CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 ottobre 2016
702.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 10.40.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, sui risultati della ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 28 Pag. 37dicembre 2015, n. 208, delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie da destinare all'estensione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate nel Mezzogiorno nell'anno 2017.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Claudio DE VINCENTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (Misto-CR), Maino MARCHI (PD), Cosimo LATRONICO (Misto-CR), Francesco BOCCIA, presidente, e Arturo SCOTTO (SI-SEL), ai quali replica Claudio DE VINCENTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Francesco BOCCIA, presidente, ringrazia il Sottosegretario De Vincenti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
C. 3317-3345-B.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame, in sede consultiva, del provvedimento in oggetto nella seduta del 27 settembre 2016, ai fini del parere alla VII Commissione, e che tuttavia non ha potuto concludere il relativo iter in quanto il provvedimento stesso è pervenuto medio tempore all'esame dell'Assemblea, alla quale, nella seduta odierna, la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza. Ricorda altresì che in tale occasione il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti in merito ai quali il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI premette innanzitutto che le disposizioni del provvedimento in oggetto tendono a ridurre ulteriormente il «fabbisogno» finanziario derivante dal sostegno pubblico all'editoria, valorizzando invece l'efficienza delle risorse e l'efficacia della spesa.
  Osserva poi che la possibilità, prevista all'articolo 1, comma 4, di impegnare nell'esercizio successivo le somme non impegnate in ciascun esercizio, è necessaria al fine di estendere a tutte le risorse finanziarie che confluiscono nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione lo stesso regime contabile, in funzione Pag. 38di una più corretta ed efficiente gestione del Fondo medesimo e di un puntuale ed unitario riparto, e non determina effetti negativi ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Segnala quindi che le modifiche introdotte all'articolo 2, comma 2, con riferimento alla delega concernente i contributi diretti alle imprese editrici sono compatibili con il criterio di complessiva neutralità finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo, laddove è espressamente previsto che all'attuazione della delega si provveda nel limite delle risorse disponibili sul predetto Fondo.
  Con riferimento all'articolo 3, recante nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici, assicura che la definizione di «quotidiano on line» introdotta dal comma 4 non determina effetti finanziari connessi al regime IVA applicabile a tali testate, il quale prevede già l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento ai quotidiani veicolati tramite mezzi di comunicazione elettronica.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 7, che prevede che, oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche regioni ed enti territoriali siano autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) o anche di altre agenzie di informazioni per l'effettuazione dei servizi relativi a notizie e comunicati, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il concorso con il predetto Ministero relativamente al «servizio estero» è già previsto dalla legislazione vigente. Pertanto dalla predetta disposizione non derivano aggravi sul piano amministrativo ed operativo o maggiori oneri finanziari per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che già in via ordinaria monitora le attività di rilievo internazionale di regioni ed enti territoriali ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 131 del 2003.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3317-3345-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica, da cui si evince che:
   le disposizioni del provvedimento in oggetto tendono a ridurre ulteriormente il «fabbisogno» finanziario derivante dal sostegno pubblico all'editoria, valorizzando invece l'efficienza delle risorse e l'efficacia della spesa;
   la possibilità, prevista all'articolo 1, comma 4, di impegnare nell'esercizio successivo le somme non impegnate in ciascun esercizio, è necessaria al fine di estendere a tutte le risorse finanziarie che confluiscono nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione lo stesso regime contabile, in funzione di una più corretta ed efficiente gestione del Fondo medesimo e di un puntuale ed unitario riparto, e non determina effetti negativi ai fini dei saldi di finanza pubblica;
   all'articolo 2, comma 2, le modifiche introdotte con riferimento alla delega concernente i contributi diretti alle imprese editrici sono compatibili con il criterio di complessiva neutralità finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo, laddove è espressamente previsto che all'attuazione della delega si provveda nel limite delle risorse disponibili sul predetto Fondo;Pag. 39
   all'articolo 3, recante nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici, la definizione di «quotidiano on line» introdotta dal comma 4 non determina effetti finanziari connessi al regime IVA applicabile a tali testate, che già prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento ai quotidiani veicolati tramite mezzi di comunicazione elettronica;
   l'articolo 7, che prevede che, oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche regioni ed enti territoriali siano autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) o anche di altre agenzie di informazioni per l'effettuazione dei servizi relativi a notizie e comunicati, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il concorso con il predetto Ministero relativamente al «servizio estero» è già previsto dalla legislazione vigente;
   pertanto dalla predetta disposizione non derivano aggravi sul piano amministrativo ed operativo o maggiori oneri finanziari per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che già in via ordinaria monitora le attività di rilievo internazionale di regioni ed enti territoriali ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 131 del 2003;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti Brescia 1.3, 1.4 e 1.5, che sopprimono disposizioni che sono state introdotte dal Senato al fine di recepire condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione poste dalla Commissione bilancio.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Borghesi 1.6, la quale prevede che la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione di competenza dell'emittenza radiofonica e televisiva locale non possa essere inferiore a 100 milioni di euro annui. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di garantire il rispetto di detto limite nell'ambito delle risorse del Fondo;
   Borghesi 1.01, che riconosce un contributo, nel limite di 25 milioni di euro annui, alle imprese che investono in campagne pubblicitarie su emittenti radiofoniche e televisive locali, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente, concernenti i fattori legislativi, di ciascun ministero. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura proposta;
   Borghesi 7.1, che aumenta da 50 a 100 milioni di euro annui l'importo massimo delle eventuali maggiori entrate, derivanti dalla riforma della riscossione dal canone RAI e riversate pro quota all'Erario, da destinare al Fondo per il pluralismo e l'innovazione, con conseguente riduzione degli importi da destinare all'estensione dell'esenzione dal pagamento del canone RAI e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie della proposta emendativa.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano Pag. 40presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta su tutte le restanti proposte emendative trasmesse.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 7.1 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra.
