CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 15.15.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 5 ottobre 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, invita i colleghi ad aprire la discussione sulla questione di insindacabilità in oggetto.

  Anna ROSSOMANDO (PD) si riserva di intervenire a nome del suo gruppo dopo avere ascoltato gli altri colleghi che intendano intervenire.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, in considerazione della particolare delicatezza della questione in esame, ritiene di dovere intervenire per dichiarare di essere nettamente orientato a favore dell'insindacabilità e preannuncia che, a differenza di quanto accaduto in passato, in questo caso esprimerà il proprio voto, poiché si tratta di affermare taluni principi di fondamentale importanza che, al di là del merito della questione specifica, a suo giudizio dovrebbero integrare l'orientamento della Giunta in materia di insindacabilità parlamentare.
  Nel merito, ritiene che l'onorevole Crosetto abbia reso delle dichiarazione extra moenia che riproducono pressoché fedelmente un dibattito parlamentare appena conclusosi e che vi siano solo minime differenze, lessicali e non sostanziali, tra le dichiarazioni rese in Assemblea da alcuni deputati e quelle riportate dall'interessato nella trasmissione televisiva.
  Sotto altro profilo, ribadisce come il concetto di fumus persecutionis debba essere riferito all'articolo 68 della Costituzione nel suo complesso e, quindi, anche al primo comma in materia di insindacabilità. Non ritiene che nel caso di specie vi sia stata un'attività persecutoria nel confronti dell'allora deputato Crosetto e, purtuttavia, Pag. 4non può esimersi dall'osservare come lo specifico comportamento dei magistrati che, per ben due volte, in violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, hanno ignorato l'eccezione di insindacabilità presentata in giudizio dall'interessato, possa essere ricondotta al concetto di fumus. Sottolinea, quindi, come in un simile contesto, negare l'insindacabilità significherebbe legittimare comportamenti che vanificano il dettato di quelle norme costituzionali a presidio delle quali è posta questa Giunta.
  Per questi motivi, pur essendo pronto ad accogliere una eventuale diversa delibera della Giunta, dichiara il proprio assoluto convincimento nel senso dell'insindacabilità delle dichiarazioni ascritte a guido Crosetto.
  Ricorda, quindi, come nella precedente seduta sia emersa l'esigenza di esaminare un provvedimento di archiviazione emesso dal CSM nei confronti del querelante. Questo documento è stato rinvenuto agli atti, nell'ambito della documentazione trasmessa alla Giunta dall'autorità giudiziaria. Si tratta, segnatamente, della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 21 luglio 2003 (verbale n. 3202), con la quale si archivia la pratica relativa ad una richiesta di trasferimento d'ufficio nei confronti del querelante, dottor Nicola Quatrano. Tale pratica riguardava la vicenda, oggetto – tra le altre – delle dichiarazioni dell'interessato, relativa ad un messaggio contenente una minaccia brigatista, pervenuta su un Forum aperto sul sito Internet dei DS e riconducibile al querelante. Vicenda collocabile all'epoca dell'omicidio di Massimo D'Antona. Il Consiglio superiore della magistratura ha disposto l'archiviazione, ritenendo la «indiscussa riconducibilità della vicenda ad una iniziativa "scherzosa" del figlio minorenne del dott. Quatrano». Alla stessa conclusione era precedentemente pervenuto il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, allorché, con decreto del 4 aprile 2000, anch'esso presente agli atti, ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale riferito alla medesima vicenda.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ricorda di essere già intervenuto nelle sedute del 17 marzo e 27 aprile 2016, esprimendo considerazioni che ritiene oggi di dovere confermare all'esito degli approfondimenti compiuti dalla Giunta in questi mesi.
  A nome del proprio gruppo conferma, quindi, di essere orientato nel senso della piena sindacabilità delle dichiarazioni rese da Guido Crosetto, in quanto le dichiarazioni che costui ha reso nel corso della trasmissione televisiva non sembrino essersi limitate a riportare le considerazioni verso il magistrato, così come espresse da un suo collega nell'Assemblea della Camera, ma abbiano fatto proprie tali considerazioni, ampliandone il tema con ulteriori giudizi e considerazioni rivolte alla persona e all'operato del magistrato. In realtà, l'interessato ha dato la sua versione dei fatti, ha espresso un suo pensiero, riferendolo anche a un suo collega che ha svolto un intervento in Aula.
  Osserva come la posizione politica di un gruppo possa essere espressa in televisione, ma senza sconfinare nella diffamazione. La valutazione sull'eventuale sussistenza del reato di diffamazione, comunque, spetta esclusivamente al giudice, mentre oggetto dell'esame della Giunta è solo la sussistenza di un nesso tra le dichiarazioni extra moenia e l'esercizio della funzione parlamentare che, nel caso di specie, deve ritenersi insussistente. In ogni caso, la costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che non esiste una «insindacabilità di gruppo», ovvero un'estensione dell'immunità tale da offrire copertura al deputato per le dichiarazioni rese da un suo collega, anche ove tali dichiarazioni risultino da un atto tipico parlamentare.
