CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2016
696.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 72

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 21 settembre 2016.

Audizione dei rappresentanti di Select Milano, sulle tematiche relative al trasferimento in Italia di attività finanziarie, a seguito del referendum sulla partecipazione del Regno Unito all'Unione europea.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
Atto n. 325.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle Pag. 73politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (cosiddetto regolamento SSM) (Atto n. 325).
  Ricorda innanzitutto che i regolamenti comunitari sono immediatamente applicabili e non devono essere recepiti nell'ordinamento interno. La norma in commento reca pertanto una delega per adeguare – anche sotto il profilo formale – le norme nazionali al regolamento in questione. Come illustrato in seguito, le Autorità di vigilanza hanno già applicato le disposizioni del regolamento 1024/2013, anche tramite provvedimenti di rango secondario.
  Per quanto riguarda il contenuto del regolamento (UE) 1024/2013, esso ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l'euro (o che comunque decidono di aderire al sistema), denominato Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) o, in inglese, Single Supervisory Mechanism – SSM.
  Esso costituisce il primo pilastro della cosiddetta Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti. Il SSM è pienamente operativo dal novembre 2014.
  In sintesi, il regolamento SSM (SSMR) attribuisce alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo, ivi inclusi i poteri (informativi, ispettivi, macroprudenziali, di intervento e sanzionatori) in materia di:
   rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
   autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche;
   vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali (ad esempio fondi propri, cartolarizzazioni, liquidità, leva finanziaria, segnalazioni e informativa al pubblico);
   vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario (ad esempio requisiti degli esponenti aziendali, processi di gestione del rischio, controlli interni, politiche e prassi di remunerazione, valutazione dell'adeguatezza del capitale);
   vigilanza su base consolidata o supplementare;
   risanamento e intervento precoce.

  In base al regolamento SSM, la BCE esercita i poteri ad essa attribuiti secondo modalità differenti a seconda della rilevanza della banca vigilata.
  Nei confronti degli intermediari più rilevanti in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere (i cd. soggetti significativi) i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE. La vigilanza ordinaria sulle banche significative è affidata ai Gruppi di vigilanza congiunti – GVC. A ciascuna banca significativa è abbinato uno specifico GVC, che riunisce esperti della BCE e delle autorità di vigilanza nazionali. Nei confronti degli altri intermediari (i cosiddetti soggetti meno significativi), invece, i poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti.
  In particolare, a partire dalla seconda metà del 2014, la BCE ha assunto i poteri di vigilanza sulle banche che hanno attivi per almeno 30 miliardi di euro o un patrimonio almeno pari al 20 per cento del PIL del Paese (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona). Dalle informazioni pubblicate sul sito web del MVU, la BCE esercita la vigilanza diretta su 129 banche significative dei Paesi partecipanti, che detengono quasi l'82 per cento degli attivi bancari nell'area dell'euro.
  Sono sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento SSM).Pag. 74
  Le norme UE assicurano che le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza prudenziale siano rigorosamente separate, prevedendo a tal fine (ai sensi dell'articolo 26 del regolamento SSM) l'istituzione di un consiglio di vigilanza (supervisory board), incaricato dell'istruttoria delle decisioni in materia di sorveglianza e nel quale i Paesi dell'area euro e quelli non-euro avranno pieni ed eguali diritti di voto. Le decisioni del supervisory board si considerano adottate a meno che non siano respinte dal Consiglio dei governatori della BCE.
  Il regolamento SSM contempla anche un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali prevedendo, da un lato, l'obbligo per la BCE di inviare le relazioni che indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE; dall'altro, la possibilità per i Parlamenti nazionali di indirizzare osservazioni o quesiti alla BCE in merito all'assolvimento dei compiti di vigilanza, nonché invitare il presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente. Inoltre è prevista una rigorosa separazione dei compiti di politica monetaria da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali conflitti di interesse.
  Le competenze in materia sanzionatoria sono, invece, ripartite in base ad un criterio ad hoc (indicato dall'articolo 18 del regolamento SSM).
  Le premesse al regolamento SSM chiariscono in proposito che, affinché gli enti vigilati applichino le norme e le decisioni in materia di vigilanza, sono imposte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione.
  Al riguardo rammenta che il Trattato sul funzionamento dell'UE (all'articolo 132, paragrafo 3) e le norme UE (regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni) consentono alla BCE di imporre alle imprese ammende o penalità di mora per l'inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
  L'articolo 18 del regolamento SSM dunque, per consentire alla BCE di assolvere efficacemente i suoi compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dal diritto dell'Unione direttamente applicabile, attribuisce alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme.
  Resta fermo il potere delle autorità nazionali di continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dal diritto nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione. La BCE, quando reputa che l'assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le violazioni, può rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali competenti.
  Il regolamento SSM stabilisce poi meccanismi di coordinamento e per lo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza.
  Ricorda che tali meccanismi sono definiti a un livello più dettagliato dal regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro).
  In base al regolamento SSM, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la BCE applica il pertinente diritto dell'Unione Europea (in base all'articolo 4, paragrafo 3): se esso è costituito da direttive o da regolamenti che concedono opzioni agli Stati membri, la BCE applica, rispettivamente, la legislazione nazionale di recepimento delle direttive ovvero quella con cui sono state esercitate le opzioni concesse dai regolamenti, ad eccezione dei casi in cui le opzioni siano state esercitate direttamente dalla BCE.
  Il regolamento non innova rispetto allo scambio e diffusione di informazioni consentite alle autorità di vigilanza competenti: al riguardo l'articolo 27 consente Pag. 75alla BCE di scambiare informazioni con organi e autorità nazionali nei casi previsti dal diritto dell'Unione.
