentata al 30 per cento del totale. Il comma 1 prevede invece che, a decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000 per le somme «di cui al comma 3» (e quindi attinenti al predetto quadriennio). Il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è poi aumentato a tre anni. Si prevede poi che la percentuale dell'investimento considerata (sia ai fini delle detrazioni che per le deduzioni) Pag. 159sia aumentata al 30 per cento del totale, a decorrere dal 2017: ciò vale anche per le start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (che già godono di una disciplina speciale, per la quale la detrazione è pari al 25 per cento e la deduzione è pari al 27 per cento). Benché il comma 2 limiti l'efficacia condizionata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE a due sole fattispecie agevolative introdotte al comma 1 (l'incremento del tetto della detrazione a 1.000.000 euro e l'aumento delle aliquote al 30 per cento del totale dell'investimento), il comma 1 è tutto innestato nell'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012 con la tecnica della novella: pertanto presumibilmente è tutto interessato dal comma 9 della norma citata, secondo cui «l'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico». Ai sensi del comma 3, viene meno la limitazione che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) innovative – che operavano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale – di valersi delle agevolazioni fiscali di cui al predetto articolo 29 solo qualora fossero «in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico». Pertanto, all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la novella introdotta fa sì che le agevolazioni di cui all'articolo 29 citato si applichino a tutte le PMI innovative.
  L'articolo 15 reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni. Il comma 1 autorizza nel biennio la spesa di 130 milioni di euro (70 nel 2017 e 60 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). Nel conto infruttifero confluiranno anche un terzo delle disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 200417, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 18518. All'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative, ai sensi del comma 2, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuoverà specifici accordi con le regioni.
  L'articolo 19 istituisce una nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato «Human Technopole», all'interno dell'area Expo Milano 2015. Il comma 1 dispone l'istituzione di una Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, volta altresì alla realizzazione Pag. 160di un progetto scientifico e di ricerca denominato «Human Technopole» (di seguito HT). La finalità specificamente prevista è quella di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca applicata alla prevenzione e alla salute. La norma precisa che, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Si dispone, inoltre, che membri fondatori siano il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione (comma 2). Il comma 3 stabilisce la predisposizione, da parte del Comitato di coordinamento già previsto al DPCM del 16 settembre 2016, di uno schema di statuto della Fondazione, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF, di concerto con il MIUR. A costituire il patrimonio della Fondazione (comma 4) saranno gli apporti dei Ministeri fondatori, oltre che risorse aggiuntive provenienti da ulteriori apporti dello Stato e da soggetti pubblici e privati. Si prevede in proposito che le attività previste possono essere finanziate, oltre che con mezzi propri della Fondazione, anche con i contributi di enti pubblici e di privati. La Fondazione potrà inoltre ricevere in comodato beni immobili rientranti nel demanio e nel patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Viene anche prevista la possibilità di affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione da parte dell'amministrazione competente, d'intesa con il MiBACT. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca (comma 5). Il comma 6 fissa l'autorizzazione di spesa per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto HT, da erogare in base allo stato di avanzamento del progetto, pari a 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni per il 2018, 136,5 milioni per il 2019, 112,1 milioni per il 2020, 122,1 milioni per il 2021, 133,6 milioni per il 2022, 140,3 milioni a decorrere dal 2023. Viene inoltre prevista una clausola di neutralità fiscale per tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, che sono pertanto esclusi da ogni tributo e diritto (comma 7). Si stabilisce infine che i criteri e le modalità da prevedere in attuazione delle disposizioni in esame, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) riferiti al progetto HT, oltre che il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui al sopra richiamato articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 185/2015 sono stabiliti con DPCM, su proposta del MEF, di concerto con il MIUR (comma 8).
  L'articolo 21 istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica.
  Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.
