CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.
Esame Atto n. 329.

(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marilena FABBRI, relatrice, nel descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame, evidenzia che esso non presenta forti criticità in relazione ai profili di competenza del Comitato. Fa presente di aver, comunque, inserito nella proposta di parere alcune osservazioni, nelle quali si prospetta alla Commissione di merito l'esigenza di valutare alcuni possibili miglioramenti del testo.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato l'Atto n. 329, che contiene lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca predisposto in attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, proveniente dalla VII Commissione;
   rilevato altresì che:
   sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
    lo schema di decreto presenta un contenuto omogeneo, essendo volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015, recante la delega per la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca; a tal fine esso si compone di 19 articoli, ripartiti in cinque titoli: il titolo I disciplina Pag. 4l'ambito soggettivo di applicazione della normativa proposta (articolo 1) ed il recepimento da parte degli statuti e dei regolamenti degli enti dei principi e dei requisiti contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (articolo 2); il titolo II, che contiene la disciplina relativa all'ordinamento degli enti, reca disposizioni in materia di autonomia statutaria e regolamentare (articoli 3 e 4), programmazione finanziaria, delle attività e dei fabbisogni di personale (articoli 5, 6 e 8) e prevede l'istituzione di un nuovo organismo, la Consulta dei presidenti degli enti, cui sono attribuite funzioni consultive e propositive nei confronti del Governo, in particolare per quanto riguarda la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del programma nazionale della ricerca (articolo 7); il titolo III contiene disposizioni volte alla semplificazione di attività finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi (articolo 9), di gestione del personale (articoli 10, 11 e 12), nonché la previsione della sottrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti degli enti di ricerca relativi al conferimento di incarichi ad esperti (articolo 13); nel titolo IV sono collocate le disposizioni concernenti l'istituzione da parte degli enti di premi per il personale ricercatore e tecnologo (articolo 14), l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi, anche stranieri, che si sono distinti per merito eccezionale (articolo 15), la predisposizione da parte dell'agenzia ANVUR di linee guida per le attività di valutazione della ricerca (articolo 16), la disciplina relativa al dissesto e al commissariamento degli enti (articolo 17); infine, il titolo V reca disposizioni transitorie e finali (articolo 18) e le abrogazioni previste (articolo 19);
   sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute nella legge di delega:
    nella legge di delega – segnatamente, all'articolo 13, comma 1, lettera a) – tra i principi e i criteri direttivi figura il recepimento, oltre alla Carta europea dei ricercatori, anche del documento European Framework for Research Careers: tale ultimo documento, tuttavia, non risulta richiamato dall'articolo 2 dello schema di decreto;
   sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
    il provvedimento, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo vigente. Fa eccezione la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 3, che – nel prevedere per gli enti di ricerca l'esonero dall'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti sotto soglia nonché dall'obbligo delle transazioni telematiche – incide in maniera non testuale sui commi 450 e 452 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che già contemplano casi di esclusione dai suddetti obblighi;
    sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente, si segnala che sono in corso di adozione in via definitiva due decreti ministeriali recanti, rispettivamente, regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e approvazione del piano della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca del medesimo ente, che sono stati adottati sulla base di una diversa fonte normativa (articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni) e alla luce della diversa procedura di adozione ivi delineata;
   sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:
    lo schema di decreto, all'articolo 3, nel riconoscere agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e regolamentare, tratta in maniera indistinta le due forme dell'autonomia normativa che viene concessa agli enti medesimi, senza indicare livelli ed ambiti di competenza attribuiti, rispettivamente, alla fonte statutaria ed a quella regolamentare; Pag. 5
    sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:
    il provvedimento, all'articolo 16, comma 5, contiene un riferimento erroneo alle “linee guida di cui al comma 2”, che andrebbe corretto, in quanto si tratta delle linee guida di cui al comma 1;
    lo schema di decreto, all'articolo 18, comma 2, laddove prevede che, in caso di mancato adeguamento entro il termine di sei mesi degli statuti e dei regolamenti degli enti alla nuova disciplina, il Ministro vigilante possa attribuire ad una apposita commissione l'incarico di attuare le necessarie modifiche, limita tale intervento sostitutivo ai soli adeguamenti statutari;
    infine, lo schema di decreto legislativo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
   alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 3, che incide in maniera non testuale sui commi 450 e 452 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in termini di novella a tali disposizioni;
    per quanto detto in premessa, all'articolo 3, si valuti l'opportunità di specificare livelli ed ambiti di competenza demandati, rispettivamente, alla fonte statutaria ed a quella regolamentare;
    per quanto detto in premessa, all'articolo 18, comma 1, si dovrebbe assicurare il coordinamento delle disposizioni in oggetto con quelle contenute negli schemi di decreto relativi al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria in corso di adozione in via definitiva, prevedendo che, in sede di prima applicazione, il CREA dia attuazione allo statuto e ai piani della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca emanati a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    per quanto detto in premessa, all'articolo 18, comma 2, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi ministeriali in caso di mancato adeguamento degli enti, andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento anche ai regolamenti, eventualmente prevedendo, al comma 1, un termine più ampio per il loro aggiornamento.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 709 del 13 ottobre 2016, a pagina 3:
   alla seconda colonna, quattordicesima riga, le parole: «, ad eccezione di quella del Presidente del Consiglio di Stato,» sono soppresse;
   alla seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: «ed il Presidente del Consiglio di Stato» sono soppresse;
   alla seconda colonna, ventunesima riga, sopprimere le parole: «Con particolare riferimento a tali ultime audizioni,»
   alla seconda colonna, ventiduesima riga, sostituire le parole: «l'audizione formale» con le seguenti: «In particolare, l'audizione».