CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2016
707.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 98

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
C. 3945 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
  Segnala preliminarmente che l'Accordo in esame si inserisce nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea ed i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e che l'Intesa è finalizzata, nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo, al sostegno alla dinamica commerciale fra le Parti, improntata a una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi e al rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio. Ricorda, al riguardo, che l'Accordo di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000, regola i rapporti fra l'Unione europea e i Paesi ACP, prevedendo esplicitamente la stipula di accordi di partenariato economico (APE), ovvero di intese finalizzate a sostenere le economie di tali Stati e favorire la loro partecipazione al commercio internazionale, nel quadro di quanto stabilito in sede di Organizzazione mondiale del commercio. Nel contesto innovativo determinato dall'Accordo di Cotonou, l'Europa e i Paesi Pag. 99costituenti la Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (CEMAC) hanno deciso, nel 2003, di dare ulteriore impulso ai loro rapporti economici, attraverso un'intesa ad ampio spettro, quale appunto l'Accordo di partenariato economico, in cui il fattore sviluppo rappresenta il fulcro delle intese commerciali. L'APE, infatti, non si limita a regolamentare l'accesso in Europa dei beni dei Paesi CEMAC, ma consente all'Unione di sostenere la regione africana nel miglioramento della competitività, nella differenziazione delle esportazioni e nella costruzione dei mercati regionali.
  Ricorda che, già a partire dal 1o gennaio 2008, gli APE avrebbero dovuto disciplinare gli aspetti commerciali dei rapporti con i Paesi ACP, con l'abbandono del regime commerciale preferenziale di Cotonou e nella prospettiva della creazione di un'area di libero scambio entro il 2020. I relativi negoziati, infatti, si sarebbero dovuti concludere entro il 31 dicembre 2007. Ciò spiega, quindi, la forte accelerazione nella stipula di APE con molte regioni dell'ACP, capaci di sostituire i sistemi preferenziali con relazioni pienamente inserite nelle logiche del sistema commerciale mondiale. Per consentire la sigla del maggior numero di Accordi entro tale scadenza, quindi, l'Unione ha adottato una strategia in due fasi: da un lato, si è data la priorità alla conclusione di intese sugli aspetti relativi al commercio di beni e alle misure di accompagnamento, rinviando il negoziato sui servizi e sulle regole (appalti pubblici, investimenti, concorrenza) e, dall'altro, si è provveduto alla ricerca di soluzioni a geometria variabile per le diverse regioni, per permettere ai Paesi più disponibili di giungere rapidamente ad un'intesa con l'Unione europea.
  La relazione introduttiva al provvedimento in esame ricorda come la strategia europea abbia seguito un approccio flessibile, proprio per facilitare la rapida conclusione degli APE: in tal modo si è giunti a stipulare APE interinali, ovvero non completi in quanto limitati al solo commercio dei beni. Esattamente a quest'ultima categoria appartiene l'Accordo UE-Africa centrale in esame, espressamente finalizzato, tra l'altro, alla conclusione di un APE completo con l'intera regione. I negoziati, tuttora in corso, hanno infatti consentito sinora solo la stipula, nel gennaio 2009, di un Accordo interinale con il Camerun, che ha ottenuto in tal modo il libero accesso delle proprie esportazioni agricole e di materie prime sui mercati europei, per un totale di circa 314 milioni di euro annui. Dal 1o gennaio 2008 quasi tutte le merci provenienti dal Camerun entrano in Europa a dazio zero, mentre il Paese africano si è impegnato a liberalizzare l'80 per cento dei prodotti europei importati, con particolare riferimento ai macchinari industriali, ai veicoli e prodotti chimici. Nell'Accordo interinale le disposizioni concernenti la cooperazione allo sviluppo si legano strettamente agli strumenti e alle politiche dell'Unione europea nel settore, identificando aree prioritarie di intervento che accompagnino l'attuazione dell'APE. Si tratta, in particolare, dello sviluppo di infrastrutture di base a livello regionale nell'Africa centrale, del perseguimento della sicurezza agricola e alimentare, della diversificazione e aggiornamento dei settori economici e produttivi, del rafforzamento dell'integrazione regionale, del miglioramento dell'ambiente per gli affari e del sostegno all'attuazione di regole inerenti al commercio. L'Accordo interinale in oggetto ha avuto via libera dall'Europarlamento nel mese di giugno 2013, mentre nel luglio 2014 ha avuto luogo la ratifica da parte camerunense.