  La norma prevede, inoltre, che i predetti provvedimenti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento Pag. 161a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Il comma 2 dispone che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011. Con riferimento alle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni si osserva come la disposizione fa generico riferimento ad interventi in attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Si ricorda che lo scorso 5 ottobre, nell'ambito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico sulle linee programmatiche del dicastero, svolta dinanzi alle Commissioni congiunte 10a Senato – X Camera, sono stati esposti gli obiettivi di politica industriale, volti a dare attuazione al Piano nazionale Industria 4.0, presentato il 21 settembre 2016, che prevede investimenti innovativi per incentivare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie abilitanti, attraverso investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0, l'aumento della spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione e il rafforzamento della finanza a supporto di Industria 4.0, Venture Capital e start-up. Le politiche industriali maggiormente focalizzate su settori altamente tecnologici opereranno nel settore spaziale e in materia di life sciences. Con riguardo all'internazionalizzazione delle imprese, il Ministro Calenda ha altresì evidenziato gli obiettivi e le correlate iniziative da assumere a supporto del Made in Italy, delle esportazioni, incluse quelle nei settori ad alto potenziale, e dell'e-commerce. In ambito parlamentare, si evidenzia l'attività conoscitiva condotta dalla X Commissione Attività produttive della Camera sul tema «Industria 4.0», nell'ambito dell'indagine conoscitiva conclusa il 30 giugno 2016, i cui risultati (Doc. XVII, n. 16) rappresentano, sostanzialmente, la base da cui sono state sviluppate le proposte contenute nel citato Piano governativo.
  Gli articoli da 43 a 45 istituiscono, a decorrere dal 2018, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), una sezione destinata a finanziare i dipartimenti universitari di eccellenza, sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università. La nuova sezione del FFO – che ha una dotazione annua di 271 milioni di euro, a decorrere dal 2018 – è volta ad incentivare, con un finanziamento quinquennale, l'attività dei dipartimenti universitari che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0. Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale il riferimento compiuto ai dipartimenti, si intende sostituito con il riferimento alle classi. Le somme eventualmente non utilizzate confluiscono, nello stesso esercizio finanziario, nel FFO. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si procede alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle domande presentate dalle università, che si compone di 7 membri. Il decreto di nomina della Commissione è emanato, per il quinquennio 2018-2022, entro il 30 aprile 2017 e, a regime, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del (precedente) finanziamento. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi relativi a spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie del MIUR disponibili a legislazione vigente. Anche le attività di supporto alla Commissione da parte della competente Direzione generale del MIUR si svolgono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Entro la stessa data indicata per il decreto Pag. 162di nomina della Commissione (dunque, entro il 30 aprile 2017 per il quinquennio 2018-2022 e, a regime, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del precedente finanziamento) il MIUR richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti nell'ultima VQR dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento, la definizione di un apposito Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nell'ambito della distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifici disciplinari, nonché l'attribuzione ad ogni dipartimento del relativo indice. Successivamente, il MIUR compila la graduatoria per ISPD decrescente dei singoli dipartimenti, e la rende pubblica sul proprio sito internet. Per il primo quinquennio, tali operazioni devono concludersi entro la stessa data del 30 aprile 2017. La domanda per ottenere il finanziamento può essere presentata, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito del MIUR, dalle università statali cui afferiscono i dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria. Il numero massimo di domande ammissibili per dipartimenti appartenenti alla stessa università statale è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti in posizione utile di graduatoria siano più di 15, l'università procede ad una selezione, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito e di ulteriori criteri che possono essere stabiliti dal singolo ateneo.
  L'articolo 66 (Interventi per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), commi 16-18, dispone che le regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014 (comma 16). Le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti, nonché delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017 ad apposito Tavolo tecnico, già istituito presso il Ministero dell'economia (comma 17). Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno (comma 18).
