CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 settembre 2016
691.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 84

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
Atto n. 324.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che, contestualmente all'assegnazione, la Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

  Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, rileva che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2015/412/UE che ha modificato la direttiva 2001/18/CE, limitatamente alla possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, sulla base della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 – Legge di delegazione europea 2014 (con riferimento al n. 55 dell'Allegato B della medesima legge).
  Sottolinea, in primo luogo, che il provvedimento assume una valenza politica rilevantissima se solo si ha presente la lunga lotta che il Parlamento ed il Governo italiano hanno condotto per vedere riconosciuta la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro territorio. Si tratta, quindi, di una vittoria del sistema Pag. 85Paese il poter oggi affrontare un provvedimento che, trasponendo quanto concordato in sede europea, regola le modalità e le procedure per arrivare a tali determinazione. L'Italia basa la propria eccellenza nella produzione agroalimentare su un intreccio inestricabile di competenze e di «saperi» millenari, di cultivar e di tecniche di coltivazione particolari, di specifiche condizioni climatiche e morfologiche; tutto ciò ha permesso al nostro Paese di vantare il primato europeo nelle produzioni di qualità e a marchio garantito e di poter e voler orgogliosamente tutelare la propria produzione agricola da contaminazioni accidentali di organismi geneticamente modificati.
  Entrando nel merito, rileva che il provvedimento consta di 2 articoli, dei quali il primo reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 224 del 2003, mentre l'articolo 2 riporta la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento e l'entrata in vigore dello stesso, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 1, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 224 del 2003 aggiungendo le ulteriori definizioni di «domanda di autorizzazione all'immissione in commercio», di «rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio», di «richiedente» e di «principio di coesistenza». Come esplicitato nella relazione illustrativa, la previsione di tali definizioni si è resa necessaria per includere nell'ambito del decreto legislativo n. 224/2003 il riferimento non solo agli OGM coltivati o immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE ma anche quelli autorizzati ai sensi del regolamento n.1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Quanto, poi, alla definizione del principio di coesistenza, è stato necessario far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge n.279/2004, che, sul punto, ha recepito quanto disposto dall'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE in materia di coesistenza tra agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b), stabilisce che nel decreto legislativo n. 224 del 2003, dopo il Titolo III, sia inserito il Titolo III-bis, concernente «La limitazione e il divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale, composto di 5 articoli, numerati dal 26-bis al 26-sexies.
  Sottolinea, in premessa, che le limitazioni che possono essere imposte sulla base del provvedimento in esame non incidono in alcun modo sulle valutazioni riguardanti la salute che restano affidate all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
  In particolare, il nuovo articolo 26-bis definisce le finalità e il campo di applicazione del nuovo Titolo, consistenti nella definizione della procedure per limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel territorio nazionale, precisando che le misure di limitazione e divieto adottate ai sensi del provvedimento non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti, né riguardano la coltivazione a fini sperimentali. Il comma 4 dell'articolo 26-bis introduce la definizione di autorizzazione all'immissione in commercio ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis.
  L'articolo 26-ter definisce la procedura in fase di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, per chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico, in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso possa essere escluso dalla coltivazione di tale OGM.
  Tale richiesta è presentata nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un dato OGM. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica tempestivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la proposta di adeguamento dell'ambito geografico. L'informativa viene trasmessa, per conoscenza, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto autorità nazionale, e al Ministero della salute. Entro trenta giorni Pag. 86dalla ricezione di detta informativa, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la propria decisione in merito alla richiesta di adeguamento dell'ambito geografico. Decorso tale termine, l'eventuale silenzio da parte delle regioni viene considerato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come richiesta che l'OGM non sia coltivato sull'intero territorio regionale. Sulla base delle decisioni regionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica la richiesta di adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione alla Commissione europea. Della comunicazione sono informati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le regioni e province autonome.
  Nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro può raggiungere un accordo con l'operatore economico che richiede l'autorizzazione affinché l'ambito geografico sia adeguato in modo tale che la coltivazione sia esclusa da tutto o parte il territorio nazionale.
  L'articolo 26-quater prevede una diversa procedura nel caso in cui l'organismo geneticamente modificato sia stato già autorizzato; in tal caso è prevista la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali che limitino o vietino la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale.
  Le misure di limitazione e divieto devono essere conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, basate su fattori connessi a motivazioni che comprendono: obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale, uso del suolo, impatto socio-economico, esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti. Tali motivazioni possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione, ad eccezione della motivazione relativa all'ordine pubblico e, comunque, in nessun caso, devono entrare in conflitto o sovrapporsi con la valutazione di rischio ambientale effettuata.