C. 3917 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 27 settembre il relatore aveva chiesto chiarimenti in merito ai profili finanziari del provvedimento e il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere una volta acquisiti i necessari elementi informativi.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento agli Accordi sui servizi aerei, osserva che dalle esenzioni da dazi doganali ed altri diritti, concesse dall'articolo 6 dell'Accordo con il Qatar e dall'articolo 10 dell'Accordo con il Vietnam, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, neanche nella forma del minor gettito, poiché le disposizioni in parola sono in linea con quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale Qatar e Vietnam sono Stati firmatari.
  Analoghe considerazioni valgono per le esenzioni previste dall'Accordo sui servizi aerei tra Italia e Algeria, dai quali non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, neppure nella forma di mancato introito, in quanto la norma riproduce il contenuto dell'articolo 5 dell'Accordo del 1965 attualmente in vigore.
  Per quanto riguarda poi gli Accordi sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci sottoscritti dall'Italia con Kosovo, Moldova, Principato di Monaco, Montenegro, Serbia e Andorra, evidenzia che le rispettive Commissioni miste non possono decidere autonomamente facilitazioni Pag. 41fiscali che non siano già consentite a legislazione vigente, avendo solo facoltà di proposta per l'eventuale attivazione delle procedure normative interne necessarie. Segnala inoltre che alle Commissioni miste partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competenti in materia ed in grado di valutare opportunità e possibili effetti delle proposte.
  Sottolinea quindi che le esenzioni relative ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente, con particolare riferimento al carburante, alle provviste personali e di viaggio, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo – espressamente previste per gli Accordi con Kosovo, Moldova, Montenegro e Serbia – sono, ovviamente, previste a titolo di reciprocità, come qualsiasi altra eventuale facilitazione, e si riferiscono esclusivamente alle dotazioni necessarie e strettamente indispensabili all'espletamento del trasporto. Fa pertanto presente che da tali previsioni non discendono in alcun modo effetti apprezzabili sul gettito, mentre ritiene opportuno evidenziare che le Commissioni miste perseguono l'obiettivo dello sviluppo del trasporto e del commercio con gli Stati interessati e le relative sinergie di sviluppo industriale, con conseguente incremento del gettito stesso.
  Con riferimento agli Accordi che prevedono l'istituzione di una Commissione mista (Accordi sui trasporti marittimi e sull'autotrasporto internazionale), assicura che a tutti gli incontri della suddetta Commissione mista – ivi compresi eventuali incontri straordinari, ulteriori rispetto a quello annuale già contemplato espressamente – si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda la norma di copertura del provvedimento, di cui all'articolo 3, comma 1, sottolinea che la stessa, come si evince anche dalla relazione tecnica, opera una distinzione tra oneri «valutati», ossia quelli derivanti dalle spese di missione per l'invio all'estero di personale italiano, che si realizzano quando la riunione degli Organismi misti specificatamente previsti da ciascuno degli Accordi medesimi ha luogo, ad anni alterni, presso il Paese controparte, ed oneri «autorizzati», ossia quelli legati alle spese di interpretariato, che si realizzano invece quando la riunione dei citati organismi ha luogo, sempre ad anni alterni, in Italia. In particolare, con riferimento ai citati oneri connessi alle spese di interpretariato, osserva – in linea con quanto è dato evincere dalla relazione tecnica – che gli stessi, per quanto si verifichino ad anni alterni, presentano tuttavia carattere permanente e non appaiono limitati al solo anno 2017, come sembrerebbe invece potersi desumere dal tenore letterale del citato articolo 3, comma 1.
