CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Ulteriore nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla I Commissione sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 1658, recante disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati avrà luogo nella seduta odierna, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 13 ottobre 2016.
  Dà quindi la parola alla relatrice.

  Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, sottolinea preliminarmente l'importanza di avere previsto, dopo tanto tempo, misure volte alla protezione e al sostegno dei molti minori che, privi di famiglia, arrivano in Italia scampando da realtà tragiche, rilevando che il provvedimento, che consta di ventidue articoli, investe in modo estremamente limitato le competenze della XI Commissione.
  Passando all'esame del contenuto dell'ulteriore nuovo testo della proposta di legge, segnala che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'ambito di applicazione della legge e le definizioni ricorrenti nel testo. A tale proposito, segnala, in particolare, che, sulla base dell'articolo 1, comma 1, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
  Fa presente, poi, l'articolo 3, modificando il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introduce il divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati. L'articolo 4, modificando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione Pag. 135della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, riduce da sessanta a trenta giorni il periodo massimo di permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza loro destinate.
  Rileva, poi, che l'articolo 5 introduce una specifica procedura per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati e per l'accertamento della loro età, mentre l'articolo 6 introduce modifiche relativamente a quella per l'individuazione dei familiari eventualmente rintracciabili.
  Passa all'articolo 7, che dispone che gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. Il successivo articolo 8 introduce modifiche al testo unico delle norme in materia di immigrazione in materia di rimpatrio assistito e volontario.
  Segnala che l'articolo 9 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati e prevede una apposita cartella sociale, che evidenzi gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Rileva che, sulla base dell'articolo medesimo, all'attuazione di tali disposizioni si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 10 prevede che, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilasci il permesso di soggiorno, mentre il successivo articolo 11 prevede l'istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, disponibili ad assumere la tutela anche di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.
  Osserva che l'articolo 12 reca modifiche al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, per adeguarlo alle disposizioni in materia di accoglienza dei minori non accompagnati del testo in esame. Segnala, in particolare, la previsione del comma 1, lettera b), in base alla quale le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.
  Passa all'articolo 13, che reca disposizioni in materia di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, e all'articolo 14, che sancisce i diritti dei minori stranieri non accompagnati all'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale e all'istruzione da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni, che adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.
  Segnala che, sulla base dell'articolo 15, l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento giudiziario, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza. Il successivo articolo 16 sancisce il diritto del minore straniero non accompagnato, coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, di essere informato dell'opportunità di nominare Pag. 136un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
  Rileva che l'articolo 17, che riguarda i minori vittime della tratta, prevede la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psicosociale, sanitaria e legale, anche con soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. L'articolo 18 reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, con riferimento ai minori che richiedono protezione internazionale.
  Fa presente che l'articolo 19 prevede che le associazioni di tutela possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, mentre, sulla base dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.
  Segnala, infine, che l'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 22 prevede l'adeguamento, da parte del Governo, dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e 9 dicembre 1999, n. 535, concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri.
  Conclusivamente, preso atto del contenuto del provvedimento, che incide in modo estremamente limitato e indiretto sulle competenze della Commissione, propone di esprimere su di esso un parere favorevole, nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Renata POLVERINI, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.10.

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