  Ai fini dell'emissione del provvedimento di limitazione o divieto nazionale, le regioni e province autonome trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le proposte di misure, unitamente ad una relazione in cui sono illustrate le motivazioni che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM o di un gruppo di OGM. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa tempestivamente tutte le altre regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle proposte di misure pervenute. Il medesimo Ministero esegue la valutazione delle proposte di misure presentate dalle regioni e province autonome, con il coinvolgimento del Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, a seconda dell'ambito di competenza cui possono essere ricondotte le motivazioni addotte, anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'interno, il quale ultimo, nel caso si manifestassero esigenze connesse a problemi di ordine pubblico, emette un parere vincolante. Il Dicastero agricolo comunica l'esito delle valutazioni a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, entro trenta giorni, trasmettono allo stesso Ministero il testo definitivo delle proposte di misure, tenendo conto delle suddette valutazioni e del parere vincolante del Ministero dell'interno. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure di limitazione e di divieto. Per i settantacinque giorni successivi alla trasmissione alla Commissione europea delle proposte di misure, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare il relativo provvedimento. Nel medesimo periodo, è vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di limitazione o divieto di coltivazione degli stessi nelle aree alle quali tali misure sono riferite e le regioni e province autonome, sul cui territorio devono essere attuate le misure, informano gli operatori circa il predetto divieto di impianto, nonché Pag. 87il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo articolo 35-bis.
  Trascorso il predetto periodo di settantacinque giorni dalla trasmissione della proposta di misure alla Commissione europea, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta il provvedimento relativo alle misure di divieto o limitazione di un dato OGM nella forma originariamente proposta o in forma modificata in considerazione delle eventuali osservazioni, non vincolanti della Commissione. Il provvedimento in questione consiste in un decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute e, a seconda delle motivazioni addotte per l'emanazione del provvedimento, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto – precisa la relazione illustrativa – viene adottato in qualsiasi momento dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e per tutta la sua durata. Le misure adottate ai sensi di questo articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima della data della comunicazione di cui al suddetto comma 5. L'adozione delle misure di divieto o limitazione sono comunicate alla Commissione dal Dicastero agricolo, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dell'OGM in questione e vengono rese disponibili al pubblico mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute nonché delle regioni e province autonome interessate dal provvedimento.
  L'articolo 26-quinquies disciplina, poi, la procedura per la reintegrazione dell'ambito geografico dell'autorizzazione e la revoca delle misure di limitazione o divieto di cui, rispettivamente, ai suddetti articoli 26-ter e 26-quater.
  La regione o provincia autonoma che intende reintegrare il proprio territorio nell'ambito geografico dell'autorizzazione dal quale era stato precedentemente escluso oppure che intende escludere il proprio territorio dall'ambito di applicazione dei provvedimenti nazionali di divieto o limitazione può presentare richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa la Commissione europea, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione delle modifiche apportate, che vengono, altresì, rese disponibili al pubblico mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome interessate dal provvedimento.
  A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, sono obbligati ad adottare nelle zone di frontiera del loro territorio le cosiddette misure di coesistenza per prevenire la commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi (articolo 26-sexies). Se la regione o provincia autonoma che coltiva OGM e che confina con Stati membri in cui la coltivazione dei medesimi OGM è vietata ritiene, alla luce delle particolari condizioni geografiche, che le particolari condizioni geografiche siano tali da rendere nulla la probabilità di commistione delle colture transgeniche con quelle convenzionali e biologiche, ne può dare comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a sua volta, informa di ciò lo Stato membro Pag. 88confinante in cui la coltivazione di tali OGM è vietata. Se, però, lo Stato membro confinante ritiene che sussistano le condizioni previste per rendere obbligatorie le misure di coesistenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di procedere alla relativa adozione. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti che dispongono le misure di coesistenza, è vietato impiantare l'OGM o gli OGM nelle zone di frontiera delle regioni e province autonome interessate. Le regioni e le province autonome sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti informano gli operatori (nel territorio di propria competenza) circa tale divieto, nonché l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al nuovo articolo 35-bis, ossia il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.
  L'articolo 35-bis (Sanzioni relative al Titolo III-bis) del decreto legislativo n. 224 del 2003, come introdotto dal provvedimento in esame, prevede, infine, che, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa da 25.000 a 75.000 euro chiunque viola le diverse tipologie di divieti di coltivazione introdotti con il provvedimento in esame. Al trasgressore è, inoltre, applicata, con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuiti con i provvedimenti di autorizzazione. Il trasgressore è tenuto, altresì, a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e (della) repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate (comma 3). Il predetto Dipartimento è, inoltre, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo articolo 35-bis. Viene inoltre precisato che restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni (comma 4). Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente decreto è effettuato su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

  Massimiliano BERNINI (M5S) ricorda che la Commissione Agricoltura ha approvato la risoluzione 8-00034 sulle questioni relative alle coltivazioni provenienti da sementi geneticamente modificate, chiedendo al Governo di permettere la ricerca mediante organismi geneticamente modificati solo in ambiente confinato di laboratorio.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.