  L'articolo 67 prevede il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa, allo scopo di contrastare l'evasione della predetta imposta. Si prevede l'introduzione di requisiti soggettivi ed oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime. La disposizione prevede, infine, l'indicazione del codice fiscale del cliente su scontrini e fatture, a richiesta, finalizzata all'istituzione dal 2018 di una lotteria nazionale sui medesimi documenti. La lettera e) sostituisce integralmente l'articolo 23 del TUA, relativo alla disciplina della gestione dei depositi fiscali. La nuova disposizione conferma il regime del deposito fiscale – ope legis – per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione di prodotti energetici. Resta fermo che l'esercizio degli impianti è subordinato al rilascio della licenza fiscale (novellato articolo 23, comma 2). Resta inoltre confermata la possibilità, per i depositi commerciali, di essere autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale, con modalità più stringenti rispetto alle norme attuali. Il comma 2 reca la decorrenza delle modifiche apportate in tema di deposito fiscale. Esse hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge (dunque dall'anno 2020). Il novellato comma 3 dell'articolo 23 tiene ferma la necessità che, per i predetti depositi, l'autorizzazione venga rilasciata ove sussistano necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto stesso. Viene differenziato il trattamento per gli impianti di capacità inferiore, per i quali l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è subordinata anche specifiche ed ulteriori condizioni oggettive Pag. 163(novellato comma 4 dell'articolo 23). Il nuovo comma 5 conferma che anche l'esercizio in regime di deposito fiscale dei depositi a fini commerciali è subordinato al rilascio della licenza fiscale. Il novellato comma 6 disciplina le cause ostative di natura soggettiva che impediscono il rilascio dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, per i depositi commerciali di prodotti energetici. Il novellato comma 7 disciplina i casi di sospensione dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. Essa rimane sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso (articolo 424 c.p.p.) un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel già menzionato comma 6. Il novellato comma 8 prevede i casi di sospensione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria. Il comma 9, come modificato, disciplina la revoca dell'autorizzazione all'esercizio in deposito fiscale degli impianti commerciali. Essa opera nel caso di sentenza irrevocabile di condanna o di sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione. Il comma 10 riguarda invece le ipotesi di negazione, sospensione o revoca della licenza all'esercente il deposito fiscale. Il comma 11 disciplina l'ipotesi in cui i gestori dei depositi sono persone giuridiche e società; in tal caso l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai già visti commi da 6 a l0 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono ruoli apicali (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo).
  Ai sensi del novellato comma 12 dell'articolo 67, spetta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di verificare la permanenza delle condizioni previste per la gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale. Nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza all'esercizio del deposito. Il novellato comma 13 conferma la facoltà dell'Agenzia di prescrivere nei depositi fiscali l'installazione di appositi strumenti di misura e di adottare sistemi di verifica e controllo utilizzando tecniche telematiche ed informatiche. Ai sensi del nuovo comma 14, l'Agenzia può procedere, negli stabilimenti di produzione o nei depositi dotati di un idoneo sistema di controllo informatizzato della produzione, detenzione o movimentazione dei prodotti, all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi di dati rilevati dal predetto sistema. Il novellato comma 15 conferma il divieto di detenere, nei recinti dei depositi fiscali, prodotti energetici per i quali sono previste specifiche aliquote, ad accisa assolta. Si consente che i prodotti già immessi in consumo (comma 16) possano essere reintrodotti in deposito fiscale qualora debbano essere sottoposti a miscelazione. Infine, il comma 17 conferma la vigente esclusione dalle predette norme di alcuni prodotti energetici: gas naturale (codici NC 2711 Il 00 e 2711 21 00), carbone (codice NC 2701), lignite (codice NC 2702) e coke (codice NC 2704).
  L'articolo 68 reca la disciplina della nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive Pag. 164IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017). Contestualmente viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.
  Si estende l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  L'articolo 69 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento. I commi 7 e 8 dell'articolo 74 autorizzano la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Inoltre, prevedono la possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.
  L'articolo 75 prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.
  La norma in commento attribuisce all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di predisporre, entro 120 giorni, la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata (comma 1). È poi previsto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il Fondo per la crescita sostenibile – già destinatari di risorse, ai sensi del comma 196 della citata L. n. 208/2015, specificamente finalizzate alle aziende confiscate – possano essere incrementati con ulteriori risorse previste dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) attuativi dei fondi di investimento europei cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 10/2015, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con priorità e obiettivi riportati in tali strumenti. Per garantire il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, il comma 2 provvede poi a rifinanziare direttamente, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di stabilità 2016 nel sopra citato articolo 1, comma 195, disponendo che l'incremento confluisca nelle apposite sezioni dei Fondi sopra richiamati, con le modalità e i medesimi criteri di ripartizione indicati nel sopra citato articolo 1, comma 196, e dunque:
   per 3 milioni di euro in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di Pag. 165qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195;
   per 7 milioni di euro in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012 per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

  L'articolo 77 istituisce un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendo le finalità del Fondo stesso. L'articolo istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'ambiente la tutela del territorio e del mare (comma 3). Per il perseguimento degli obiettivi del Piano è incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico si prevede un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 1, ultimo periodo). Tali interventi sono disciplinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017 (comma 3, ultimo periodo). Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti – Invitalia nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico e il programma di interventi sopra descritti avvalendosi delle risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 della presente disposizione (comma 2).