  Prosegue evidenziando che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 a taluni specifici programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguarda ricorda che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. Per quanto la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 3 non appaia incoerente rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è in prima lettura presso la Camera, ritiene necessario adeguare la formulazione del testo all'entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo conseguentemente a sopprimere, all'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 2 e 3, giacché deve ormai ritenersi applicabile, senza necessità di un apposito richiamo nel testo del provvedimento, la Pag. 42predetta nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa.
  Segnala infine la necessità di riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in modo da specificare che dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) non «devono derivare» nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3917 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    per ciò che concerne gli Accordi sui servizi aerei, dalle esenzioni da dazi doganali ed altri diritti concesse dall'articolo 6 dell'Accordo con il Qatar e dall'articolo 10 dell'Accordo con il Vietnam non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, neanche nella forma del minor gettito, poiché le disposizioni in parola sono in linea con quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ratificata dall'Italia con legge n. 561 del 1956, della quale Qatar e Vietnam sono Stati firmatari;
    anche dalle esenzioni previste dall'Accordo sui servizi aerei tra Italia e Algeria non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, neanche nella forma di mancato introito, in quanto la norma riproduce il contenuto dell'articolo 5 dell'Accordo del 1965 attualmente in vigore;
    per quanto riguarda gli Accordi sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci sottoscritti dall'Italia con Kosovo, Moldova, Principato di Monaco, Montenegro, Serbia e Andorra, le rispettive Commissioni miste non possono decidere autonomamente facilitazioni fiscali che non siano già consentite a legislazione vigente, avendo solo facoltà di proposta per l'eventuale attivazione delle procedure normative interne necessarie;
    inoltre, alle Commissioni miste partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competenti in materia ed in grado di valutare opportunità e possibili effetti delle proposte;
    le esenzioni relative ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente, con particolare riferimento al carburante, alle provviste personali e di viaggio, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo – espressamente previste per gli Accordi con Kosovo, Moldova, Montenegro e Serbia – sono, ovviamente, previste a Pag. 43titolo di reciprocità, come qualsiasi altra eventuale facilitazione, e si riferiscono esclusivamente alle dotazioni necessarie e strettamente indispensabili all'espletamento del trasporto;
    non discendono pertanto in alcun modo effetti apprezzabili sul gettito, mentre è da evidenziare che le Commissioni miste perseguono l'obiettivo dello sviluppo del trasporto e del commercio con gli Stati interessati e le relative sinergie di sviluppo industriale, con conseguente incremento del gettito stesso;
    con riferimento agli Accordi che prevedono l'istituzione di una Commissione mista (Accordi sui trasporti marittimi e sull'autotrasporto internazionale), a tutti gli incontri della Commissione mista – ivi compresi eventuali incontri straordinari, ulteriori rispetto a quello annuale già contemplato espressamente – si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    come si evince anche dalla relazione tecnica, la norma di copertura, di cui all'articolo 3, comma 1, opera una distinzione tra oneri «valutati», ossia quelli derivanti dalle spese di missione per l'invio all'estero di personale italiano, che si realizzano quando la riunione degli Organismi misti specificatamente previsti da ciascuno degli Accordi medesimi ha luogo, ad anni alterni, presso il Paese controparte, ed oneri «autorizzati», ossia quelli legati alle spese di interpretariato, che si realizzano invece quando la riunione dei citati organismi ha luogo, sempre ad anni alterni, in Italia;
    con riferimento ai citati oneri connessi alle spese di interpretariato, si osserva – in linea con quanto è dato evincere dalla relazione tecnica – che gli stessi, per quanto si verifichino ad anni alterni, presentano tuttavia carattere permanente e non appaiono limitati al solo anno 2017, come sembrerebbe invece potersi desumere dal tenore letterale del citato articolo 3, comma 1;
    l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 a taluni specifici programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime;
    per quanto la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 3 non appaia incoerente rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è in prima lettura presso la Camera, appare necessario adeguare la formulazione del testo all'entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo conseguentemente a sopprimere, all'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 2 e 3, giacché deve ormai ritenersi applicabile, senza necessità di un apposito richiamo nel testo del provvedimento, la predetta nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;
    appare necessario riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in modo da specificare che dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) non «devono derivare» nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati in euro 4.560 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutati in euro 4.360 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), valutati in euro 4.400 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  All'articolo 3, sopprimere i commi 2 e 3.
  All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
Nuovo testo C. 4025.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.
Atto n. 334.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
Atto n. 331.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA.
Atto n. 332.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Atto n. 336.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
Atto n. 335.