  Passando al contenuto specifico dell'Accordo in esame, segnala che questo è composto da 108 articoli, suddivisi in otto titoli, nonché due appendici, tre allegati e un protocollo. Il Titolo I (articoli 1-3) concerne gli obiettivi dell'Accordo. Si definisce anzitutto la duplice natura dell'Accordo interinale, che, da una parte, reca impegni effettivi e, dall'altro, la prospettiva di negoziati che consentano di giungere a un APE completo, in conformità all'accordo di Cotonou. L'articolo 2 Pag. 100enuncia gli obiettivi generali dell'Accordo, mentre l'articolo 3 concerne gli obiettivi specifici, i quali consistono nel gettare le basi per la negoziazione di un APE che promuova l'integrazione regionale e contribuisca a ridurre la povertà in Africa centrale. Si dovrà inoltre elaborare una tabella di marcia per le trattative sui settori per i quali non è stato a suo tempo possibile concludere i negoziati nel 2007, ovvero un quadro normativo efficace e trasparente per il commercio, gli investimenti, la concorrenza, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e lo sviluppo sostenibile. Il Titolo II (articoli 4-12) riguarda il partenariato per lo sviluppo. In questa sezione si tratta della modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura e dell'industria. Il Titolo III (articoli 13-53) concerne il regime commerciale dei prodotti. L'articolo 15, in particolare, riguarda l'abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni: al riguardo è tuttavia prevista una clausola di salvaguardia della regione dell'Africa centrale che, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci. L'articolo 23, poi, prevede per le merci importate da una delle due Parti contraenti il trattamento analogo ai prodotti nazionali sia dal punto di vista dell'imposizione fiscale che delle normative concernenti commercializzazione e trasporto. È peraltro consentito il sovvenzionamento dei produttori nazionali in varie forme, in conformità all'Accordo GATT del 1994. Viene inoltre fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 23 per quanto concerne gli appalti pubblici e gli strumenti di difesa commerciale. Gli articoli 48 e seguenti riguardano gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali originari dell'Africa centrale, nonché la gestione sostenibile delle foreste da cui provengono questi prodotti: la duplice valenza di importanza per l'ambiente e di rilevanza per le economie locali impone rispetto ai prodotti forestali particolari procedure di sorveglianza sull'origine degli stessi. I Titoli IV e V (articoli 54-55 e da 56 a 65) riguardano gli impegni delle parti ad avviare futuri negoziati finalizzati ad estendere l'Accordo in esame ad altri ambiti, quali rispettivamente la liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi e le materie dei pagamenti, dei movimenti di capitali, della concorrenza, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e dello sviluppo sostenibile. Il Titolo VI (articoli 66-88) riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie, mentre il Titolo VII (articoli 89-91) riporta le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o alla potestà impositiva di ciascuna delle Parti.
  Il Titolo VIII (articoli 92-108), infine, conclude l'Accordo, con le consuete clausole finali, che stabiliscono, tra l'altro, che gli allegati e il Protocollo costituiscono parte integrante del presente Accordo.
  Passando quindi all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, segnala che esso, già approvato, con modifiche, dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale. L'articolo 3, comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo interinale, valutati in 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016. La copertura si rinviene con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura. L'articolo 3, comma 2, stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze Pag. 101provvede al monitoraggio degli oneri previsti dal provvedimento in esame. Infine, l'articolo 3, comma 5, inserito nel corso dell'esame al Senato, rinvia ad un provvedimento legislativo ad hoc la copertura di eventuali ulteriori oneri collegati all'applicazione dell'Accordo interinale. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.