CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 83

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.
COM(2016) 482 final
.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, prima di concedere la parola alla relatrice Stella Bianchi, rivolge un sentito ringraziamento ai colleghi e agli uffici per il lavoro svolto nel corso dell'esame del provvedimento recante misure in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici, testé approvato all'unanimità dall'Assemblea della Camera dei deputati all'esito di un lungo e complesso iter.

  Stella BIANCHI (PD), relatrice, evidenzia che la Commissione avvia l'esame della proposta di regolamento della Commissione europea COM(2016)482, concernente le riduzioni annuali delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030. In particolare, la proposta fissa gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema di Pag. 84scambio di quote di emissione ETS, ossia agricoltura, trasporti, edilizia e gestione dei rifiuti, i cosiddetti settori ESD (in quanto disciplinati dalla cosiddetta Effort sharing decision n. 406/2009/CE).
  Segnala, quindi, che proprio recentemente la VIII Commissione ha esaminato la proposta di modifica della disciplina ETS presentata dalla Commissione europea, suggerendo alcune modifiche. La previsione di obiettivi nazionali degli Stati membri si rende necessaria per attuare gli impegni assunti con il Pacchetto clima energia al 2030, in particolare riguardo alla riduzione delle emissioni di gas serra, adottato dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo nell'ottobre del 2014 durante il semestre di presidenza italiana e divenuto poi il contributo nazionalmente determinato presentato dai singoli Paesi membri e dall'Unione europea nell'accordo di Parigi sul clima. In base alla proposta, tutti gli Stati membri dovranno contribuire alla riduzione globale delle emissioni a livello UE con obiettivi compresi tra lo 0 per cento e il 40 per cento rispetto ai livelli del 2005. Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, in linea con l'approccio generale già utilizzato per la ripartizione degli obiettivi climatici per il 2020, si basano, in larga parte, sul PIL relativo pro capite. La proposta merita apprezzamento sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi fissati anche in sede internazionale nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, anche se va rilevato come essa risulti ancora distante rispetto agli obiettivi, fissati nell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale e di puntare a contenere l'aumento entro 1,5 gradi. La proposta in esame può concorrere, infatti, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in settori che sono responsabili di oltre il 55 per cento del totale delle emissioni nell'Unione europea.
  Osserva quindi che, in base alle attuali tendenze e alla disciplina vigente, le emissioni in tali settori diminuirebbero entro il 2030 solo del 24 per cento rispetto ai valori del 2005, non consentendo di raggiungere gli obiettivi previsti. È dunque di particolare rilievo definire gli strumenti con i quali sostenere la riduzione prevista delle emissioni di gas serra e avviare un percorso stabile nella traiettoria di contenimento necessaria a rispettare l'obiettivo di rimanere ben al di sotto dei due gradi di aumento della temperatura media globale e di puntare a contenerla entro 1,5 gradi. Ciò tanto più in considerazione della prossima uscita del Regno Unito dall'UE che potrebbe comportare la necessità di ripartire tra gli altri Stati membri la riduzione di quote prevista a carico del Regno Unito.