  Sul piano del recepimento nazionale della normativa europea in materia, rammenta che l'articolo 4 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) ha delegato il Governo ad emanare le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013.
  Già il provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 (Delibera 568/2014) ha disciplinato gli effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d'Italia derivanti dall'entrata in funzione del già citato Single Supervisory Mechanism.
  A partire dal 4 novembre 2014, in base al Regolamento UE n. 1024/2013, la BCE, con l'assistenza della Banca d'Italia, è dunque responsabile per la vigilanza prudenziale sulle banche significative, come individuate nella lista pubblicata dalla BCE in data 4 settembre 2014. Inoltre, vi sono nel regolamento previsioni specifiche che riguardano tutte le banche, in relazione ad alcune specifiche tipologie di procedimenti di vigilanza (cosiddetti «procedimenti comuni»).
  Per quanto concerne gli specifici principi e criteri direttivi di delega essi sono i seguenti:
   apportare al Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 142 del 2005 (che ha attuato nell'ordinamento la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni), le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento SSM;
   coordinare le sanzioni contenute nel TUB con quanto stabilito dall'articolo 18 del Regolamento 1024/2013 in materia; in merito rammenta come l'articolo 18 del Regolamento stabilisca che, in caso di violazione dolosa o colposa, da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 per cento del fatturato complessivo annuo, o altre sanzioni pecuniarie eventualmente previste dal diritto dell'Unione; se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato di riferimento è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente; le sanzioni applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive; laddove necessario, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni appropriate; tale procedura si applica in particolare alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione del diritto nazionale di recepimento delle pertinenti direttive e alle misure e sanzioni amministrative nei confronti dei membri dell'organo di amministrazione, o ad ogni altro soggetto responsabile; rammenta inoltre che, con il decreto legislativo n. 72 del 2015, il TUB e il Testo unico della finanza (TUF) sono stati modificati per recepire, a livello legislativo, la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (cosiddetta direttiva CRD4);
   apportare alla normativa vigente tutte le modifiche ed integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione della delega.

  Per quanto riguarda i termini di esercizio della predetta delega, l'articolo 4, Pag. 76comma 1, sopra richiamato, della legge n. 114 del 2015 chiarisce che le disposizioni delegate devono essere adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, ossia entro il 15 agosto 2016 (la legge è entrata in vigore il 15 agosto 2015), precisando che le procedure di attuazione della delega sono quelle indicate all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 114 del 2015.
  Lo stesso articolo 1, comma 1, della legge n. 114, a sua volta richiama espressamente le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
  In particolare l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 chiarisce che la legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali, sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento, è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Ricorda inoltre che l'articolo 33 della medesima legge n. 234 prevede il parere parlamentare ove la norma di delega riguardi la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.
  Il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato in quaranta giorni dalla data di trasmissione degli schemi, decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
  Ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di esercizio della delega o successivamente, i termini di esercizio della delega sono prorogati di tre mesi.
  Lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione il 12 agosto 2016, con termine per l'espressione del parere fissato al 21 settembre 2016; di conseguenza, ai sensi delle richiamate norme di delega, i termini per l'esercizio della delega medesima sono prorogati al 15 novembre 2016.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1, ai commi da 1 a 3, apporta modifiche di coordinamento volte a introdurre alcune definizioni (rilevanti ai sensi del regolamento SSM) all'interno del TUB: si tratta, in particolare, delle definizioni riguardanti il Meccanismo di vigilanza unica (MVU) e i soggetti significativi, vale a dire i soggetti sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU.
  Il comma 4 inserisce nel TUB un nuovo articolo 6-bis, con lo scopo di introdurre una norma quadro che descriva, in modo sintetico, i casi in cui i poteri attribuiti dal TUB alla Banca d'Italia debbono essere esercitati dalla BCE in forza del Regolamento SSM.
  In particolare (ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 6-bis), nelle materie disciplinate dalle disposizioni del Meccanismo di Vigilanza Unico – MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dai Titoli II e III e dal Titolo IV, Capo I, sezione II, del TUB (rispettivamente concernenti le autorità creditizie e l'esercizio dell'attività bancaria, nonché l'emanazione di provvedimenti straordinari), sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche, prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.
  Il comma 2 del nuovo articolo 6-bis richiama altresì richiamate le modalità di partecipazione all'MVU da parte della Banca d'Italia e di cooperazione di quest'ultima con la BCE (ad esempio formulazione di proposte, scambio di informazioni, assistenza nella preparazione degli atti). In particolare la Banca d'Italia può esercitare i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal TUB nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta. Inoltre, la lettera f) del comma 2 del nuovo articolo 6-bis chiarisce che la Banca d'Italia Pag. 77esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo Unico Bancario che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.
  Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-bis, nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative disciplinate nel Titolo VIII del TUB sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del TUB, il quale chiarisce che, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate in alcune specifiche norme del TUB sulle violazioni di obblighi in capo a banche e intermediari (di cui agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter del TUB), le sanzioni ivi previste si applicano anche ai casi di inosservanza delle norme UE sui requisiti prudenziali delle banche (regolamento UE n. 575/2013, relative norme tecniche ed atti dell'EBA direttamente applicabili).
  Il comma 4 del nuovo articolo 6-bis chiarisce inoltre che le disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia, ove consentito dalla legge nazionale, per recepire direttive europee o per esercitare le opzioni rimesse agli Stati membri dai regolamenti europei, rientrano nell'insieme di norme che la BCE applica ai sensi del Regolamento SSM. Tale scelta normativa, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, intende assicurare l'elasticità delle norme nazionali a fronte di possibili future modifiche del Regolamento SSM o interpretazioni, da parte delle istituzioni europee, dalle quali potrebbe discendere che i poteri di intervento, definiti in maniera generica nel regolamento, spettano alla BCE o all'autorità nazionale competente. Si intende inoltre, dall'altro lato, evitare la modifica di ogni singola disposizione del TUB, per precisare in quali casi i poteri da essa previsti sono esercitati dalla Banca d'Italia o dalla BCE.
  Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 7 del TUB in materia di segreto d'ufficio, per tenere ferme le disposizioni del MVU in tema di comunicazione di informazioni alla BCE.
  Con il comma 6 dell'articolo 1 dello schema sono apportate modifiche all'articolo 13 del TUB, al fine di chiarire che l'iscrizione delle banche (ivi comprese le succursali di banche extra UE) nell'apposito albo da parte della Banca d'Italia avviene fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati.
  Il comma 7 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 14 del TUB, per recepire il regolamento SSM (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e articolo 14) nella parte in cui attribuisce alla BCE la competenza esclusiva al rilascio dell'autorizzazione e alla revoca dell'esercizio dell'attività bancaria, anche nei confronti dei soggetti meno rilevanti.
  A tale fine è prevista l'eliminazione delle disposizioni che attribuiscono alla Banca d'Italia la relativa competenza.
  Coerentemente con il regolamento SSM, attraverso la riformulazione dell'articolo 14 del TUB viene inoltre chiarito che la Banca d'Italia è competente a formulare una proposta alla BCE per il rilascio dell'autorizzazione; il diniego della autorizzazione è di competenza della Banca d'Italia o della BCE.
  Il medesimo comma 7 introduce poi nell'articolo 14 i nuovi commi 3-bis e 3-ter. Ai sensi del nuovo comma 3-bis la revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
   sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
   l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni:
   è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

  Il nuovo comma 3-ter prevede invece che la revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80. Pag. 78
  I commi da 8 a 10 dell'articolo 1 dello schema recano le disposizioni necessarie ad adeguare il TUB a quanto stabilito dal regolamento SSM (all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) in ordine alle competenze della BCE sull'apertura di succursali.
  In particolare, la BCE è ora competente ad autorizzare le banche degli Stati aderenti al MVU ad aprire una succursale o a operare in regime di libera prestazione dei servizi; nei confronti dei soggetti meno significativi, questi poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, primo subparagrafo, del regolamento SSM).
  Viene di conseguenza modificato l'articolo 15 del TUB, nel quale, tra l'altro:
   viene aggiunto un comma 01, secondo cui le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure MVU; inoltre, le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del novellato comma 3 del medesimo articolo 15 del TUB;
   è integralmente sostituito il comma 1, consentendo alla Banca d'Italia di vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo, per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto medesimo;
   è modificato il comma 3, che viene riferito alle banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU: per tali istituti è previsto che il primo insediamento della succursale è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

  I commi 9 e 10 dell'articolo 1 dello schema modificano, rispettivamente, gli articoli 16 e 18 del TUB con finalità di coordinamento rispetto al mutato riparto di competenze.
  Il comma 11 modifica l'articolo 19 del TUB, relativo al regime autorizzatorio vigente per l'acquisto di partecipazioni rilevanti.
  Rammenta in proposito che spetta alla BCE (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento SSM) in via esclusiva il compito di autorizzare l'acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche, anche nel caso dei soggetti meno significativi (salvo che l'autorizzazione sia rilasciata nell'ambito di una procedura di risoluzione). L'intervento delle autorità nazionali è previsto per formulare la proposta di autorizzazione o di diniego della stessa.
  Di conseguenza, mediante le modifiche apportate all'articolo 19 del TUB:
   al comma 5 viene chiarito che la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione spetta alla BCE, con potere di proposta della Banca d'Italia;
   sono inseriti i nuovi commi 5-bis e 5-ter: con il primo viene consentito alla Banca d'Italia di proporre il diniego all'autorizzazione quando non risulti garantita la sana e prudente gestione della Banca, mentre con il secondo viene chiarito che il potere di autorizzazione rimane alla Banca d'Italia solo nelle procedure di risoluzione, in quanto, per tali ipotesi, l'istituto riveste il ruolo di Autorità di risoluzione;
   sostituendo integralmente il comma 8 dell'articolo 19, viene meno il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di vietare l'acquisizione delle partecipazioni rilevanti, previsto ove l'operazione coinvolga un acquirente di un Paese non UE che non garantisca condizioni di reciprocità; al riguardo la relazione illustrativa dello schema ricorda che il regolamento SSM consente alle autorità competenti nazionali di svolgere solo un'attività istruttoria con esclusione di qualsiasi potere decisionale: pertanto è previsto l'obbligo della Banca d'Italia di informare il Ministro Pag. 79dell'economia e delle finanze, in qualità di Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione pervenute;
   modificando il comma 9, si precisa che la disciplina secondaria in materia di assetti proprietari deve includere disposizioni aventi a oggetto i casi in cui i diritti connessi alla partecipazione spettino a soggetti diversi dal titolare.

  Il comma 12 dell'articolo 1 dello schema aggiunge un nuovo comma 4-bis nell'articolo 52 del TUB, al fine di chiarire che la Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute dal collegio sindacale o dal soggetto preposto alla revisione dei conti (in ordine, tra l'altro, ad eventuali irregolarità e violazioni di norme) nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.
  Analoghe modifiche sono apportate dal comma 13 dell'articolo 1 dello schema all'articolo 52-ter del TUB, con riferimento alle segnalazioni di irregolarità e violazioni effettuate dal personale delle banche (cosiddetto whistleblowing, introdotto dal decreto legislativo n. 72 del 2015 in attuazione della direttiva CRD4).
  Con analoga finalità di coordinamento col nuovo riparto di competenza tra BCE e autorità nazionali, il comma 14 novella le diciture contenute nelle disposizioni sui poteri di intervento della Banca d'Italia di cui all'articolo 53-bis del TUB, che disciplina tra l'altro il potere di rimozione degli esponenti aziendali.
  Il comma 15 modifica l'articolo 53-ter del TUB, al fine di recepire quanto prescritto dal regolamento SSM in ordine all'adozione di misure macroprudenziali (tra cui le riserve di capitale che le banche devono detenere in aggiunta ai fondi propri, ovvero le altre misure previste dall'ordinamento europeo per affrontare rischi sistemici o macroeconomici).
  Ai sensi delle norme UE (articolo 5 del regolamento SSM) le autorità nazionali sono competenti per l'adozione di queste misure nei confronti di tutti i soggetti vigilati; la BCE può obiettare alla loro applicazione e, ove lo ritenga opportuno, può imporre l'adozione di misure più elevate rispetto a quelle previste dalle autorità nazionali.
  Di conseguenza, il comma 15 modifica il TUB per riflettere il mutato assetto delle competenze e per chiarire in particolare che, per finalità macroprudenziali, la Banca d'Italia può impiegare i poteri di vigilanza previsti dal TUB (in particolare, l'applicazione di coefficienti patrimoniali aggiuntivi rispetto ai fondi propri) anche nei confronti dei soggetti significativi.
  Le modifiche apportate dal comma 16 all'articolo 57 del TUB riguardano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in occasione di fusioni e scissioni societarie; esse riflettono il nuovo riparto di competenze tra Banca d'Italia e BCE, già illustrato con le modifiche all'articolo 14 TUB.
  Analoghe finalità di coordinamento sono perseguite dal comma 17, che modifica l'articolo 67-ter del TUB (sui poteri di intervento delle autorità di vigilanza in seno al gruppo bancario): in particolare è previsto che il potere della Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali non sia più riferito specificamente alla Banca stessa.
  Con le modifiche apportate dal comma 18 si incide sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 70 del TUB, come modificato dalle norme di cui al decreto legislativo n. 191 del 2015 di recepimento delle norme UE in materia di crisi bancaria.
  La modifica è giustificata dal passaggio di alcuni poteri di early intervention (intervento precoce sulla crisi bancaria) dalle autorità nazionali alla BCE, in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del regolamento SSM; tale passaggio richiede di correggere il disallineamento della normativa di recepimento della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche in merito alla durata dell'amministrazione straordinaria.
  La modifica recata dall'articolo 18 stabilisce dunque che l'amministrazione straordinaria dura sino a un anno (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della citata Pag. 80direttiva 2014/59/UE sulle crisi bancarie), in luogo dell'attuale durata di un anno, derogato nel caso in cui il provvedimento di avvio non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata).
  I commi 20, 22 e 23 dell'articolo 1 dello schema di decreto intervengono sugli articoli 110, 114-quinquies e 114-undecies del TUB per chiarire che, anche a seguito della modifica dell'articolo 19 del TUB recata dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema, l'acquisto di queste partecipazioni qualificate nel capitale di intermediari diversi dalle banche continua a essere autorizzato dalla Banca d'Italia. Segnala infatti che il predetto articolo 19 del TUB – in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti e relativo regime autorizzatorio – è richiamato da altre disposizioni del TUB in materia di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di intermediari diversi dalle banche, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento SSM, ossia i citati articoli 110, 114-quinquies e 114-undecies del TUB.
  Il comma 21 modifica l'articolo 113-ter del TUB, al fine di applicare agli intermediari diversi dalle banche, nel caso di revoca dell'autorizzazione e liquidazione, tutto l'articolo 96-quinquies del TUB, ivi compreso il comma 3 che – secondo la formulazione vigente dell'articolo 113-ter, comma 4, del TUB – attualmente non opera nei confronti di detti enti.
  Al riguardo ricorda che il citato articolo 96-quinquies prevede, ai commi 1 e 2, che le banche (e gli intermediari diversi da queste) devono informare tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Si applica invece solo alle banche la previsione del comma 3 secondo cui non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società, se non consti l'accertamento positivo della Banca d'Italia.
  Con le modifiche proposte dal comma 21 diventa applicabile anche il predetto comma 3 dell'articolo 96-quinquies del TUB: pertanto, in forza di tale modifica, anche per gli intermediari diversi dalle banche, ove iscrivano nel registro delle imprese gli atti di scioglimento della società senza l'accertamento positivo della Banca d'Italia in ordine ai presupposti per la regolare liquidazione, scatta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. Tale decadenza non impedisce tuttavia, se vi è autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività in fase di liquidazione (ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile).
  Il comma 24 apporta modifiche all'apparato sanzionatorio del TUB.
  In merito ricorda preliminarmente che, come già illustrato con riferimento al contenuto del regolamento SSM e della norma di delega, la divisione di competenze tra BCE e autorità nazionali in materia sanzionatoria è definita puntualmente dal Regolamento SSM (all'articolo 18) in deroga alle regole generali che governano l'attribuzione dei compiti in materia di vigilanza.
  In sintesi, la BCE sanziona direttamente le sole banche significative quando la violazione abbia ad oggetto norme europee direttamente applicabili, il destinatario sia una persona giuridica e la sanzione da applicare abbia natura pecuniaria (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SSM).
  La relazione illustrativa dello schema ricorda che le norme del regolamento non specificano chiaramente che il potere sanzionatorio diretto è esercitabile solo nei confronti dei soggetti significativi; tale principio viene pacificamente desunto dall’incipit dello stesso articolo, che lega il potere sanzionatorio diretto «all'assolvimento dei compiti attribuiti [alla BCE] dal presente regolamento», riferendolo quindi all'esercizio della vigilanza diretta. Ciò è poi confermato dall'articolo 124 del regolamento quadro, che esplicitamente riferisce l'articolo 18, comma 1 solo ai soggetti vigilati significativi. Pag. 81
  In tutti gli altri casi, la sanzione è applicata dall'autorità nazionale, ma per le banche significative esclusivamente su richiesta della BCE (ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento SSM e dell'articolo 134 del regolamento quadro). Fanno eccezione le sanzioni che attengono a materie estranee al MVU (ad esempio tutela della clientela e antiriciclaggio) per le quali resta impregiudicata la competenza esclusiva dell'autorità nazionale.
  In considerazione della complessità del riparto di competenze stabilito dal Regolamento SSM e dall'incidenza delle misure sanzionatorie sui diritti fondamentali dei soggetti interessati, il comma 24 dello schema di decreto legislativo introduce nel TUB un nuovo articolo 144-septies, espressamente volto a chiarire l'assetto dei poteri sanzionatori sulle banche significative.
  In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 144-septies esso si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.
  In base al comma 2 del nuovo articolo 144-septies, in tali casi la Banca d'Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
   a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili;
   b) la sanzione è diretta a persone fisiche, nei casi in cui esse sono destinatarie di sanzioni (ipotesi previste dal TUB);
   c) la sanzione ha natura non pecuniaria.

  Nelle predette ipotesi si segue l'ordinaria procedura sanzionatoria del TUB (articolo 145); tuttavia la conclusione della procedura e il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.
  Inoltre il comma 4 del nuovo articolo 144-septies prevede che la Banca d'Italia può chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria.
  Con una norma di chiusura il comma 5 del nuovo articolo 144-septies specifica che l'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE è riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.
  In tale contesto ricorda che la riforma delle sanzioni del TUB è contenuta nell'articolo 1, commi 47, 49 e 50 del decreto legislativo 72 del 2015, il quale ha modificato l'impianto sanzionatorio amministrativo del TUB stesso, con riferimento sia a specifiche fattispecie, sia ai principi e alla misura delle sanzioni applicabili. In particolare è stato differenziato il trattamento di persone fisiche e di persone giuridiche ed è stata rimodulata la misura delle sanzioni, prevedendo l'innalzamento della pena ove il vantaggio ricavato dalle violazioni sia superiore ai massimali di legge. In estrema sintesi:
   attraverso modifiche all'articolo 144 del TUB, è stato costruito un sistema sanzionatorio volto a colpire in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti individuati dal diritto nazionale, anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione;
   ai sensi dell'articolo 144-bis del TUB la Banca d'Italia può disporre, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti della società o dell'ente, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni (cease and desist order), anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento; nel caso di inosservanza a tale ordine, si applicano le sanzioni pecuniarie, elevandone l'ammontare fino a un terzo, fermi i limiti di legge;
   l'articolo 144-ter del TUB ha disciplinato le sanzioni applicabili agli esponenti aziendali o al personale, prevedendosi Pag. 82che l'applicazione delle misure al personale o agli esponenti apicali è secondaria alle misure sanzionatorie nei confronti della persona giuridica cui fanno capo;
   l'articolo 144-quater del TUB reca i criteri per la determinazione del quantum delle sanzioni; tra di esse vi sono: la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile e l'entità del vantaggio ottenuto, il livello di cooperazione con la Banca d'Italia ed anche le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
   l'articolo 144-quinquies del TUB estende l'impianto sanzionatorio così delineato anche al caso in caso di inosservanza del regolamento n. 575/2013 sui requisiti di capitale, nell'ambito della relativa materia, nonché per le violazioni delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati;
   con le modifiche all'articolo 145 del TUB sono stati rivisti la procedura per l'applicazione delle sanzioni e il regime di pubblicità delle stesse, con rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato e la previsione della pubblicazione dei provvedimenti, in luogo dei giornali cartacei, sul sito web della Banca d'Italia; è stata inoltre dettata una puntuale disciplina dell'opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in corte d'appello;
   sono stati introdotti nel TUB gli articoli 145-ter (che impone la comunicazione all'EBA dei provvedimenti sanzionatori) e 145-quater (che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative).

  Il comma 25 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica le norme dell'articolo 159 del TUB che riconoscono alcuni poteri alle Regioni a statuto speciale, ferma restando la piena titolarità in capo alla Banca d'Italia delle relative valutazioni di vigilanza.
  Al riguardo la relazione illustrativa dello schema chiarisce che tale assetto di poteri, coperto da garanzie costituzionali, non appare incompatibile con la disciplina europea sul SSM, ma le modifiche proposte servono a tenere conto delle competenze attribuite alla BCE dal Regolamento SSM.
  A tal fine, lo schema di decreto legislativo chiarisce che le competenze delle Regioni a statuto speciale sono esercitate nei limiti derivanti dal Regolamento SSM e in armonia con esse. In sostanza, ove le competenze siano attribuite alla BCE, esse non potranno essere esercitate dalle Regioni.
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo interviene anche sulla disciplina nazionale in materia di vigilanza bancaria contenuta al di fuori del TUB, modificando il decreto legislativo n. 171 del 2006 (recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale), relativamente alle competenze delle Regioni a statuto ordinario sulle banche a carattere regionale.
  In particolare, il comma 2 dell'articolo 2 dello schema introduce nel predetto decreto legislativo n. 171 del 2006 un nuovo articolo 3-bis, al fine di chiarire, come per le Regioni a statuto speciale, che anche per le Regioni a statuto ordinario le competenze sono esercitate nei limiti della disciplina SSM.
  Il comma 1, modificando l'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 171, intende limitare il potere di disciplina della legge regionale delle regioni ordinarie alla sola adozione di provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, dal momento che le norme del SSM riservano alla BCE il potere di autorizzare l'esercizio dell'attività bancaria.
  L'articolo 3 dello schema di decreto, con una norma di chiusura, chiarisce che ogni riferimento contenuto nell'ordinamento italiano alla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza, nonché alle autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi Pag. 83degli altri Stati membri dell'Unione europea, si intende effettuato alla BCE, se essa è l'autorità competente per la vigilanza ai sensi del Regolamento SSM.
  L'articolo 4 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Maurizio BERNARDO, presidente, considerato che il termine di espressione del parere parlamentare sul provvedimento in esame, nonché sullo schema di decreto recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Atto n. 326), scade nella giornata odierna, ritiene opportuno che il rappresentante del Governo indichi l'eventuale disponibilità dell'Esecutivo ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre il predetto termine formale, considerato che i provvedimenti sono stati assegnati alla Commissione solo il 12 agosto scorso e che il termine di esercizio della delega relativa è stato prorogato, per entrambi gli atti, al 15 novembre prossimo.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre il termine del 21 settembre, con riferimento ad entrambi gli schemi di decreto all'esame della Commissione a partire dalla seduta odierna.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Atto n. 326.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products – PRIIPs) (Atto n. 326).
  Sintetizzando il contenuto del regolamento (UE) n. 1286/2014, ricorda che esso stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto KID – key information document) che deve essere redatto dagli ideatori PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs.
  Il regolamento, perseguendo gli obiettivi strumentali del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri dell'UE che, di fatto, determinano asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, è volto a migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e a creare un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari.
  Al riguardo segnala come, nei considerata del regolamento, sia indicato che agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIPs, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che questi non le utilizzino. Viene pertanto sottolineata l'opportunità che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi Pag. 84la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto.
  La delega per adeguare il quadro normativo interno vigente a seguito dell'entrata in vigore del predetto regolamento (UE) n. 1286/2014 è stata conferita al Governo dall'articolo 13 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).
  I principi e criteri direttivi della delega sono definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a e), della predetta legge n. 114 del 2015.
  In particolare, la lettera a) stabilisce che il Governo modifichi e integri la normativa vigente, anche di derivazione UE, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio.
  La lettera b) designa, in relazione alle rispettive competenze, la CONSOB e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quali Autorità competenti in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il predetto regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti.
  La lettera c) prevede che alle Autorità designate siano attributi i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento e il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati. Il Governo è inoltre tenuto a seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi indicati nella citata lettera b), anche con riferimento ai poteri, previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014, quali quelli di vietare o limitare la commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o i prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche, o ancora il tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione ai prodotti di investimento assicurativi, all'interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso.
  La lettera d) prescrive che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati nel territorio italiano.
  La lettera e) stabilisce che nell'ordinamento nazionale siano introdotte le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento stesso, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze di cui alla lettera b).
  Per quanto riguarda i termini per l'esercizio della delega, rammenta come l'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 114, chiarisca che le disposizioni delegate devono essere adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, ossia entro il 15 agosto 2016, precisando tuttavia che le procedure di attuazione della delega sono quelle indicate all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 114 del 2015, il quale, a sua volta, richiama espressamente le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (la quale reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
  In particolare l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 chiarisce che la legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali, sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento, è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Inoltre l'articolo 33 della medesima legge n. 234 prevede il parere parlamentare Pag. 85ove la norma di delega riguardi la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.
  Le disposizioni specificano che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere espresso quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
  Le richiamate norme della legge n. 234 stabiliscono altresì che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di esercizio della delega o successivamente, i termini di esercizio della delega sono prorogati di tre mesi.
  Lo schema di decreto in esame è stato assegnato il 12 agosto 2016, con termine per l'espressione del parere fissato al 21 settembre 2016; di conseguenza, ai sensi delle citate disposizioni della legge n. 234, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati al 15 novembre 2016.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1, al comma 1, aggiunge sei nuove lettere dopo la lettera w-bis) dell'articolo 1, comma 1, del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di integrare l'apparato definitorio del TUF stesso relativamente alle nozioni di: «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o PRIIP; prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o PRIP; prodotto di investimento assicurativo; ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»; persona che vende un PRIIP; investitore al dettaglio in PRIIP.
  Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema introduce, dopo l'articolo 4-quinquies del TUF, quattro nuovi articoli, da 4-sexies a 4-novies.
  Il nuovo articolo 4-sexies riguarda i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).
  Il comma 1 del nuovo articolo 4-sexies individua nella CONSOB, nell'IVASS e nella Banca d'Italia le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014, le cui competenze sono definite nei successivi commi 2, 3 e 4.
  Il comma 2 del nuovo articolo 4-sexies stabilisce che la CONSOB è l'autorità competente:
   ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza o vendono i PRIIP, fatta salva la competenza dell'IVASS sugli intermediari assicurativi disposta dal comma 3;
   a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2 (attività di monitoraggio), 17 (potere di imporre divieti o restrizioni alla distribuzione o vendita di prodotti assicurativi o all'adozione di determinate attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione) e 18, paragrafo 3 (che impone all'autorità nazionale competente che propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere adottato dall'autorità europea o si astiene dall'adottare le misure raccomandate in tale parere, di pubblicare immediatamente sul suo sito internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni), del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la protezione degli investitori o l'integrità del mercato, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;
   a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento n. 1286/2014, prima che il PRIIP sia commercializzato in Italia, nonché della notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo, che prevede che, al fine Pag. 86di garantire l'applicazione omogenea delle relative disposizioni, siano elaborati progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare alcuni aspetti del documento informativo, soggetti all'approvazione della Commissione.

  Il comma 3 del nuovo articolo 4-sexies stabilisce che l'IVASS è l'autorità competente:
   ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza o vendono i PRIIP, nei confronti degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), cioè agenti di assicurazione, e lettera b), ossia mediatori di assicurazione o di riassicurazione (broker) del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;
   a esercitare l'attività di monitoraggio con poteri di intervento nei confronti degli intermediari assicurativi sopra citati e delle imprese di assicurazione in caso di rischi inerenti alla stabilità delle imprese di assicurazione medesime, ovvero alla stabilità del sistema assicurativo o di una sua parte.

  Il comma 4 del nuovo articolo 4-sexies stabilisce che la Banca d'Italia è l'autorità competente a esercitare l'attività di monitoraggio con poteri di intervento nei confronti dei soli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), del predetto Codice delle assicurazioni, vale a dire le banche, gli intermediari finanziari, le società di intermediazione mobiliare e la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, limitatamente ai profili attinenti alla stabilità del mercato finanziario o di una sua parte.
  Il comma 5 del nuovo articolo 4-sexies dispone che la CONSOB, l'IVASS e la Banca d'Italia, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo. Il comma 6 del medesimo nuovo articolo 4-sexies prevede inoltre che la CONSOB, sentite l'IVASS e la Banca d'Italia, adotti con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità della notifica preventiva in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento n. 1286/2014.
  Il comma 7 del nuovo articolo 4-sexies dispone che l'IVASS, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3, mentre il comma 8 introduce analoga disposizione per la Banca d'Italia, con riferimento all'attuazione del comma 4, prevedendo in tal caso il parere di CONSOB e IVASS.
  Il comma 9 del nuovo articolo 4-sexies impone che la CONSOB, l'IVASS e la Banca d'Italia adottano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 avuto riguardo all'esigenza dì semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2, 3 e 4.
  Il nuovo articolo 4-septies, introdotto nel TUF dal medesimo comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, concerne i poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento, consistenti nel:
   potere di sospendere per non oltre 60 giorni la commercializzazione di un PRIIP;
   potere di vietare l'offerta;
   potere di vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e di imporre la pubblicazione di una nuova versione del documento stesso.

  Il comma 2 del nuovo articolo 4-septies consente alla CONSOB e all'IVASS di imporre, secondo le rispettive competenze, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità Pag. 87per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
  Il comma 3 del nuovo articolo 4-septies prevede che i provvedimenti adottati dalla CONSOB ai sensi dell'articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.
  Il comma 4 del nuovo articolo 4-septies stabilisce l'applicazione ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi dell'articolo, in quanto compatibili, delle disposizioni del Titolo XVIII del Codice delle assicurazioni in tema di sanzioni e procedimenti sanzionatori.
  Il comma 5 del nuovo articolo 4-septies dispone che la CONSOB e l'IVASS, d'intesa tra di loro e sentita la Banca d'Italia, adottano le necessarie disposizioni attuative.
  Il nuovo articolo 4-octies, al comma 1 stabilisce che si applica l'articolo 8-bis del TUF, relativo ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cosiddetto whistleblowing) anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo. Il medesimo comma 1 del nuovo articolo 4-octies prevede altresì che tali procedure siano conformi all'obiettivo di minimizzare gli oneri amministrativi sui soggetti interessati (ideatori e venditori di PRIIP, operatori che forniscono consulenza su PRIIP).
  Il comma 2 del nuovo articolo 4-octies stabilisce che, in conformità alle disposizioni attuative adottate dall'IVASS, sentite Banca d'Italia e CONSOB, le imprese di assicurazione adottino le procedure di segnalazione interna di cui al comma 1.
  Il nuovo articolo 4-novies disciplina i meccanismi di segnalazione alle autorità competenti, secondo le disposizioni attuative dalle stesse emanate, delle violazioni effettive o potenziali del regolamento.
  Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema aggiunge un nuovo comma 3-bis nell'articolo 100 del TUF, che disciplina i casi di inapplicabilità del capo I «Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita», all'interno della parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al risparmio pubblico) del TUF. Il nuovo comma 3-bis stabilisce che, nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio, sono fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.
  Il comma 4 dell'articolo 2 dello schema introduce nel TUF un nuovo articolo 193-quinquies, dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della disciplina di cui al regolamento UE.
  Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 193-quinquies, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 700.000 euro per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi del nuovo articolo 4-septies, comma 1 (sospensione della commercializzazione di un PRIIP; divieto di offerta; divieto di fornire un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti previsti), nonché per la violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo l, del regolamento (UE) n. 1286/2014. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. La sanzione è irrogata con provvedimento adottato dalla CONSOB o dall'IVASS, secondo le rispettive competenze. Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 2 del nuovo articolo 193-quinquies, sono punite con le stesse sanzioni stabilite dal comma 1 la mancata notifica alla CONSOB del documento contenente le informazioni chiave (prevista dal nuovo articolo 4-sexies, comma 2, lettera c), nonché la violazione delle relative disposizioni attuative adottate dalla CONSOB.
  In tale contesto ricorda che le disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo l, del regolamento (UE) n. 1286/2014 riguardano diversi aspetti concernenti il Pag. 88Documento contenente le informazioni chiave e le modalità di reclamo da parte degli investitori. Esse sono:
   l'articolo 5, paragrafo 1, che pone in capo all'ideatore di PRIIP la redazione e la pubblicazione, sul sito internet, del Documento, conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento;
   l'articolo 6, che detta alcune norme su forma e contenuto del Documento;
   l'articolo 7 che impone, nella redazione del Documento, l'uso delle lingue ufficiali o di una delle lingue ufficiali utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PRIIP è distribuito, prescrivendo, inoltre, che eventuali traduzioni dovranno essere fedeli e scrupolose;
   l'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, che fissano l'esatta dicitura del titolo del Documento (quindi «Documento contenente le informazioni chiave»), il testo di una nota esplicativa seguente il titolo, le informazioni necessariamente contenute nel Documento (tra le informazioni necessarie vi sono il nome del PRIIP, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore del PRIIP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore di PRIIP e la data del documento. Ove applicabile, la seguente segnalazione di comprensibilità: «State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione». Vi sono poi specificati i contenuti di alcune sezioni denominate con le titolazioni seguenti: «Cos’è questo prodotto ?»; «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento ?»; «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto ?»; « Quali sono i costi ?»; «Per quanto tempo devo detenerlo ? Posso ritirare il capitale prematuramente ?»; «Altre informazioni rilevanti»);
   l'articolo 9, ai sensi del quale le comunicazioni commerciali di carattere specifico relative al PRIIP non devono contenere elementi che contraddicano ovvero sminuiscano quanto riportato nel Documento; le stesse informazioni commerciali devono esplicitamente indicare l'esistenza e le modalità di reperimento del Documento medesimo;
   l'articolo 10, paragrafo 1, che pone in capo all'ideatore del PRIIP un obbligo di revisione costante del Documento e l'obbligo di rendere gli aggiornamenti immediatamente disponibili;
   l'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, concernenti l'obbligo di consegna del Documento da parte della persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende; in particolare il Documento deve essere fornito all'investitore in tempo utile, prima che egli sia vincolato da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP e le condizioni per derogare a tale prescrizione sono tassativamente indicate nell'articolo 13 stesso;
   l'articolo 14, che stabilisce la gratuità del Documento e detta alcune disposizioni relative al supporto (cartaceo o meno) dello stesso;
   l'articolo 19, che detta gli obblighi posti in capo agli ideatori di PRIIP, ovvero ai soggetti che prestano consulenza, in relazione ai reclami da parte degli investitori al dettaglio; in particolare tali soggetti devono assicurare che gli investitori al dettaglio: dispongano di modalità efficaci per presentare un reclamo nei confronti degli ideatori di PRIIP; ricevano una risposta nel merito in maniera tempestiva e corretta qualora presentino reclamo in relazione al Documento; nel caso di controversie transfrontaliere, essi possano accedere a efficaci procedure di ricorso, in particolare qualora gli ideatori di PRIIP si trovino in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

  Il comma 3 del nuovo articolo 193-quinquies stabilisce che le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis del TUF (concernente « Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione Pag. 89accentrata di strumenti finanziari»), al comma 1, lettera a). Ai sensi della richiamata lettera a), la sanzione è irrogata nei confronti del personale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato.
  In base al comma 4 del nuovo articolo 193-quinquies se l'autore della violazione ha ottenuto profitti o ha evitato perdite in misura superiore ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia determinabile.
  Il comma 5 del nuovo articolo 193-quinquies attribuisce alla CONSOB o all'IVASS, secondo le rispettive competenze, il potere di obbligare gli ideatori, i consulenti o i venditori di PRIIP a trasmettere una comunicazione agli investitori al dettaglio, al fine di fornire loro informazioni circa le sanzioni adottate, comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento, anche mediante il ricorso a meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
  Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema aggiunge un nuovo comma 1-bis nell'articolo 194-septies del TUF.
  Tale articolo prevede che per talune violazioni – quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata – la Banca d'Italia o la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. Rileva come, con la modifica proposta, si intenda estendere la stessa norma alle violazioni fin qui trattate.
  L'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 3 prevede che le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo si applichino a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, attualmente fissata al 31 dicembre 2016.
  In tale contesto segnala come il Parlamento europeo, il 14 settembre scorso abbia approvato una risoluzione, proposta dalla Commissione per i problemi economici e monetari, la quale, sollevando alcune obiezioni circa il regolamento delegato che, integrando le norme primarie del regolamento (UE) n. 1286/2014, stabilisce norme tecniche per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), chiede alla Commissione europea di presentare un nuovo regolamento delegato e di prendere in considerazione la proposta di posticipare la data di applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014, senza peraltro modificare ogni altra previsione di livello primario, al fine di garantire un'agevole attuazione dei requisiti stabiliti e di evitare che le norme primarie del regolamento debbano essere applicate prima dell'entrata in vigore delle relative norme tecniche. Considera pertanto utile, sotto quest'ultimo profilo, che il Governo valuti gli effetti di tale risoluzione rispetto al processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle norme comunitarie in materia.

  Maurizio BERNARDO, presidente, condivide l'opportunità, segnalata dal relatore, di acquisire la valutazione del Governo circa la risoluzione approvata recentemente in materia dal Parlamento europeo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.