  Prima di passare ai contenuti di sintesi della sezione II, relativa al disegno di legge di bilancio, segnala che tale parte del disegno di legge, rispetto al passato, ha un contenuto sostanziale, in quanto può incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima Pag. 166sezione, ossia quelli della «vecchia» legge di stabilità. Pertanto, in tale sezione, le previsioni di spesa a legislazione vigente tengono conto dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno, delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) proposte dalle amministrazioni e disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge di contabilità nonché dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge. In quest'ultimo caso, si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative che prima erano operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità.
  Il disegno di legge di bilancio 2017-2019 – integrato degli effetti della manovra contenuta nella Sezione I e nella Sezione II del disegno di legge in esame – espone, per il MiSE, rispetto alle previsioni assestate relative all'anno 2016,un andamento progressivamente decrescente delle spese per ciascun anno del triennio 2017-2019. In particolare, relativamente all'anno 2017, il disegno di legge integrato propone spese finali per 4.344,4 milioni di euro, in riduzione del 16,4 per cento rispetto alle previsioni assestate 2016 (in termini assoluti, la riduzione è di 938,2 milioni di euro), mentre rispetto al bilancio a legislazione vigente per l'anno 2017, il DLB integrato degli effetti della manovra contenuta nella Sezione I e nella Sezione II, propone per il MISE spese finali in aumento del 7 per cento (in termini assoluti l'aumento proposto è di 283 milioni di euro). Più nello specifico, analizzando gli effetti della manovra, lo stato di previsione della spesa del MiSE (Tabella 3 del DDL), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2017 di 4.331,2 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari nel 2017 a 269,8 milioni di euro, le spese finali del MiSE sono pari nel 2017 a 4.061,3 milioni di euro, in riduzione del 23,1 percento rispetto alle previsioni assestate 2016 (in termini assoluti, l'aumento è di 283 milioni di euro). Gli stanziamenti per il MiSE proposti dal disegno di legge di bilancio integrato si mantengono pari al 0,7 per cento della spesa finale del bilancio statale. Con le modifiche in aumento proposte alla legislazione vigente dalla Sezione II (+135 milioni di euro) le spese finali del MiSE, ammontano a 4.196,4 milioni di euro. Mentre, gli effetti contabili complessivi della manovra apportati dall'articolato della Sezione I consistono in un aumento di spesa pari a 148,0 milioni di euro. Il disegno di legge di bilancio – integrato degli effetti della I Sezione e delle modifiche della II Sezione sopra indicate – propone, dunque, stanziamenti per il MiSE pari a 4.344,4 per il 2017, in aumento di complessivi 283 milioni rispetto al BLV. Gli stanziamenti per il MiSE proposti dal disegno di legge di bilancio integrato si mantengono pari al 0,7 per cento della spesa finale del bilancio statale.
  Per ciò che attiene alle previsioni di pagamento, la legislazione vigente (BLV), per lo stato di previsione della spesa del MiSE, espone una previsione complessiva per l'anno 2017 di 5.145,6 milioni di euro. In tale importo, vengono incluse le somme relative al rimborso delle passività finanziarie, pari nel 2017 a 269,8 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le spese finali di cassa a legislazione vigente del MiSE sono pari nel 2017 a 4.875,8 milioni di euro, in riduzione del 15,2 percento rispetto alle previsioni assestate 2016. L'incidenza della spesa finale del MiSE rispetto al totale delle spese finali dello Stato si mantiene, dunque, a legislazione vigente intorno allo 0,8 percento (0,9 per cento nel 2016). Il disegno di legge integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della sezione II conferma per il 2017 la netta prevalenza delle spese in conto capitale, che assorbono l'87,6 per cento delle spese finali del Ministero. Le spese di conto capitale consistono in Pag. 167prevalenza in spese per investimenti allocate nel programma 11. 5. Le spese correnti costituiscono – a legislazione vigente – il 12,4 per cento degli stanziamenti finali del MiSE.