  Osserva come l'interessato non abbia neanche citato le fonti, per mettersi al riparo da eventuali querele e, quindi, non ha avuto alcuna remora nel rendere le dichiarazioni in questione.
  Ribadisce come eventuali errori dell'autorità giudiziaria nell'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, non possano inficiare il giudizio di merito. Ritiene, infine, inconferente il riferimento Pag. 5al fumus persecutionis, non solo ove riferito al caso concreto ma, più in generale, se riferito all'insindacabilità parlamentare, anche perché in questi casi il procedimento penale inizia su querela di un privato.

  Anna ROSSOMANDO (PD) rileva come la questione di insindacabilità riguardante l'onorevole Crosetto sia stata approfondita con grande impegno, evidenziandone le molteplici peculiarità. Tuttavia, se si identifica l'elemento determinante nell'attribuzione di un fatto determinato ed indimostrato, si rientra pienamente nell'alveo della giurisprudenza di questa Giunta, più volte riaffermata e precisata, da ultimo nel «caso Barbato» recentemente deciso dall'Assemblea (con deliberazione di sindacabilità resa il 12 maggio 2016).
  In quella occasione si è ribadito che, per quanto si voglia dibattere sui possibili margini dell'ambito applicativo dell'insindacabilità, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti occorra sempre e comunque tenere conto di alcuni limiti inderogabili, come quello secondo il quale non possono essere ricondotte alla funzione parlamentare le attribuzioni di fatti determinati, oggettivamente diffamatori e indimostrati (in questo senso si esprime anche il documento recante i «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009).
  Orbene, nel caso di specie, come indicato nel capo d'imputazione e come verificabile nel DVD contenente la registrazione della trasmissione televisiva, l'interessato ha – tra l'altro – affermato quanto segue: «...il Giudice che presiedeva il Tribunale del Riesame, come ha ricordato un collega alla Camera, è uno stesso giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scopriva che dalla sua email aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R....».
  Viene, dunque, attribuito un fatto oggettivamente grave, poiché tale dichiarazione potrebbe indurre a ritenere che il magistrato abbia spedito via e-mail un commento positivo in merito all'assassinio di D'Antona ed al relativo comunicato delle Brigate Rosse.
  La giurisprudenza della Corte costituzionale è chiara nell'affermare che non è configurabile una insindacabilità di gruppo, per cui non appare rilevante il fatto che le dichiarazioni dell'interessato coincidano in tutto o in parte con quanto dichiarato in Assemblea dal collega Lehner. In ogni caso, per mera completezza, precisa come tale piena coincidenza non sembri sussistere, posto che l'onorevole Lehner, nella seduta del 12 gennaio 2012, non ha affermato che il magistrato avesse personalmente inviato il messaggio dalla sua email, bensì una circostanza ben diversa: «...la polizia postale individuò quel computer e rivelo che esso apparteneva al giudice napoletano Nicola Quatrano, il quale si giustificò dicendo: non sono stato io, è stato mio figlio che ha dodici anni».
  Il merito di queste vicende, comunque, nonché la veridicità o meno di quanto affermato dal deputato Lehner, non rientrano nella competenza della Giunta.
  Quello che invece interessa alla Giunta è la verifica, sia pure in via incidentale e sulla base degli atti posti a disposizione dall'interessato e dall'autorità giudiziaria, della eventuale natura «indimostrata» del fatto determinato che è stato attribuito, ovvero dell'affermazione secondo la quale il magistrato, personalmente, «...dalla sua email aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R. ...».
  Sotto questo profilo, come si è precedentemente osservato, risultano agli atti due provvedimenti di archiviazione, uno del GIP presso il Tribunale di Roma (risalente al 2000) ed uno del CSM (risalente al 2003), che chiudevano definitivamente la stessa questione, accertando la riconducibilità della vicenda «ad una iniziativa “scherzosa” del figlio minorenne del dott. Quatrano». Vi è dunque l'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente grave e smentito dalla documentazione risultante agli atti della Giunta.
  Dichiara, infine, di non condividere la prospettazione del Presidente, secondo la Pag. 6quale per decidere le questioni di insindacabilità occorra tenere conto dell'elaborazione dottrinale sul fumus persecutionis, che è un parametro sicuramente riferibile alle ipotesi in cui un provvedimento dell'autorità giudiziaria limiti, in varie forme e con varia intensità, la libertà personale e di comunicazione del parlamentare. Parametro finalizzato proprio a valutare la coerenza della motivazione dei provvedimenti che operino tale limitazione. In caso di insindacabilità, in considerazione del combinato disposto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, ritiene corretto ricorrere al diverso parametro – normativo – del «nesso funzionale». Che non sussiste, appunto, quando viene attribuito un fatto determinato, oggettivamente diffamatorio, e indimostrato o addirittura smentito dagli atti processuali.
  Per questi motivi, intervenendo a nome del proprio gruppo, dichiara di essere orientata nel senso della sindacabilità.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda come, allo stato, la programmazione dei lavori della Giunta preveda che l'esame della questione d'insindacabilità in oggetto si concluda entro il prossimo 19 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI