CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 108

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.
C. 4079 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Ricorda che l'Accordo di Parigi sul clima è stato siglato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della XXI Conferenza delle parti della Conferenza quadro delle Nazioni Unite sul clima (COP 21) e firmato il 22 aprile 2016 a New York da più di centosettanta Paesi nel corso di una cerimonia solenne tenutasi presso la sede dell'ONU. Osserva che la lotta ai cambiamenti climatici costituisce uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 nell'ambito dello storico Summit delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1o gennaio 2016. In particolare, l'obiettivo 13 dei diciassette obiettivi per uno sviluppo sostenibile (SDGs) esplicita l'esigenza di adottare azioni urgenti per combattere il Pag. 109cambiamento climatico e i suoi impatti, evidenziando come l'attuazione dell'Accordo di Parigi risulti essenziale per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile.
  L'Accordo fissa una serie di impegni a livello internazionale per la diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra contenute in vista di una limitazione dell'aumento della temperatura del pianeta ed i conseguenti effetti negativi sull'habitat umano, soprattutto con il moltiplicarsi di eventi climatici a carattere estremo.
  Il trattato costituisce l'esito più significativo di un percorso iniziato nel 1992 con la citata Convenzione di Rio sui cambiamenti climatici e che cinque anni dopo, con il Protocollo di Kyoto, ha visto concentrare l'attenzione più specificamente sull'obiettivo di una riduzione (del 5 per cento) delle emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012, in riferimento ai valori del 1990.
  Anche nel caso dell'Accordo di Parigi – come già per il Protocollo di Kyoto – l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno optato per adempiere congiuntamente agli impegni in questione: ciò comporterà, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, la contemporanea notifica di un accordo di attuazione congiunta nel quale emergano con chiarezza gli impegni dei singoli Stati. L'accordo di attuazione congiunta risulta attualmente in fase di definizione sulla base del pacchetto europeo di riduzione delle emissioni di gas serra in riferimento all'anno 2030. Nel marzo 2015, in vista dell'adozione dell'Accordo di Parigi, l'Unione europea e gli Stati membri hanno comunicato un impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nella misura del 40 per cento rispetto ai livelli del 1990.
  L'Accordo di Parigi, che sostituirà l'impianto dell'attuale Protocollo di Kyoto, basato sulla responsabilità dei paesi industrializzati, è un accordo universale, vincolante ed equilibrato che fissa impegni equi e ambiziosi di tutte le Parti stabiliti in base alle differenti realtà nazionali, alla luce delle diverse circostanze nazionali. In particolare, in termini di mitigazione, l'Accordo fissa un obiettivo a lungo termine volto a limitare l'aumento della temperatura ben al di sotto di 2oC rispetto ai livelli preindustriali con l'intento di contenerlo entro 1,5oC. A tal fine le parti dovranno raggiungere il picco globale di emissioni il più presto possibile per poi intraprendere rapide riduzioni in seguito. Inoltre, le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno i contributi determinati a livello nazionale (INDC) che intendono progressivamente conseguire. Gli INDC dovranno essere presentati ogni cinque anni sulla base di un meccanismo di revisione degli impegni assunti che prenderà l'avvio dal 2018.
  Prima e durante la COP21 di Parigi le parti hanno presentato i propri INDC completi. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono stati la prima grande economia a provvedere in tal senso il 6 marzo 2015. Gli INDC dell'UE prevedono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 per cento entro il 2030.
  L'Accordo di Parigi, questo si compone di un Preambolo e 29 articoli.
  Il Preambolo colloca l'Accordo di Parigi sulla scia della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei suoi seguiti. Riconoscendo l'esigenza di una risposta efficace alla minaccia urgente dei cambiamenti climatici, si afferma di volere tenere pienamente conto delle specifiche esigenze dei paesi meno sviluppati in materia di finanziamenti e trasferimenti di tecnologia. Si riconosce inoltre il rapporto intrinseco che le misure di risposta ai cambiamenti climatici intrattengono con un accesso allo sviluppo sostenibile su base equitativa, nello sforzo di sradicamento della povertà. Si riconosce altresì la priorità fondamentale della protezione della sicurezza alimentare, proprio in rapporto alla vulnerabilità dei sistemi produttivi agricoli rispetto agli impatti negativi del cambiamento climatico. Si riconosce infine l'importanza della formazione e della consapevolezza pubblica su tutti i temi che l'Accordo di Parigi pone al centro. Pag. 110
  Dopo l'articolo 1, che mutua le definizioni già contenute nell'articolo 1 della United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), introducendone inoltre ulteriori; gli articoli 2 e 3 contengono gli obiettivi dell'Accordo di Parigi: l'obiettivo di lungo termine dell'Accordo per la mitigazione è contenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2oC e perseguire gli sforzi di limitare l'aumento a 1.5oC rispetto ai livelli pre-industriali. Saranno inoltre rinforzate le capacità di adattamento e la resilienza climatica e i flussi finanziari saranno resi coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente al clima. Tutte le Parti dovranno comunicare e mantenere sforzi ambiziosi garantendo una progressione collettiva nel tempo.
  In relazione all'obiettivo di mitigazione (articolo 4), i Paesi punteranno a raggiungere il picco globale delle emissioni quanto prima e ad effettuare rapide riduzioni al fine di pervenire ad un equilibrio tra emissioni e assorbimenti nella seconda parte del secolo. Ogni Paese deve preparare, comunicare e mantenere successivi contributi nazionali di mitigazione, da comunicare al momento della ratifica e ogni cinque anni.
  I contributi volontari già presentati saranno riconosciuti automaticamente a meno che il rispettivo Paese decida diversamente. Pertanto, l'Accordo di Parigi, a differenza del Protocollo di Kyoto, non ha un annesso vincolante in cui sono definiti gli obblighi di riduzione dei gas serra per le Parti. I contributi vengono invece determinati a livello nazionale e in autonomia ma una volta notificati dal Paese al momento della ratifica diventano impegni vincolanti per la Parte allo stesso modo degli obblighi del Protocollo di Kyoto. Ogni contributo nazionale dovrà costituire un avanzamento rispetto agli sforzi precedenti. Inoltre, vengono definite le modalità per allineare le tempistiche dei contributi di mitigazione. In progressione, i contributi di ogni Paese dovranno coprire tutti i settori dell'economia.
  Ai sensi dell'articolo 5 le Parti sono incoraggiate ad attuare azioni volte alla conservazione o aumento degli stock di carbonio degli ecosistemi, incluse le foreste, quale strumento di mitigazione e adattamento, utilizzando gli strumenti già disponibili entro la Convenzione, come il REDD+: si tratta di un dispositivo istituito dalla COP19 di Varsavia nel campo della preservazione delle foreste; dopo 7 anni di discussioni, era messo a punto il Warsaw Framework for REDD+, un meccanismo sostenuto da un impegno di 280 milioni di dollari di finanziamento da parte di Stati Uniti, Norvegia e Regno Unito, che mira ad attribuire un valore economico al carbonio stoccato nelle foreste e ad incentivare i Paesi in via di sviluppo ad investire in un'ottica di sviluppo sostenibile.
  L'articolo 6 istituisce un meccanismo di mercato quale azione di cooperazione allo scopo di ridurre le emissioni di gas effetto serra, alzare gli obiettivi, promuovere lo sviluppo sostenibile, ma nel rispetto dell'integrità ambientale. La prima sessione della Conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi dovrà adottare modalità e procedure per il nuovo meccanismo di mercato. È stato fissato un obiettivo globale per aumentare la capacità di adattarsi, aumentare la resilienza e ridurre vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Tutti i Paesi si devono impegnare ad implementare piani ed azioni di adattamento e a tal fine i Paesi in via di sviluppo riceveranno supporto internazionale. Si riconosce l'importanza di evitare, minimizzare e affrontare le perdite e i danni associati ai cambiamenti climatici (articoli 7 e 8).
  Un altro degli obiettivi fondamentali dell'Accordo è quello di ottenere una trasformazione delle economie rendendo nel lungo periodo tutti i flussi finanziari compatibili con la traiettoria di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (articolo 9). L'aiuto finanziario sarà fornito dai Paesi industrializzati come continuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, con un'apertura al sostegno volontario fornito da parte degli altri Paesi. Lo sforzo di mobilizzazione delle risorse sarà globale e verrà effettuato da parte di tutti i Paesi, Pag. 111con quelli sviluppati che continueranno a guidare, e avverrà mediante una varietà di risorse e strumenti finanziari. Viene dato particolare rilievo alla necessità di bilanciamento del supporto per le azioni di mitigazione e adattamento, riconoscendo per quest'ultimo l'importanza dei fondi pubblici.
  Infine, il sistema di trasparenza e, quindi, di reporting e monitoraggio dei flussi finanziari da parte dei Paesi industrializzati ai Paesi in via di sviluppo, viene fortemente rafforzato prevedendo l'invio di informazioni qualitative e quantitative biennali (ex ante) relative al supporto finanziario, incluse, se disponibili, proiezioni sui livelli di fondi pubblici verso i Paesi in via di sviluppo, oltre all'invio di informazioni trasparenti e coerenti (ex post) sul supporto finanziario fornito e mobilizzato mediante fondi pubblici.
  L'Accordo esplicita una visione a lungo termine che riconosce l'importanza di rafforzare lo sviluppo ed il trasferimento di tecnologie per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra attraverso l'istituzione di un nuovo quadro di indirizzo per il Meccanismo tecnologico (articolo 10).
  È ribadita l'importanza di rafforzare e proseguire le attività di capacity building per i Paesi in via di sviluppo. Le Parti devono prendere misure per rinforzare l'educazione, la sensibilizzazione, l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico riguardo i cambiamenti climatici (articoli 11 e 12).
  L'Accordo stabilisce, all'articolo 13, un quadro rafforzato per la trasparenza (monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni), che richiede ai Paesi di riferire sui loro progressi nell'attuazione del raggiungimento dei rispettivi piani di mitigazione, dell'adattamento e del supporto finanziario, da sottoporre a revisione indipendente e considerazione multilaterale. Si riconoscono flessibilità per venire incontro alle diverse capacità delle Parti dell'Accordo. Tale sistema è essenziale per monitorare i progressi dei singoli Paesi e per tracciare l'avanzamento verso l'obiettivo collettivo. Dal momento che i punti di partenza delle Parti sono molto diversi, l'Accordo prevede anche una specifica iniziativa per rafforzare le capacità dei Paesi che lo necessitano, per permettere di costruire le istituzioni e le professionalità tecniche necessarie alla partecipazione graduale da parte di tutte le Parti dell'Accordo al sistema di trasparenza unificato e migliorato.
  Particolarmente rilevante è l'articolo 14, che delinea un esercizio di revisione globale: il comma 1 prevede che la Conferenza delle Parti stila periodicamente un bilancio sull'attuazione del medesimo, al fine di valutare i progressi collettivi nel perseguimento degli obiettivi a lungo termine; tale bilancio globale è onnicomprensivo, e viene redatto considerando tutti gli aspetti dell'attuazione dell'Accordo, in spirito di equità e tenendo conto delle migliori conoscenze scientifiche.
  Gli articoli da 15 a 19 sono dedicati ai vari Organi di amministrazione dell'Accordo di Parigi: l'articolo 15, in particolare, istituisce un meccanismo facilitativo dell'Accordo, costituito da un Comitato di esperti che riferisce annualmente alla Conferenza delle Parti. Il successivo articolo 16 è appunto dedicato alla Conferenza delle Parti, e prevede che in seno ad essa le decisioni adottate in virtù dell'Accordo di Parigi sono prese esclusivamente da chi sia parte del medesimo Accordo.
  La Conferenza delle Parti verifica ad intervalli regolari l'attuazione dell'Accordo di Parigi e adotta le decisioni necessarie a promuoverne l'effettiva attuazione. L'articolo 17 concerne il Segretariato della UNFCCC, che esercita anche le funzioni di Segretariato dell'Accordo di Parigi. L'articolo 18, poi, prevede che l'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e l'Organo sussidiario di attuazione istituiti dagli articoli 9 e 10 della UNFCCC esercitano le proprie funzioni anche nei confronti dell'Accordo di Parigi.
  L'entrata in vigore dell'Accordo è prevista il 30o giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti alla UNFCCC, le cui emissioni stimate rappresentino complessivamente almeno il 55 per cento del totale delle emissioni di gas serra a livello globale, Pag. 112avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione (articolo 21).
  Gli articoli 22-23 prevedono che le disposizioni della UNFCCC in ordine all'adozione di emendamenti e all'adozione ed emendamento di allegati si applichino mutatis mutandis all'Accordo di Parigi. L'articolo 24, del pari, prevede che le disposizioni della UNFCCC in ordine alla composizione delle controversie si applichino mutatis mutandis anche all'Accordo di Parigi.
  L'articolo 25 prevede che nella Conferenza delle Parti ciascuna Parte abbia un voto: tuttavia le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero complessivo dei loro Stati membri che partecipano all'Accordo di Parigi.
  Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario dell'Accordo di Parigi, i cui testi facenti ugualmente fede sono redatti in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola (articoli 26 e 29).
  Ricorda che l'Accordo è stato formalmente ratificato dal Consiglio Ambiente dell'UE il 4 ottobre scorso, subito dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo. La decisione di ratifica è stata ufficialmente approvata in tempi strettissimi dal Consiglio dell'UE grazie ad una procedura inedita che lo stesso aveva messo a punto nella riunione straordinaria tenutasi il 30 settembre scorso e che il Parlamento europeo ha avallato a larghissima maggioranza (610 voti a favore) nella mattina del 4 ottobre con quello che è stato considerato un voto storico, a cui hanno assistito il Segretario generale dell'ONU Ban Ki-Moon, la Presidente della COP21, la ministra francese Ségolène Royal ed il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. La procedura ha consentito al Consiglio di ratificare l'Accordo a nome dell'Ue senza attendere, come altrimenti previsto, che i singoli Stati membri completassero i loro iter nazionali. La decisione prevede infatti che questi ultimi procedano alla ratifica simultaneamente all'UE o, qualora non l'avessero ancora fatto, successivamente, purché in tempi brevi. Si tratta però, come espressamente scritto in una Dichiarazione congiunta a firma Consiglio e Commissione approvata assieme alla decisione di ratifica, di una procedura straordinaria applicata solo all'Accordo di Parigi, data la sua importanza storica.
  Con l'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento europeo ed il completamento del processo di ratifica da parte dell'UE è stata raggiunta la soglia fissata (ratifica da parte del 55 per cento delle parti contraenti, rappresentanti il 55 per cento delle emissioni totali), pertanto l'accordo entrerà in vigore il 5 novembre prossimo. Per quanto riguarda i singoli Stati membri, allo stato l'accordo è stato ratificato da Austria, Francia, Germania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia ed Ungheria. L'accordo, inoltre, è già stato ratificato da Cina e Stati Uniti.
  Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 1, comma 1, dispone come di consueto l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il comma 2 prevede che il Governo depositi lo strumento di ratifica dell'Accordo di Parigi unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri, in conformità al disposto dell'articolo 4, paragrafi 16-18 dell'Accordo di Parigi.
  L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dell'Accordo di Parigi, mentre l'articolo 3 è dedicato al contributo italiano al Green Climate Fund e prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana al Fondo nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, onde contribuire alla prima capitalizzazione del Fondo medesimo.
  L'articolo 4 riguarda gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi nazionali quali previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 dell'Accordo di Parigi: tali oneri finanziari saranno autorizzati, una volta definiti a livello europeo, con provvedimenti normativi ad hoc.
  L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri collegati alla ratifica ed Pag. 113esecuzione dell'Accordo di Parigi: in particolare, in riferimento all'onere collegato al contributo italiano al Green Climate Fund, prevede che alla spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018 si provveda mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Sottolinea quindi che la rapidità che sta caratterizzando l'esame di questo importante disegno di legge di ratifica è senz'altro motivata dall'esigenza di assicurare una piena operatività all'Accordo di Parigi che fissa per la prima volta una serie d'impegni alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra anche in capo a Paesi finora esclusi, in quanto al di fuori del novero dei paesi sviluppati. Ciò dovrebbe nel tempo ridurre i differenziali di convenienza per gli investimenti che nei decenni passati hanno accelerato il fenomeno della delocalizzazione produttiva delle aziende italiane. Ancora più importante è l'impatto potenziale per le aziende italiane che dovrebbe comportare l'insieme degli sforzi per accrescere le capacità dei paesi meno avanzati nel settore del contenimento delle emissioni e dei relativi controlli – ciò dovrebbe infatti favorire l'esportazione del know how italiano nel settore delle tecnologie verdi il cui sviluppo ha consentito al nostro Paese, già nel periodo 1990-2013, di conseguire una diminuzione netta delle emissioni di anidride carbonica del 17,4 per cento. È altresì importante che l'iter parlamentare dell'autorizzazione alla ratifica possa concludersi prima della nuova conferenza sui cambiamenti climatici che si svolgerà a Marrakech dal 7 al 18 novembre prossimi (COP22) e che definirà una serie di azioni in vista dell'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi.
   Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo, sottolineando la cruciale importanza del disegno di legge ratifica che consentirà all'Italia di essere tra gli attori protagonisti della Conferenza sul clima che si terrà a Marrakech il prossimo mese di novembre. Aggiunge che nelle premesse della proposta di parere si rileva la necessità di una revisione della Strategia Energetica Nazionale alla luce degli obiettivi di COP 21 e di un'azione attiva del Governo in sede europea per l'attuazione di politiche dirette al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Accordo di Parigi.

  Andrea VALLASCAS (M5S), nell'esprimere un orientamento favorevole sul merito del provvedimento in esame, lamenta l'eccessiva ristrettezza dei tempi previsti per l'espressione del parere da parte delle Commissioni in sede consultiva che priva le Commissioni della possibilità di esprimere un parere argomentato. Sottolineata l'importanza dell'Accordo di Parigi, stigmatizza la tardiva presentazione del disegno di legge di ratifica da parte del Governo. Preannuncia quindi che il suo gruppo non parteciperà al voto sulla proposta di parere elaborata dal relatore in quanto non sussistono le condizioni perché la Commissione si possa esprimere.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nel comprendere le osservazioni del deputato Vallascas, ribadisce quanto già esposto dal relatore. L'Accordo è stato formalmente ratificato dal Consiglio Ambiente dell'UE il 4 ottobre scorso, subito dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo. La decisione di ratifica è stata ufficialmente approvata in tempi strettissimi dal Consiglio dell'UE grazie ad una procedura inedita che lo stesso aveva messo a punto nella riunione straordinaria tenutasi il 30 settembre scorso e che il Parlamento europeo ha avallato a larghissima maggioranza (610 voti a favore) nella mattina del 4 ottobre. Ricorda altresì che l'Accordo è già stato ratificato da Cina e Stati Uniti.
  Considerata la rilevanza della ratifica in esame, ritiene che la Commissione possa procedere all'espressione del parere di competenza.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
Atto n. 335.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2016.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra la proposta di parere (vedi allegato 2).

  Davide CRIPPA (M5S), pur condividendo l'impianto generale del parere proposto, esprime perplessità sull'osservazione formulata alla lettera b) della proposta di parere in cui si sollecita il Governo ad assicurare, tramite motivata conferma o con un intervento normativo idoneo, il ripristino di organi o istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi. Ritiene che il problema giuridico evidenziato dal parere reso dal Consiglio di Stato con riferimento all'articolo 2, comma 1, dell'atto in esame, non possa essere risolto delegando il Governo alla scelta dello strumento normativo idoneo, in quanto lo strumento scelto dal Governo per la riattivazione delle commissioni prefettizie è evidentemente lo strumento regolamentare.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, nel riconoscere la fondatezza delle osservazioni del collega Crippa, sottolinea che il sottosegretario allo sviluppo economico, Antonio Gentile, intervenuto nella seduta dello scorso 5 ottobre la fonte primaria cui fare riferimento per la disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame deve essere individuata nella direttiva 2014/33/UE. Sottolinea che la finalità dell'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere è quella di assicurare che lo strumento individuato garantisca finalmente la funzionalità delle commissioni prefettizie che rilasciano i titoli abilitativi allo svolgimento della professione di installatori e manutentori di ascensori.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene che l'osservazione alla lettera b) non sia congruente. Preannuncia pertanto l'astensione del proprio gruppo se la proposta di parere non sarà modificata.

  Ludovico VICO (PD) ritiene che la questione sollevata dal deputato Crippa possa essere risolta espungendo dalla lettera b) della proposta di parere le parole «tramite motivata conferma o con un intervento normativo idoneo».

  Guglielmo EPIFANI, presidente, concorda con la proposta del deputato Vico. Propone pertanto riformulare la lettera b) della proposta di parere nei seguenti termini: «provveda il Governo ad accelerare il ripristino di organi o istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi».

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, riformula la proposta di parere nel senso indicato dal presidente Epifani.

  La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 ottobre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.25.

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