  Sotto altro profilo, la proposta va analizzata con attenzione dal punto di vista dell'equità dello sforzo richiesto ai diversi Stati membri. Gli obiettivi dei singoli Stati membri non sono stati fissati in modo direttamente proporzionale allo scostamento del rispettivo PIL pro capite rispetto al valore medio dell'Unione europea. È stato invece applicato un sistema semplificato che ha attribuito ai Paesi con PIL pro capite più elevato l'obiettivo forfettario della riduzione del 40 per cento e a quelli con PIL pro capite più basso l'obiettivo forfettario dello 0 per cento. Si è poi provveduto a distribuire tra gli altri Paesi la riduzione conseguente necessaria a raggiungere l'effetto complessivo del 30 per cento. Tale metodo richiede all'Italia un impegno importante visto che, a fronte di un PIL pro capite inferiore alla media UE, si è vista attribuire un obiettivo superiore di 3 punti percentuali rispetto all'obiettivo medio UE del 30 per cento (unico caso tra gli Stati membri). Una situazione che è stata riconosciuta dalla stessa Commissione europea, che rileva come – pur a fronte di tale situazione – l'Italia non possa neanche beneficiare dei meccanismi di flessibilità previsti. Di contro, rileva il caso di Paesi con PIL pro capite più elevato, che si sono visti attribuire un obiettivo che, pur essendo superiore alla media del 30 per cento, rispetto agli obiettivi determinati per il periodo 2013-2020, beneficiano di una posizione di maggior Pag. 85favore. Come rilevato anche dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi della legge n. 234 del 2012, l'Italia non avrebbe la possibilità di adeguare il proprio target di riduzione. Questo può tradursi in un impegno maggiore per l'Italia; in proporzione al PIL, infatti, i costi risulterebbero pari allo 0,7 per cento, rispetto ad una media UE compresa tra lo 0,15 e lo 0,54; stime di costi che, come sempre, vanno messe a confronto con i benefici che si ottengono puntando con decisione su energia pulita ed economia del futuro e con i minori costi da sopportare nel tentativo di attenuare l'impatto dei cambiamenti climatici. Come riportato nella relazione illustrativa, questo aspetto è stato posto all'attenzione della Commissione, che avrebbe preso atto della situazione particolare dell'Italia e dovrebbe tenerne conto negli sviluppi futuri. È opportuno, come evidente, che l'Italia partecipi all'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra con grande determinazione in vista degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi, ma senza essere posta in condizioni inique rispetto a quanto applicato ad altri Paesi membri.
  Venendo più in dettaglio al contenuto della proposta, segnala che l'articolo 1 ne definisce l'oggetto, consistente nella fissazione dei contributi minimi degli Stati membri per la riduzione delle emissioni nel periodo 2021-2030, nelle norme per la determinazione delle assegnazioni annuali massime consentite di emissioni e per la valutazione dei progressi compiuti. L'articolo 2 stabilisce il campo di applicazione della proposta di regolamento, che riguarda le seguenti categorie di fonti di emissione: energia (combustione di carburanti – emissioni fuggitive provenienti da combustibili), processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti, con l'esclusione delle emissioni provenienti dalle attività coperte dal sistema di scambio di quote di emissioni ETS e di quelle risultanti dalle attività di uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (settori LULUCF). L'articolo 4 riguarda i livelli annuali massimi di emissioni per il periodo 2021-2030 e prevede che gli Stati membri limitino le loro emissioni di gas serra almeno della percentuale stabilita per ognuno di essi nell'allegato I. La proposta prevede, come già accennato, alcuni meccanismi di flessibilità, rispondendo ad esigenze di equità e di solidarietà. L'articolo 5, in linea con la disciplina vigente valevole per gli obiettivi per il 2020, continua a prevedere alcuni meccanismi di flessibilità temporale a disposizione degli Stati membri relativamente al raggiungimento degli obiettivi annuali. In particolare, ciascuno Stato membro può accumulare le quote di emissioni non utilizzate nell'anno di riferimento per utilizzarle negli anni successivi (il cosiddetto banking) ovvero può prendere in prestito fino al 5 per cento delle quote dalla sua assegnazione per l'anno successivo per utilizzarle nel periodo di riferimento (il cosiddetto borrowing). Sempre ai fini del raggiungimento degli obiettivi annuali, lo stesso tipo di flessibilità continua ad essere previsto anche tra Stati membri, i quali possono trasferire agli altri fino al 5 per cento della loro assegnazione annuale ovvero la parte in eccesso loro assegnata rispetto alle emissioni effettive del periodo di riferimento. Un'importante novità è contenuta all'articolo 6, che prevede un meccanismo di flessibilità per alcuni Stati membri (Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia), i quali, ai fini della conformità agli obiettivi di riduzione, potranno decidere, entro il 31 dicembre 2019, di ricorrere una tantum ad una cancellazione limitata delle quote di emissione ETS. L'Italia non potrà usufruire di tale flessibilità. Sempre in materia di strumenti di flessibilità, all'articolo 7 viene introdotto un importante elemento di novità al fine di incentivare misure nel settore agro-forestale. Si prevede la possibilità per gli Stati membri che superano la loro assegnazione annuale nei settori ESD di tener conto dei crediti di carbonio derivanti dal settore LULUCF (uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura). Tale meccanismo potrà essere utilizzato dall'Italia, ma solo dopo aver «saldato i debiti emissivi» del settore Pag. 86medesimo (no debt rule). Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione e il monitoraggio, come già previsto dalla normativa vigente, la Commissione europea valuta annualmente i progressi realizzati dall'Unione e dagli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi (Relazione sui progressi). All'articolo 8 si prevede che se, sulla base della valutazione annuale svolta dalla Commissione, i progressi compiuti da uno Stato membro si discostano dalla sua assegnazione annuale, lo Stato membro, entro tre mesi, è tenuto a presentare un piano d'azione che deve comprendere gli interventi predisposti al fine dell'adempimento degli obblighi, accompagnato da un calendario di attuazione che consenta la valutazione dei progressi annuali. Sui piani d'azione la Commissione può formulare pareri. Oltre alla relazione annuale sui progressi compiuti dagli Stati membri, già prevista dalla normativa vigente, è previsto che la Commissione europea effettui controlli di conformità (articolo 9) ogni cinque anni, nel 2027 (per gli anni relativi al periodo 2021-2025) e nel 2032 (per gli anni 2026-2030). Se le emissioni di uno Stato membro supereranno la sua assegnazione annuale per uno degli anni del periodo, si applicheranno le seguenti misure: alle emissioni dello Stato membro dell'anno successivo si aggiungerà una quantità pari all'ammontare delle emissioni eccedentarie moltiplicata per un fattore di 1,08; fino a quando non ottemperi agli obblighi previsti, allo Stato membro è vietato trasferire una parte dell'assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro. Al fine di garantire coerenza nel raggiungimento dell'obiettivo finale di riduzione dei gas a effetto serra nel 2030, pari al 40 per cento, si prevede un adeguamento delle assegnazioni delle emissioni nei settori ESD in corrispondenza di una variazione nel numero di quote di emissione assegnate nell'ambito dell'ETS, ad esempio per una modifica nel numero degli impianti o delle fonti di produzione di gas serra (articolo 10). Infine, all'articolo 15, sono previste alcune modifiche al regolamento (UE) n.525/2013, cosiddetto MMR, al fine di garantire che gli obblighi di comunicazione attualmente previsti siano mantenuti e adeguati alla luce della proposta di regolamento in esame.
  In conclusione, nel confermare un giudizio positivo sulle finalità che la Commissione europea ha inteso perseguire con la proposta di regolamento in esame, segnala che appare tuttavia necessario svolgere sullo stesso un approfondito esame per suggerire eventuali modifiche che possano impedire di imporre al nostro Paese una eccessiva e ingiustificata penalizzazione, anche rispetto agli altri partners e allo stesso tempo possano mettere l'Unione europea nella traiettoria di riduzione delle emissioni necessaria al rispetto degli accordi di Parigi.
  Evidenzia, infine, l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni di soggetti economici interessati ed esperti in materia di emissioni di gas a effetto serra e di concentrazioni di gas in atmosfera.

  Claudia MANNINO (M5S), nel sottolineare l'esigenza di predisporre una pianificazione nazionale a medio-lungo termine, a livello industriale, energetico e infrastrutturale, ritiene utile acquisire la posizione sul tema oggetto della proposta di regolamento dei soggetti istituzionali interessati, quali, in particolare, i Ministeri dell'ambiente e dell'economia, nonché delle istituzioni universitarie.

  Ermete REALACCI, presidente, concorda con l'opportunità di procedere a un breve ciclo di audizioni, che veda comunque coinvolto il Ministro dell'ambiente al fine di comprendere la strategia dell'Italia nell'ottica del perseguimento di una politica di riduzione delle emissioni di gas in attuazione degli impegni assunti con il Pacchetto clima energia al 2030. Invita pertanto la relatrice e i colleghi interessati a predisporre e concordare un elenco dei soggetti che possano fornire alla Commissione elementi utili ai fini dell'esame del provvedimento in questione.
   Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 settembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.35 alle 15.45.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 698 del 27 settembre 2016, a pagina 80, prima colonna, diciannovesima riga, dopo le parole: «dichiara di» è aggiunta la seguente «non».