  Nella II Sezione del disegno di legge di bilancio 2017, le parti di interesse della X Commissione Attività produttive sono lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13). In conseguenza del valore sostanziale e unitario del disegno di legge di bilancio, l'analisi per stato di previsione è comunque condotta dando conto nel testo anche degli effetti conseguenti alle misure di cui alla I sezione e, dunque, della proposta di legge integrata di bilancio nel suo complesso.
  Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (C. 4127-bis- Tab. 3) si articola in 7 missioni e 17 programmi. Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa. I programmi rappresentano le unità di voto parlamentare, ai quali sono complessivamente riconducibili circa 125 obiettivi da conseguire (rispetto ai 120 dello scorso anno). Di essi, 24 obiettivi sono esplicitamente indicati come strategici (in luogo dei 19 del 2016 e dei 21 obiettivi del 2015). Il c.d. Piano degli obiettivi del Ministero – intesi come risultati che l'amministrazione intende conseguire – è riportato nella Sezione I della Nota Integrativa al disegno di legge di bilancio, in una apposita Tabella (C 4127-bis - Tabella 3), in cui sono indicati, per il triennio 2017-2019, le risorse attribuite – in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (budget) – ai predetti obiettivi iscritti in ciascuna missione e in ciascun programma, facenti capo ai diversi CDR. Sono inoltre riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell'obiettivo stesso – se strategico o meno – e dei corrispondenti indicatori di risultato. Nella parte preliminare della Nota integrativa al disegno di legge di bilancio relativa allo stato di previsione del MiSE, ad illustrazione del Piano degli obiettivi, si afferma che gli assi portanti cui tenderanno le politiche del MiSE riguarderanno: il consolidamento del ciclo degli investimenti privati, per assicurare le necessarie risorse finanziarie, tese a rafforzare in via prioritaria gli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione; la promozione della concorrenza e competitività, attraverso la semplificazione del quadro regolatorio ed il sostegno a percorsi di aggregazione delle imprese.
  Le principali linee di attività sono così individuate:
   definizione di policy principalmente nell'ambito di macro aree ritenute strategiche, quali quelle riconducibili ad «Industry 4.0», alle Bioeconomie e all'economia circolare, alla space economy, alle industrie energivore, alle industrie culturali e creative;
   azioni mirate alla semplificazione amministrative per le imprese e alla promozione della concorrenza;
   interventi di difesa della proprietà industriale (nell'ambito della lotta alla contraffazione);
   ulteriori interventi nell'ambito dell'accesso al credito ed implementazione dei quelli esistenti, quali il Fondo centrale di garanzia per le PMI e la cd. «Nuova Sabatini»;
   implementazione delle misure volte alla riduzione dei costi energetici, anche favorendo una diversificazione delle fonti energetiche;
   gestione delle vertenze delle aziende in crisi, per garantire appropriate politiche di sviluppo e di settore, e la messa a punto di piani di intervento aventi impatto su ambiente e occupazione;
   promozione delle eccellenze produttive italiane sui mercati internazionali, ivi inclusa la completa attuazione del Piano straordinario per il Made in Italy e attrazione degli investimenti esteri in Italia;Pag. 168
   stimolo alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione legati all'attuazione del Piano strategico per la banda ultra larga;
   avvio delle procedure per il recepimento del regolamento sulle radiocomunicazioni e monitoraggio e controllo dello spettro radioelettrico, con studio delle reti di ultima generazione;
   riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento e attuazione delle disposizioni in materia d trasparenza e prevenzione della corruzione nella PA.

  Si rileva che una parte degli obiettivi strategici esposti per il MiSE nel disegno di legge di bilancio in esame, sono nuovi rispetto allo scorso anno, e, conseguentemente sono previsti per essi nuovi indicatori di risultato. Come sopra accennato, si tratta di 24 obiettivi strategici, dei quali la metà allocati sulla Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese.
  Per quanto concerne l'analisi dei principali programmi e missioni si evidenzia che la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (n. 11 secondo classificazione generale del bilancio) condivisa con il Ministero dell'economia e finanze, è la Missione più consistente, dal punto di vista finanziario, iscritta sul bilancio del MiSE. A legislazione vigente 2017 tale Missione espone stanziamenti complessivi pari a 3.710,4 milioni di euro (pari a circa all'86 per cento della spesa complessiva del MiSE). Al netto del rimborso delle passività finanziarie le spese finali della Missione (11) ammontano a 3.440,6 milioni di euro. Le modifiche apportate dalla II Sezione del disegno di legge di bilancio 2017 (C. 4127-bis) incidono sulla Missione (11) per + 45 milioni di euro per il 2017, mentre le modifiche apportate dalle misure contenute nella I Sezione hanno effetti finanziari complessivi per + 148 milioni per il 2017. Con specifico riferimento al Programma 11.5, si osserva che esso contiene la maggior parte degli stanziamenti della Missione 11 (circa 3,4 miliardi per il 2017 rispetto ai circa 3,9 miliardi dell'intera Missione), in prevalenza destinati all'obiettivo 133 «Partecipazione al Patto atlantico e ai programmi europei aeronautici, navali, aerospaziali e di elettronica professionale». L'obiettivo reca un importo pari a 3,3 miliardi per il 2017, che però non risulta, dalle schede obiettivo, strategico per il MiSE (in quanto sostanzialmente gestito dal Ministero della difesa).
  Nel programma (11.7) Incentivazione al sistema produttivo, il bilancio a legislazione vigente per l'anno 2017 espone una dotazione pari a 118,0 milioni di euro per il 2017, di 117,7 milioni per il 2018 e 90,2 milioni per il 2019. Si tratta, anche in questo caso, in via prevalente, di spese investimenti. Le modifiche proposte alla legislazione vigente dal disegno di legge integratoin esame sono pari a + 148 milioni di euro per il 2017, a + 194 milioni per il 2018, a + 122 milioni per il 2019, ed esse sono tutte ascrivibili agli interventi in Sez. I e tutti relativi a spese per investimenti. Pertanto a DLB integrato, gli stanziamenti iscritti sul programma (11.7) sono pari a 266,0 per il 2017 (di cui, per investimenti, il 93,2 per cento degli stanziamenti dell'intero programma), a 311,7 milioni per il 2018, ed a 212,2 milioni per il 2019. La missione (11), oltre agli interventi iscritti sui programmi 11.5 e 11.7, aventi gli importi più rilevanti sopra descritti, contiene altresì i seguenti programmi:
   il programma (11.10) Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, con circa 50,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, non modificato dal disegno di legge in esame, contiene al suo interno, in prevalenza trasferimenti correnti a estero, relativi ai contributi obbligatori annuali che devono essere corrisposti agli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (OMPI, UPOV) e alla restituzione all'Organizzazione europea dei brevetti di un'aliquota delle tasse pagate dall'utenza sui brevetti europei. La gran parte di tali trasferimenti sono infatti relativi a tale ultima finalità (cap. 2333);Pag. 169
   il programma (11.11) Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico, con limitate risorse, pari a 0,6 milioni di euro circa per ciascun anno del triennio 2017-2019. Le risorse sono per la quasi totalità correnti ed in particolare relative alle spese di personale (0,5 milioni di euro) per le attività di coordinamento gestite dal programma in questione. Tale programma non subisce variazioni dal disegno di legge in esame.

  Nella Missione (16) «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» si segnala il programma (16.5) Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, il quale espone a BLV una dotazione di competenza di 153,7 milioni per il 2017, di 112 milioni per il 2018 e di 113,2 milioni per il 2019. Il disegno di legge di bilancio 2017 incide sul programma in questione, ed in particolare sull'autorizzazione di spesa per il Piano straordinario del Made in Italy di cui all'articolo 1, comma 202, punto b), della legge di stabilità 2015 ora iscritta sul capitolo 7482 concernente il Fondo per la promozione del Piano Made in Italy, il quale che a BLV espone 39,0 milioni per il 2017. La Sezione II dispone, in particolare, un rifinanziamento di 110 milioni di euro nel 2017 dell'autorizzazione di spesa sopra citata. Dunque, a DLB integrato, il capitolo 7482 in questione espone uno stanziamento pari a 149 milioni per il solo anno 2017.
  Nella Missione (10) «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» il principale programma di spesa in essa contenuto è il programma (10.7) Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile, il quale al suo interno vede iscritti stanziamenti per circa il 72,1 per cento della Missione. Le variazioni determinate dalla II Sezione che hanno inciso sulla legislazione vigente 2017 relativa al MiSE ammontano complessivamente a +135 milioni per il 2017, e sono ascrivibili a modifiche da variazioni (rifinanziamenti/definanziamenti/rimodulazioni) ex articolo 23, comma 3, lett. b) della legge n. 196/2009). In particolare, la Sezione II dispone una riprogrammazione degli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all'articolo 3, lettera a), della legge n. 808/1985. La riprogrammazione consta dell'anticipo di un importo pari a 25 milioni di euro nell'anno 2017 e di una conseguente riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per gli anni 2020 e seguenti (l'anno terminale è il 2032). La Sezione II dispone il rifinanziamento di una delle autorizzazioni di spesa relative a contributi pluriennali previsti dall'articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996 finalizzati ad assicurare la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale e la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali. Il rifinanziamento è in misura pari a 10 milioni per il 2018, di 15 milioni per il 2019 e di 275 milioni per il periodo 2020 e ss. (anno terminale 2022). La Sez. II dispone il rifinanziamento delle autorizzazioni pluriennali di spesa per taluni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico di cui al co. 180 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 disponendo un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie per il periodo 2020 e ss. pari a 900 milioni.
  La Sezione II dispone altresì una riprogrammazione ed un rifinanziamento di una delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM di cui all'articolo 1, comma 95, punto 3), della legge n. 266 del 2005, e in particolare:
   un'anticipazione di 20 milioni all'anno 2017, di 20 milioni all'anno 2018 e di 18,3 milioni di euro all'anno 2019 delle risorse programmate per il 2020 e seguenti, Pag. 170che dunque subiscono una corrispondente decurtazione di 58,3 milioni;
   un rifinanziamento per complessivi 1.350 milioni delle dotazioni finanziarie per il periodo 2020 e seguenti.

  La Sezione II dispone un rifinanziamento di 110 milioni di euro nel 2017 dell'autorizzazione di spesa relativa al programma straordinario di promozione del Made in Italy, contenuta nell'articolo 1, comma 202, lett. b), della legge di stabilità 2015.
  La Sezione II dispone un rifinanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 e di complessivi 1.600 milioni per il periodo 2020 e seguenti dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 162 della legge di stabilità 2016.
  Per quanto concerne gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione della Missione (28) Sviluppo e riequilibrio territoriale, prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4). Le risorse del programma sono sostanzialmente tutte iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000), che espone a BLV una dotazione di competenza per il 2017 di 2.818,0 milioni di euro, di 3.118,0 milioni di euro per il 2018 e di 3.099,0 milioni di euro per il 2019. La II Sezione del disegno di legge di bilancio interviene operando una riprogrammazione e un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, concernente il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020. L'effetto complessivo di tali riprogrammazioni fa si che vengano anticipati nel triennio 2017-2019 importi invece iscritti a legislazione vigente per gli anni 2020 e successivi (si tratta di 650 milioni di euro anticipati al 2017, di 800 milioni anticipati al 2018 e di 1.000 milioni anticipati al 2019). Contestualmente, si prevede un rifinanziamento per 10.962 milioni per il periodo 2020 e seguenti.
  Il capitolo 8000, con le variazioni della II Sezione espone dunque a DLB integrato uno stanziamento di 3.468,0 milioni per il 2017, di 3.918 milioni per il 2018 e di 3.429 milioni per il 2019 e di 35.158,6 milioni per il periodo 2020 e seguenti. Infine, si segnala che le residue risorse del programma afferiscono alle spese dell'Agenzia per la coesione territoriale (cap. 2500). Inoltre, la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11) condivisa come già accennato tra MiSE e MEF, vede all'interno dello stato di previsione del Ministro dell'economia, due programmi, interamente gestiti dallo stesso MEF. Si tratta del programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) e del programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9).
  Nell'ambito del programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), si segnala il capitolo di nuova istituzione, cap. 7787 relativo alle somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta correlati all'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. Il nuovo capitolo viene istituito a bilancio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, attualmente all'esame della Camera, che riconosce un credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature utilizzate per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Gli effetti finanziari di cui all'articolo 4, comma 2 del citato decreto-legge, n. 193, sono contabilizzati nella Sez. II del DDL in esame (+ 244,5 milioni di euro per il 2018). Sempre nell'ambito del programma (11.9), si segnala il capitolo 7801 relativo alle somme da accreditare alla contabilità speciale Pag. 1711778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti al credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Tale capitolo espone a BLV una previsione di competenza di 519,7 milioni di euro per il 2017, di 547,0 per ciascun anno del biennio 2018-2019.
  La Sezione I, articolo 4,interviene sul credito di imposta in esame, potenziandolo ed estendendo di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo in cui sono effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del medesimo credito. Dunque, il DLB integrato con gli effetti della manovra, espone uno stanziamento di 519,7 milioni per il 2017, di 1.274,1 milioni per il 2018 e per il 2019.
  Nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione», programma Ricerca di base e applicata (17.15),il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è dotato a BLV di 98,6 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 (previsioni annuali invariate rispetto all'esercizio 2016).
  Nella Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»(29), programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) il capitolo 3822 è relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas per le famiglie svantaggiate (ai sensi del decreto-legge 185/2008, articolo 3, comma 9). Tale capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame – espone per uno stanziamento di 57,3 milioni per il 2017, di 57,4 milioni per il 2018 e di 57,3 milioni per il 2019.
  Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella Missione «Ricerca e Innovazione» (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22). Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:
   il capitolo 1678, «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica». Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame – espone una dotazione di 21,9 milioni per il 2017, di 21,7 milioni per il 2018 e di 21,9 milioni per il 2019;
   il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta di 1.679,0 milioni nel 2017, a 1676,9 milioni per il 2017 e a 1.675,0 milioni per il 2018. Con gli effetti integrati della manovra (Sez. I e Sez. II) il disegno di legge integrato espone una dotazione di 1.677,5 milioni per il 2017, di 1.700,3 milioni per il 2018 e di 1.698,5 milioni per 2018;
   il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame – espone a BLV 2017-2019 uno stanziamento di 230 milioni per il 2017, di 180 milioni per il 208 e di 290 per il 2019.

  Come conseguenza dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 «Turismo» e il collegato programma «Sviluppo e competitività del turismo» sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero che ha assunto la denominazione di Ministero dei Pag. 172beni e delle attività culturali e del turismo. La missione (31)»Turismo» è rappresentata dall'unico programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1). Le dotazioni di spesa del programma non sono variate dalla manovra in esame, e dunque sono pari a 46,3 milioni per il 2017, di 43,1 milioni per il 2018 e di 43,7 milioni per il 2019.

  Adriana GALGANO (CI) chiede un chiarimento circa la presenza nel disegno di legge di bilancio di eventuali misure nell'ambito del pacchetto di interventi relativi a Industria 4.0 in materia di condivisione e standardizzazione delle informazioni tra le imprese produttrici.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore, precisa che in materia di misure relative al Piano del Governo su Industria 4.0 nel disegno di legge di bilancio in esame vi sono incentivi per l'adozione di software che favoriscano l'interconnessione delle informazioni fra le imprese, ma non misure specifiche volte all'adozione di standard omogenei che ritiene saranno inserite in un altro provvedimento del Governo che affronti tali specifiche tematiche.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che la scadenza del termine per l'eventuale presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 18 della giornata odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
COM(2016) 283.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2016.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, sottopone alla Commissione l'opportunità di svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità Antitrust e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, invita i rappresentanti dei gruppi a proporre eventuali altri soggetti, concordando con la relatrice Scuvera sulla proposta di effettuare un breve e qualificato ciclo di audizioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.